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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 2 settembre 1973

Cassazione n. 08993/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 02/09/1973 avverso la sentenza del 13/02/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso ribadendo la richiesta d'inammissibilità del ricorso, come da requisitoria scritta già trasmessa in data 8.2.2022; udito il difensore; L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza resa in data 28 novembre 2017, il Gip del Tribunale di Bergamo aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di cui agli artt.326 cod. pen. e 12, commi 1, 3 e 3-ter, d.lgs. n. 286 del 1998, per avere sollecitato [OSCURATO:PERSONA], ispettore di polizia in forze presso la Questura di Bergamo, a rivelargli dietro compenso notizie di ufficio che dovevano rimanere segrete, concernenti lo stato di avanzamento dell'iter amministrativo di rinnovo dei titoli di soggiorno di cittadini extracomunitari e, per tale via, per avere compiuto atti diretti a procurare l'ingresso illegale nel territorio dello stato di ventiquattro extracomunitari, attraverso la richiesta di visti emessi nell'ambito della cd 'normativa flussi' del 2007 per soggetti privi dei requisiti ovvero per lavoratori fittizi.

Ritenuti i fatti unificati ex art. 81, comma 2, cod. pen., l'imputato era condannato alla pena di sei anni e sei mesi di reclusione, oltre alla multa.

2. A seguito di ricorso, in punto di trattamento sanzionatorio, del Procuratore Generale presso la Corte di appello e, nel merito, dell'imputato, con la sentenza in preambolo, in parziale riforma, la Corte di appello di Brescia dichiarava prescritto il reato di cui all'art. 326 cod. pen. e rideterminava la pena inflitta per il reato di favoreggiamento dell'immigrazione in quella di sei anni e otto mesi di reclusione, oltre alla multa.

3. Secondo il conforme accertamento dei giudici di merito, il ricorrente — ricevute dall'ispettore di polizia le informazioni inerenti al rilascio ovvero al rinnovo dei permessi di soggiorno di vari soggetti — procurava, dietro corrispettivo, l'ingresso clandestino di costoro.

La piattaforma probatoria era costituita in primo luogo dalla documentazione rinvenuta nell'abitazione del ricorrente a seguito di perquisizione, concernente il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro in relazione a stranieri nei cui confronti era pendente in prefettura un procedimento amministrativo, con l'indicazione, quali datori di lavoro, di soggetti tra i quali lo stesso ricorrente, nonché tale [OSCURATO:PERSONA] che, tuttavia, negava di avere mai assunto alle proprie dipendenze gli stranieri indicati in detta documentazione.

Venivano, poi, valorizzate numerose conversazioni, captate tra il ricorrente e soggetti non identificati, nelle quali il primo faceva riferimento alla tariffa per l'ottenimento del visto e del permesso di soggiorno italiani, pari a «C 1.000,00 persona».Ritenuta, pertanto, smentita la versione alternativa dell'imputato che - pur ammettendo di avere contatti con numerosi extracomunitari cui aveva fornito informazioni e cui prestava ausilio per l'ottenimento dei permessi - affermava che si trattava di attività meramente filantropica, riteneva integrato il reato contestato.

In accoglimento dell'appello della [OSCURATO:PERSONA], considerata la sussistenza dell'aggravante del comma 3-ter che prevede un aumento obbligatorio minimo nella misura di 1/3, il giudice di appello rideterminava tanto la pena detentiva che quella della multa, riportandole a legalità e, dunque, nella misura complessiva di sei anni e otto mesi di reclusione ed euro 600.000,00 di multa.

2. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore di fiducia, ricorre per cassazione, affidandolo a cinque motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo deduce vizio di motivazione in punto di omessa valutazione delle doglianze difensive sulla fittizietà delle domande di permesso di soggiorno inoltrate dal ricorrente.

Ai fini della conferma della responsabilità penale da parte del giudice di appello era imprescindibile raggiungere la prova che l'inoltro delle istanze di rilascio di nullaosta per lavoro subordinato indicate al capo 21) era finalizzato non già alla effettiva futura assunzione dei lavoratori, bensì esclusivamente a consentire l'ingresso degli stranieri in Italia.

Prova del tutto carente, non essendosi chiarito il motivo per il quale le tre domande di nullaosta al nome del datore di lavoro Grandin e le cinque domande al nome del datore di lavoro Zaim dovessero ritenersi fittizie.

Quanto poi ai lavoratori assunti da Valtellina, costui non ha mai negato di avere svolto dette assunzioni, ma semplicemente dichiarato di non conoscere gli stranieri figuranti nelle istanze inviate a suo nome.

2.2. Con il secondo motivo deduce il travisamento della prova con riferimento alle deposizioni testimoniali del maresciallo Luciano e di [OSCURATO:PERSONA], delle dichiarazioni asseritamente confessorie dell'imputato, nonché delle conversazioni intercettate.

Quanto al primo, la Corte di appello trascura la parte di deposizione del teste che ha confermato che le attività commercialiedel ricorrente era esistente e operativa, i cui dipendenti erano stranieri giunti in Italia proprio tramite il meccanismo del decreto flussi.

Quanto alla seconda, con riferimento alla quale era stata contestata al ricorrente la falsa assunzione della donna, costei ha smentito l'ipotesi accusatoria, confermando di avere stipulato con il ricorrente regolare contratto di lavoro domestico.

Per ciò che riguarda Ilhami, questi non ha mai confessato la falsità delle istanze di rilascio di nulla osta avanzate, sicché errata è la deduzione fatta dal Tribunale e replicata dalla Corte di appello.

Infine; con riferimento alle conversazioni captate, la difesa ne lamenta una lettura parcellizzata, in chiave esclusivamente accusatoria e riporta stralci di alcune conversazioni dalle quali ritiene che sia evidente che il ricorrente agli interlocutori stranieri desiderosi di fare ingresso in Italia prospettava una concreta occupazione.

Risulterebbe, dunque, smentita la premessa secondo la quale le somme versate fossero il corrispettivo per un'attività illecita.

2.3. Con il terzo motivo lamenta l'illegalità della pena, avendo il giudice di appello applicato la pena prevista per il reato contestato nella formulazione vigente nel 2009, sebbene l'azione si sia consumata ed esaurita alla data del 15 dicembre 2007, ovverosia al momento della presentazione telematica delle istanze di nullaosta nell'ambito del decreto flussi.

Irrilevante, ad avviso della difesa, la data indicata nell'imputazione che fa riferimento all'epoca in cui furono intercettate le conversazioni telefoniche.

2.4. Con il quarto motivo è dedotta l'omessa motivazione in punto di sussistenza dell'aggravante delle tre o più persone in concorso, non essendovi altri correi individuati ed essendo intervenuta l'assoluzione del coimputato [OSCURATO:PERSONA].

2.5. Con il quinto motivo deduce vizio di motivazione in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche.

La Corte territoriale, ai fini del diniego del beneficio, ha illogicamente valorizzato la durata dell'azione, il coinvolgimento dell'ufficiale di polizia giudiziaria, nonché l'approfittamento delle condizioni di necessità degli stranieri, che costituiscono in realtà l'elemento costitutivo del reato o dell'aggravante contestata, mentre ha trascurato di valutare l'incensuratezza dell'imputato e l'assenza di carichi pendenti.

3. Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], anche riportandosi alla requisitoria scritta depositata 18 febbraio 2022, ha prospettato la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Nessuno dei motivi di ricorso è fondato.2.

Interamente versato in fatto e reiterativo di argomenti adeguatamente valutati dai giudici di merito, con la cui motivazione la difesa omette di confrontarsi, è il primo motivo.

La Corte territoriale e, prima di essa, il Tribunale di Bergamo hanno ritenuto provata la condotta contestata al ricorrente sulla scorta di una granitica piattaforma probatoria costituita da: i) i certi, reiterati contatti tra Ilhami e l'ispettore di polizia che gli riferiva informazioni non consentite sul rilascio ovvero il rinnovo dei permessi di soggiorno; ii) l'avvenuto inoltro da parte del ricorrente del numero massimo di istanze previste dal decreto flussi a nome di soggetti stranieri extracomunitari con l'indicazione di datori di lavoro inconsapevoli.

Tra questi, [OSCURATO:PERSONA], le cui dichiarazioni sono state acquisite e che ha negato di avere mai inoltrato richieste per la concessione di visti per motivi di lavoro ovvero delegato altri a farlo ed ha poi affermato di non conoscere le persone indicate nelle istanze che gli venivano mostrate; iii) le conversazioni telefoniche che smentiscono l'asserita finalità filantropica, poiché in dette conversazioni il ricorrente indicava espressamente che una parte della somma richiesta era quella corrispondente al suo guadagno.

Il giudice di appello ha poi chiarito (foglio 21) l'irrilevanza della circostanza, immotivatamente enfatizzata dall'imputato, della distanza temporale tra le chiamate intercettate e i documenti attinenti J.re domande di permesso di soggiorno per fini di lavoro rinvenute nell'abitazione del ricorrente, quest'ultima rilevando al fine di cristallizzare il duplice dato che il ricorrente si occupava di far ottenere i permessi, predisponendo la relativa domanda, la prova della cui fittizietà era rinvenuta - come già detto - nelle piane dichiarazioni di Valtellina.

A fronte di tanto, le censure del ricorrente sono sostanzialmente orientate a riprodurre un quadro di argomentazioni già esposte nel giudizio di merito, ed ivi ampiamente vagliate e correttamente disattese dal giudice, ovvero a sollecitare una rivisitazione meramente fattuale delle risultanze processuali sul presupposto di una valutazione alternativa delle fonti di prova, in tal guisa richiedendo l'esercizio di uno scrutinio improponibile in questa sede, a fronte della linearità e della logica consequenzialità che caratterizzano la scansione delle sequenze motivazionali dell'impugnata decisione.

In relazione ai suindicati profili, il ricorso non è volto a rilevare mancanze argomentative, erronee applicazioni di norme o illogicità percepibili ictu ocull, bensì a ottenere un non consentito sindacato sulla congruità di scelte valutative compiutamente giustificate dal giudice di merito, che ha adeguatamente ricostruito il compendio storico-fattuale posto a fondamento del tema d'accusa.

In tal senso va rimarcato come la Corte territoriale, sulla base di quanto esposto in narrativa, abbia proceduto ad un vaglio critico di tutte le deduzioni ed obiezioni mosse dall'imputato, pervenendo alla decisione in questa sede impugnata attraverso una disamina completa ed approfondita dell'insieme delle risultanze processuali: e l'esito del giudizio di responsabilità non può certo essere invalidato da prospettazioni alternative, risolventisi in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 22256/2006, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369/2006, Rv. 235507; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099).

3. Considerazioni analoghe valgono per il secondo motivo con il quale si lamenta il travisamento della prova nei termini indicati nella sintesi del ricorso.

Il motivo è manifestamente infondato.

La Corte d'appello ha confermato la sentenza di condanna resa in primo grado utilizzando, a fondamento della decisione, i medesimi elementi probatori scrutinati dal Tribunale e condividendo pienamente la valutazione che di essi era stata effettuata.

Tale circostanza preclude la deducibilità della proposta censura, costituendo principio ampiamente consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui, «Nel caso di cosiddetta "doppia conforme", il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti - con specifica deduzione - che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado» (in tal senso, ex multis, Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022, M., Rv. 283777-01; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 20/02/2017, [OSCURATO:PERSONA] e altro, Rv. 269217-01; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, dep. 29/01/2014, Capuzzi e altro, Rv. 258438-01) e Sez. 4, n. 5615 del 13/11/2013, dep. 04/02/2014, Nicoli, Rv. 258432-01); ciò che non è avvenuto nel caso che ci occupa.

4. Il motivo con il quale la difesa lamenta l'errata applicazione del trattamento sanzionatorio tx legge 15 luglio 2009 n. 94 muove dall'errato presupposto che l'unica condotta per cui è condanna sia quella dell'invio telematico delle richieste di nullaosta nell'ambito del decreto flussi 2007, laddove invece la contestazione riguarda la più ampia condotta indicata nell'imputazione come protrattasi fino al 2011, non avversata specificamente dalla difesa e che ha trovato adeguato riscontro nelle intercettazioni telefoniche.

Tanto ha legittimato l'applicazione della sopravvenuta disciplina in tema di trattamento sanzionatorio.

5. Il quinto motivo non è consentito, non avendovi il ricorrente interesse.

Ricordato che «l'interesse a impugnare deve presentare i caratteri della concretezza e della attualità, il che si verifica quando con l'impugnazione si abbia di mira un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente utile e favorevole all'imputato» (Sez.

U, 11 maggio 1993, n. 6203, Amato, Rv. 193743; Sez.

U, 24 marzo 1995, n. 9616, Boido, Rv. 202018; Sez. 6, 27 ottobre 2004, dep. 2005, n. 884, Serra, Rv. 230822; Sez. 6, 29 febbraio 2008, n. 16389, Ndiaye, Rv. 239976), è qui appena il caso di evidenziare come nel rideterminare la pena su impugnazione della [OSCURATO:PERSONA], la Corte territoriale non ha effettuato l'aumento di pena pure astrattamente previsto per iit caso di pluralità di aggravanti, avendo considerato espressamente (foglio 22) e in via esclusiva l'aggravante del numero dei clandestini, cui chiaramente allude la locuzione «soggetti coinvolti quale si desume dalla documentazione in atti e dalle telefonate con svariati soggetti».

Nessun pregiudizio è, dunque, derivato al condannato dalla pronuncia adottata.

6. Quanto all'ultimo motivo deve ribadirsi che, in materia di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è parimenti insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/1/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/3/2014, Lule, Rv. 259899).

Nel caso di specie la sentenza impugnata ineccepibilmente argomenta, mediante puntuale richiamo all'assenza di elementi a tal fine valorizzabili, oltre che alla gravità della condotta, siccome protratta per lungo tempo e posta in essere con la collaborazione di un pu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 02/09/1973 avverso la sentenza del 13/02/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso ribadendo la richiesta d'inammissibilità del ricorso, come da requisitoria scritta già trasmessa in data 8.2.2022; udito il difensore; L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza resa in data 28 novembre 2017, il Gip del Tribunale di Bergamo aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di cui agli artt.326 cod. pen. e 12, commi 1, 3 e 3-ter, d.lgs. n. 286 del 1998, per avere sollecitato [OSCURATO:PERSONA], ispettore di polizia in forze presso la Questura di Bergamo, a rivelargli dietro compenso notizie di ufficio che dovevano rimanere segrete, concernenti lo stato di avanzamento dell'iter amministrativo di rinnovo dei titoli di soggiorno di cittadini extracomunitari e, per tale via, per avere compiuto atti diretti a procurare l'ingresso illegale nel territorio dello stato di ventiquattro extracomunitari, attraverso la richiesta di visti emessi nell'ambito della cd 'normativa flussi' del 2007 per soggetti privi dei requisiti ovvero per lavoratori fittizi. Ritenuti i fatti unificati ex art. 81, comma 2, cod. pen., l'imputato era condannato alla pena di sei anni e sei mesi di reclusione, oltre alla multa. 2. A seguito di ricorso, in punto di trattamento sanzionatorio, del Procuratore Generale presso la Corte di appello e, nel merito, dell'imputato, con la sentenza in preambolo, in parziale riforma, la Corte di appello di Brescia dichiarava prescritto il reato di cui all'art. 326 cod. pen. e rideterminava la pena inflitta per il reato di favoreggiamento dell'immigrazione in quella di sei anni e otto mesi di reclusione, oltre alla multa. 3. Secondo il conforme accertamento dei giudici di merito, il ricorrente — ricevute dall'ispettore di polizia le informazioni inerenti al rilascio ovvero al rinnovo dei permessi di soggiorno di vari soggetti — procurava, dietro corrispettivo, l'ingresso clandestino di costoro. La piattaforma probatoria era costituita in primo luogo dalla documentazione rinvenuta nell'abitazione del ricorrente a seguito di perquisizione, concernente il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro in relazione a stranieri nei cui confronti era pendente in prefettura un procedimento amministrativo, con l'indicazione, quali datori di lavoro, di soggetti tra i quali lo stesso ricorrente, nonché tale [OSCURATO:PERSONA] che, tuttavia, negava di avere mai assunto alle proprie dipendenze gli stranieri indicati in detta documentazione. Venivano, poi, valorizzate numerose conversazioni, captate tra il ricorrente e soggetti non identificati, nelle quali il primo faceva riferimento alla tariffa per l'ottenimento del visto e del permesso di soggiorno italiani, pari a «C 1.000,00 persona».Ritenuta, pertanto, smentita la versione alternativa dell'imputato che - pur ammettendo di avere contatti con numerosi extracomunitari cui aveva fornito informazioni e cui prestava ausilio per l'ottenimento dei permessi - affermava che si trattava di attività meramente filantropica, riteneva integrato il reato contestato. In accoglimento dell'appello della [OSCURATO:PERSONA], considerata la sussistenza dell'aggravante del comma 3-ter che prevede un aumento obbligatorio minimo nella misura di 1/3, il giudice di appello rideterminava tanto la pena detentiva che quella della multa, riportandole a legalità e, dunque, nella misura complessiva di sei anni e otto mesi di reclusione ed euro 600.000,00 di multa. 2. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore di fiducia, ricorre per cassazione, affidandolo a cinque motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo deduce vizio di motivazione in punto di omessa valutazione delle doglianze difensive sulla fittizietà delle domande di permesso di soggiorno inoltrate dal ricorrente. Ai fini della conferma della responsabilità penale da parte del giudice di appello era imprescindibile raggiungere la prova che l'inoltro delle istanze di rilascio di nullaosta per lavoro subordinato indicate al capo 21) era finalizzato non già alla effettiva futura assunzione dei lavoratori, bensì esclusivamente a consentire l'ingresso degli stranieri in Italia. Prova del tutto carente, non essendosi chiarito il motivo per il quale le tre domande di nullaosta al nome del datore di lavoro Grandin e le cinque domande al nome del datore di lavoro Zaim dovessero ritenersi fittizie. Quanto poi ai lavoratori assunti da Valtellina, costui non ha mai negato di avere svolto dette assunzioni, ma semplicemente dichiarato di non conoscere gli stranieri figuranti nelle istanze inviate a suo nome. 2.2. Con il secondo motivo deduce il travisamento della prova con riferimento alle deposizioni testimoniali del maresciallo Luciano e di [OSCURATO:PERSONA], delle dichiarazioni asseritamente confessorie dell'imputato, nonché delle conversazioni intercettate. Quanto al primo, la Corte di appello trascura la parte di deposizione del teste che ha confermato che le attività commercialiedel ricorrente era esistente e operativa, i cui dipendenti erano stranieri giunti in Italia proprio tramite il meccanismo del decreto flussi. Quanto alla seconda, con riferimento alla quale era stata contestata al ricorrente la falsa assunzione della donna, costei ha smentito l'ipotesi accusatoria, confermando di avere stipulato con il ricorrente regolare contratto di lavoro domestico. Per ciò che riguarda Ilhami, questi non ha mai confessato la falsità delle istanze di rilascio di nulla osta avanzate, sicché errata è la deduzione fatta dal Tribunale e replicata dalla Corte di appello. Infine; con riferimento alle conversazioni captate, la difesa ne lamenta una lettura parcellizzata, in chiave esclusivamente accusatoria e riporta stralci di alcune conversazioni dalle quali ritiene che sia evidente che il ricorrente agli interlocutori stranieri desiderosi di fare ingresso in Italia prospettava una concreta occupazione. Risulterebbe, dunque, smentita la premessa secondo la quale le somme versate fossero il corrispettivo per un'attività illecita. 2.3. Con il terzo motivo lamenta l'illegalità della pena, avendo il giudice di appello applicato la pena prevista per il reato contestato nella formulazione vigente nel 2009, sebbene l'azione si sia consumata ed esaurita alla data del 15 dicembre 2007, ovverosia al momento della presentazione telematica delle istanze di nullaosta nell'ambito del decreto flussi. Irrilevante, ad avviso della difesa, la data indicata nell'imputazione che fa riferimento all'epoca in cui furono intercettate le conversazioni telefoniche. 2.4. Con il quarto motivo è dedotta l'omessa motivazione in punto di sussistenza dell'aggravante delle tre o più persone in concorso, non essendovi altri correi individuati ed essendo intervenuta l'assoluzione del coimputato [OSCURATO:PERSONA]. 2.5. Con il quinto motivo deduce vizio di motivazione in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte territoriale, ai fini del diniego del beneficio, ha illogicamente valorizzato la durata dell'azione, il coinvolgimento dell'ufficiale di polizia giudiziaria, nonché l'approfittamento delle condizioni di necessità degli stranieri, che costituiscono in realtà l'elemento costitutivo del reato o dell'aggravante contestata, mentre ha trascurato di valutare l'incensuratezza dell'imputato e l'assenza di carichi pendenti. 3. Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], anche riportandosi alla requisitoria scritta depositata 18 febbraio 2022, ha prospettato la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nessuno dei motivi di ricorso è fondato.2. Interamente versato in fatto e reiterativo di argomenti adeguatamente valutati dai giudici di merito, con la cui motivazione la difesa omette di confrontarsi, è il primo motivo. La Corte territoriale e, prima di essa, il Tribunale di Bergamo hanno ritenuto provata la condotta contestata al ricorrente sulla scorta di una granitica piattaforma probatoria costituita da: i) i certi, reiterati contatti tra Ilhami e l'ispettore di polizia che gli riferiva informazioni non consentite sul rilascio ovvero il rinnovo dei permessi di soggiorno; ii) l'avvenuto inoltro da parte del ricorrente del numero massimo di istanze previste dal decreto flussi a nome di soggetti stranieri extracomunitari con l'indicazione di datori di lavoro inconsapevoli. Tra questi, [OSCURATO:PERSONA], le cui dichiarazioni sono state acquisite e che ha negato di avere mai inoltrato richieste per la concessione di visti per motivi di lavoro ovvero delegato altri a farlo ed ha poi affermato di non conoscere le persone indicate nelle istanze che gli venivano mostrate; iii) le conversazioni telefoniche che smentiscono l'asserita finalità filantropica, poiché in dette conversazioni il ricorrente indicava espressamente che una parte della somma richiesta era quella corrispondente al suo guadagno. Il giudice di appello ha poi chiarito (foglio 21) l'irrilevanza della circostanza, immotivatamente enfatizzata dall'imputato, della distanza temporale tra le chiamate intercettate e i documenti attinenti J.re domande di permesso di soggiorno per fini di lavoro rinvenute nell'abitazione del ricorrente, quest'ultima rilevando al fine di cristallizzare il duplice dato che il ricorrente si occupava di far ottenere i permessi, predisponendo la relativa domanda, la prova della cui fittizietà era rinvenuta - come già detto - nelle piane dichiarazioni di Valtellina. A fronte di tanto, le censure del ricorrente sono sostanzialmente orientate a riprodurre un quadro di argomentazioni già esposte nel giudizio di merito, ed ivi ampiamente vagliate e correttamente disattese dal giudice, ovvero a sollecitare una rivisitazione meramente fattuale delle risultanze processuali sul presupposto di una valutazione alternativa delle fonti di prova, in tal guisa richiedendo l'esercizio di uno scrutinio improponibile in questa sede, a fronte della linearità e della logica consequenzialità che caratterizzano la scansione delle sequenze motivazionali dell'impugnata decisione. In relazione ai suindicati profili, il ricorso non è volto a rilevare mancanze argomentative, erronee applicazioni di norme o illogicità percepibili ictu ocull, bensì a ottenere un non consentito sindacato sulla congruità di scelte valutative compiutamente giustificate dal giudice di merito, che ha adeguatamente ricostruito il compendio storico-fattuale posto a fondamento del tema d'accusa. In tal senso va rimarcato come la Corte territoriale, sulla base di quanto esposto in narrativa, abbia proceduto ad un vaglio critico di tutte le deduzioni ed obiezioni mosse dall'imputato, pervenendo alla decisione in questa sede impugnata attraverso una disamina completa ed approfondita dell'insieme delle risultanze processuali: e l'esito del giudizio di responsabilità non può certo essere invalidato da prospettazioni alternative, risolventisi in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 22256/2006, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369/2006, Rv. 235507; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099). 3. Considerazioni analoghe valgono per il secondo motivo con il quale si lamenta il travisamento della prova nei termini indicati nella sintesi del ricorso. Il motivo è manifestamente infondato. La Corte d'appello ha confermato la sentenza di condanna resa in primo grado utilizzando, a fondamento della decisione, i medesimi elementi probatori scrutinati dal Tribunale e condividendo pienamente la valutazione che di essi era stata effettuata. Tale circostanza preclude la deducibilità della proposta censura, costituendo principio ampiamente consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui, «Nel caso di cosiddetta "doppia conforme", il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti - con specifica deduzione - che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado» (in tal senso, ex multis, Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022, M., Rv. 283777-01; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 20/02/2017, [OSCURATO:PERSONA] e altro, Rv. 269217-01; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, dep. 29/01/2014, Capuzzi e altro, Rv. 258438-01) e Sez. 4, n. 5615 del 13/11/2013, dep. 04/02/2014, Nicoli, Rv. 258432-01); ciò che non è avvenuto nel caso che ci occupa. 4. Il motivo con il quale la difesa lamenta l'errata applicazione del trattamento sanzionatorio tx legge 15 luglio 2009 n. 94 muove dall'errato presupposto che l'unica condotta per cui è condanna sia quella dell'invio telematico delle richieste di nullaosta nell'ambito del decreto flussi 2007, laddove invece la contestazione riguarda la più ampia condotta indicata nell'imputazione come protrattasi fino al 2011, non avversata specificamente dalla difesa e che ha trovato adeguato riscontro nelle intercettazioni telefoniche. Tanto ha legittimato l'applicazione della sopravvenuta disciplina in tema di trattamento sanzionatorio. 5. Il quinto motivo non è consentito, non avendovi il ricorrente interesse. Ricordato che «l'interesse a impugnare deve presentare i caratteri della concretezza e della attualità, il che si verifica quando con l'impugnazione si abbia di mira un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente utile e favorevole all'imputato» (Sez. U, 11 maggio 1993, n. 6203, Amato, Rv. 193743; Sez. U, 24 marzo 1995, n. 9616, Boido, Rv. 202018; Sez. 6, 27 ottobre 2004, dep. 2005, n. 884, Serra, Rv. 230822; Sez. 6, 29 febbraio 2008, n. 16389, Ndiaye, Rv. 239976), è qui appena il caso di evidenziare come nel rideterminare la pena su impugnazione della [OSCURATO:PERSONA], la Corte territoriale non ha effettuato l'aumento di pena pure astrattamente previsto per iit caso di pluralità di aggravanti, avendo considerato espressamente (foglio 22) e in via esclusiva l'aggravante del numero dei clandestini, cui chiaramente allude la locuzione «soggetti coinvolti quale si desume dalla documentazione in atti e dalle telefonate con svariati soggetti». Nessun pregiudizio è, dunque, derivato al condannato dalla pronuncia adottata. 6. Quanto all'ultimo motivo deve ribadirsi che, in materia di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è parimenti insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/1/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/3/2014, Lule, Rv. 259899). Nel caso di specie la sentenza impugnata ineccepibilmente argomenta, mediante puntuale richiamo all'assenza di elementi a tal fine valorizzabili, oltre che alla gravità della condotta, siccome protratta per lungo tempo e posta in essere con la collaborazione di un pu
Sentenza Cassazione n. 08993/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris