Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2011
ECLI:EU:T:2011:561
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Causa T‑19/06
[OSCURATO:SOCIETA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] europea
«Concorrenza — Intese — Mercato italiano dell’acquisto e della prima trasformazione del tabacco greggio — Decisione che accerta un’infrazione all’art. 81 CE — Fissazione dei prezzi e ripartizione del mercato — Pagamento dell’ammenda da parte del codebitore solidale — Ricorrente oggetto di una procedura di insolvenza in corso — Sopravvenuta mancanza dell’interesse ad agire — Non luogo a provvedere»
Massime della sentenza
1.
Procedura — Motivi di improcedibilità di carattere tassativo — Esame d’ufficio da parte del giudice — Mancanza dell’interesse
ad agire sopravvenuta durante il procedimento — Inclusione
(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 113)
2.
Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Interesse ad agire — Necessità di un interesse reale e attuale
(Art. 230 CE)
3.
Diritti fondamentali — Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva — Limiti — Rispetto delle condizioni di ricevibilità
di un ricorso
(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47)
1.
In forza dell’art. 113 del regolamento di procedura, il Tribunale può in qualsiasi momento, d’ufficio, sentite le parti, rilevare
l’irricevibilità per motivi di ordine pubblico o dichiarare che il ricorso è divenuto privo di oggetto e che non vi è luogo
a statuire.
Infatti, il difetto di interesse ad agire rappresenta un motivo di improcedibilità di ordine pubblico che il giudice dell’Unione
europea può esaminare d’ufficio. Si deve considerare che, per quanto riguarda il venir meno dell’interesse ad agire durante
il procedimento, anch’esso può essere esaminato d’ufficio dal giudice dell’Unione.
(v. punti 59-60)
2.
Un ricorso volto all’annullamento e/o alla riforma di una decisione proposto da una persona fisica o giuridica è ricevibile
solo ove il ricorrente abbia un interesse all’annullamento e/o alla riforma dell’atto impugnato. Un tale interesse presuppone
che l’annullamento e/o la riforma dell’atto impugnato possa produrre di per sé conseguenze giuridiche o, secondo un’altra
formulazione, che il ricorso possa, con il suo esito, procurare un beneficio alla parte che lo ha proposto e che quest’ultima
dimostri un interesse esistente ed effettivo all’annullamento e/o alla riforma di tale atto.
Tale interesse deve permanere fino alla pronuncia della decisione giurisdizionale, pena il non luogo a statuire. Tale esigenza
garantisce infatti che, a livello procedurale, nell’interesse di una buona amministrazione della giustizia, i giudici non
siano investiti di domande di pareri e/o di questioni meramente teoriche.
Inoltre, qualora l’interesse invocato da un ricorrente riguardi una situazione giuridica futura, quest’ultimo dovrebbe dimostrare
che il pregiudizio a tale situazione si rivela certo già al momento presente. Di conseguenza, un ricorrente non può far valere
situazioni future ed incerte per giustificare il suo interesse a chiedere l’annullamento e/o la riforma dell’atto impugnato.
Peraltro, è al ricorrente che spetta fornire la prova del suo interesse ad agire, che costituisce il presupposto essenziale
e preliminare di qualsiasi azione giurisdizionale.
(v. punti 77-80)
3.
Il diritto ad un tribunale, di cui il diritto di accesso al giudice costituisce un aspetto particolare, garantito dall’art. 6
della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e sancito dall’art. 47 della carta dei diritti fondamentali, non è assoluto
e si presta a limitazioni implicitamente ammesse, in particolare per quanto attiene alle condizioni di ricevibilità di un
ricorso. Tali limitazioni non possono tuttavia restringere l’accesso al giudice di cui dispone un singolo in un modo o in
misura tali che il suo diritto ad un tribunale ne risulti pregiudicato nella sua stessa essenza. Esse devono tendere ad una
finalità legittima e deve esistere un ragionevole rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e la finalità perseguita.
A tal proposito, se il requisito di un interesse ad agire può apparire una limitazione al diritto ad un tribunale, tale presupposto
non costituisce manifestamente una violazione dell’essenza stessa di tale diritto, poiché l’esigenza che, al momento della
proposizione del ricorso e fino alla pronuncia della decisione giurisdizionale, il ricorrente disponga di un interesse ad
agire contro un atto che asseritamente gli arreca pregiudizio è diretta ad una finalità legittima che, in fin dei conti, è
quella di evitare, nell’interesse di una buona amministrazione della giustizia, che il giudice dell’Unione sia investito di
questioni puramente teoriche, la cui soluzione non può comportare conseguenze giuridiche o procurare un vantaggio al ricorrente.
(v. punti 97, 99)
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)
5 ottobre 2011(
*
)
«Concorrenza – Intese – Mercato italiano dell’acquisto e della prima trasformazione del tabacco greggio – Decisione che accerta una violazione dell’art. 81 CE – Fissazione dei prezzi e ripartizione del mercato – Pagamento dell’ammenda da parte del codebitore solidale – Ricorrente oggetto di una procedura di insolvenza in corso – Sopravvenuta mancanza dell’interesse ad agire – Non luogo a provvedere»
Nella causa T‑19/06,
[OSCURATO:SOCIETA],
con sede in Roma (Italia), rappresentata dagli avv.ti J. [OSCURATO:PERSONA] e P. [OSCURATO:PERSONA],
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] europea,
rappresentata inizialmente dai sigg. É. [OSCURATO:PERSONA], N. [OSCURATO:PERSONA] e F. Amato, successivamente dai sigg. [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA], e L. Malferrari, in qualità di agenti,
convenuta,
avente ad oggetto una domanda di annullamento parziale della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 20 ottobre 2005, C (2005) 4012 def.,
relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 1, [CE] (caso COMP/C.38.281/B.2 – Tabacco greggio – Italia),
e, in via subordinata, una domanda di riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta alla [OSCURATO:SOCIETA],
IL TRIBUNALE (Terza Sezione),
composto dal sig. J. [OSCURATO:PERSONA], presidente, dalla sig.ra E. [OSCURATO:PERSONA] (relatore) e dal sig. S. [OSCURATO:PERSONA], giudici,
cancelliere: sig.ra K. Pocheć, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 29 novembre 2010,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
[OSCURATO:SOCIETA], ricorrente, è una società italiana attualmente in liquidazione. Essa era originariamente un’impresa familiare
conosciuta con il nome di [OSCURATO:SOCIETA]. È stata successivamente acquistata nel 1995 dall’[OSCURATO:PERSONA] BV (in prosieguo:
la «[OSCURATO:PERSONA]»), una controllata della [OSCURATO:PERSONA]. In seguito a tale acquisizione, la sua denominazione sociale è stata modificata,
divenendo [OSCURATO:SOCIETA]. La sua attività principale era la prima trasformazione del tabacco greggio. Il 30 settembre 2004,
tutte le sue quote sociali sono state vendute dall’[OSCURATO:PERSONA] a quattro persone fisiche non aventi alcun legame con il gruppo
di cui la [OSCURATO:PERSONA] rappresentava la società holding. In seguito a tale vendita, la sua denominazione sociale è stata modificata,
divenendo [OSCURATO:PERSONA]. Il 13 maggio 2005, la [OSCURATO:PERSONA] ha proceduto ad una fusione con la [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo:
la «SCC») per formare una nuova entità denominata [OSCURATO:PERSONA], Inc. (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»).
Procedimento amministrativo
2
Il 15 gennaio 2002, ai sensi dell’art. 11 del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d’applicazione
degli articoli [81 CE] e [82 CE] (GU 1962, 13, pag. 204), la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee ha rivolto talune domande
di informazioni relative al mercato italiano del tabacco greggio alle associazioni professionali dei trasformatori e dei produttori
italiani di tabacco, cioè, rispettivamente, all’Associazione professionale trasformatori tabacchi italiani (APTI) e all’Unione
italiana tabacco (Unitab).
3
Il 19 febbraio 2002 la [OSCURATO:PERSONA] ha ricevuto dalla [OSCURATO:SOCIETA], un trasformatore membro dell’APTI, una richiesta di immunità
in materia di ammende in applicazione della comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] relativa all’immunità dalle ammende e alla riduzione
dell’importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese (GU 2002, C 45, pag. 3; in prosieguo: la «comunicazione sulla
cooperazione»). Il 6 marzo 2002 essa ha accordato a quest’ultima un’immunità condizionale in applicazione del punto 15 di
detta comunicazione.
4
Il 4 aprile 2002 si è svolta una riunione del consiglio direttivo dell’APTI. Nell’ambito di tale riunione la [OSCURATO:SOCIETA] ha
informato i partecipanti, tra i quali la [OSCURATO:PERSONA] e la ricorrente, della propria richiesta di immunità e della decisione
della [OSCURATO:PERSONA] di accordarle l’immunità condizionale.
5
Lo stesso giorno la [OSCURATO:PERSONA] ha ricevuto dalla ricorrente una richiesta di immunità in materia di ammende, ai sensi del
punto 8 della comunicazione sulla cooperazione, e, in via subordinata, una richiesta di riduzione di qualsiasi ammenda, ai
sensi dei punti 20‑27 di detta comunicazione, nonché, qualche ora dopo, una richiesta di riduzione di qualsiasi ammenda, allo
stesso titolo, da parte della [OSCURATO:PERSONA].
6
Il 9 aprile 2002, la [OSCURATO:PERSONA] ha accusato ricevimento della richiesta di immunità in materia di ammende presentata dalla
ricorrente e l’ha informata, in applicazione del punto 12 della comunicazione sulla cooperazione, del fatto che la presunta
infrazione non poteva beneficiare dell’immunità dalle ammende in quanto la richiesta non soddisfaceva i criteri di cui ai
punti 8, lett. a), e 9, oppure 8, lett. b), e 10 di detta comunicazione. Essa ha altresì accusato ricevimento, in applicazione
del punto 25 di tale comunicazione, della richiesta di riduzione di qualsiasi ammenda presentata dalla ricorrente.
7
L’8 aprile 2002 la ricorrente ha fornito elementi di prova complementari consistenti in una nuova nota esplicativa e in dieci
allegati. Il 17 aprile 2002, la [OSCURATO:PERSONA] ha accusato ricevimento di tali documenti.
8
Il 18 e il 19 aprile 2002 la [OSCURATO:PERSONA] ha effettuato accertamenti, ai sensi dell’art. 14 del regolamento n. 17, nelle sedi
della ricorrente e della [OSCURATO:PERSONA] nonché nelle sedi della [OSCURATO:SOCIETA].
9
L’8 ottobre 2002 la [OSCURATO:PERSONA] ha informato la ricorrente e la [OSCURATO:PERSONA] che, poiché le stesse erano state rispettivamente
la prima e la seconda impresa ad avere presentato elementi di prova dell’infrazione ai sensi della comunicazione sulla cooperazione,
essa intendeva concedere loro, al termine del procedimento amministrativo, una riduzione compresa, rispettivamente, tra il
30 e il 50% e tra il 20 e il 30% dell’importo dell’ammenda che sarebbe stata loro inflitta per le infrazioni eventualmente
accertate in assenza di cooperazione.
10
Il 25 febbraio 2004 la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato una comunicazione degli addebiti, che ha indirizzato a dieci imprese o associazioni
d’imprese, tra le quali la [OSCURATO:SOCIETA], la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] e la ricorrente (in prosieguo, congiuntamente: i «trasformatori»)
e le società controllanti di alcune di esse, in particolare la [OSCURATO:PERSONA], la SCC e la [OSCURATO:PERSONA]., controllante della [OSCURATO:SOCIETA].
I destinatari della comunicazione degli addebiti hanno avuto accesso al fascicolo amministrativo, una copia del quale, su
CD‑ROM, è stata loro comunicata dalla [OSCURATO:PERSONA], e hanno trasmesso osservazioni scritte in risposta agli addebiti dedotti
in quest’ultima. Un’audizione si è poi svolta il 22 giugno 2004.
11
In seguito all’adozione, il 21 dicembre 2004, di un addendum alla comunicazione degli addebiti del 25 febbraio 2004, il 1° marzo
2005 si è svolta una seconda audizione.
12
Dopo aver sentito il Comitato consultivo in materia di intese e di posizioni dominanti e alla luce della relazione finale
del consigliere auditore, il 20 ottobre 2005 la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione C (2005) 4012 def., relativa ad un procedimento
ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 1, [CE] (caso COMP/C.38.281/B.2 – Tabacco greggio – Italia) (in prosieguo: la «decisione
impugnata»), di cui è pubblicata una sintesi sulla
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
del 13 febbraio 2006 (GU L 353, pag. 45).
Decisione impugnata
13
La decisione impugnata riguarda in primo luogo un’intesa orizzontale attuata dai trasformatori sul mercato italiano del tabacco
greggio (punto 1 della decisione impugnata).
14
[OSCURATO:PERSONA] ha constatato, nella decisione impugnata, che nell’ambito di tale intesa, nel periodo compreso tra il 1995
e gli inizi del 2002, i trasformatori avevano fissato le condizioni per l’acquisto del tabacco greggio in Italia, per quanto
riguarda tanto gli acquisti diretti presso i produttori quanto gli acquisti presso «imballatori terzi», in particolare mediante
la fissazione dei prezzi e la ripartizione del mercato (punto 1 della decisione impugnata).
15
La decisione impugnata riguarda in secondo luogo due altre infrazioni distinte dall’intesa attuata dai trasformatori, verificatesi
tra gli inizi del 1999 e la fine del 2001, consistenti nella fissazione da parte dell’APTI dei prezzi contrattuali che avrebbe
negoziato, per conto dei suoi aderenti, in vista della conclusione di accordi interprofessionali con la Unitab, e nella fissazione
da parte di quest’ultima dei prezzi che avrebbe negoziato con l’APTI, per conto dei suoi aderenti, in vista della conclusione
di tali stessi accordi.
16
Nella decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato che le pratiche dei trasformatori configuravano un’infrazione unica
e continuata all’art. 81, n. 1, CE (v., in particolare, punti 264‑269 della decisione impugnata).
17
[OSCURATO:PERSONA] ha precisato che, dal momento che i due gruppi ai quali la [OSCURATO:PERSONA] e la ricorrente appartenevano nel periodo
dell’infrazione avevano cessato di esistere in seguito alla loro fusione in una nuova entità denominata [OSCURATO:PERSONA],
quest’ultima, in qualità di successore legale di tali due gruppi, era destinataria della decisione impugnata. Lo stesso valeva
per la ricorrente, che era stata venduta dall’[OSCURATO:PERSONA] a persone fisiche che l’hanno rinominata [OSCURATO:PERSONA] (punti 349 e 350 della
decisione impugnata).
18
[OSCURATO:PERSONA] ha concluso, al punto 351 della decisione impugnata, che la [OSCURATO:SOCIETA], la [OSCURATO:PERSONA], la ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA],
l’[OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA], l’APTI e la UNITAB dovevano essere ritenute responsabili per le infrazioni e destinatarie
della decisione impugnata.
19
Ai punti 356-404 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha proceduto alla determinazione delle ammende da infliggere ai
destinatari di quest’ultima.
20
Dopo aver valutato la gravità dell’infrazione ed aver concluso, al punto 369 della decisione impugnata, che l’infrazione commessa
dai trasformatori doveva essere considerata molto grave, la [OSCURATO:PERSONA] ha esaminato i problemi del «peso specifico» e della
«deterrenza».
21
Al fine di garantire il carattere deterrente dell’ammenda, la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato che occorreva applicare un fattore
moltiplicatore di 1,5 – pari ad una maggiorazione del 50% – all’importo di partenza dell’ammenda determinato per la [OSCURATO:SOCIETA],
e un fattore moltiplicatore di 1,25 – pari ad una maggiorazione del 25% – all’importo di partenza dell’ammenda determinato
per la ricorrente e per la [OSCURATO:PERSONA] (punto 375 della decisione impugnata).
22
Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] ha fissato l’importo di partenza delle ammende, al punto 376 della decisione impugnata, come segue:
– [OSCURATO:SOCIETA]: EUR 37,5 milioni;
– [OSCURATO:PERSONA]: EUR 12,5 milioni;
– ricorrente: [OSCURATO:PERSONA] 12,5 milioni;
– [OSCURATO:PERSONA]: EUR 10 milioni.
23
[OSCURATO:PERSONA] ha poi esaminato il problema della durata dell’infrazione. Risulta in particolare dai punti 377-379 della decisione
impugnata che la [OSCURATO:PERSONA] ha maggiorato gli importi di partenza delle ammende del 10% per ogni anno completo di infrazione
e del 5% per ogni periodo supplementare pari o superiore a sei mesi. Pertanto, l’importo di partenza dell’ammenda ha formato
oggetto di una maggiorazione del 60%, corrispondente ad un periodo di infrazione di sei anni e quattro mesi, per la [OSCURATO:SOCIETA],
per la ricorrente e per la [OSCURATO:PERSONA], e di una maggiorazione del 25%, corrispondente ad un periodo di infrazione di due anni
e otto mesi, per la [OSCURATO:PERSONA].
24
Gli importi di base delle ammende inflitte ai destinatari della decisione impugnata sono stati quindi stabiliti come segue:
– [OSCURATO:SOCIETA]: EUR 60 milioni;
– [OSCURATO:PERSONA]: EUR 20 milioni;
– ricorrente: [OSCURATO:PERSONA] 20 milioni;
– [OSCURATO:PERSONA]: EUR 12,5 milioni.
25
Ai punti 380‑398 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha esaminato se occorresse prendere in considerazione talune circostanze
attenuanti ed ha respinto la totalità degli argomenti della ricorrente in proposito.
26
Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] ha esaminato se occorresse adeguare gli importi di base per i diversi destinatari affinché essi non
superassero il limite del 10% del fatturato previsto dall’art. 23, n. 2, del regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002,
n. 1/2003, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 [CE] e 82 [CE] (GU 2003, L 1, pag. 1)
(punti 399‑404 della decisione impugnata).
27
A tal riguardo, la [OSCURATO:PERSONA] ha limitato la responsabilità solidale della ricorrente al 10% del suo fatturato nell’esercizio
sociale più recente, pari a EUR 3,99 milioni, atteso che essa, al momento dell’adozione della decisione impugnata, non intratteneva
alcun legame con il vecchio gruppo del quale la [OSCURATO:PERSONA] rappresentava la società holding (punto 404 della decisione impugnata).
28
Ai punti 405‑500 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] si è pronunciata sull’applicazione della comunicazione sulla cooperazione.
Essa ha constatato, tra l’altro, che la ricorrente aveva rispettato le condizioni ad essa imposte per effetto della sua richiesta
di riduzione dell’ammenda e ha dedotto dalla valutazione degli elementi di prova forniti e dalla sua collaborazione nel corso
del procedimento che essa avrebbe beneficiato del tasso più elevato di riduzione previsto entro i limiti ad essa indicati
in seguito alla sua richiesta di riduzione, vale a dire il 50% (punto 499 della decisione impugnata).
29
All’art. 2 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha fissato come segue, conformemente all’art. 23, n. 2, del regolamento
n. 1/2003, gli importi delle ammende da infliggere alle imprese e associazioni di imprese destinatarie della stessa:
– [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA], in solido: EUR 30 milioni;
– ricorrente e [OSCURATO:PERSONA]: EUR 10 milioni, l’[OSCURATO:PERSONA] essendo responsabile per l’intero e la ricorrente responsabile in
solido nel limite di EUR 3,99 milioni;
– [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in solido: EUR 14 milioni;
– [OSCURATO:PERSONA]: EUR 2,05 milioni;
– APTI: EUR 1 000;
– Unitab: EUR 1 000.
Procedimento
30
Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 20 gennaio 2006, la ricorrente ha proposto il ricorso
in esame.
31
Nel ricorso, la ricorrente ha chiesto, tra l’altro, la riunione della presente causa con quella attinente al ricorso proposto,
il 24 gennaio 2006, dall’[OSCURATO:PERSONA], diretto all’annullamento parziale della decisione impugnata (causa T‑25/06, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]). Un’istanza analoga è stata formulata dall’[OSCURATO:PERSONA].
32
Il 14 febbraio 2006, l’[OSCURATO:PERSONA] ha pagato l’intero importo dell’ammenda che era stata inflitta ad essa e alla ricorrente
dalla [OSCURATO:PERSONA], laddove la ricorrente era responsabile solidale solo per una parte di detto importo, cioè EUR 3,99 milioni.
33
Il 4 luglio 2006, la ricorrente è stata posta in liquidazione, senza averne mai informato il Tribunale.
34
Con atto separato, depositato nella cancelleria del Tribunale il 27 luglio 2006, la ricorrente ha ribadito la propria istanza
di riunione della presente causa con la causa T‑25/06. Il 21 agosto 2006, l’[OSCURATO:PERSONA] ha presentato le proprie osservazioni
su tale istanza, dichiarandosi favorevole alla riunione.
35
Con lettera depositata nella cancelleria del Tribunale il 21 agosto 2006, la [OSCURATO:PERSONA] ha osservato che essa considerava
che la riunione di tali cause non avrebbe consentito di migliorare sensibilmente l’efficacia del procedimento e che essa si
sarebbe rimessa all’equa valutazione del Tribunale.
36
Il Tribunale non ha accolto detta istanza di riunione.
37
In seguito ad un’istanza di fallimento presentata, il 27 dicembre 2006, da uno dei suoi creditori dinanzi al Tribunale ordinario
di Roma, sezione fallimentare (in prosieguo: il «Tribunale fallimentare di Roma»), il 5 marzo 2007 la ricorrente ha presentato,
ai sensi dell’art. 161 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante disciplina del fallimento, del concordato preventivo,
dell’amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa, come modificato (Gazzetta ufficiale del Regno
d’Italia del 6 aprile 1942, supplemento straordinario n. 81; in prosieguo: la «legge fallimentare»), una domanda di ammissione
al concordato preventivo con cessione dei beni (in prosieguo: il «concordato preventivo») dinanzi allo stesso giudice. Con
decreto 27 novembre 2007, il Tribunale fallimentare di Roma ha omologato il concordato preventivo proposto dalla ricorrente.
38
Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Terza Sezione) ha deciso di passare alla fase orale e, nell’ambito delle
misure di organizzazione del procedimento di cui all’art. 64 del suo regolamento di procedura, ha invitato le parti a produrre
taluni documenti. Le parti hanno ottemperato a tale domanda entro il termine impartito.
39
Le parti hanno svolto le proprie difese orali e hanno risposto ai quesiti posti dal Tribunale all’udienza del 29 novembre
2010.
40
In udienza, la [OSCURATO:PERSONA], avendo appreso qualche giorno prima che la ricorrente era in liquidazione dal luglio 2006, ha
fatto valere, sostanzialmente, che quest’ultima aveva perduto il proprio interesse ad agire nella presente causa, dato che
l’[OSCURATO:PERSONA] aveva pagato l’intero importo che era stato inflitto loro, compresa la somma di EUR 3,99 milioni che doveva
pagare in solido con la ricorrente senza chiedere a quest’ultima il rimborso di una parte dell’importo dell’ammenda pagata,
sebbene essa si trovasse in liquidazione.
41
Il Tribunale ha quindi invitato la ricorrente, a titolo di misura di organizzazione del procedimento adottata ai sensi dell’art. 64
del regolamento di procedura, a fornirgli qualsiasi informazione e documento rilevanti in merito a qualsiasi accordo da essa
concluso con l’[OSCURATO:PERSONA] per quanto riguarda il pagamento dell’ammenda da parte di quest’ultima e la possibilità di chiedere
il rimborso di una parte dell’ammenda pagata, del che si è preso atto nel verbale di udienza. Tale misura di organizzazione
del procedimento è stata successivamente riprodotta in una lettera del Tribunale, inviata alla ricorrente l’8 dicembre 2010.
42
Peraltro, in risposta ad un quesito del Tribunale, la ricorrente ha precisato che, con la seconda frase del terzo capo delle
sue conclusioni (v. punto 57 infra), essa intendeva solo ottenere la riduzione dell’importo della parte di ammenda da pagare
in solido con l’[OSCURATO:PERSONA].
43
Con lettera del 6 gennaio 2011, la ricorrente ha ottemperato alla domanda formulata dal Tribunale in udienza ed ha prodotto
un certo numero di documenti. Essa ha tuttavia omesso di precisare che aveva avviato una procedura di concordato preventivo
e che tale procedura era ancora in corso. In sostanza, essa ha fatto valere che manteneva un interesse ad agire nella presente
causa.
44
Il 21 febbraio 2011, nelle sue osservazioni sulla lettera della ricorrente del 6 gennaio 2011, la [OSCURATO:PERSONA] ha ribadito
che quest’ultima aveva perduto qualsiasi interesse ad agire nella presente causa. Inoltre, essa ha prodotto un documento della
Camera di Commercio di Roma attinente allo stato patrimoniale della ricorrente e che certifica che una procedura di concordato
preventivo, registrata con il numero 3/07, era stata avviata nei confronti della ricorrente il 21 maggio 2007. Essa ha altresì
osservato che il Tribunale poteva ordinare una misura di organizzazione del procedimento, conformemente all’art. 64, n. 4,
del regolamento di procedura, diretta a chiedere informazioni all’[OSCURATO:PERSONA] per quanto riguardava l’esercizio da parte
di quest’ultima del suo diritto di agire nei confronti della ricorrente per essere rimborsata di una parte dell’importo dell’ammenda
pagata.
45
Con lettera dell’11 marzo 2011, la ricorrente ha presentato le proprie osservazioni sulle osservazioni della [OSCURATO:PERSONA] del
21 febbraio 2011, opponendosi ad una misura di organizzazione del procedimento diretta a chiedere informazioni all’[OSCURATO:PERSONA] e facendo valere che la [OSCURATO:PERSONA] aveva commesso un abuso di procedura.
46
Nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento previste all’art. 64, n. 3, lett. c), del regolamento di procedura,
il Tribunale ha posto taluni quesiti all’[OSCURATO:PERSONA] con lettera del 17 marzo 2011.
47
Con lettera del 30 marzo 2011, l’[OSCURATO:PERSONA] ha risposto ai quesiti posti dal Tribunale il 17 marzo 2011. Essa ha osservato,
in sostanza, che non aveva ancora agito contro la ricorrente per essere rimborsata di una parte dell’importo dell’ammenda
pagata, in quanto ha preferito attendere l’esito del presente procedimento. Essa ha altresì precisato che, per avviare un’azione
siffatta, sarebbe stata «costretta con ogni probabilità a cercare di ottenere una sentenza per ricevere la quota [della ricorrente]
ed un ordine di pagamento fondato su tale sentenza». Essa afferma peraltro che, in caso di annullamento totale o parziale
dell’ammenda da parte del Tribunale, sarebbe stata obbligata a restituire alla ricorrente, con gli interessi, l’importo rimborsato,
il che avrebbe reso l’intero procedimento «lungo, oneroso e dispendioso». Inoltre, essa ha ritenuto che la propria azione
non fosse prescritta e che non lo sarebbe stata prima della fine del presente procedimento. Infine, ha ricordato che l’esistenza
di una procedura di concordato preventivo non impediva ad un creditore di adire i giudici competenti per ottenere una sentenza
di accertamento nei confronti del debitore oggetto di detto concordato e di chiedere un ordine di pagamento fin dall’adozione
del decreto di omologazione.
48
Con lettere, rispettivamente, del 18 e del 19 aprile 2011, la ricorrente e la [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato le loro osservazioni
sulle informazioni fornite dall’[OSCURATO:PERSONA].
49
Con lettera del 12 maggio 2011, il Tribunale ha invitato la ricorrente, a titolo di misure di organizzazione del procedimento,
a produrre taluni documenti attinenti alla procedura di concordato preventivo in corso dinanzi al Tribunale fallimentare di
Roma, nonché a fornire tutte le informazioni rilevanti relative all’esecuzione di detto concordato.
50
Con lettera del 20 maggio 2011, la ricorrente ha ottemperato a tali richieste. Essa ha prodotto segnatamente l’istanza di
concordato preventivo nonché la proposta di concordato del 5 marzo 2007, inviata ai suoi creditori, il decreto di omologazione
del concordato preventivo, adottato dal Tribunale fallimentare di Roma il 27 novembre 2007, nonché altri documenti relativi
allo stato di esecuzione di detto concordato.
51
Il 25 maggio 2011 si è svolta un’udienza dinanzi al Tribunale fallimentare di Roma per valutare l’esecuzione del concordato
e/o per stabilire la sua eventuale risoluzione o il suo annullamento, ai sensi dell’art. 186 della legge fallimentare italiana.
52
Il 1° giugno 2011, su domanda del Tribunale, la ricorrente ha prodotto l’elenco dei creditori che aveva allegato all’istanza
di concordato preventivo presentata dinanzi al Tribunale fallimentare di Roma il 5 marzo 2007. Tale elenco non menziona crediti
dell’[OSCURATO:PERSONA] nei confronti della ricorrente.
53
Il 15 giugno 2011 si è svolta una nuova udienza dinanzi al Tribunale fallimentare di Roma.
54
Il 21 giugno 2011 la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato le proprie osservazioni sui documenti prodotti dalla ricorrente con la sua
lettera del 20 maggio 2011, nonché sull’elenco dei creditori da essa depositato il 1° giugno 2011.
55
Con lettera del 13 luglio 2011, in risposta ad una nuova misura di organizzazione del procedimento, la ricorrente ha risposto
a taluni quesiti del Tribunale, ha prodotto taluni documenti e ha preso posizione sulla questione se vi fosse ancora luogo
a statuire sul presente ricorso ai sensi dell’art. 113 del regolamento di procedura.
56
Il 29 luglio 2011, su domanda del Tribunale, la [OSCURATO:PERSONA] ha preso posizione sulla questione se vi fosse ancora luogo a
statuire sul presente ricorso ai sensi dello stesso articolo.
Conclusioni delle parti
57
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
– annullare l’art. 1, n. 1, lett. a), della decisione impugnata in quanto fa riferimento ad un periodo di infrazione più lungo,
che si considera terminato il 19 febbraio 2002 invece del 15 gennaio 2002, al più tardi;
– annullare l’art. 2, lett. b), della decisione impugnata in quanto essa avrebbe dovuto beneficiare dell’immunità totale dalle
ammende in forza della comunicazione sulla cooperazione;
– in via subordinata, riformare l’art. 2, lett. b), della decisione impugnata e ridurre sostanzialmente «l’importo dell’ammenda
inflittale in solido con l’[OSCURATO:PERSONA]»;
– condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese;
– ordinare, ai sensi dell’art. 50, n. 4, del regolamento di procedura, la riunione della presente causa e di quella attinente
al ricorso proposto dall’[OSCURATO:PERSONA] contro la decisione impugnata.
58
[OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia:
– respingere il ricorso;
– condannare la ricorrente alle spese.
In diritto
59
In forza dell’art. 113 del regolamento di procedura, il Tribunale può in qualsiasi momento, d’ufficio, sentite le parti, rilevare
l’irricevibilità per motivi di ordine pubblico o dichiarare che il ricorso è divenuto privo di oggetto e che non vi è luogo
a statuire.
60
Secondo la giurisprudenza, il difetto di interesse ad agire rappresenta un motivo di improcedibilità di ordine pubblico che
il giudice dell’Unione europea può esaminare d’ufficio (v. sentenza del Tribunale 28 settembre 2004, causa T‑310/00, MCI/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑3253, punto 45, e la giurisprudenza citata, e ordinanza del Tribunale 10 marzo 2005, causa T‑228/00, Gruppo
ormeggiatori del porto di Venezia e a./[OSCURATO:PERSONA], cause riunite T‑229/00, causa T‑242/00, causa T‑243/00, da T‑245/00 a
T‑248/00, causa T‑250/00, causa T‑252/00, da T‑256/00 a T‑259/00, causa T‑265/00, causa T‑267/00, causa T‑268/00, causa T‑271/00,
da T‑274/00 a T‑276/00, causa T‑281/00, causa T‑287/00 e T‑296/00, [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑787, punto 22, e la giurisprudenza citata).
Si deve considerare che, per quanto riguarda il venir meno dell’interesse ad agire durante il procedimento, anch’esso può
essere esaminato d’ufficio dal giudice dell’Unione.
61
Nella fattispecie, poiché le parti sono state sentite, occorre esaminare anzitutto l’argomentazione sviluppata dalla [OSCURATO:PERSONA]
in udienza e le sue osservazioni sulle risposte della ricorrente ai quesiti scritti posti dal Tribunale, secondo cui quest’ultima
ha sostanzialmente perduto qualsiasi interesse alla prosecuzione del presente procedimento in quanto l’importo dell’ammenda
da pagare in solido è stato interamente pagato dall’[OSCURATO:PERSONA], la quale non ha agito nei confronti della ricorrente per
essere rimborsata di una parte dell’importo dell’ammenda pagata.
Argomenti delle parti
62
[OSCURATO:PERSONA] fa valere, in sostanza, che la ricorrente non ha interesse a proseguire il presente procedimento, atteso che
l’importo dell’ammenda che essa doveva pagare in solido con l’[OSCURATO:PERSONA] è stato interamente pagato nel febbraio 2006 da
quest’ultima, la quale non ha agito nei confronti della ricorrente per essere rimborsata di una parte dell’importo dell’ammenda
pagata. A tal riguardo, essa solleva dubbi quanto all’esistenza di un diritto dell’[OSCURATO:PERSONA] di chiedere un siffatto rimborso
da parte della ricorrente. A suo avviso, un diritto del genere non risulterebbe né dall’istanza di concordato preventivo della
ricorrente, né dalle sue scritture contabili, depositate presso il registro delle imprese conformemente alla legge italiana.
Essa ritiene che ciò possa spiegarsi con l’esistenza di una garanzia o di un qualsiasi altro atto in forza del quale l’[OSCURATO:PERSONA] si sarebbe impegnata, al momento della vendita delle proprie azioni alla ricorrente, a pagare l’intera ammenda che era
stata inflitta loro.
63
[OSCURATO:PERSONA] confuta inoltre gli argomenti dedotti dalla ricorrente per confermare la persistenza del suo interesse ad agire
nel presente procedimento.
64
Per quanto riguarda il presunto interesse della ricorrente a difendersi da eventuali azioni di terzi per risarcimento danni,
la [OSCURATO:PERSONA] fa valere, nelle proprie osservazioni del 21 febbraio 2011 sulla lettera della ricorrente del 6 gennaio 2011,
che quest’ultima non ha fornito indicazioni su azioni giudiziarie avviate o quanto meno previste da terzi lesi dai comportamenti
illeciti. Quanto alle lettere, contenenti una richiesta di risarcimento danni, versate al fascicolo dalla ricorrente rispettivamente
il 20 maggio ed il 13 luglio 2011, la [OSCURATO:PERSONA] osserva che esse non provano l’avvio di un’azione e, soprattutto, che un’azione
siffatta non è prescritta.
65
Per quanto riguarda infine il supposto obbligo della ricorrente di rimborsare all’[OSCURATO:PERSONA] una parte dell’ammenda pagata
da quest’ultima, la [OSCURATO:PERSONA] osserva che non è verosimile che l’[OSCURATO:PERSONA] agisca ormai nei confronti della ricorrente
per ottenere un siffatto rimborso, soprattutto alla luce del fatto che essa non ha reagito alla messa in liquidazione della
ricorrente e all’avvio della procedura di concordato preventivo. Sarebbe altresì difficile conciliare l’apparente esistenza
di un siffatto diritto in capo all’[OSCURATO:PERSONA] e l’inerzia di quest’ultima per tanti anni. D’altronde, le intenzioni dell’[OSCURATO:PERSONA] quanto alla possibilità di agire nei confronti della ricorrente per essere rimborsata di una parte dell’importo dell’ammenda
pagata non risulterebbe chiaramente dalla risposta di quest’ultima ai quesiti scritti del Tribunale. Inoltre, poiché il diritto
dell’[OSCURATO:PERSONA] di agire nei confronti della ricorrente per essere rimborsata di una parte dell’importo dell’ammenda pagata
si fonda direttamente sulla decisione impugnata, sarebbe difficile comprendere quale tipo di difficoltà potrebbe sussistere
per ottenere un’ingiunzione da parte del giudice italiano.
66
La ricorrente sostiene di avere un interesse evidente e diretto alla prosecuzione del procedimento. A suo avviso, anche se
essa è oggetto di una procedura di liquidazione e anche se la sua ex controllante, l’[OSCURATO:PERSONA], può aver pagato, provvisoriamente,
l’intero importo dell’ammenda che era stata inflitta loro e della quale era stata dichiarata responsabile in solido per EUR 3,99
milioni, ciò non incide sul suo interesse a proseguire il procedimento.
67
La ricorrente fa anzitutto valere che il proprio interesse ad agire risulta dal suo diritto fondamentale ad un giudice, che
essa deduce dall’art. 6 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata
a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»), come recepito nell’ordinamento giuridico dell’Unione dall’art. 47 della
carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (GU 2010, C 83, pag. 389).
68
Al riguardo, la ricorrente ricorda che i motivi da essa dedotti a sostegno del proprio ricorso attengono, in primo luogo,
alla qualificazione giuridica di taluni fatti (segnatamente l’imputazione di responsabilità per taluni accordi preparatori
rispetto agli accordi interprofessionali, l’esistenza di circostanze attenuanti, l’incidenza delle dimensioni limitate del
mercato sulla valutazione del suo comportamento e l’applicazione di un’ammenda meno severa), in secondo luogo alla durata
più breve dell’infrazione contestatale e, in terzo luogo, all’erronea applicazione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], della comunicazione
sulla cooperazione (in quanto essa cercherebbe di ottenere un’immunità totale o, in via subordinata, un’«immunità parziale»
dalle ammende, conformemente all’art. 23 di detta comunicazione).
69
La ricorrente sostiene inoltre che il proprio interesse a proseguire il presente procedimento non sarebbe limitato all’ammenda,
bensì riguarderebbe altresì la responsabilità imputatale per un certo comportamento e la valutazione giuridica di tale comportamento.
70
La ricorrente fa poi valere che il proprio interesse ad agire risulta altresì dal proprio diritto a difendersi da eventuali
ricorsi per risarcimento danni ovvero dalla possibilità che terzi possano far valere la sua responsabilità per le infrazioni
constatate nella decisione impugnata, una volta che questa sia divenuta definitiva. A tal riguardo, essa ha allegato alla
propria lettera del 20 maggio 2011 una lettera inviatale da una cooperativa italiana di produttori di tabacco, contenente
una domanda di risarcimento per un importo pari a EUR 2,3 milioni, per violazione delle regole di concorrenza derivante dalle
pratiche sanzionate dalla decisione impugnata. Anche il rapporto redatto dal liquidatore del concordato preventivo il 14 aprile
2011 attesterebbe una siffatta domanda di risarcimento.
71
La ricorrente sostiene anche di disporre di un interesse obiettivo e diretto ad ottenere una riduzione, ovvero l’annullamento
integrale, dell’ammenda. Al riguardo, essa rammenta, in primo luogo, che conformemente all’art. 1292 del codice civile italiano,
essa potrebbe in futuro trovarsi di fronte ad un’azione di regresso dell’[OSCURATO:PERSONA]. Peraltro, essa rileva che, in applicazione
del diritto italiano, i suoi amministratori sono tenuti a proteggere gli interessi dei suoi creditori da qualsiasi possibile
contingenza. In secondo luogo, essa sostiene che gli accordi relativi alla vendita delle proprie azioni non menzionano affatto
il procedimento avviato dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] che ha condotto alla decisione impugnata e non contengono un’esplicita garanzia
di indennità a suo favore per qualsiasi ammenda derivante dalla decisione della [OSCURATO:PERSONA]. Pertanto, essa ritiene evidente
il proprio interesse a proseguire il presente procedimento fino al suo termine, in quanto non si può escludere che l’[OSCURATO:PERSONA] eserciti in avvenire un’azione nei suoi confronti al fine di ottenere il rimborso di una parte dell’importo dell’ammenda
pagata. In terzo luogo, essa fa valere che, anche se gli accordi citati prevedevano un eventuale indennizzo per l’ammenda
inflitta dalla [OSCURATO:PERSONA], la validità di tale indennizzo sarebbe compromessa se essa fosse privata del proprio diritto di
contestare la decisione dinanzi al Tribunale chiedendo l’immunità totale o una riduzione dell’importo dell’ammenda.
72
La ricorrente ritiene altresì che la risposta dell’[OSCURATO:PERSONA] ai quesiti scritti del Tribunale confermi peraltro l’esistenza
del suo interesse ad agire. In primo luogo, emergerebbe da tale risposta che il rischio di eventuali azioni per risarcimento
da parte di terzi sarebbe ancora attuale, atteso che tali azioni non sarebbero ancora prescritte secondo la legge italiana.
In secondo luogo, essa osserva che il diritto dell’[OSCURATO:PERSONA] di agire nei suoi confronti al fine di ottenere il rimborso
di una parte dell’importo dell’ammenda pagata non è prescritto. In terzo luogo, essa sostiene che rimarrebbe l’unica responsabile
per il pagamento della somma di EUR 3,99 milioni nel caso in cui fosse accolto il ricorso dell’[OSCURATO:PERSONA] nella causa T‑25/06
e, pertanto, sarebbe evidente il suo interesse ad agire.
73
Nella sua risposta del 20 maggio 2011, la ricorrente sostiene che l’art. 168 della legge fallimentare italiana non limita
il diritto dei creditori anteriori di chiedere ai giudici competenti, durante il periodo compreso tra la data di presentazione
della domanda di ammissione al concordato preventivo e la data in cui il decreto di omologazione di quest’ultimo diviene definitivo,
la pronuncia di una sentenza di accertamento nei confronti del debitore nell’ambito della procedura di concordato preventivo,
e di adire, dopo tale periodo, i giudici competenti per ottenere l’esecuzione del credito da parte del debitore in situazione
di concordato preventivo.
74
Secondo la ricorrente, dopo l’omologazione e durante l’effettiva esecuzione del concordato preventivo, i creditori anteriori
che non erano d’accordo o che non hanno votato non sono limitati nell’esecuzione dei loro crediti nei confronti del liquidatore
della società e per il suo tramite. Del resto, essi sarebbero tenuti a rispettare, eventualmente, le quote di indennizzo dei
creditori e i termini fissati nel concordato preventivo omologato. Peraltro, i creditori anteriori non sarebbero limitati
nell’esercizio dei loro diritti neanche dopo la fine dell’esecuzione del concordato preventivo, sempre rispettando le quote
e i termini fissati nel concordato preventivo omologato per tutti i creditori. Pertanto, l’[OSCURATO:PERSONA] potrebbe ancora adire
il giudice competente per ottenere un decreto ingiuntivo di pagamento nei suoi confronti.
75
Inoltre, la ricorrente precisa che la questione se il concordato preventivo possa essere eseguito o annullato, conformemente
all’art. 186 della legge fallimentare italiana, è attualmente oggetto di dibattito dinanzi al Tribunale fallimentare di Roma.
In caso di annullamento del concordato, sarebbero applicabili gli artt. 137 e 138 di detta legge, il che comporterebbe l’automatica
riapertura della procedura di fallimento nei confronti della ricorrente. Tuttavia, in un’ipotesi siffatta, essa non verrebbe
privata del proprio interesse a proseguire il presente procedimento. Infatti, a suo avviso, l’[OSCURATO:PERSONA] può sempre chiedere
il rimborso di una parte dell’importo dell’ammenda pagata mediante una domanda di ammissione al passivo fallimentare.
76
Infine, nella sua lettera del 13 luglio 2011, la ricorrente ricorda che l’[OSCURATO:PERSONA] ha chiaramente esposto le ragioni per
cui non aveva ancora esercitato il proprio diritto di agire nei suoi confronti per essere rimborsata di una parte dell’importo
dell’ammenda pagata (v. punto 47 supra). Essa fa poi valere, in sostanza, che non era tenuta, in applicazione del diritto
italiano, a far figurare l’[OSCURATO:PERSONA] nei propri libri contabili, in assenza di una domanda esplicita di rimborso da parte
di quest’ultima, e, di conseguenza, nell’elenco dei creditori redatto al momento della domanda di ammissione al concordato
preventivo. A suo avviso, la legge fallimentare italiana ed i principi contabili applicabili non obbligano in alcun caso ad
includere nei libri contabili la possibilità contingente di una domanda dell’[OSCURATO:PERSONA] qualora una domanda siffatta non
sia ancora stata formulata e non siano definitivi né l’esistenza né l’importo di una domanda del genere.
Giudizio del Tribunale
77
Occorre rammentare che, secondo una giurisprudenza consolidata, un ricorso volto all’annullamento e/o alla riforma di una
decisione proposto da una persona fisica o giuridica è ricevibile solo ove il ricorrente abbia un interesse all’annullamento
e/o alla riforma dell’atto impugnato. Un tale interesse presuppone che l’annullamento e/o la riforma dell’atto impugnato possa
produrre di per sé conseguenze giuridiche o, secondo un’altra formulazione, che il ricorso possa, con il suo esito, procurare
un beneficio alla parte che lo ha proposto (v., in tal senso, ordinanza della Corte 5 marzo 2009, causa C‑183/08 P, [OSCURATO:PERSONA]/Provincia
di Imperia, non pubblicata nella Raccolta, punto 19; v. sentenze del Tribunale MCI/[OSCURATO:PERSONA], punto 60 supra, punto 44,
e la giurisprudenza citata, e 18 marzo 2010, causa T‑189/08, Forum 187/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1039, punto 62, e la giurisprudenza
citata) e che quest’ultima dimostri un interesse esistente ed effettivo all’annullamento e/o alla riforma di tale atto (v.,
in tal senso, sentenza del Tribunale 19 giugno 2009, causa T‑269/03, Socratec/[OSCURATO:PERSONA], non pubblicata nella Raccolta,
punto 36, e la giurisprudenza citata).
78
Tale interesse deve permanere fino alla pronuncia della sentenza, pena il non luogo a statuire (v. sentenza della Corte 7
giugno 2007, causa C‑362/05 P, Wunenburger/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4333, punto 42, e la giurisprudenza citata). Tale esigenza
garantisce infatti che, a livello procedurale, nell’interesse di una buona amministrazione della giustizia, i giudici non
siano investiti di domande di pareri e/o di questioni meramente teoriche (v., in tal senso, ordinanza del Tribunale 17 ottobre
2005, causa T‑28/02, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑4119, punto 36, e sentenza Socratec/[OSCURATO:PERSONA], punto 77
supra, punto 36).
79
È stato inoltre dichiarato che, qualora l’interesse invocato da un ricorrente riguardi una situazione giuridica futura, quest’ultimo
dovrebbe dimostrare che il pregiudizio a tale situazione si rivela certo già al momento presente. Di conseguenza, un ricorrente
non può far valere situazioni future ed incerte per giustificare il suo interesse a chiedere l’annullamento e/o la riforma
dell’atto impugnato (sentenze del Tribunale 17 settembre 1992, causa T‑138/89, NBV e NVB/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2181,
punto 33; 14 aprile 2005, causa T‑141/03, Sniace/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1197, punto 26, e Socratec/[OSCURATO:PERSONA], punto 77
supra, punto 39).
80
Va infine ricordato che, secondo la giurisprudenza, è al ricorrente che spetta fornire la prova del suo interesse ad agire,
che costituisce il presupposto essenziale e preliminare di qualsiasi azione giurisdizionale (v., in tal senso e per analogia,
ordinanza della Corte 31 luglio 1989, causa 206/89 R, S./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 2841, punto 8; ordinanza del Tribunale 30
aprile 2003, causa T‑167/01, Schmitz-[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1873, punto 58, e sentenza Sniace/[OSCURATO:PERSONA],
punto 79 supra, punto 31).
81
Nella fattispecie, in udienza la [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto fatti nuovi, avvenuti dopo la proposizione del ricorso e che potevano
suggerire il venir meno dell’interesse ad agire della ricorrente, in quanto l’[OSCURATO:PERSONA] aveva interamente pagato l’importo
dell’ammenda inflitta loro, senza aver agito nei confronti della ricorrente per ottenere il rimborso di una parte dell’importo
di tale ammenda.
82
Al riguardo, va rilevato che è pacifico che l’[OSCURATO:PERSONA] ha pagato, nel febbraio 2006, l’intero importo dell’ammenda che
era stata inflitta dalla [OSCURATO:PERSONA] a quest’ultima e alla ricorrente, la quale era responsabile in solido solo per una parte
di detto importo, vale a dire per EUR 3,99 milioni, e che, ad oggi, essa non ha agito nei confronti della ricorrente per ottenere
il rimborso di una parte dell’importo dell’ammenda pagata. Inoltre, è giocoforza constatare che la ricorrente è stata posta
in liquidazione nel luglio 2006 e che, dal maggio 2007, essa è oggetto di una procedura di concordato preventivo dinanzi al
Tribunale fallimentare di Roma tuttora in corso, fatti di cui la ricorrente ha omesso di informare il Tribunale di propria
iniziativa.
83
Va altresì ricordato che, stando ai capi di conclusioni del suo ricorso, la ricorrente intende ottenere, da un lato, l’annullamento
parziale della decisione impugnata nella parte in cui la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe erroneamente applicato la comunicazione sulla
cooperazione nei suoi confronti, in quanto non le avrebbe concesso l’immunità totale allorché ha deciso di non accordarla
alla [OSCURATO:SOCIETA], e in quanto essa avrebbe commesso un errore, di circa un mese, nella fissazione della durata della sua partecipazione
all’intesa e, dall’altro, in via subordinata, una riduzione dell’importo dell’ammenda che essa deve pagare in solido con l’[OSCURATO:PERSONA].
84
Tuttavia, come sottolinea giustamente la [OSCURATO:PERSONA], il ricorso della ricorrente riguarda essenzialmente l’importo dell’ammenda.
Infatti, l’esame dei motivi dedotti dalla ricorrente rivela che tutti gli argomenti relativi all’imputazione a quest’ultima
della responsabilità di un certo comportamento e alla valutazione giuridica di tale comportamento, che non sono dedotti a
sostegno del suo motivo principale, secondo cui essa avrebbe dovuto beneficiare di un’immunità dalle ammende, sono soltanto
volti ad ottenere in via subordinata, per il caso di rigetto di detto motivo principale, una riduzione dell’importo dell’ammenda
che essa deve pagare in solido con l’[OSCURATO:PERSONA], vale a dire dell’importo di EUR 3,99 milioni. A tal riguardo, si deve inoltre
rilevare che né un’eventuale diversa valutazione giuridica dei fatti menzionati dalla ricorrente, né la valutazione di una
durata asseritamente più breve di qualche settimana dell’infrazione contestata all’impresa in questione le consentirebbero
di ottenere una riduzione dell’importo dell’ammenda che essa deve pagare in solido con l’[OSCURATO:PERSONA] ad un livello inferiore
a quello fissato nella decisione impugnata.
85
Ne consegue che, nelle circostanze di specie, l’annullamento o la riforma della decisione impugnata nel senso richiesto dalla
ricorrente non le procurerebbe alcun beneficio, atteso che l’ammenda che le è stata inflitta è già stata interamente pagata
dall’[OSCURATO:PERSONA], suo codebitore solidale e che quest’ultima, pur non avendo alcun legame giuridico con la ricorrente (v.
punto 1 supra), non ha agito nei suoi confronti per ottenere il rimborso di una parte dell’importo dell’ammenda pagata, sebbene
siano trascorsi più di cinque anni da tale pagamento.
86
La ricorrente ritiene tuttavia di conservare un interesse ad agire nel presente procedimento, in quanto l’[OSCURATO:PERSONA] potrebbe
sempre agire nei suoi confronti per ottenere il rimborso di una parte dell’importo dell’ammenda pagata, malgrado la procedura
di concordato preventivo pendente.
87
A tal riguardo, occorre constatare che la ricorrente, cui spetta fornire la prova del suo interesse ad agire (v. punto 80
supra), non ha sufficientemente dimostrato che l’[OSCURATO:PERSONA] era titolare di un credito nei suoi confronti né che, anche
supponendo l’esistenza di detto credito, l’[OSCURATO:PERSONA] fosse ancora in grado o avesse l’intenzione di recuperare tale credito
e, pertanto, che essa avesse un interesse esistente ed attuale a chiedere l’annullamento e/o la riduzione dell’importo dell’ammenda
che era stata loro inflitta nella decisione impugnata. Infatti, essa si è limitata ad affermare che i contratti relativi al
trasferimento delle azioni della società ai suoi azionisti attuali non contenevano alcuna garanzia esplicita di indennizzo
in suo favore per qualsiasi ammenda derivante dalla decisione impugnata e a sostenere che, di conseguenza, l’[OSCURATO:PERSONA]
potrebbe sempre agire nei suoi confronti per ottenere il rimborso di una parte dell’importo dell’ammenda pagata per il pagamento
del quale essa è stata ritenuta responsabile in solido.
88
Orbene, come sottolinea la [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 161 della legge fallimentare italiana, nella sua domanda di concordato
preventivo, il debitore deve, segnatamente, presentare uno stato analitico ed estimativo delle attività e l’elenco nominativo
dei creditori e, dopo l’avvio della procedura di concordato preventivo, che è in sostanza una procedura di accertamento del
passivo sotto il controllo del tribunale competente, il commissario giudiziale deve procedere, conformemente all’art. 171
di detta legge, alla verifica dell’elenco dei creditori e dei debitori con la scorta delle scritture contabili presentate
al momento del deposito della domanda, prima di procedere alla convocazione dei creditori all’adunanza prevista dall’art. 174
della legge fallimentare italiana. Conformemente all’art. 175 di detta legge, in occasione di detta adunanza, presieduta dal
giudice delegato, il debitore e i creditori esaminano segnatamente il carattere certo dei crediti concorrenti (v., in tal
senso, conclusioni dell’avvocato generale Léger ai fini della sentenza della Corte 5 giugno 2003, causa C145/01, [OSCURATO:PERSONA]/Italia,
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5581, I‑5583, paragrafo 79).
89
È inoltre pacifico che l’[OSCURATO:PERSONA] non risultava nelle scritture contabili della ricorrente tra i creditori di quest’ultima
e che essa non è stata inserita nell’elenco dei creditori redatto dalla ricorrente e verificato dal commissario giudiziale,
conformemente a detto art. 161 della legge fallimentare italiana, nell’ambito della procedura di concordato preventivo avviata
dinanzi al Tribunale fallimentare di Roma.
90
Peraltro, la tesi della ricorrente secondo cui essa non era tenuta a far figurare nei propri libri contabili il credito dell’[OSCURATO:PERSONA] nei suoi confronti e ad iscrivere quest’ultima nell’elenco dei propri creditori non trova alcun fondamento nell’ambito
delle disposizioni della legge fallimentare italiana e del codice civile italiano cui fa riferimento la ricorrente e, comunque,
è noto che la finalità di qualsiasi concordato consiste, in sostanza, nel trovare un accordo con tutti i creditori, dopo aver
fornito un’immagine esatta della situazione finanziaria della società e sotto il controllo di un’autorità giudiziaria, al
fine di evitare il fallimento di detta società. Inoltre, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, poiché l’[OSCURATO:PERSONA] ha pagato l’intero importo dell’ammenda che era stata inflitta loro nella decisione impugnata, essa avrebbe potuto agire
immediatamente nei confronti della ricorrente, sul fondamento stesso di detta decisione, per ottenere il rimborso di una parte
dell’importo dell’ammenda pagata, il che essa ha peraltro confermato nella sua lettera del 30 marzo 2011. In ogni caso, come
precisato al punto 88 supra, la legge fallimentare italiana prevede che il carattere certo dei crediti concorrenti sia esaminato
e discusso in occasione dell’adunanza dei creditori.
91
Inoltre, sebbene abbia qualificato l’[OSCURATO:PERSONA] come «creditore anteriore» ai sensi dell’art. 184 della legge fallimentare
italiana, la ricorrente non ha fornito alcuna spiegazione in proposito, né sulle ragioni per cui l’[OSCURATO:PERSONA] non ha neanche
tentato di iscrivere il proprio credito in detto procedimento e non vi si è opposta, nonostante il fatto che un credito siffatto,
il cui importo era nettamente più elevato di quello di tutti gli altri crediti effettivamente registrati, potesse eventualmente
influenzare la decisione degli altri creditori di aderire alla proposta di concordato preventivo formulata dalla ricorrente.
Infatti, qualora il credito dell’[OSCURATO:PERSONA] nei confronti della ricorrente fosse stato registrato, esso avrebbe avuto un
impatto non trascurabile sul concordato omologato dal Tribunale fallimentare di Roma.
92
Occorre altresì osservare che, secondo la ricorrente, sebbene i negoziati relativi all’acquisto delle azioni della società
si siano svolti dopo l’invio della comunicazione degli addebiti da parte della [OSCURATO:PERSONA], i termini degli accordi riguardanti
il trasferimento di tali azioni ai suoi azionisti attuali non contengono alcuna menzione esplicita del procedimento amministrativo
che ha condotto alla decisione impugnata e non contemplano alcuna garanzia o indennità in suo favore quanto all’eventuale
ammenda che la [OSCURATO:PERSONA] le avrebbe inflitto. Emerge tuttavia dal fascicolo che, dopo aver preso conoscenza dell’importo
dell’ammenda da essa dovuta in solido con l’[OSCURATO:PERSONA], che supera il valore delle sue azioni, la ricorrente non ha tentato
di ottenere alcun indennizzo da parte dell’[OSCURATO:PERSONA] per occultamento di informazioni. Essa ha invece lamentato, nella
propria domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo, la mancata divulgazione, da parte dell’[OSCURATO:PERSONA],
durante i negoziati relativi a detto trasferimento delle azioni, di altri «fatti e circostanze che si sono successivamente
rivelati pregiudizievoli». Emerge altresì dal fascicolo che, qualche mese dopo la presentazione di detta domanda di ammissione
al concordato, essa ha citato in giudizio dinanzi al Tribunale civile di Roma, a tale riguardo, l’[OSCURATO:PERSONA], controllata dell’[OSCURATO:PERSONA], che le aveva trasferito le azioni, chiedendo il pagamento da parte di quest’ultima di EUR 7,3 milioni, e che l’[OSCURATO:PERSONA] non ha neanche presentato una domanda riconvenzionale per ottenere il rimborso di una parte dell’importo dell’ammenda
pagata.
93
Alla luce di tutto quanto precede, non è escluso che l’[OSCURATO:PERSONA] si sia accollata il pagamento della parte dell’ammenda
spettante alla ricorrente o che essa abbia da allora rinunciato a chiederle il rimborso.
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Per di più, occorre rilevare non solo che, come constatato al punto 47 supra, l’[OSCURATO:PERSONA] non ha agito nei confronti della
ricorrente per ottenere il rimborso di una parte dell’importo dell’ammenda pagata, ma altresì che, nella sua lettera del 30
marzo 2011, essa ha omesso di indicare esplicitamente se e quando avesse l’intenzione di avviare un’azione siffatta. A tal
riguardo, va precisato che, contrariamente a quanto fatto valere dalla ricorrente nella sua lettera del 6 gennaio 2011, il
tipo di concordato preventivo da essa scelto, vale a dire quello con cessione dei beni, è volto essenzialmente alla liquidazione
dei beni del debitore al fine di soddisfare collettivamente i creditori e comporta una cessazione di attività. Tale valutazione
non è contestata dalla ricorrente ed è peraltro chiaramente confermata dai suoi bilanci relativi agli esercizi 2008 e 2009,
versati agli atti dalla [OSCURATO:PERSONA].
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Si deve aggiungere, come osservato dalla [OSCURATO:PERSONA], che non vi è alcuna menzione del presente procedimento nel rapporto
dettagliato, datato 14 aprile 2011, della situazione finanziaria della ricorrente sottoposto dal liquidatore giudiziario al
comitato dei creditori, sebbene detto rapporto attesti un certo numero di altre controversie pendenti. Orbene, tale fatto
dimostra che, contrariamente a quanto asserisce la ricorrente, l’esito del presente procedimento è stato considerato da quest’ultima
privo di rilevanza tanto per il suo futuro finanziario quanto per i suoi creditori.
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Inoltre, per quanto riguarda, in primo luogo, l’argomento della ricorrente secondo cui essa resterebbe l’unica responsabile
per il pagamento della somma di EUR 3,99 milioni nel caso in cui l’[OSCURATO:PERSONA] vincesse la causa T‑25/06, occorre rilevare
che, con sentenza 9 settembre 2011, pronunciata in detta causa, il Tribunale ha respinto il ricorso di annullamento dell’[OSCURATO:PERSONA] e che quest’ultima rimane, di conseguenza, responsabile in solido del pagamento di detta somma, da essa già versata nel
febbraio 2006.
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Per quanto riguarda, in secondo luogo, l’argomento della ricorrente secondo cui il suo interesse ad agire deriva dal suo diritto
fondamentale di accedere ad un giudice, che essa trae dall’art. 6 della CEDU, sancito dall’art. 47 della carta dei diritti
fondamentali, occorre rammentare, anzitutto, che l’interesse ad agire costituisce il presupposto essenziale e preliminare
di qualsiasi azione giurisdizionale (v. punto 80 supra). Va poi rilevato che il diritto ad un tribunale, di cui il diritto
di accesso al giudice costituisce un aspetto particolare, non è assoluto e si presta a limitazioni implicitamente ammesse,
in particolare per quanto attiene alle condizioni di ricevibilità di un ricorso. Tali limitazioni non possono tuttavia restringere
l’accesso al giudice di cui dispone un singolo in un modo o in misura tali che il suo diritto ad un tribunale ne risulti pregiudicato
nella sua stessa essenza. Esse devono tendere ad una finalità legittima e deve esistere un ragionevole rapporto di proporzionalità
tra i mezzi impiegati e la finalità perseguita (v., in tal senso e per analogia, ordinanza della Corte 16 novembre 2010, causa
C‑73/10 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑11535, punto 53).
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Orbene, non si può sostenere che un presupposto essenziale e preliminare di qualsiasi azione giurisdizionale come l’interesse
ad agire, volto in particolare a garantire una buona amministrazione della giustizia, e la sua applicazione nella fattispecie,
hanno impedito alla ricorrente di avvalersi del mezzo di impugnazione disponibile contro la decisione impugnata (v., in tal
senso e per analogia, ordinanza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 97 supra, punto 55).
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Infatti, se il requisito di un interesse ad agire può apparire una limitazione al diritto ad un tribunale, tale presupposto
non costituisce manifestamente una violazione dell’essenza stessa di tale diritto, poiché l’esigenza che, al momento della
proposizione del ricorso e fino alla pronuncia della decisione giurisdizionale, il ricorrente abbia un interesse ad agire
contro un atto che asseritamente gli arreca pregiudizio è diretta ad una finalità legittima che, in fin dei conti, è quella
di evitare, nell’interesse di una buona amministrazione della giustizia, che il giudice dell’Unione sia investito di questioni
puramente teoriche, la cui soluzione non può comportare conseguenze giuridiche o, come nel caso di specie, procurare un vantaggio
al ricorrente.
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Per quanto riguarda, in terzo luogo, il rischio che terzi intentino azioni per risarcimento nei confronti della ricorrente
dinanzi al giudici nazionali, occorre osservare anzitutto che non è stato dimostrato che il pregiudizio alla situazione giuridica
della ricorrente si rivelerebbe certo già al momento presente, ai sensi della giurisprudenza (v. punto 79 supra). Infatti,
anche supponendo che gli atti illeciti dell’impresa in questione imputati segnatamente alla ricorrente possano essere stati
all’origine di atti idonei a far sorgere la responsabilità di quest’ultima alla luce del diritto nazionale applicabile, è
giocoforza constatare che un eventuale ricorso per risarcimento dinanzi ai giudici nazionali non dipende da un eventuale annullamento
della decisione impugnata. In ogni caso, la ricorrente non ha prodotto elementi che permettano di accertare in quali condizioni,
nella fattispecie, un eventuale annullamento della decisione impugnata le consentirebbe di evitare qualsiasi rischio di proposizione
nei suoi confronti, da parte di terzi che si ritengano parti lese, di un ricorso dinanzi ad un giudice nazionale. A tal riguardo,
occorre inoltre osservare che la ricorrente si è limitata a versare al fascicolo, in allegato rispettivamente alle sue lettere
del 20 maggio e del 13 luglio 2011, ossia in tempi sospetti, semplici lettere di cui essa è la destinataria insieme agli altri
tre trasformatori interessati dalla decisione impugnata, contenenti una domanda di risarcimento danni da parte di una cooperativa
di produttori di tabacco oramai in liquidazione, con sede nella provincia di Lecce (Italia). Orbene, lettere del genere, una
delle quali non reca neanche la data di spedizione ed è stata ricevuta dalla ricorrente solo dopo che il suo interesse ad
agire nel presente procedimento è stato rimesso in discussione, non dimostrano di per sé l’esistenza di un’azione per risarcimento
avviata da terzi danneggiati dai comportamenti illeciti indicati nella decisione impugnata. Peraltro, considerato che la ricorrente
non ha contestato l’accertamento della [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata relativo all’infrazione commessa dall’impresa
il cui comportamento è stato imputato ad essa e all’[OSCURATO:PERSONA], il presente procedimento non ha alcun rapporto con un’eventuale
azione avviata da terzi sulla base delle prove e degli accertamenti effettuati in detta decisione. Infine, va rilevato che,
anche supponendo che azioni del genere, future ed incerte, possano effettivamente essere avviate nei confronti della [OSCURATO:PERSONA],
queste non potrebbero avere alcun effetto sostanziale sulla ricorrente, dato che essa già ora non è più in grado di pagare
i suoi creditori attuali.
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In quarto luogo, se da un lato la ricorrente fa valere l’obbligo per i suoi amministratori, ed ora per il suo liquidatore,
in applicazione del diritto italiano, di tutelare gli interessi dei creditori da qualsiasi possibile contingenza, dall’altro
essa non dimostra entro quali limiti un siffatto obbligo, anche supponendolo dimostrato, le conferirebbe un interesse a proseguire
il presente procedimento. Peraltro, tale argomento è in contraddizione con il comportamento del liquidatore durante la procedura
di concordato, atteso che quest’ultimo, come risulta dal fascicolo, non ha neanche informato i creditori, il commissario giudiziale
ed il Tribunale fallimentare di Roma dell’esistenza del presente procedimento (v. punto 95 supra).
102
Da tutte le precedenti considerazioni risulta che la ricorrente non ha dimostrato un interesse esistente ed effettivo a proseguire
il presente procedimento. Ne consegue che non vi è più luogo a provvedere sul presente ricorso.
Sulle spese
103
Ai sensi dell’art. 87, n. 6, del regolamento di procedura, in caso di non luogo a provvedere, il Tribunale decide sulle spese
in via equitativa.
104
Nella fattispecie, la ricorrente ha dato prova di un comportamento non leale nei confronti del Tribunale omettendo anzitutto
di informarlo del fatto che era stata posta in liquidazione prima dell’avvio della fase orale e, successivamente, malgrado
le misure di organizzazione del procedimento adottate dopo l’udienza, del fatto che nel 2007 dinanzi al Tribunale fallimentare
di Roma era stata aperta nei suoi confronti una procedura di concordato preventivo, tuttora in corso. Infatti, solo in seguito
all’esame dei documenti presentati dalla [OSCURATO:PERSONA], allegati alle sue osservazioni del 21 febbraio 2011 (v. punto 44 supra),
il Tribunale ha appreso che la ricorrente era oggetto di una siffatta procedura.
105
Peraltro, la mancanza di precisione in talune risposte della ricorrente ha costretto il Tribunale ad ordinare diverse misure
di organizzazione del procedimento, relative segnatamente a fatti ben precedenti rispetto all’udienza, che hanno avuto il
risultato di appesantire la fase orale e di ritardarne la chiusura.
106
Alla luce delle considerazioni che precedono, la ricorrente deve essere condannata a sopportare le proprie spese, nonché quelle
sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA].
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Terza Sezione)
dichiara e statuisce:
1)
Non vi è più luogo a provvedere sul presente ricorso.
2)
[OSCURATO:PERSONA] è condannata alle spese.
[OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 5 ottobre 2011.
Firme
*
Lingua processuale: l’inglese.