CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 49576/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2023 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che entrambi i motivi di ricorso sono riproduttivi di identiche censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello che: quanto alla corretta riconducibilità dei fatti al ricorrente, ha giudicato che sussistessero univoche verbalizzazioni da parte dell'operante che solo pochi giorni dopo ha provveduto a riconoscerlo per colui che con violenza e minaccia aveva tentato di sottrarsi al controllo e scendere, in assenza di idoneo titolo di viaggio, dal treno; quanto alla condotta violenta e minacciosa, ha spiegato come la complessiva condotta, a prescindere da una certa equivocità dell'azione di "addossamento", era funzionale ad intimidire la persona offesa anche in ragione delle - non certo equivoche - espressioni utilizzate, escludendo la riduttiva lettura ipotizzata nei motivi di gravame; quanto alla condotta integrante la fattispecie di cui all'art. 341-bis cod. pen., ha dato atto della presenza dei presupposti per la integrazione del reato quali il luogo aperto al pubblico del vagone del treno, della presenza di almeno altre due persone (i passeggeri che viaggiavano insieme all'imputato) e la natura certamente offensiva delle frasi utilizzate che non consentivano di ipotizzare i dubbi di natura lessicali prospettati nei motivi di gravame; rilevato che per quel che concerne l'integrazione dei reati contestati il ricorrente tenta di accreditare una lettura alternativa e riduttiva delle risultanze probatorie ovviamente preclusa in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis