CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 41794/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di ROMAudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento indicato in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava il reclamo avverso il decreto in data 22 ottobre 2019, con il quale era stata disposta, ai sensi dell'art. 41-bis Ord. pen., la proroga per anni due della sospensione delle normali regole di trattamento penitenziario nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], sottoposto all'esecuzione della pena dell'ergastolo. 2. Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], lamentando violazione di legge sul rilievo che il Tribunale ha omesso di fornire un'effettiva motivazione che possa dare contezza della sussistenza dell'attuale pericolosità in ragione della capacità di mantenere rapporti con la criminalità. Al riguardo, a fronte di una detenzione iniziata tanti anni prima e di un regime differenziato anch'esso di risalente durata, si sono susseguite.„'le stesse considerazioni di semprei fondate soltanto sul tipo di reati commessi e generiche asserzioni riferite a fatti in realtà del tutto indimostrati, come quando è stata affermata la pericolosità mafiosa dei figli del ricorrente per effetto del diniego dell'ammissione della produzione di provvedimenti che l'avevano invece esclusa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per ragioni di seguito illustrate. 2. In materia di proroga del regime detentivo differenziato di cui all'art. 41- bis Ord. pen., l'accertamento dell'attuale capacità del condannato di mantenere contatti con l'associazione criminale di tipo mafioso, da svolgere tenendo conto dei parametri indicati in termini non esaustivi dal comma 2-bis della norma citata, si sostanzia in un ponderato apprezzamento di merito involgente tutti gli elementi, non necessariamente sopravvenuti, rivelatori della permanenza delle condizioni di pericolo già in origine poste a fondamento del suddetto regime (Sez. 1, n.• 2660 del 09/10/2018, dep. 2019, Vinciguerra, Rv. 274912). Tale pericolo non deve essere dimostrato in termini di certezza, essendo necessario e sufficiente che la capacità di mantenere i collegamenti di cui sopra e la sua attualità possano essere ragionevolmente ritenute probabili sulla scorta dei dati conoscitivi acquisiti (Sez. 1, n. 20986 del 23/06/2020, Farao, Rv. 279221). 3. Ai fini delle dovute verifiche, la motivazione del provvedimento impugnato evidenzia, quale iniziale elemento alla base del percorso seguito, le gravi quanto radicate manifestazioni di pericolosità del ricorrente, desumibili dalle condanne, anche per omicidi aggravati in concorso, per associazione di tipo mafioso e per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. Il Tribunale rileva, altresì, che Pellegrino è stato individuato come il capo dell'omonimo clan inserito nella [OSCURATO:PERSONA] e operante nel nord della Provincia di Lecce. Pone altresì in evidenza la posizione assunta nello stesso perdurante contesto criminale dai figli del ricorrente ([OSCURATO:PERSONA] e Patrizio), da ciò desumendosi la continuità, anche sul piano familiare, manifestata nel tempo dalle prerogative mafiose della cui stabilità il ricorrente ha già dato ampiamente prova. Figli del ricorrente, arrestati nel 2015 e condannati entrambi per associazione mafiosa. Tanto viene posto in relazione con le recenti informazioni acquisite circa il ripetersi di fatti intimidatori quali segnali delle infiltrazioni mafiose nell'amministrazione locale. Con riguardo a tali argomenti si menziona, fra l'altro, l'accoglienza accordata dal Sindaco di Squinzano a uno dei figli del ricorrente dopo la scarcerazione e alla attribuzione al medesimo di un alloggio popolare. Si traccia così, sulla base di ragionevoli apprezzamenti fondati su oggettivi elementi, la capacità attuale del ricorrente di mantenere contatti con la criminalità organizzata di tipo mafioso. La motivazione adottata, dunque, lungi dal risultare meramente apparente, rappresenta la corretta verifica dei presupposti richiesti ai fini della proroga. 4. Le doglianze mosse nel ricorso citano principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia, ma non possono minimamente dimostrarne la violazione nel caso di specie, non misurandosi con l'intera struttura motivazionale del provvedimento, che, come sopra evidenziato, non si fonda solamente sulla gravità dei reati a suo tempo commessi da Pellegrino. Inoltre, la difesa fa riferimento e allega atti pacificamente non acquisiti in sede di merito e di cui anzi neppure risulta richiesta la relativa produzione. Ciò per sostenere deduzioni che nemmeno sono idonee smentire la continuità familiare mafiosa desunta dalla condanna dei figli del ricorrente per il reato di associazione mafiosa, oltre che dalla stessa accoglienza riservata dal Sindaco di Squizzano a uno di loro (in ordine ai soli fatti relativi all'assegnazione dell'alloggio, secondo quanto si asserisce, sarebbe intervenuta assoluzione). Pertanto, i rilievi mossi risultano tutti inammissibili, non possedendo alcuna attitudine a dimostrare le violazioni di legge che intendono denunciare. 5. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e, considerati i profili di colpa, della somma determinata in euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C