CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 giugno 2026
Cassazione n. 19539/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
I e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidall'avv. [OSCURATO:PERSONA];-controricorrenti e ricorrenti incidentali-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaCampania (sezione distaccata di Salerno) n. 1186/2020, depositata il6/2/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5/5/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 22139/2020Numero sezionale 3798/2026Numero di raccolta generale 19539/2026Data pubblicazione 12/06/20261. [OSCURATO:PERSONA].ge.vit. s.r.l. propose opposizione avverso gli avvisi diaccertamento n. TF9031202883 e TF9031202884, con i quali, a seguito diindagine bancaria ex art. 32 d.p.r. n. 600/1973, le erano stati contestatiricavi non dichiarati per gli anni 2012 e 2013. I soci Michele e [OSCURATO:PERSONA],a loro volta, si opposero agli avvisi di accertamento n. TF9011203400, n.TF9011203402 e n. TF9011203405 quanto a Michele (rispettivamente, pergli anni 2011, 2012 e 2013), e n. TF9011203401, TF9011203403 eTF9011203404 quanto a [OSCURATO:PERSONA] (sempre per gli anni 2011, 2012 e 2013).2. La CTP di Salerno, previa riunione dei suddetti ricorsi, li rigettò, consentenza che fu poi parzialmente riformata, in secondo grado, dalla CTRdella Campania, sul presupposto, da un lato, della non riferibilità allaCo.ge.vit. delle movimentazioni rilevate su due conti correnti (intestatil’uno a [OSCURATO:PERSONA] e l’altro a [OSCURATO:PERSONA]); dall’altro (conriferimento agli avvisi di accertamento relativi al 2011), per il venir menodel presupposto impositivo a seguito della corrispondente decisioneemessa dalla CTR, relativamente alla stessa annualità, nei confronti dellasocietà (sentenza n. 730 del 2018).3. Ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, sullabase di quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA].ge.vit. ed i soci Michele e [OSCURATO:PERSONA] con controricorso, contenente un motivo di ricorso incidentale, alquale l’Agenzia delle Entrate ha replicato con controricorso ex art. 371,comma 4, c.p.c.4. In data 9/10/2023, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato seidomande di definizione agevolata ex art. 5 della l. n. 130/2022 (sebbenela nota di accompagnamento faccia riferimento alla definizione agevolataex l. n. 197/2022), relative agli avvisi di accertamento sub judice nelpresente giudizio, ciascuna corredata da un F24 comprovante ilversamento delle somme corrispondenti.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 22139/2020Numero sezionale 3798/2026Numero di raccolta generale 19539/2026Data pubblicazione 12/06/20261. Con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate deduce laviolazione degli artt. 32 d.p.r. n. 600/1973, 51 d.p.r. n. 633/1972 e 2697c.c., per avere la CTR escluso la rilevanza delle risultanze del contocorrente n. 01010013109 per il sol fatto che fosse intestato alla [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA], circostanza di per sé irrilevante a fronte dellamancata prova, da parte dello stesso [OSCURATO:PERSONA], dell’estraneità delle relativemovimentazioni rispetto alla posizione della [OSCURATO:SOCIETA].2. Il secondo motivo di ricorso deduce l’omesso esame di un fattodecisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., in relazione all’intestazione del contocorrente bancario n. 01010000296, erroneamente riferita dalla CTR aCo.ge.vit. [OSCURATO:PERSONA], con conseguente impossibilità di escluderne larilevanza ai fini dell’accertamento in discorso.3. Il terzo motivo deduce la nullità della sentenza per motivazioneapparente (violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.; 118 disp. att.c.p.c.; 111, comma 6, Cost.), dal momento che la CTR, “non illustrando lefonti di prova dalle quali ha tratto il convincimento che il c.c. bancario n.01010000296 acceso presso la Banca di credito cooperativo di Acquaras.c.r.l. fosse intestato al signor [OSCURATO:PERSONA] e non al signor MicheleVitolo, non ne consente il controllo di esatta percezione delle provedocumentali e della loro provenienza”.4. Con il quarto motivo di ricorso è dedotta la violazione dell’art. 295c.p.c., per avere la CTR annullato gli avvisi di accertamento relativi ai duesoci, per l’anno 2011, sulla base della corrispondente statuizione neiconfronti della società (di cui alla sentenza della CTR n. 730/2018) inveronon passata in giudicato, siccome fatta oggetto di ricorso per cassazioneda parte dell’Agenzia delle Entrate.5. Con l’unico motivo di ricorso incidentale è dedotta l’omessapronuncia - in violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 4,Numero registro generale 22139/2020Numero sezionale 3798/2026Numero di raccolta generale 19539/2026Data pubblicazione 12/06/2026c.p.c. - circa la giustificazione delle movimentazioni finanziarie rilevate suiconti correnti intestati alla società.6. Preliminarmente all’esame dei motivi, occorre dar conto dell’effettoestintivo del giudizio conseguente all’avvenuta definizione agevolata exart. 5 della l. n. 197/2022, relativamente agli avvisi di accertamentoemessi nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (segnatamente, gli avvisi diaccertamento n. TF9011203401, n. TF9011203403, n. TF9011203404, n.TF9011203400, n. TF9011203402 per il 2012 e n. TF9011203405).7. Venendo, dunque, alla decisione del ricorso proposto dall’Agenziadelle Entrate nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., il primo motivo èinfondato.La circostanza che [OSCURATO:PERSONA] fosse legittimato ad operare sul conto n.01010013109 non può ritenersi, infatti, di per sé sufficiente ad attrarne lemovimentazioni nell’accertamento afferente alla società odiernacontroricorrente, essendo tenuta, a tal fine, l’Amministrazione finanziaria afornire la prova (anche presuntiva) della effettiva riconducibilità alcontribuente degli importi oggetto delle suddette movimentazioni (si vedaCass., n. 25690/2025, che ha confermato la sentenza di merito che avevaescluso in capo al contribuente, socio al 50% di una s.r.l., la qualità disocio occulto al 100% anche di altre due società, per il sol fatto cheavesse la delega ad operare sui conti correnti di queste ultime e fosselegato da rapporti di parentela con i relativi soci, in difetto di prova di unasua concreta partecipazione alla gestione delle stesse mediante l'eserciziodi poteri decisionali e di controllo). Si legge, al riguardo, nella motivazionedi Cass., n. 5529/2025, che l’art. 32 d.p.r. n. 600/1973 “non limital'acquisizione della documentazione ai soli conti bancari formalmenteintestati al contribuente sottoposto ad accertamento, sicché si deveritenere estesa anche ai conti correnti intestati a terzi soggetti, ma allacondizione che, pur in mancanza della formale titolarità, il conto sia nelladisponibilità di fatto del contribuente sottoposto a verifica fiscale. L’onereNumero registro generale 22139/2020Numero sezionale 3798/2026Numero di raccolta generale 19539/2026Data pubblicazione 12/06/2026probatorio relativo alla presenza di tali condizioni – formale intestazioneovvero disponibilità di fatto del conto – compete all'Ufficio”. La prova puòriguardare, ad esempio, l’incompatibilità della situazione reddituale di unfamiliare del contribuente con le movimentazioni riscontrate sul suo contocorrente (v. Cass., n. 7558/2024, e gli ulteriori precedenti ivi citati). Indefinitiva, “in caso di conti bancari di cui sia formalmente titolare ilcontribuente accertato, la presunzione che gli importi versati sianocompensi è immediatamente applicabile; nel caso di conti intestati a terzi,l'ufficio, al fine di avvalersi della presunzione legale in oggetto, devefornire la previa prova, anche per presunzioni (purché qualificate), che ilconto bancario intestato a terzi sia nell’effettiva disponibilità delcontribuente, al quale pertanto sono attribuibili le movimentazioni delconto fiscalmente rilevanti (in tal senso si sono espresse più pronunce diquesta Corte: Cass. 20/12/2018, n. 32974; Cass. 13/04/2012, n. 5849;Cass. 12/01/2009, n. 374)” (Cass., n. 25663/2022). Nel caso di specie, afronte dell’incontestata facoltà ad operare sul conto corrente de quo -discendente dalla qualità, in capo a [OSCURATO:PERSONA], di legale rappresentantedella società cui lo stesso era intestato - , l’Agenzia delle Entratepretenderebbe sic et simpliciter di riferirne le movimentazioni all’attivitàdella [OSCURATO:SOCIETA]., in ossequio a una sorta di indebita inversione dell’onereprobatorio, per cui - in contrasto con i pronunciamenti giurisprudenzialidei quali s’è dato conto - graverebbe sulla società contribuente dimostrareche i prelevamenti e i versamenti in discorso siano effettivamente riferibilialla [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA].Nella fattispecie in esame, la CTR, escludendo a priori la rilevanza delconto, ha violato tale principio.8. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.Occorre premettere che il motivo di ricorso di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c.,deve riguardare un fatto storico considerato nella sua oggettiva esistenza,senza che possano considerarsi tali né le singole questioni decise dalNumero registro generale 22139/2020Numero sezionale 3798/2026Numero di raccolta generale 19539/2026Data pubblicazione 12/06/2026giudice di merito, né i singoli elementi di un accadimento complesso,comunque apprezzato, né le mere ipotesi alternative, né le singolerisultanze istruttorie, ove comunque risulti un complessivo e convincenteapprezzamento del fatto svolto dal giudice di merito sulla base delle proveacquisite nel corso del relativo giudizio (Cass., n. 10525/2022). Più direcente, Cass., n. 25474/2025, in motivazione, ha affermato che«costituisce un "fatto", agli effetti dell'art. 360, 1° comma, n. 5, cod. proc.civ., non una "questione" o un "punto", ma un vero e proprio "fatto", insenso storico e normativo, un preciso accadimento ovvero una precisacircostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenicorilevante (Cass. 6/09/2019, n. 22397; Cass. 8/09/2016, n. 17761; Cass.,Sez. Un., 23/03/2015, n. 5745; Cass. 4/04/2014, n. 7983; Cass.5/03/2014, n. 5133). Non costituiscono, viceversa, "fatti", il cui omessoesame possa cagionare il vizio di cui alla richiamata norma del codice dirito le argomentazioni, supposizioni o deduzioni difensive (Cass.18/10/2018, n. 26305; Cass. 14/06/2017, n. 14802); gli elementiistruttori (Cass., Sez. Un., 7/04/2014, n. 8053); una moltitudine di fatti ecircostanze, o il "vario insieme dei materiali di causa" (Cass. 21/10/2015,n. 21439; Cass. 29/10/2018, n. 27415), sicché sono inammissibili lecensure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a questiultimi profili (…) (cfr. ampliter Cass. 14/09/2022, n.27076; Cass-25/07/2023, n.22273)». Orbene, nel caso in esame, le risultanze fattualirelative al conto corrente in questione sono state esaminate dalla CTR, laquale ne ha semplicemente dato una “lettura” diversa rispetto a quellaposta a fondamento dell’avviso di accertamento, riferendo l’intestazionedel conto a [OSCURATO:PERSONA], così come sostenuto dagli odierniricorrenti (a pag. 13 del controricorso sono riportate le deduzioni svolte, atale riguardo, nella memoria illustrativa del giudizio d’appello).9. Il terzo motivo, per come formulato, è infondato.Numero registro generale 22139/2020Numero sezionale 3798/2026Numero di raccolta generale 19539/2026Data pubblicazione 12/06/2026Premesso che il vizio di nullità della sentenza, denunziabile ai sensidell’art. 360, n. 4, c.p.c., è integrato qualora la motivazione siatotalmente mancante o meramente apparente, ovvero risulti del tuttoinidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni delladecisione, per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile(Cass., n. 22598/2018), nel caso di specie la motivazione è presente econsente di cogliere la ratio decidendi della decisione della CTR sul puntoin esame, basata sul presupposto dell’intestazione del conto corrente asoggetto estraneo alla compagine sociale.10. Il quarto motivo, involgendo la posizione dei soci, è assorbitodalla definizione agevolata della controversia nei riguardi degli stessi.11. Il ricorso incidentale è inammissibile, tenuto conto che il viziodi omessa pronuncia, censurabile ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. perviolazione dell'art. 112 c.p.c., ricorre ove il giudice ometta completamentedi adottare un qualsiasi provvedimento, anche solo implicito diaccoglimento o di rigetto ma comunque indispensabile per la soluzione delcaso concreto, sulla domanda o sull'eccezione sottoposta al suo esame,mentre il vizio di omessa motivazione, dopo la riformulazione dell'art. 360,comma 1, n. 5, c.p.c., presuppone che un esame della questione oggettodi doglianza vi sia stato, ma sia affetto dalla totale pretermissione di unospecifico fatto storico oppure si sia tradotto nella mancanza assolutadi motivazione, nella motivazione apparente, nella motivazione perplessao incomprensibile o nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili(Cass., n. 27551/2024). Nella sentenza in questa sede sub judice, la CTRsi è pronunciata sul thema decidendum devolutole dall’appello (involgentela legittimità della ripresa a tassazione di cui agli avvisi di accertamentoimpugnati), potendosi - al più - censurare l’asserita incompletezza dellamotivazione (sotto il profilo evidenziato dai ricorrenti incidentali) ai sensi(e nei limiti) dell’art. 360, n. 5, c.p.c..Numero registro generale 22139/2020Numero sezionale 3798/2026Numero di raccolta generale 19539/2026Data pubblicazione 12/06/202612. In conclusione, va dichiarato estinto il giudizio relativamente alrapporto processuale tra l’Agenzia delle Entrate e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ele relative spese restano a carico di chi le ha anticipate (art. 5, comma 5,l. n. 130/2022), mentre va rigettato il ricorso principale e dichiaratoinammissibile il ricorso incidentale. In considerazione della reciprocasoccombenza si procede alla compensazione anche delle (restanti) speseprocessuali afferenti al rapporto processuale tra l’Agenzia delle Entrate ela [OSCURATO:SOCIETA]. P.Q.MDichiara estinto il processo relativamente agli avvisi di accertamentorelativi a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], restando le relative spese a carico di chi leha anticipate;rigetta il ricorso principale;dichiara inammissibile il ricorso incidentale;compensa tra le parti le (restanti) spese processuali.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5/5/2026.La PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]