CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 marzo 2021
Cassazione n. 43743/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Milano rigettava il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso quella del Magistrato di Sorveglianza che aveva respinto l'istanza di concessione della liberazione anticipata relativamente al semestre 10/1/2020 - 9/7/2020. L'istanza era stata rigettata alla luce della partecipazione del detenuto alla violenta sommossa nel carcere di Opera del 9/3/2020, in seguito alla quale [OSCURATO:PERSONA] era stato sanzionato con la misura di 15 giorni di esclusione dall'attività in comune. Il Tribunale riteneva che la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all'azione violenta fosse provata dal rapporto disciplinare e che le contrarie allegazioni del reclamante fossero del tutto generiche; sottolineava che il detenuto era già stato sanzionato in precedenti occasioni per comportamenti violenti. La condotta dimostrava la resistenza del reclamante all'opera di rieducazione. 2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], denunciando l'omessa motivazione sulle doglianze difensive esposte in una memoria depositata il 24/3/2021. In tale memoria erano stati evidenziati elementi non trascurabili a sostegno dell'estraneità di [OSCURATO:PERSONA] alla vicenda in esame. Il ricorrente non era stato rinviato a giudizio per gli episodi della rivolta, né la relazione comportamentale del 12/8/2020 menzionava il coinvolgimento del detenuto. Il ricorrente conclude per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, d.ssa [OSCURATO:PERSONA], nella requisitoria scritta, conclude per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. Questa Corte ha affermato, in tema di ricorso per cassazione, che l'omesso esame da parte del giudice di merito di una memoria difensiva può essere dedotto in sede di legittimità come vizio di motivazione purché, in virtù del dovere di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, si rappresenti puntualmente la concreta idoneità scardinante dei temi della memoria pretermessa rispetto alla pronunzia avversata, evidenziando il collegamento tra le difese della memoria e gli specifici profili di carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità argomentativa della sentenza impugnata (Sez. 5, Sentenza n. 17798 del 22/03/2019, Rv. 276766). Lo stesso ricorrente, rimarcando che, nella memoria difensiva che il Tribunale di Sorveglianza avrebbe omesso di valutare, "venivano evidenziati elementi non trascurabili a sostegno dell'estraneità del [OSCURATO:PERSONA] nella vicenda", sembra non credere alla idoneità scardinante di tali elementi, tale da rendere manifestamente illogica la motivazione del provvedimento impugnato. In effetti, la memoria (allegata al ricorso) conteneva una serie di scritti a mano del detenuto, nei quali lo stesso escludeva una sua responsabilità nella rivolta del 9 marzo 2020, nonché un cedolino di una busta paga relativa al mese di giugno 2020 da cui risultava un giorno di lavoro prestato dal detenuto come addetto alle pulizie. La memoria sottolineava, inoltre, che il pubblico ministero non aveva chiesto il rinvio a giudizio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati commessi durante la rivolta. Si trattava palesemente di elementi non decisivi: in particolare, le decisioni del pubblico ministero non erano motivate (non veniva evidenziata una richiesta di archiviazione con riferimento alla partecipazione di [OSCURATO:PERSONA]) e, quindi, non avevano capacità di dimostrare l'estraneità del ricorrente alla rivolta, né permettevano di escludere che il rinvio a giudizio nei confronti dello stesso potesse essere chiesto successivamente; in ogni caso, erano il frutto di una valutazione del magistrato, in quanto tale niente affatto decisiva. L'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza, quindi, non poteva che fondarsi sugli atti del procedimento disciplinare che - come si evince dalla motivazione del provvedimento - non erano generici nell'indicazione delle specifiche attività violente e istigatorie di [OSCURATO:PERSONA]; atti che avevano portato all'irrogazione della sanzione disciplinare più grave nella misura massima consentita, avverso la quale - a quanto pare - il detenuto non aveva proposto impugnazione alcuna. In definitiva, si deve, quindi, ritenere che - benché l'ordinanza impugnata non ne faccia espressamente menzione - il Tribunale di Sorveglianza abbia preso in considerazione anche la memoria depositata dalla difesa, non ritenendola decisiva per la prova della partecipazione del detenuto alla rivolta. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 2 n