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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 16 aprile 2026

Cassazione n. 09726/2026

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ti e difesi dall'avvocatoMassimiliano [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] 2018 [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] .-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore-intimato-avverso il decreto della Corte d'Appello di Venezia nel Rg n. 596/2024depositato il 23/12/2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 14631/2025Numero sezionale 179/2026Numero di raccolta generale 9726/2026Data pubblicazione 16/04/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente [OSCURATO:PERSONA] , delle spese del giudizio di legittimità, cheliquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nellamisura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori dilegge, nonché in Euro 4.000,00, in favore della parte controricorrenteAgenzia delle Entrate, per compensi, gli accessori di legge, oltre alle speseprenotate a debito.Così deciso in Roma, il 15/04/2026Massimo Ferro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ti e difesi dall'avvocatoMassimiliano [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] 2018 [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] .-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore-intimato-avverso il decreto della Corte d'Appello di Venezia nel Rg n. 596/2024depositato il 23/12/2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 14631/2025Numero sezionale 179/2026Numero di raccolta generale 9726/2026Data pubblicazione 16/04/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente [OSCURATO:PERSONA] , delle spese del giudizio di legittimità, cheliquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nellamisura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori dilegge, nonché in Euro 4.000,00, in favore della parte controricorrenteAgenzia delle Entrate, per compensi, gli accessori di legge, oltre alle speseprenotate a debito.Così deciso in Roma, il 15/04/2026Massimo Ferro
Decreto Cassazione n. 09726/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris