CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 23728/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 2640-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, PIAZZA cAvouR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controrícorrente - avverso la sentenza n. 1061/4/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della CALABRIA, depositata il 04/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] la [OSCURATO:PERSONA] respingeva il ricorso della parte contribuente avverso avvisi di accertamento per diversi tributi relativi agli anni d'imposta 2005 e 2006; la [OSCURATO:PERSONA] dichiarava inammissibile l'appello della parte contribuente affermando che il gravame era tardivo in quanto proposto il 12 ottobre 2015 dopo che era scaduto (il 10 giugno 2015, lunedì) il termine c.d. breve di impugnazione, di sessanta giorni, decorsi dal 10 aprile 2015, data di notificazione della sentenza impugnata alla parte contribuente; la [OSCURATO:PERSONA], in sede di giudizio di revocazione proposto dalla contribuente, dichiarava tale revocazione manifestamente infondata affermando che la [OSCURATO:PERSONA] ha apprezzato l'intempestività dell'appello in relazione alla scadenza del termine c.d. breve di impugnazione (spirato a far tempo dalla notificazione della sentenza appellata) e non (come sostenuto dal ricorrente) in relazione alla scadenza del termine c.d. lungo decorrente dalla pubblicazione della sentenza di primo grado. Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso la parte contribuente, affidato ad un unico motivo di impugnazione, mentre l'Agenzia delle entrate si costituiva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: Ric. 2021 n. 02640 sez. MT - ud. 10-05-2022 -2- con il motivo d'impugnazione la parte contribuente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 327 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. in quanto la data "1° aprile 2015" alla quale la sentenza impugnata fa riferimento quale data della notifica della sentenza di primo grado è solo la data in cui la [OSCURATO:PERSONA] di Cosenza ha comunicato alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore, rag. [OSCURATO:PERSONA], il dispositivo della sentenza della [OSCURATO:PERSONA] e non è quindi la data della notifica effettuata dall'Agenzia delle entrate della predetta sentenza. Il motivo di impugnazione è inammissibile. Secondo questa Corte infatti: in tema di impugnazioni, la modifica dell'art. 327 c.p.c., introdotta dalla I. n. 69 del 2009, che ha sostituito il termine di decadenza di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza all'originario termine annuale, è applicabile, ai sensi dell'art. 58, comma 1, della predetta legge, ai soli giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore e, quindi, dal 4 luglio 2009, restando irrilevante il momento dell'instaurazione di una successiva fase o di un successivo grado di giudizio; pertanto, ai fini del computo del termine per il ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che ha dichiarato inammissibile la revocazione ex art. 395 comma 1, n. 3, c.p.c., deve aversi riguardo all'originario atto introduttivo, venendo in considerazione pur sempre un mezzo di impugnazione, sia pure di carattere straordinario (Cass. n. 37750 del 2021); in tema di impugnazione, al termine annuale di ,decadenza dal gravame, di cui all'art. 327, comma 1, c. p. c., che va calcolato "ex nominatione dierum", prescindendo cioè dal numero dei giorni da cui è composto ogni singolo mese o anno e, se il termine viene conseguentemente a cadere in giorno festivo, esso è prorogato di Ric. 2021 n. 02640 sez. MT - ud. 10-05-2022 -3- diritto al primo giorno seguente non festivo, come previsto dall'art. 155, comma 3, c. p. c. (Cass. n. 2763 del 2020); nel giudizio di cassazione non è consentita la prospettazione di nuove questioni di diritto o contestazioni che modifichino il "thema decidendum" ed implichino indagini ed accertamenti di fatto non effettuati dal giudice di merito, anche ove si tratti di questioni rilevabili d'ufficio (Cass. n. 14477 del 2018; 2193 del 2020). Ebbene, secondo quanto riferito dalla sentenza impugnata la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] è stata decisa il 21 novembre 2014, depositata il 26 marzo 2015, notificata alla parte contribuente il 1° aprile 2015, passata in giudicato il 10 giugno 2015 e appellata tardivamente il 12 ottobre 2015. Il ricorrente contesta che la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] sia stata notificata il 1° aprile 2015 ma tale doglianza è inammissibile perché sollevata ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., sotto il profilo della violazione di legge (cfr. Cass. S.U. n. 23745 del 2020 e Cass. n. 18998 del 2021, secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., a pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa; C:ass. n. 16700 del 2020, secondo cui il vizio della sentenza previsto dall'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., dev'essere dedotto,, a pena d'inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell'art. 366, n. 4, Ric. 2021 n. 02640 sez. MT - ud. 10-05-2022 -4- c.p.c., non solo con l'indicazione delle norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione) ed è peraltro carente da un punto di vista dell'autosufficienza perché non allega o trascrive nulla per contestare l'affermazione della [OSCURATO:PERSONA] (sia in sede di appello della sentenza di primo grado sia in sede di revocazione) secondo cui appunto la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Cosenza è stata notificata il 1° aprile 2015 (avrebbe dovuto ad esempio produrre la comunicazione della cancelleria della [OSCURATO:PERSONA] in data 10 aprile 2015 con il quale si comunicava il dispositivo della sentenza, mentre l'Agenzia delle entrate nel suo controricorso riproduce l'appello della parte ricorrente nel quale si ammette che la sentenza gli è stata notificata in data 10 aprile 2015). Deve inoltre rilevarsi che in Cassazione non è consentita la prospettazione di nuove questioni di diritto o contestazioni che modifichino il "thema decídendum" ed implichino indagini ed accertamenti di fatto non effettuati dal giudice di merito, anche ove si tratti di questioni rilevabili d'ufficio: nella specie il thema decídendum della sentenza impugnata era il dies a quo a partire dal quale andasse calcolato il termine per impugnare (se dalla data della decisione della sentenza o dalla data della sua pubblic:azione) e non la mancata notifica della stessa sentenza da parte dell'Ufficio. Ric. 2021 n. 02640 sez. MT - ud. 10-05-2022 -5- Pertanto, inammissibile il motivo di impugnazione, il ricorso va conseguentemente dichiarato inammissibile; la condanna alle spese segue la soccombenza. P.Q. M . dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 2.300, oltre a spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per