CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 24579/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.26271/2016 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro [OSCURATO:SOCIETA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. [OSCURATO:PERSONA].DIST. LECCEn.2146/22/2015 depositata il 15/10/2015, pronunciata con riferimento agli att i oggetto di ricorso per Cassazione. Vista l’istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere dell’Avvocatura Generale dello Stato, con la quale si conferma l’avvenuta definizione della lite ai sensi dell'art1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. [OSCURATO:PERSONA] Roma, il 03/09/2025 LaPresiden