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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 aprile 2024

Cassazione n. 21945/2025

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uente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23726/2024R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] , elet- tivamente domiciliat a all’indirizzo PEC: christianallegra@peca- vvpa.it; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE , in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA], domiciliate in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12 ; –controricorrente e ricorrente incidentale – Oggetto:notifica cartella di pagamento –persona giuri- dica avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo gradodell a Calabria n. 913 / 4 /20 2 4 , depositata il 2 6 . 3 .20 2 4 e non notificata.

Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 2 9 maggio 202 5 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevatoche: 1.Con sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaCalabria n. 913/4/2024, depositata il 26.3.2024 , veniva riget- tatol’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] soc. cons. a r.l. avverso la sen- tenza della Commissione t ributaria provinciale di Cosenza n. 977/2/2023,che aveva rigettato l’impugnazione de l pignoramento n. 34 - 2022 - 284 , dell’intimazione di pagamento n. 034 2022 9000675842, notificata in data 08.04.2022 , e , per quanto qui inte- ressa,perché ancora materia del contendere non essendo stata in- seritanell’istanza di rottamazione inoltrata il 24 gennaio 2023 , della correlativaprodromica cartella di pagamento n. 034 2013 00102764 45,per IVA e ritenute alla fonte anno 2009 di euro 26.199,38 , asse- ritamentenon notificata . 2.La contribuente appellante ribadiva, in via preliminare , la conte- stazioneche l a cartell a non le era stat a ritualmente notificat a , ma il giudiced’appello condivideva la decisione di primo grado ritenendo legittima la notifica che, dopo aver constatato l’irreperibilità , era stata effettuata ai sensi dell’art. 26, comma quarto, del d.P.R. 29/09/1973n. 602 e 60, comma 1, lett. e) del d.P.R. 600/1973 n. 600. 3.Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso la contribuente perun unico motiv o, che illustra con memoria ex art.380 - bis.1. cod. proc.civ.; a sua volta l’Agenzia delle entrate - Riscossione ha deposi- tatocontroricorso con ricorso incidentale per un motiv o.

Consideratoche: 1.Con l’unico motivo posto a base del ricorso principale, la contri- buente deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc.civ., la violazione degli artt. 26, comma 4, d.P.R. 602/73, 143 e 145 cod. proc. civ. , 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n.600/73 per avereil giudice d’appello errato ad applicare, ai fini della decisione sulla notifica della cartella n. 034/2013/0010276445/000 sotto- stante al pignoramento ed effettuata ad una società di capitali, la letterae) dell’art.60, comma 1, d.P.R. n.600/73 in luogo dell’art. 145 cod.proc. civ. 2.Con il motivo di ricorso incidentale l’agente della riscossione cen- sura,in rapporto all’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., la nullitàdella sentenza per violazione e falsa applicazione del combi- natodisposto di cui agli artt. 19, comma 3, e 21 del d.lgs. n. 546 del 1992,per aver il giudice d’appello ritenuto, con statuizione implicita dell’esame d el merito delle doglianze dedotte, ammissibile il ricorso originarioteso a contestare la regolare notifica della cartella di pa- gamenton. 034/2013/0010276445/000 , nonostante fosse stata ac- certatadal giudice di prime cure – con affermazione non censurata nell’atto d’appello – la notificazione, medio tempore , di successivi attiinterruttivi portanti le medesime pretese.

La sentenza d’appello sarebbe affetta da nullità per avere ritenuto ammissibileil ricorso proposto nonostante l’accertata trasmissione, mediotempore, di alcuni atti portanti le medesime pretese - e se- gnatamente del sollecito di pagamento n . 034/2017/90/01027416/000 e degli avvisi nn. 034/2018/90/02373063/000, 034/2022/90/00675842/000 e 034/2022/90/00853249/000, rispettivamente notificati il 12.12.2018, l’8.04.2022 e il 05.04.2022 – inoltrati in seguito alla notifica della cartella di pagamento n. 034/2013/0010276445/000 dellaquale si lamenta l’illegittimità anche in questa sede. 3.[OSCURATO:PERSONA] ritiene che su di un piano logico l’unico motivo di ricorso incidentaledev’essere esaminato in via prioritaria, in quanto poten- zialmenteparalizzante i l ricorso principale dal momento che pone un temadi ammissibilità stessa del ricorso introduttivo del giudizio , ed èfondato. 3.1.[OSCURATO:PERSONA] osserva che la sentenza di primo grado specifica che il 12.12.2018 è stata notificata un’intimazione di pagamento ex art.50d.P.R. 602/73 - 63/000 , non impugnata.

Il motivo è innanzi- tutto ammissibile , perchè l' agente della riscossione ha riportato sì nel testo del controricorso solo una parte della sentenza di primo grado,in cui però non sono indicati gli estremi dell ’ intimazione non impugnata,ma ha comunque allegato al controricorso la sentenza di primo grado nella quale vengono indicati il numero e la data della notifica di detta intimazione e la censura è dedotta sotto l’angolo dell’error in procedendo che consente al giudice l’esame degli atti.

Inogni caso , la contribuente non ne contesta l'esistenza .

3.2. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che l a mancata impugnazione della intima- zionedi pagamento, notificata nel 2018 , abbia preclu so alla contri- buentela possibilità di contestare i vizi propri della cartella , doven- dosi condivide re l'orientamento recente e prevalente in S ezione in talsenso ( si veda, ad esempio, Cass. n n . 6436/2025 , 13329/2025 e 22108/2024).

Daquest’ultima pronuncia è stato tratto il principio di diritto secondo ilquale, in tema di contenzioso tributario, l'iscrizione ipotecaria che fa seguito ad una pluralità di atti prodromici divenuti definitivi per mancataimpugnazione, non integrando un nuovo ed autonomo atto impositivo,è sindacabile in giudizio, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, soltanto per vizi propri e non per vizi attinentiagli atti precedenti, che dovevano essere fatti valere con la loroimpugnazione.

LaCorte giunge a tale condivisibile decisione in quanto « l’iscrizione ipotecaria,che faccia seguito ad una pluralità di atti prodromici (nella specie, in ordine cronologico inverso, ad un preavviso di iscrizione ipotecaria,a tre intimazioni di pagamento e a due cartelle di paga- mento) divenuti definitivi per ma ncata impugnazione, non inte- grandoun nuovo e autonomo atto impositivo, è sindacabile in giudi- zio,ai sensi dell’art. 19, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546,soltanto per vizi propri e non per vizi attinenti ad un atto pro- dromico (nella specie, l a prescrizione decennale delle pretese fon- datesulle cartelle di pagamento), che, peraltro, si sarebbe potuto farvalere con l’impugnazione dell’atto prodromico immediatamente successivo(nella specie, delle intimazioni di pagamento, prima della cui notifi ca la prescrizione decennale era maturata) nella progres- sionedella sequenza procedimentale; 2.4 queste considerazioni val- gono, quindi, anche in relazione alla cartella di pagamento per la qualein controricorso si fa valere il giudicato concernente la man- canza di notificazione (ossia la cartella di pagamento n. 02220000055856843), in quanto l’omessa impugnazione dell’inti- mazionedi pagamento ad essa seguita ha determinato la cristalliz- zazione della pretesa ivi contenuta (vedasi, in motivazione: Cass., Sez.Un., 18 febbraio 2014, n. 3773) ».

3.3. E’ dunque superata la pronuncia, invocata nella memoria illu- strativa(Cass. n.16743/2024) della contribuente , poiché è consoli- datanella giurisprudenza di questa Corte l’affermazione del principio secondo cui il meccanismo di cui all’art. 19, comma 3, ultimo pe- riodo,d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 545 (a mente del quale – giova ripeterlo- «La mancata notificazione di atti au tonomamente impu- gnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazioneunitamente a quest'ultimo») comporta che, se l’inti- mazionedi pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua solanullità per mancata notifica degli att i presupposti o anche l’ille- gittimitàdella pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescri- zionedella stessa), il relativo credito si consolida e non possono es- serefatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica ( ad. es., v.

Cass. n.10736/2024) .

Né tale principio è inficiato dalla sentenza della Corte Cost. n.36/2025 , pure menzionata nella memoria illu- strativa, che non riguarda, a differenza di quanto ritiene la contri- buente, la questione dell’impugnabilità di atti intermedi, ma quella della produzione di nuove prove in appello nel processo tributario (art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992) e l’applicazione nei giudizi in corsodelle disposizioni in materia di contenzioso tributario di cui al d.lgs.30 dicembre 2023, n. 220 .

4. La fondatezza del ricorso incidentale reca con sé l’ assorbi mento delricorso principale con il quale viene censurata la sentenza d’ap- pello nella parte in cui il giudice si è pronunciato sulla notifica della cartella sottostante, questione che è ormai preclusa dalla mancata impugnazionedell’intimazione di pagamento ex art.50 d .P.R. 602/73 -63/000,notificata in data 12.12.2018 .

5. In conclusione, in accoglimento del ricorso incidentale, assorbito il ricorso principale, la sentenza del giudice di seconde cure deve essere cassata in relazione al ricorso incidentale e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ex art. 384 , secondo comma, cod. proc. civ., decidendo la controversia nel merito , la Corte dichiara inammissibile il ricorso introduttivo limitatamente alla pretesa fiscale oggetto del pignoramento di cui alla cartella sottostanten. 034/2013/0010276445/000 .

Lespese di lite dell’intero giudizio sono com pensate , tenuto conto delconsolidamento della giurisprudenza di legittimità , successiva- mentealla proposizione del ricorso .

P.Q.M LaCorte accoglie il ricorso incidentale , assorbito il ricorso principale , cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso incidentale e, de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23726/2024R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] , elet- tivamente domiciliat a all’indirizzo PEC: christianallegra@peca- vvpa.it; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE , in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA], domiciliate in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12 ; –controricorrente e ricorrente incidentale – Oggetto:notifica cartella di pagamento –persona giuri- dica avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo gradodell a Calabria n. 913 / 4 /20 2 4 , depositata il 2 6 . 3 .20 2 4 e non notificata. Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 2 9 maggio 202 5 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: 1.Con sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaCalabria n. 913/4/2024, depositata il 26.3.2024 , veniva riget- tatol’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] soc. cons. a r.l. avverso la sen- tenza della Commissione t ributaria provinciale di Cosenza n. 977/2/2023,che aveva rigettato l’impugnazione de l pignoramento n. 34 - 2022 - 284 , dell’intimazione di pagamento n. 034 2022 9000675842, notificata in data 08.04.2022 , e , per quanto qui inte- ressa,perché ancora materia del contendere non essendo stata in- seritanell’istanza di rottamazione inoltrata il 24 gennaio 2023 , della correlativaprodromica cartella di pagamento n. 034 2013 00102764 45,per IVA e ritenute alla fonte anno 2009 di euro 26.199,38 , asse- ritamentenon notificata . 2.La contribuente appellante ribadiva, in via preliminare , la conte- stazioneche l a cartell a non le era stat a ritualmente notificat a , ma il giudiced’appello condivideva la decisione di primo grado ritenendo legittima la notifica che, dopo aver constatato l’irreperibilità , era stata effettuata ai sensi dell’art. 26, comma quarto, del d.P.R. 29/09/1973n. 602 e 60, comma 1, lett. e) del d.P.R. 600/1973 n. 600. 3.Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso la contribuente perun unico motiv o, che illustra con memoria ex art.380 - bis.1. cod. proc.civ.; a sua volta l’Agenzia delle entrate - Riscossione ha deposi- tatocontroricorso con ricorso incidentale per un motiv o. Consideratoche: 1.Con l’unico motivo posto a base del ricorso principale, la contri- buente deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc.civ., la violazione degli artt. 26, comma 4, d.P.R. 602/73, 143 e 145 cod. proc. civ. , 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n.600/73 per avereil giudice d’appello errato ad applicare, ai fini della decisione sulla notifica della cartella n. 034/2013/0010276445/000 sotto- stante al pignoramento ed effettuata ad una società di capitali, la letterae) dell’art.60, comma 1, d.P.R. n.600/73 in luogo dell’art. 145 cod.proc. civ. 2.Con il motivo di ricorso incidentale l’agente della riscossione cen- sura,in rapporto all’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., la nullitàdella sentenza per violazione e falsa applicazione del combi- natodisposto di cui agli artt. 19, comma 3, e 21 del d.lgs. n. 546 del 1992,per aver il giudice d’appello ritenuto, con statuizione implicita dell’esame d el merito delle doglianze dedotte, ammissibile il ricorso originarioteso a contestare la regolare notifica della cartella di pa- gamenton. 034/2013/0010276445/000 , nonostante fosse stata ac- certatadal giudice di prime cure – con affermazione non censurata nell’atto d’appello – la notificazione, medio tempore , di successivi attiinterruttivi portanti le medesime pretese. La sentenza d’appello sarebbe affetta da nullità per avere ritenuto ammissibileil ricorso proposto nonostante l’accertata trasmissione, mediotempore, di alcuni atti portanti le medesime pretese - e se- gnatamente del sollecito di pagamento n . 034/2017/90/01027416/000 e degli avvisi nn. 034/2018/90/02373063/000, 034/2022/90/00675842/000 e 034/2022/90/00853249/000, rispettivamente notificati il 12.12.2018, l’8.04.2022 e il 05.04.2022 – inoltrati in seguito alla notifica della cartella di pagamento n. 034/2013/0010276445/000 dellaquale si lamenta l’illegittimità anche in questa sede. 3.[OSCURATO:PERSONA] ritiene che su di un piano logico l’unico motivo di ricorso incidentaledev’essere esaminato in via prioritaria, in quanto poten- zialmenteparalizzante i l ricorso principale dal momento che pone un temadi ammissibilità stessa del ricorso introduttivo del giudizio , ed èfondato. 3.1.[OSCURATO:PERSONA] osserva che la sentenza di primo grado specifica che il 12.12.2018 è stata notificata un’intimazione di pagamento ex art.50d.P.R. 602/73 - 63/000 , non impugnata. Il motivo è innanzi- tutto ammissibile , perchè l' agente della riscossione ha riportato sì nel testo del controricorso solo una parte della sentenza di primo grado,in cui però non sono indicati gli estremi dell ’ intimazione non impugnata,ma ha comunque allegato al controricorso la sentenza di primo grado nella quale vengono indicati il numero e la data della notifica di detta intimazione e la censura è dedotta sotto l’angolo dell’error in procedendo che consente al giudice l’esame degli atti. Inogni caso , la contribuente non ne contesta l'esistenza . 3.2. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che l a mancata impugnazione della intima- zionedi pagamento, notificata nel 2018 , abbia preclu so alla contri- buentela possibilità di contestare i vizi propri della cartella , doven- dosi condivide re l'orientamento recente e prevalente in S ezione in talsenso ( si veda, ad esempio, Cass. n n . 6436/2025 , 13329/2025 e 22108/2024). Daquest’ultima pronuncia è stato tratto il principio di diritto secondo ilquale, in tema di contenzioso tributario, l'iscrizione ipotecaria che fa seguito ad una pluralità di atti prodromici divenuti definitivi per mancataimpugnazione, non integrando un nuovo ed autonomo atto impositivo,è sindacabile in giudizio, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, soltanto per vizi propri e non per vizi attinentiagli atti precedenti, che dovevano essere fatti valere con la loroimpugnazione. LaCorte giunge a tale condivisibile decisione in quanto « l’iscrizione ipotecaria,che faccia seguito ad una pluralità di atti prodromici (nella specie, in ordine cronologico inverso, ad un preavviso di iscrizione ipotecaria,a tre intimazioni di pagamento e a due cartelle di paga- mento) divenuti definitivi per ma ncata impugnazione, non inte- grandoun nuovo e autonomo atto impositivo, è sindacabile in giudi- zio,ai sensi dell’art. 19, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546,soltanto per vizi propri e non per vizi attinenti ad un atto pro- dromico (nella specie, l a prescrizione decennale delle pretese fon- datesulle cartelle di pagamento), che, peraltro, si sarebbe potuto farvalere con l’impugnazione dell’atto prodromico immediatamente successivo(nella specie, delle intimazioni di pagamento, prima della cui notifi ca la prescrizione decennale era maturata) nella progres- sionedella sequenza procedimentale; 2.4 queste considerazioni val- gono, quindi, anche in relazione alla cartella di pagamento per la qualein controricorso si fa valere il giudicato concernente la man- canza di notificazione (ossia la cartella di pagamento n. 02220000055856843), in quanto l’omessa impugnazione dell’inti- mazionedi pagamento ad essa seguita ha determinato la cristalliz- zazione della pretesa ivi contenuta (vedasi, in motivazione: Cass., Sez.Un., 18 febbraio 2014, n. 3773) ». 3.3. E’ dunque superata la pronuncia, invocata nella memoria illu- strativa(Cass. n.16743/2024) della contribuente , poiché è consoli- datanella giurisprudenza di questa Corte l’affermazione del principio secondo cui il meccanismo di cui all’art. 19, comma 3, ultimo pe- riodo,d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 545 (a mente del quale – giova ripeterlo- «La mancata notificazione di atti au tonomamente impu- gnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazioneunitamente a quest'ultimo») comporta che, se l’inti- mazionedi pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua solanullità per mancata notifica degli att i presupposti o anche l’ille- gittimitàdella pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescri- zionedella stessa), il relativo credito si consolida e non possono es- serefatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica ( ad. es., v. Cass. n.10736/2024) . Né tale principio è inficiato dalla sentenza della Corte Cost. n.36/2025 , pure menzionata nella memoria illu- strativa, che non riguarda, a differenza di quanto ritiene la contri- buente, la questione dell’impugnabilità di atti intermedi, ma quella della produzione di nuove prove in appello nel processo tributario (art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992) e l’applicazione nei giudizi in corsodelle disposizioni in materia di contenzioso tributario di cui al d.lgs.30 dicembre 2023, n. 220 . 4. La fondatezza del ricorso incidentale reca con sé l’ assorbi mento delricorso principale con il quale viene censurata la sentenza d’ap- pello nella parte in cui il giudice si è pronunciato sulla notifica della cartella sottostante, questione che è ormai preclusa dalla mancata impugnazionedell’intimazione di pagamento ex art.50 d .P.R. 602/73 -63/000,notificata in data 12.12.2018 . 5. In conclusione, in accoglimento del ricorso incidentale, assorbito il ricorso principale, la sentenza del giudice di seconde cure deve essere cassata in relazione al ricorso incidentale e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ex art. 384 , secondo comma, cod. proc. civ., decidendo la controversia nel merito , la Corte dichiara inammissibile il ricorso introduttivo limitatamente alla pretesa fiscale oggetto del pignoramento di cui alla cartella sottostanten. 034/2013/0010276445/000 . Lespese di lite dell’intero giudizio sono com pensate , tenuto conto delconsolidamento della giurisprudenza di legittimità , successiva- mentealla proposizione del ricorso . P.Q.M LaCorte accoglie il ricorso incidentale , assorbito il ricorso principale , cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso incidentale e, de
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