CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 32855/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Pe) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 6/7/2021 della Corte di appello di L'Aquila; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiarare inammissibili i ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di L'Aquila riformava parzialmente la pronuncia emessa il 17/1/2019 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara, con la quale [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati dichiarati colpevoli di reati in materia di detenzione e cessione di stupefacenti. 2. Propongono distinto ricorso per cassazione Spada e Petrucci, chiedendo l'annullamento della decisione. Mentre il primo lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, l'altro contesta il giudizio di responsabilità, che sarebbe stato confermato con motivazione viziata e senza corretta interpretazione delle intercettazioni richiamate, specie con riguardo all'effettiva cessione della sostanza. [OSCURATO:PERSONA] 3. I ricorsi risultano manifestamente infondati. 4. Con riguardo a quello proposto da [OSCURATO:PERSONA], occorre innanzitutto ribadire che il controllo del Giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l'oggettiva tenuta sotto il profilo logico-argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009, Campanella, n. 12110, Rv. 243247). 4.1. In tal modo individuato il perimetro di giudizio proprio della Suprema Corte, osserva allora il Collegio che le censure mosse dal ricorrente al provvedimento impugnato sono inammissibili; dietro la parvenza di una violazione di legge o di un vizio motivazionale, infatti, lo stesso tende ad ottenere in questa sede una nuova ed alternativa lettura delle medesime emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito (le intercettazioni), sollecitandone una valutazione diversa e più favorevole. Il che, come riportato, non è consentito. 5. La doglianza, inoltre, trascura che la Corte di appello — pronunciandosi proprio sulla questione qui riprodotta — ha steso una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile, specie con gli argomenti di puro merito che sostengono il ricorso. La sentenza, in particolare, ha letto in modo complessivo e ragionato il tessuto probatorio offerto dagli atti, così concludendo che il concorso del Petrucci nella cessione di plurimi quantitativi di cocaina effettuate da [OSCURATO:PERSONA] (coimputata) emergeva con evidenza dall'informativa di polizia giudiziaria e dalle conversazioni intercettate. 5.1. In particolare, i progressivi 280 e 794 davano conto del concorso nella cessione di stupefacente in favore di [OSCURATO:PERSONA], abituale cliente, evidenziando pacificamente un accordo raggiunto in tal senso tra quest'ultimo e la donna, con consegna da eseguire proprio ad opera del ricorrente (come peraltro sollecitato dall'acquirente, ad evidenza di precedenti similari).5.2. La pronuncia, ancora, ha sottolineato l'assenza di conversazioni dalle quali emergesse un qualsivoglia problema insorto nell'operazione, o lamentele da parte del [OSCURATO:PERSONA], così concludendo - si ribadisce, con argomento non manifestamente illogico - per l'avvenuta cessione e, dunque, per il concorso del Petrucci. 5.3. Ancora, la Corte di appello ha richiamato le conversazioni nn. 4372 (relativa alla consegna di droga al Faggion, per la quale la Mazzochetti aveva riferito all'acquirente che sarebbe passata, per l'appunto, "con Vinicio") e 221 (nella quale ancora la Mazzocchetti aveva riferito a [OSCURATO:PERSONA] che il Petrucci l'aveva accompagnata tre-quattro volte per la cessione di stupefacenti). Nuovamente una motivazione in fatto priva di vizi logico-giuridici, dunque, come tale non censurabile in questa sede, specie attraverso una nuova analisi del materiale probatorio, come sollecitata nel ricorso. 6. Con riguardo, poi, alle circostanze attenuanti generiche negate allo Spada, basti osservare che le stesse non hanno formato oggetto di gravame, né erano state richieste con le conclusioni scritte in appello, non potendo, dunque, costituire motivo di ricorso per cassazione. 6. I ricorsi, pertanto, debbono essere dichiarati inammissibili. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrentekal pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così d