CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 12445/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 07/02/2020 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio per [OSCURATO:PERSONA] con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli; dichiararsi l'inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; sentiti i difensori; avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA]; avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi;[OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] emessa il 14 settembre 2016 che aveva condannato i ricorrenti alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno nei confronti della parte civile [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di estorsione aggravata in concorso, per avere puntato un coltello alla gola della persona offesa per costringerla a rinunciare ad un proprio credito verso il [OSCURATO:PERSONA], vantato in ragione di un'attività lavorativa di natura edile effettuata per conto di questi in subappalto. 2. Ricorrono per cassazione gli imputati, con distinti atti. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] deduce: 1) violazione di legge e nullità delle sentenze di primo e secondo grado per la mancata notifica all'imputato del decreto di citazione per il giudizio di primo grado. L'atto era stato notificato al difensore di fiducia, ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen., senza che fossero state effettuate le opportune ricerche previste dagli artt.157 e 159 cod. proc. pen.; 2) vizio della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità, che la Corte avrebbe affermato senza rilevare le contraddizioni emerse dal racconto della persona offesa, che avrebbero dovuto condurre ad un giudizio di inattendibilità. Tali contraddizioni riguarderebbero i suoi rapporti di lavoro con il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], l'esistenza di un credito nei confronti di quest'ultimo, l'intervento del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] e la sussistenza ed idoneità delle minacce da costui effettuate, non avendo dimostrato la vittima alcun timore avendo intrapreso un contenzioso civile contro il Soldi. La persona offesa, inoltre, non sarebbe stata credibile avendo sporto denuncia ben otto anni dopo i fatti, quando aveva compreso l'impossibilità di ottenere quanto dovuto in sede civile stante il fallimento della ditta del Soldi; 3) vizio della motivazione in ordine alla sussistenza del dolo ed alla idoneità della minaccia. Il ricorrente reitera gli argomenti di cui al secondo motivo di ricorso. 2.2. [OSCURATO:PERSONA] deduce: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del concorso del ricorrente nella presunta condotta commessa dal coimputato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe assunto alcun comportamento minaccioso e non avrebbe moralmente concorso, attraverso preventivo accordo, alla condotta del coimputato, commessa in modo imprevedibile e sganciato da ogni partecipazione del ricorrente, limitatasi alla mera presenza passiva al fatto, qualificabile come connivenza non punibile;2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto come estorsione anziché come semplice minaccia o esercizio arbitrario delle proprie ragioni, non essendo stato quantificato l'effettivo credito vantato dalla persona offesa nei confronti dell'imputato e la bontà delle sue ragioni creditorie, aventi mera rilevanza civilistica. 3) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto come estorsione consumata anziché tentata, avuto riguardo alla circostanza che la persona offesa non avrebbe ottenuto quanto a lei dovuto per effetto della minaccia ma solo per il mancato ristoro in sede civile. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili. 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato. 1.1. Quanto al primo motivo di ricorso, dal controllo degli atti - reso necessario dalla natura processuale della questione - risulta che il ricorrente aveva dichiarato il proprio domicilio in Boscoreale, via Falanga n. 15. Il Tribunale, dopo una prima notifica non regolare del decreto che disponeva il giudizio, aveva ordinato una nuova notifica in tale luogo ma la notifica era risultata impossibile, come attestato nella nota della polizia giudiziaria del 24.7.2015 che aveva effettuato vari sopralluoghi accertando come il ricorrente non avesse lasciato alcun recapito ove poterlo rintracciare. Veniva, quindi, effettuata la notifica ex art. 161, comma 4, al difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA]. All'udienza del 13 aprile del 201.6, cui l'udienza era rinviata, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] risultava presente e nulla aveva eccepito riguardo alla notifica od alla mancata conoscenza del processo da parte dell'imputato, seguendo il giudizio di primo grado, proponendo appello e ricorso per cassazione. Nel processo di appello, peraltro, come risulta dalla intestazione della sentenza, l'imputato era stato presente. Ne consegue che deve ritenersi non soltanto la regolarità della notifica del decreto che dispose il giudizio di primo grado, ma anche la conoscenza del processo da parte dell'imputato, resa effettiva dal suo rapporto con il difensore di fiducia che lo aveva seguito lungo il processo di primo grado, che nulla aveva eccepito in proposito ed, infine, anche dalla presenza dello stesso ricorrente nel processo di appello. In punto di diritto, l'impossibilità della notificazione al domicilio dichiarato o eletto, che ne legittima l'esecuzione presso il difensore secondo la procedura prevista dall'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., è integrata anche dalla temporanea assenza dell'imputato al momento dell'accesso dell'ufficiale notificatore o dalla non agevole individuazione dello specifico luogo, non occorrendo alcuna indagine che attesti l'irreperibilità dell'imputato, doverosa invece qualora non sia stato possibile eseguire la notificazione nei modi previsti dall'art. 157 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 58120 del 2017, Tuppi; Sez. 4, n. 3930 del 12/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280383). In ordine alla conoscenza del processo basata su elementi che ne dimostrino, come nel caso in esame, l'effettività, vedi Sez. U, n. 23948 del 2019, dep. 2020, Ismail, Rv. 279420). 1.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Il ricorrente è stato condannato in entrambi i gradi di giudizio con conforme decisione. La pacifica giurisprudenza di legittimità ritiene che, in tal caso, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrino a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove i giudici dell'appello, come nel caso in esame, abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, sicché le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscano una sola entità (Cass. pen., sez. 2^, n. 1309 del 22 novembre 1993, dep. 4 febbraio 1994, Albergamo ed altri, rv. 197250; sez. 3^, n. 13926 del 1 dicembre 2011, dep. 12 aprile 2012, Valerio, rv. 252615). Si osserva, ancora, che la doppia conformità della decisione di condanna dell'imputato ha decisivo rilievo con riguardo ai limiti della deducibilità in cassazione del vizio di travisamento della prova lamentato dal ricorrente. E' pacifico, infatti, nella giurisprudenza di legittimità, che tale vizio può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta doppia conforme, sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice (cosa non verificatasi nella specie), sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, Capuzzi; Sez.4, n. 44765 del 22/10/2013, Buonfine). Deve, inoltre, ricordarsi il principio, ancora di recente ribadito, secondo cui, in tema di valutazione della prova testimoniale, l'attendibilità della persona offesa dal reato è questione di fatto, non censurabile in sede di legittimità, salvo che la motivazione della sentenza impugnata sia affetta da manifeste contraddizioni, o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sullo "id quod plerumque accidit", ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale che risulti priva di una pur minima plausibilità (Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609). Fatte queste premesse, nel caso n esame, la Corte ha motivato in ordine alla attendibilità della persona offesa, sottolineando la presenza di specifici riscontri esterni al suo racconto, quale l'esistenza di un credito verso il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] acclarato anche in sede civile come da quest'ultimo non adempiuto, la presenza della vittima presso il cantiere ove aveva effettuato il lavoro per conto del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] (circostanza confermata da ben due testimoni, cfr. fg. 5 della sentenza del Tribunale). Inoltre, con valutazioni logiche pr6ve di vizi, la Corte ha rilevato l'assoluta incongruenza di una accusa contro il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] - che si era intromesso nella questione minacciando la vittima con un coltello affinchè non pretendesse oltre - posto che non vi era alcun rapporto di inimicizia ed il [OSCURATO:PERSONA] era del tutto estraneo ai rapporti di dare-avere intercorrenti tra la persona offesa ed il [OSCURATO:PERSONA]. Tanto supera ogni altra argomentazione difensiva volta a criticare il giudizio di attendibilità della vittima, che tale rimane anche quando ella aveva riferito di aver subito dal [OSCURATO:PERSONA] una minaccia con l'uso di un coltello, circostanza che l'aveva intimorita costringendola ad andar via e ad intentare vittoriosamente un giudizio civile, senza neanche recuperare gli attrezzi lasciati sul cantiere del Soldi, come già evidenziato dal Tribunale e confermato dalla Corte territoriale con valutazioni di merito non rivedibili (cfr. fg. 2 della sentenza di primo grado, fg. 6 della sentenza impugnata). 1.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato poiché reitera argomenti analoghi a quelli del secondo motivo e superati dalle argomentazioni fin qui fornite, tenuto conto anche della dinamica dell'evento siccome riferita dalla vittima, che aveva visto la contestuale presenza dei due ricorrenti alle richieste della persona offesa ed alla reazione del [OSCURATO:PERSONA] concretizzatasi nella minaccia estorsiva della quale si è detto. 2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato. 2.1. In ordine al primo motivo, deve richiamarsi quanto precisato a proposito del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] in relazione al fatto che il beneficiario della condotta estorsiva era proprio il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], il quale era stato presente e non aveva reagito - laddove in ipotesi contrario - alla condotta del suo coimputato che aveva minacciato con un coltello la vittima di andar via senza pretendere denaro dal Soldi, nel che anche l'ingiustizia del profitto, posta l'effettiva sussistenza di un credito della persona offesa verso il gbldi, in ragione di quanto già precisato. Pertanto, così ricostruito il fatto - neanche negato in ricorso - le conclusioni cui è giunta la Corte di merito a fg. 8 della sentenza impugnata, a proposito del concorso nel reato del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], non presentano vizi logico-giuridici rilevabili in questa sede. 2.2. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. In ordine alla qualificazione del fatto come semplice minaccia, basta richiamare quanto detto in relazione al primo motivo ed alla posizione del [OSCURATO:PERSONA] riguardo alla circostanza che la minaccia aveva causato un danno economico alla vittima inibendo l'ottenimento immediato di quanto a lei dovuto dal Soldi e la perdita degli attrezzi di lavoro. Tanto basta per ritenere configurato il reato di estorsione e non quello di minaccia, che non contempla alcuna conseguenza economicamente dannosa per la vittima. L'assunto che potesse trattarsi di un esercizio arbitrario delle proprie ragioni, oltre ad essere sconfessato dalla sussistenza effettiva del credito in capo alla persona offesa, introduce valutazioni di merito non sottoposte al giudice di appello a proposito della consistenza del credito. Conseguentemente, il motivo è inammissibile in quanto la diversa qualificazione giuridica del fatto come esercizio arbitrario delle proprie ragioni passerebbe da valutazioni di fatto sottratte al giudice deputato dall'ordinamento al loro esame. 2.3. Del pari, che l'estorsione si fosse fermata al livello del tentativo è una tesi che non era stata prospettata dal ricorrente con i motivi di appello e che, comunque, si scontra con la ricostruzione del fatto nei termini già evidenziati a proposito del danno subito dalla vittima per effetto della condotta degli imputati, che prescinde dal fatto che la persona offesa avesse successivamente intentato un'azione civile per il recupero del credito. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa degli stessi ricorrenti nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore d