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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 aprile 2026

Cassazione n. 09450/2026

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catura Generale Dello Statopresso cui è domiciliata ex lege;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato a Roma presso lo studiodell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] lo rappresenta e difende per procura speciale in calce al controricorso;-controricorrente -avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delLazio n. 2328 del 2023 depositata il 19 aprile 2023, non notificata.Numero registro generale 20197/2023Numero sezionale 97/2026Numero di raccolta generale 9450/2026Data pubblicazione 14/04/2026Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18 febbraio2026 dal [OSCURATO:PERSONA].udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleMauro Vitiello che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;udito per la ricorrente l’avv. [OSCURATO:PERSONA] e per il resistente l’avv. [OSCURATO:PERSONA]Vecchio.1.

La controversia trae origine dall’impugnazione da parte delcontribuente avv. [OSCURATO:PERSONA] del silenzio-rifiuto dell’Agenzia delleEntrate formatosi sulla sua richiesta di rimborso della somma versataall’esito della comunicazione di irregolarità della dichiarazione dei redditidell’anno di imposta 2011, seguita al controllo formale, ai sensi dell’art. 36-ter d.P.R. n. 600 del 1973, con cui gli era stata contestata l’indebitadeduzione dell’importo che, nelle condizioni di cessazione degli effetti civilidel matrimonio, si era assunto l’onere di corrispondere all’ex coniuge pertenerla indenne dalla tassazione dell’assegno divorzile.2.

La CTP di Roma aveva accolto il ricorso richiamando un precedente diquesta Corte che avrebbe stabilito il principio della deducibilità del rimborsoIRPEF accordato dall’ex coniuge sul reddito derivante dall’ assegno divorzile,considerato come componente variabile del sussidio, destinata adassicurare al coniuge la disponibilità della somma al netto dell’imposizionefiscale.3.

La CGT di secondo grado del Lazio, adita in appello dall’Agenzia delleEntrate, aveva respinto il gravame e confermato la pronuncia di primogrado, ritenendo la preclusione al riesame della questione giuridica pereffetto del giudicato formatosi sulla deducibilità del rimborso dell’impostagravante sull’assegno divorzile in relazione ad anni di imposta pregressi,comunque, ritenuta anche dalla Corte con la sentenza n. 9148 del 2005.Numero registro generale 20197/2023Numero sezionale 97/2026Numero di raccolta generale 9450/2026Data pubblicazione 14/04/20264.

Avverso la sentenza della CGT di secondo grado ha proposto ricorsoper cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidato a due motivi, e ilcontribuente si è difeso depositando il controricorso.Con ordinanza interlocutoria n. 18110 del 2025 la Corte, all’esitodell’adunanza camerale del 22 maggio 2025, ha disposto il rinvio per latrattazione del ricorso in pubblica udienza attesa la particolare rilevanzadelle questioni e la mancanza di precedenti recenti.Successivamente alla fissazione dell’udienza pubblica il Pubblico Ministeronella persona del sostituto procuratore [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per ilrigetto del ricorso in considerazione dell’efficacia del giudicato e dellainfondatezza della pretesa dell’amministrazione finanziaria dovendoritenersi la deducibilità del rimborso degli oneri fiscali, previa valorizzazionedella sostanziale equiparabilità di tali somme a quelle definite come“assegno di mantenimento”.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Preliminarmente deve essere rigettata la richiesta di riunione delpresente giudizio agli altri pendenti fra le stesse parti chiamati allatrattazione nella stessa udienza, formulata dalla ricorrente.

Le questionisollevate sono solo parzialmente coincidenti in ragione del diverso iterprocessuale seguito dalle cause e del diverso contenuto delle sentenzeimpugnate e ragioni di chiarezza espositiva rendono inopportuna la riunionementre le esigenze di uniformità sottese alla richiesta sono assicurate dallatrattazione contestuale dei giudizi.2.

Il secondo motivo di ricorso, relativo all’efficacia di giudicato esternodelle sentenze di merito favorevoli al contribuente in relazione alle annualitàpregresse, deve essere, per ragioni logiche, esaminato in via prioritariarispetto al primo motivo, relativo alla lamentata violazione della disciplinadell’imposizione fiscale dell’assegno divorzile e della deducibilità delrimborso della relativa imposta eseguito in attuazione delle condizioni deldivorzio.Numero registro generale 20197/2023Numero sezionale 97/2026Numero di raccolta generale 9450/2026Data pubblicazione 14/04/20262.1.

Con il secondo motivo la ricorrente ha lamentato, in relazione all’art.360 comma 1 n. 4 c.p.c., la violazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 7 t.u.i.r.,laddove la CGT di secondo grado, in violazione del principio di autonomiadell’obbligazione tributaria relativa a ciascun periodo di imposta, haconsiderato vincolante il precedente riconoscimento a favore delcontribuente della deducibilità o del rimborso in sede giurisdizionale oamministrativa per annualità di imposta diverse.

La stessa giurisprudenzadella Corte richiamata nella sentenza impugnata esclude l’efficacia esternageneralizzata e aspecifica del giudicato formatosi con riferimento ad undeterminato periodo di imposta, precisando che non può configurarsi inrelazione a quei fatti che non abbiano caratteristica di durata o, che,comunque, siano variabili da periodo a periodo come la capacitàcontributiva, le spese deducibili e le qualificazioni giuridiche di cui vaaccertata la persistenza per ciascun anno.Il riconoscimento della deducibilità del rimborso degli oneri fiscali gravantisull’assegno divorzile per annualità di imposte pregresse non vincolerebbe,quindi, l’amministrazione trattandosi di fatto variabile da periodo a periodocome tipico delle spese deducibili.2.2.

Il motivo è infondato.2.3.

La giurisprudenza della Corte sull’efficacia espansiva del giudicatoesterno nell’ambito del processo tributario è consolidata nell’affermare che« In tema di giudicato esterno, se uno dei due giudizi, tra le stesse parti eriguardanti il medesimo rapporto giuridico, è definito con sentenza passatain giudicato, poiché l'accertamento compiuto in ordine alla situazionegiuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad unpunto fondamentale comune ad entrambe le cause forma la premessa logicaindispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della decisione, didetto accertamento è precluso il riesame; tale efficacia, riguardante anchei rapporti di durata, non trova ostacolo, in materia tributaria, nel principiodell'autonomia dei periodi d'imposta, in quanto l'indifferenza dellaNumero registro generale 20197/2023Numero sezionale 97/2026Numero di raccolta generale 9450/2026Data pubblicazione 14/04/2026fattispecie costitutiva dell'obbligazione relativa ad un determinato periodorispetto ai fatti che si sono verificati al di fuori dello stesso non operarispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad unapluralità di periodi d'imposta, assumono carattere tendenzialmentepermanente. » (Cass. n. 8291 del 2025).

E tale effetto preclusivo si verificanon solo rispetto a controversie relative all’impugnazione di atti impositiviin senso stretto, ma anche in caso di cause aventi ad oggetto un’istanza dirimborso, fermo, rispetto a quest'ultima, il limite derivante dal maturaredell'eventuale decadenza o prescrizione, trattandosi di fatti ulteriori dicarattere impedivo ed estintivo rispetto al diritto al rimborso. (Cass. n.16684 del 2022).2.4 In sintesi, nell’ambito del processo tributario relativo anche adistanze di rimborso del contribuente, il principio dell’autonomiadell’obbligazione tributaria relativa a ciascun periodo di imposta non èostativo all’efficacia del giudicato esterno formatosi tra le stesse parti conriferimento alla stessa imposta in relazione ad anni diversi, allorché lastatuizione passata in giudicato riguardi elementi costitutivi della fattispeciedestinati a restare immutati per il loro carattere tendenzialmentepermanente o riguardi l’accertamento di una situazione giuridica ovvero lasoluzione di questioni di fatto e diritto relative ad un punto fondamentalecomune ad entrambe le cause che ha costituito il presupposto logico delladecisione.2.5.

Venendo all’oggetto specifico del presente giudizio, l’accertamentodella ricorrenza dei presupposti della deducibilità degli oneri fiscali gravantisull’assegno divorzile rimborsati dal contribuente all’ex coniuge indal Tribunale nella pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonioè indubbiamente destinato a perpetuarsi negli anni di imposta successivisino all’eventuale modificazione, sotto questo profilo, delle condizioni didivorzio, mai dedotta dall’Agenzia delle Entrate.

E, una volta accertataNumero registro generale 20197/2023Numero sezionale 97/2026Numero di raccolta generale 9450/2026Data pubblicazione 14/04/2026l’esistenza dei presupposti per la deducibilità della spesa, la variabilità neltempo della componente negativa del reddito invocata dall’Agenzia delleEntrate a fondamento delle sue difese potrebbe riguardare solo la sua entitàche non costituisce, però, oggetto di controversia nel presente giudizio.2.6.

In conclusione, se è vero che l’efficacia esterna del giudicato relativoad annualità di imposta diverse non è generalizzata ed aspecifica mariguarda solo gli aspetti immutevoli della fattispecie costitutiva neanche lavariabilità a tal fine della componente negativa del reddito costituita dallespese deducibili può essere affermata in linea generale, dovendo esserevalutato in concreto l’aspetto specifico oggetto della controversia comune apiù annualità di imposta che, nel caso in esame, attiene solo alla questionegiuridica comune dell’an della deducibilità.2.7.

Nel caso di specie la sentenza impugnata si è attenuta ai principidella giurisprudenza della Corte richiamati laddove ha ritenuto infondatol’appello dell’amministrazione finanziaria perché “la questione deve trovaresoluzione anche in base al principio del c.d. giudicato esterno” che era statofavorevole al contribuente, essendo, poi, ultronea la motivazione nel meritodell’infondatezza della pretesa tributaria.Non sussiste, pertanto, la lamentata violazione della disciplina del giudicato.3.

Con il primo motivo l’Agenzia delle Entrate ricorrente ha dedotto, inrelazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazionedell’art. 10 comma 1 lett. c) t.u.i.r. perché la CGT di secondo grado, inviolazione del principio di tassatività degli oneri deducibili, avrebbeerroneamente assimilato la previsione del rimborso all’ex coniugedell’imposta all’assegno divorzile la cui deducibilità dal reddito delcontribuente è prevista dal legislatore in ragione della funzione assistenzialeche non sarebbe, invece, ravvisabile nell’accollo del debito di impostaderivante da una pattuizione esterna alla dazione dell’assegno divorzile.Infatti, l’art. 50 t.u.i.r. sottopone a tassazione l’assegno divorzileequiparandolo al reddito da lavoro dipendente mentre la previsione delNumero registro generale 20197/2023Numero sezionale 97/2026Numero di raccolta generale 9450/2026Data pubblicazione 14/04/2026rimborso sarebbe una mera pattuizione privata di accollo di imposta fra iconiugi volta a regolare le condizioni economiche della cessazione deglieffetti civili del matrimonio, non detraibile come tutte le statuizionieconomiche a favore del coniuge più debole diverse dall’assegno divorzile.La deducibilità degli oneri fiscali gravanti sull’assegno divorziale da partedel contribuente comporterebbe una distorsione del sistema concepito inmodo tale da assicurare la simmetria tra tassazione e deducibilità,determinando un c.d.

“ salto di imposta” in quanto gli oneri fiscali gravantisull’assegno divorzile dedotti dal contribuente non sono soggetti atassazione dal lato del coniuge che ne riceve il rimborso e godrebbero diun’indebita esenzione da tassazione.3.1.

Il rigetto del motivo precedente assorbe il motivo in questione pereffetto della preclusione al riesame della questione derivante dal giudicatoesterno.4.

Il ricorso deve, pertanto, essere respinto.5.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come dadispositivo.6.

Poiché risulta soccombente l’Agenzia delle Entrate che, comeamministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, èammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, non si applical’articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testointrodotto dall’art. 1, comma 17, della l. 228 del 2012 (Cass. n. 1778 del2016).

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento a favoredi [OSCURATO:PERSONA] delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro1200 per compenso, euro 200 per esborsi oltre al 15 per cento per spesegenerali ed oneri di legge.Così deciso a Roma, nella camera di consiglio del 18.02.2026.[OSCURATO:PERSONA]. est.

Il PresidenteNumero registro generale 20197/2023Numero sezionale 97/2026Numero di raccolta generale 9450/2026Data pubblicazione 14/04/2026Daniela [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
catura Generale Dello Statopresso cui è domiciliata ex lege;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato a Roma presso lo studiodell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] lo rappresenta e difende per procura speciale in calce al controricorso;-controricorrente -avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delLazio n. 2328 del 2023 depositata il 19 aprile 2023, non notificata.Numero registro generale 20197/2023Numero sezionale 97/2026Numero di raccolta generale 9450/2026Data pubblicazione 14/04/2026Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18 febbraio2026 dal [OSCURATO:PERSONA].udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleMauro Vitiello che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;udito per la ricorrente l’avv. [OSCURATO:PERSONA] e per il resistente l’avv. [OSCURATO:PERSONA]Vecchio.1. La controversia trae origine dall’impugnazione da parte delcontribuente avv. [OSCURATO:PERSONA] del silenzio-rifiuto dell’Agenzia delleEntrate formatosi sulla sua richiesta di rimborso della somma versataall’esito della comunicazione di irregolarità della dichiarazione dei redditidell’anno di imposta 2011, seguita al controllo formale, ai sensi dell’art. 36-ter d.P.R. n. 600 del 1973, con cui gli era stata contestata l’indebitadeduzione dell’importo che, nelle condizioni di cessazione degli effetti civilidel matrimonio, si era assunto l’onere di corrispondere all’ex coniuge pertenerla indenne dalla tassazione dell’assegno divorzile.2. La CTP di Roma aveva accolto il ricorso richiamando un precedente diquesta Corte che avrebbe stabilito il principio della deducibilità del rimborsoIRPEF accordato dall’ex coniuge sul reddito derivante dall’ assegno divorzile,considerato come componente variabile del sussidio, destinata adassicurare al coniuge la disponibilità della somma al netto dell’imposizionefiscale.3. La CGT di secondo grado del Lazio, adita in appello dall’Agenzia delleEntrate, aveva respinto il gravame e confermato la pronuncia di primogrado, ritenendo la preclusione al riesame della questione giuridica pereffetto del giudicato formatosi sulla deducibilità del rimborso dell’impostagravante sull’assegno divorzile in relazione ad anni di imposta pregressi,comunque, ritenuta anche dalla Corte con la sentenza n. 9148 del 2005.Numero registro generale 20197/2023Numero sezionale 97/2026Numero di raccolta generale 9450/2026Data pubblicazione 14/04/20264. Avverso la sentenza della CGT di secondo grado ha proposto ricorsoper cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidato a due motivi, e ilcontribuente si è difeso depositando il controricorso.Con ordinanza interlocutoria n. 18110 del 2025 la Corte, all’esitodell’adunanza camerale del 22 maggio 2025, ha disposto il rinvio per latrattazione del ricorso in pubblica udienza attesa la particolare rilevanzadelle questioni e la mancanza di precedenti recenti.Successivamente alla fissazione dell’udienza pubblica il Pubblico Ministeronella persona del sostituto procuratore [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per ilrigetto del ricorso in considerazione dell’efficacia del giudicato e dellainfondatezza della pretesa dell’amministrazione finanziaria dovendoritenersi la deducibilità del rimborso degli oneri fiscali, previa valorizzazionedella sostanziale equiparabilità di tali somme a quelle definite come“assegno di mantenimento”.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente deve essere rigettata la richiesta di riunione delpresente giudizio agli altri pendenti fra le stesse parti chiamati allatrattazione nella stessa udienza, formulata dalla ricorrente. Le questionisollevate sono solo parzialmente coincidenti in ragione del diverso iterprocessuale seguito dalle cause e del diverso contenuto delle sentenzeimpugnate e ragioni di chiarezza espositiva rendono inopportuna la riunionementre le esigenze di uniformità sottese alla richiesta sono assicurate dallatrattazione contestuale dei giudizi.2. Il secondo motivo di ricorso, relativo all’efficacia di giudicato esternodelle sentenze di merito favorevoli al contribuente in relazione alle annualitàpregresse, deve essere, per ragioni logiche, esaminato in via prioritariarispetto al primo motivo, relativo alla lamentata violazione della disciplinadell’imposizione fiscale dell’assegno divorzile e della deducibilità delrimborso della relativa imposta eseguito in attuazione delle condizioni deldivorzio.Numero registro generale 20197/2023Numero sezionale 97/2026Numero di raccolta generale 9450/2026Data pubblicazione 14/04/20262.1. Con il secondo motivo la ricorrente ha lamentato, in relazione all’art.360 comma 1 n. 4 c.p.c., la violazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 7 t.u.i.r.,laddove la CGT di secondo grado, in violazione del principio di autonomiadell’obbligazione tributaria relativa a ciascun periodo di imposta, haconsiderato vincolante il precedente riconoscimento a favore delcontribuente della deducibilità o del rimborso in sede giurisdizionale oamministrativa per annualità di imposta diverse. La stessa giurisprudenzadella Corte richiamata nella sentenza impugnata esclude l’efficacia esternageneralizzata e aspecifica del giudicato formatosi con riferimento ad undeterminato periodo di imposta, precisando che non può configurarsi inrelazione a quei fatti che non abbiano caratteristica di durata o, che,comunque, siano variabili da periodo a periodo come la capacitàcontributiva, le spese deducibili e le qualificazioni giuridiche di cui vaaccertata la persistenza per ciascun anno.Il riconoscimento della deducibilità del rimborso degli oneri fiscali gravantisull’assegno divorzile per annualità di imposte pregresse non vincolerebbe,quindi, l’amministrazione trattandosi di fatto variabile da periodo a periodocome tipico delle spese deducibili.2.2. Il motivo è infondato.2.3. La giurisprudenza della Corte sull’efficacia espansiva del giudicatoesterno nell’ambito del processo tributario è consolidata nell’affermare che« In tema di giudicato esterno, se uno dei due giudizi, tra le stesse parti eriguardanti il medesimo rapporto giuridico, è definito con sentenza passatain giudicato, poiché l'accertamento compiuto in ordine alla situazionegiuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad unpunto fondamentale comune ad entrambe le cause forma la premessa logicaindispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della decisione, didetto accertamento è precluso il riesame; tale efficacia, riguardante anchei rapporti di durata, non trova ostacolo, in materia tributaria, nel principiodell'autonomia dei periodi d'imposta, in quanto l'indifferenza dellaNumero registro generale 20197/2023Numero sezionale 97/2026Numero di raccolta generale 9450/2026Data pubblicazione 14/04/2026fattispecie costitutiva dell'obbligazione relativa ad un determinato periodorispetto ai fatti che si sono verificati al di fuori dello stesso non operarispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad unapluralità di periodi d'imposta, assumono carattere tendenzialmentepermanente. » (Cass. n. 8291 del 2025). E tale effetto preclusivo si verificanon solo rispetto a controversie relative all’impugnazione di atti impositiviin senso stretto, ma anche in caso di cause aventi ad oggetto un’istanza dirimborso, fermo, rispetto a quest'ultima, il limite derivante dal maturaredell'eventuale decadenza o prescrizione, trattandosi di fatti ulteriori dicarattere impedivo ed estintivo rispetto al diritto al rimborso. (Cass. n.16684 del 2022).2.4 In sintesi, nell’ambito del processo tributario relativo anche adistanze di rimborso del contribuente, il principio dell’autonomiadell’obbligazione tributaria relativa a ciascun periodo di imposta non èostativo all’efficacia del giudicato esterno formatosi tra le stesse parti conriferimento alla stessa imposta in relazione ad anni diversi, allorché lastatuizione passata in giudicato riguardi elementi costitutivi della fattispeciedestinati a restare immutati per il loro carattere tendenzialmentepermanente o riguardi l’accertamento di una situazione giuridica ovvero lasoluzione di questioni di fatto e diritto relative ad un punto fondamentalecomune ad entrambe le cause che ha costituito il presupposto logico delladecisione.2.5. Venendo all’oggetto specifico del presente giudizio, l’accertamentodella ricorrenza dei presupposti della deducibilità degli oneri fiscali gravantisull’assegno divorzile rimborsati dal contribuente all’ex coniuge indal Tribunale nella pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonioè indubbiamente destinato a perpetuarsi negli anni di imposta successivisino all’eventuale modificazione, sotto questo profilo, delle condizioni didivorzio, mai dedotta dall’Agenzia delle Entrate. E, una volta accertataNumero registro generale 20197/2023Numero sezionale 97/2026Numero di raccolta generale 9450/2026Data pubblicazione 14/04/2026l’esistenza dei presupposti per la deducibilità della spesa, la variabilità neltempo della componente negativa del reddito invocata dall’Agenzia delleEntrate a fondamento delle sue difese potrebbe riguardare solo la sua entitàche non costituisce, però, oggetto di controversia nel presente giudizio.2.6. In conclusione, se è vero che l’efficacia esterna del giudicato relativoad annualità di imposta diverse non è generalizzata ed aspecifica mariguarda solo gli aspetti immutevoli della fattispecie costitutiva neanche lavariabilità a tal fine della componente negativa del reddito costituita dallespese deducibili può essere affermata in linea generale, dovendo esserevalutato in concreto l’aspetto specifico oggetto della controversia comune apiù annualità di imposta che, nel caso in esame, attiene solo alla questionegiuridica comune dell’an della deducibilità.2.7. Nel caso di specie la sentenza impugnata si è attenuta ai principidella giurisprudenza della Corte richiamati laddove ha ritenuto infondatol’appello dell’amministrazione finanziaria perché “la questione deve trovaresoluzione anche in base al principio del c.d. giudicato esterno” che era statofavorevole al contribuente, essendo, poi, ultronea la motivazione nel meritodell’infondatezza della pretesa tributaria.Non sussiste, pertanto, la lamentata violazione della disciplina del giudicato.3. Con il primo motivo l’Agenzia delle Entrate ricorrente ha dedotto, inrelazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazionedell’art. 10 comma 1 lett. c) t.u.i.r. perché la CGT di secondo grado, inviolazione del principio di tassatività degli oneri deducibili, avrebbeerroneamente assimilato la previsione del rimborso all’ex coniugedell’imposta all’assegno divorzile la cui deducibilità dal reddito delcontribuente è prevista dal legislatore in ragione della funzione assistenzialeche non sarebbe, invece, ravvisabile nell’accollo del debito di impostaderivante da una pattuizione esterna alla dazione dell’assegno divorzile.Infatti, l’art. 50 t.u.i.r. sottopone a tassazione l’assegno divorzileequiparandolo al reddito da lavoro dipendente mentre la previsione delNumero registro generale 20197/2023Numero sezionale 97/2026Numero di raccolta generale 9450/2026Data pubblicazione 14/04/2026rimborso sarebbe una mera pattuizione privata di accollo di imposta fra iconiugi volta a regolare le condizioni economiche della cessazione deglieffetti civili del matrimonio, non detraibile come tutte le statuizionieconomiche a favore del coniuge più debole diverse dall’assegno divorzile.La deducibilità degli oneri fiscali gravanti sull’assegno divorziale da partedel contribuente comporterebbe una distorsione del sistema concepito inmodo tale da assicurare la simmetria tra tassazione e deducibilità,determinando un c.d. “ salto di imposta” in quanto gli oneri fiscali gravantisull’assegno divorzile dedotti dal contribuente non sono soggetti atassazione dal lato del coniuge che ne riceve il rimborso e godrebbero diun’indebita esenzione da tassazione.3.1. Il rigetto del motivo precedente assorbe il motivo in questione pereffetto della preclusione al riesame della questione derivante dal giudicatoesterno.4. Il ricorso deve, pertanto, essere respinto.5. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come dadispositivo.6. Poiché risulta soccombente l’Agenzia delle Entrate che, comeamministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, èammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, non si applical’articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testointrodotto dall’art. 1, comma 17, della l. 228 del 2012 (Cass. n. 1778 del2016). P.Q.MRigetta il ricorso e condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento a favoredi [OSCURATO:PERSONA] delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro1200 per compenso, euro 200 per esborsi oltre al 15 per cento per spesegenerali ed oneri di legge.Così deciso a Roma, nella camera di consiglio del 18.02.2026.[OSCURATO:PERSONA]. est. Il PresidenteNumero registro generale 20197/2023Numero sezionale 97/2026Numero di raccolta generale 9450/2026Data pubblicazione 14/04/2026Daniela [OSCURATO:PERSONA]
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