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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 43644/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/06/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 24 giugno 2021 dalla Corte di appello di L'Aquila, che ha parzialmente riformato — revocando la sospensione condizionale della pena concessa in primo grado all'imputato — la decisione del Tribunale di Teramo che, all'esitó di rito abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi dieci di reclusione ed euro 300 di multa per cinque furti aggravati, il primo (aggravato dalla violenza sulle cose e dal mezzo fraudolento) consistito nel manomettere, con un apparecchio elettronico, una slot machine per determinare la fuoriuscita di denaro, gli altri (aggravati dal solo mezzo fraudolento) consistiti nell'introdurre in apparecchi cambiamonete fac- simili di banconote, ottenendo così l'erogazione di monete.

2. Contro la sentenza di cui sopra l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia formulando quattordici motivi.

2.1. Il primo ed il secondo motivo di ricorso lamentano, rispettivamente, violazione di legge (art. 192 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione quanto al reato di cui al capo A).

La motivazione offerta dalla Corte di appello fa riferimento ad una precedente vicenda giudiziaria per ritenere che l'imputato, anche in questo caso, abbia fatto uso di un apparecchio che emetteva frequenze atte ad incidere sul funzionamento della slot machine.

Al contrario, le telecamere, nell'occasione di cui al furto sub A), non avevano immortalato alcun apparecchio e comunque non è spiegato se, nella precedente occasione, l'apparecchio fosse in possesso del ricorrente o del complice dell'epoca.

2.2. Il terzo ed il quarto motivo di ricorso lamentano i medesimi vizi quanto al reato di cui al capo B).

La Corte di appello si sarebbe limitata a dare atto di quanto immortalato nel video di sorveglianza, dove l'imputato veniva visto immettere le banconote nella macchina cambiamonete ed intascare le monete.

Quanto alle prime, non era provato che avessero la scritta fac-simile e, riguardo all'occultamento delle monete, l'imputato le aveva semplicemente risposte nell'unico posto possibile, vale a dire in tasca.

2.3. Il quinto ed il sesto motivo di ricorso lamentano i medesimi vizi quanto al reato di cui al capo C), perché la Corte distrettuale si era limitata a constatare la presenza dell'imputato sul luogo del fatto (grazie all'apparecchio di videosorveglianza ed alle dichiarazioni di un teste), mentre l'atto di appello aveva segnalato che [OSCURATO:PERSONA] era affetto da ludopatia, per cui i soldi prelevati gli servivano per saldare un debito, motivo per il quale, una volta prelevate le monete dall'apparecchio, ne aveva giocata solo una, come ricostruito sulla base del video e della testimonianza.

2.6. Il settimo e l'ottavo motivo di ricorso lamentano gli stessi vizi quanto al reato di cui al capo D) perché la motivazione della Corte di appello si era limitata a fare riferimento agli elementi relativi ad altri reati contestati a [OSCURATO:PERSONA] nel presente ed in altri procedimenti.

2.7. Il nono ed il decimo motivo di ricorso denunziano i medesimi vizi quanto al reato di cui al capo E) ed articolano censure identiche ai due motivi precedenti, cui si rinvia.

2.8. L'undicesimo motivo di ricorso lamenta violazione di legge quanto alla mancata riqualificazione dei reati contestati in quello di truffa, perché il raggiro era avvenuto con il consenso della persona offesa.

Secondo il ricorrente, la giurisprudenza di legittimità più recente individua la differenza tra furto e truffa nell'atteggiamento della persona offesa.

Se la condotta è posta in essere contro la volontà del proprietario della cosa, si configura il furto, mentre, se la predetta volontà è viziata e non coartata, si configura la truffa.

Nel caso di specie, il proprietario, a mezzo del suo distributore, ha erogato denaro al [OSCURATO:PERSONA] a seguito di una condotta truffaldina.

2.9. il dodicesimo e tredicesimo motivo di ricorso denunziano violazione di legge e vizio di motivazione quanto al diniego della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, fondato solo sui precedenti penali specifici.

2.10. Il quattordicesimo motivo di ricorso lamenta violazione di legge quanto alla revoca della sospensione condizionale della pena, sostanzialmente violativa del divieto di reformatio in peius. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato limitatamente ai reati di cui ai capi D) e E), in relazione ai quali la sentenza impugnata va annullata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia; per il resto, il ricorso è inammissibile.

1. I motivi di ricorso concernenti il reato di cui al capo A) sono inammissibili siccome aspecifici in quanto la sentenza impugnata ha dato conto di come la proprietaria del bar ove era allocata la slot machine avesse verificato l'interferenza con quest'ultima di un'apparecchiatura elettronica e di come un soggetto non identificato, guidato dall'imputato, fosse stato immortalato mentre armeggiava con un attrezzo vicino alla slot machine che, subito dopo, aveva erogato denaro.

Ora, il funzionamento anomalo dell'apparecchiatura da gioco legato ad un'interferenza, in uno alla visualizzazione dello sconosciuto che armeggiava, sono due elementi indiziari che convergono logicamente nel ritenere che sia stata utilizzata una strumentazione atta ad incidere sulle frequenze della slot machine.

Di fronte a questo assetto, il richiamo al reato precedentemente accertato come commesso dal prevenuto con un'apparecchiatura elettronica per determinare la fuoriuscita di denaro da altra slot machine — dato su cui confluisce una parte dell'argomento di censura — costituisce un'argomentazione di contorno della sentenza impugnata, che non è essenziale per la tenuta del giudizio di responsabilità, ma che semplicemente lo corrobora.

2. I motivi di ricorso che riguardano il reato di cui al capo B) sono inammissibili.In primo luogo, essi sono manifestamente infondati giacché, dalla lettura combinata delle sentenze di primo e secondo grado, si evince un ordito motivazionale che sfugge alle critiche del ricorrente, avendo valorizzato la circostanza che la proprietaria dell'apparecchiatura, 1'11 maggio 2016, in occasione della manutenzione delle slot nnachine, vi aveva rinvenuto duecentodiciannove banconote da 10 euro con la scritta fac-simile e che i filmati di videosorveglianza dell'8 maggio 2016 avevano immortalato l'imputato mentre inseriva banconote di questo tipo nell'apparecchiatura e prelevava continuamente monete riponendole in tasca insieme ad un complice.

Il ricorso è altresì inammissibile perché segue ad un motivo di appello manifestamente infondato e aspecifico, giacché non si era peritato di disattendere la precisa ricostruzione in fatto (soprattutto la visualizzazione dell'inserimento di banconote fac-simile nella slot machine) della sentenza di primo grado, ma aveva genericamente negato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e fornito una causale diversa circa la sua presenza sul posto.

Tale anomalia va rilevata ora per allora perchè l'inammissibilità dell'impugnazione non rilevata dal giudice di secondo grado deve essere dichiarata dalla Cassazione, quali che siano state le determinazioni cui detto giudice sia pervenuto nella precedente fase processuale, atteso che, non essendo le cause di inammissibilità soggette a sanatoria, esse devono essere rilevate, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento (Sezioni Unite Galtelli, in motivazione; Sez. 2, n. 40816 del 10/07/2014, Gualtieri, Rv. 260359; Sez. 4, n. 16399 del 03/10/1990, Pacetti, Rv. 185996; Sez. 1, n. 3462 del 24/09/1987, Mozzillo, Rv. 176912).

3. Anche i motivi di ricorso concernenti il reato di cui al capo C) sono inammissibili.

In primo luogo, essi sono manifestamente infondati perché, anche in questo caso, l'esame congiunto delle sentenze di primo e secondo grado, ha consentito di appurare che le telecamere di sorveglianza avevano immortalato l'imputato mentre inseriva banconote fac-simile, oltre ad avere evidenziato — come testimoniato dall'avventore che lo aveva osservato — l'anomalia della sua ripetuta condotta di prelievo delle monete, ancorché poi ne utilizzasse per il gioco solo una, peraltro simulando di giocare.

Le doglianze sono altresì inammissibili laddove ripropongono quelle dell'atto di appello, a loro volta aspecifiche rispetto alla motivazione della sentenza di primo grado, offrendo un'argomentazione inconferente rispetto al giudizio di penale responsabilità (la necessità di [OSCURATO:PERSONA] di saldare un debito).4.

Il ricorso, come anticipato, coglie invece nel segno quando affronta il giudizio di responsabilità concernente i reati di cui ai capi D) e E).

In relazione a questi episodi, infatti, la motivazione della sentenza impugnata ha valorizzato, quali indizi della responsabilità del ricorrente, la mancanza delle monete ed il ritrovamento delle banconote fac-simile nelle slot machines del [OSCURATO:PERSONA] e del bar dei Pini, la localizzazione del prevenuto nei predetti esercizi, rispettivamente, il 30 ed il 13 maggio 2016 e la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] si fosse intrattenuto con il suo complice nella sala slot del bar dei Pini per venti minuti senza altri avventori, nonché il dato di fatto che, il 17 maggio 2016, l'imputato era stato trovato in possesso di 100 euro in monete da un euro e che aveva commesso furti analoghi con modalità identiche in altri esercizi.

Ebbene, la motivazione non regge al confronto con le critiche del ricorrente, dal momento che essa appare manifestamente illogica in quanto congetturale avendo ancorato al dato della presenza dell'imputato negli esercizi dove erano stati scoperti gli ammanchi, la responsabilità per questi ultimi, pur non avendo appurato la sua presenza in prossimità degli apparecchi coinvolti e non avendo chiarito se gli ammanchi e l'inserimento delle banconote fac-simile fossero avvenuti proprio in concomitanza con tale presenza.

Quanto al dato della disponibilità di monete per un ammontare di 100 euro scoperta il 17 maggio 2016 — in disparte la circostanza che il dato sarebbe riferibile al solo furto di cui al capo E), in quanto l'altro è successivo —, essa non è un indizio preciso, considerato che [OSCURATO:PERSONA] è stato riconosciuto responsabile di altri episodi da cui aveva ricavato il medesimo genere di maltolto. che si collocano temporalmente prima del 17 maggio 2016 e che ben possono essere stati la fonte di arricchimento dell'imputato.

Per queste ragioni la decisione avversata va, in parte qua, annullata, con rinvio alla Corte di appello di Perugia per nuovo giudizio.

5. Il motivo di ricorso che invoca la riqualificazione in truffa è inammissibile per manifesta infondatezza.

L'utilizzo dell'apparecchiatura atta ad incidere sul funzionamento della slot machines e delle banconote fac-simile rappresenta certamente una condotta — secondo la definizione di Sez.

U, n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, Rv. 255974 — dotata di marcata efficienza offensiva e caratterizzata da insidiosità, astuzia, scaltrezza, idonea, quindi, a sorprendere la contraria volontà del detentore e a vanificare le misure che questi ha apprestato a difesa dei beni di cui ha la disponibilità; tale condotta configura senz'altro l'aggravante del reato di furto che è stata riconosciuta.Non vi è spazio, invece, per l'invocata riqualificazione in truffa, perché manca l'induzione in errore del deceptus ed il conseguente atto di disposizione patrimoniale, anzi, manca proprio una persona fisica che sia stata ingannata e che, di conseguenza, abbia disposto del denaro.

Nei casi sub iudice, infatti, non è l'esercente che, una volta ingannato, ha erogato il denaro, ma è la manipolazione dei sistemi automatici delle slot machines o degli apparecchi cambiamonete che ha determinato l'erogazione del denaro, ma in via del tutto automatica e senza che ciò sia passato per un atto volitivo del soggetto passivo che possa dirsi viziato dalla condotta dell'autore del fatto (soggetto passivo che, in ciascuno dei reati, era del tutto inconsapevole di quanto stava accadendo).

Coerente con questa impostazione è la giurisprudenza di questa Corte secondo cui è configurabile il delitto di furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento allorquando lo spossessamento si verifica invito domino, mentre ricorre la truffa nel caso in cui il trasferimento del possesso della res si realizza con il consenso, seppure viziato dagli altrui artifici o raggiri, della vittima (Sez. 4, n. 5435 del 09/11/2018, dep. 2019, Morabito, Rv. 275019), consenso che, nel caso di specie, non è stato manifestato.

6. Il motivo di ricorso che contesta il mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla circostanza aggravante è inammissibile dal momento che la Corte di cassazione non può censurare le scelte dei giudici di appello giacché le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245930; Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450).

Ne consegue che men che meno può essere censurata una motivazione come quella della sentenza impugnata che ha negato la prevalenza sulla base sia della reiterazione delle condotte che dei precedenti specifici del prevenuto.

7. Il ricorso è manifestamente infondato anche laddove ritiene che l'iniziativa della Corte di merito di revocare la sospensione condizionale della pena concessa all'imputato in primo grado — dato il superamento del limite di legge determinato dalla somma tra le pene inflitte con sentenze definitive e quella della decisione sub iudice — abbia violato il divieto di reformatio in peius.La Corte di appello, infatti, ha rilevato che la somma tra l'anno e sei mesi di pena detentiva già inflitti al prevenuto con le sentenze risultanti dal certificato penale estratto il 2 maggio 2012 e la pena risultante dalla presente sentenza (dieci mesi di reclusione) superi il tetto di legge.

Orbene, quanto ai poteri di intervento del Giudice di appello il Collegio accede — condividendola — all'ampia giurisprudenza di questa Corte che ha ritenuto che: - la revoca ex art. 168, comma 3, in relazione all'art. 164, ultimo comma cod. pen., ha natura dichiarativa (Sez. 6, n. 51131 del 15/11/2019, Niasse, Rv. 277570; Sez. 3, n. 56279 del 24/10/2017, Principalli, Rv. 272429; Sez. 2, n. 37009 del 30/06/2016, Seck, Rv. 267913; Sez. 3, n. 5835 del 13/01/2010, Mulliri, rv. 246189; Sez. 1, n. 20293 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], rv. 239996; Sez. 3, n. 7199 del 23/01/2007, Mango, Rv. 236113; Sez. 3, n. 40824 del 06/10/2005, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 232895; Sez. 5, n. 40466 del 27/9/2002, [OSCURATO:PERSONA], rv. 225699). - In un'ipotesi di tal fatta, non viola il divieto di reformatio in peius il Giudice di appello che, senza che la parte pubblica abbia proposto impugnazione, revochi il beneficio concesso in primo grado, trattandosi di una revoca di diritto che non presuppone alcuna attività discrezionale (Sez. 5, n. 25805 del 09/05/2019, Tondini, Rv. 276128; Sez. 3, n. 56279 del 24/10/2017, Principalli, cit.; Sez. 1, n. 13011 del 11/03/2005, Tarisciotti, Rv. 231256; Sez. 5, n. 40466 del 27/09/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 225699).

P.Q.M. annulla la sentenza impugnata limita

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/06/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 24 giugno 2021 dalla Corte di appello di L'Aquila, che ha parzialmente riformato — revocando la sospensione condizionale della pena concessa in primo grado all'imputato — la decisione del Tribunale di Teramo che, all'esitó di rito abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi dieci di reclusione ed euro 300 di multa per cinque furti aggravati, il primo (aggravato dalla violenza sulle cose e dal mezzo fraudolento) consistito nel manomettere, con un apparecchio elettronico, una slot machine per determinare la fuoriuscita di denaro, gli altri (aggravati dal solo mezzo fraudolento) consistiti nell'introdurre in apparecchi cambiamonete fac- simili di banconote, ottenendo così l'erogazione di monete. 2. Contro la sentenza di cui sopra l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia formulando quattordici motivi. 2.1. Il primo ed il secondo motivo di ricorso lamentano, rispettivamente, violazione di legge (art. 192 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione quanto al reato di cui al capo A). La motivazione offerta dalla Corte di appello fa riferimento ad una precedente vicenda giudiziaria per ritenere che l'imputato, anche in questo caso, abbia fatto uso di un apparecchio che emetteva frequenze atte ad incidere sul funzionamento della slot machine. Al contrario, le telecamere, nell'occasione di cui al furto sub A), non avevano immortalato alcun apparecchio e comunque non è spiegato se, nella precedente occasione, l'apparecchio fosse in possesso del ricorrente o del complice dell'epoca. 2.2. Il terzo ed il quarto motivo di ricorso lamentano i medesimi vizi quanto al reato di cui al capo B). La Corte di appello si sarebbe limitata a dare atto di quanto immortalato nel video di sorveglianza, dove l'imputato veniva visto immettere le banconote nella macchina cambiamonete ed intascare le monete. Quanto alle prime, non era provato che avessero la scritta fac-simile e, riguardo all'occultamento delle monete, l'imputato le aveva semplicemente risposte nell'unico posto possibile, vale a dire in tasca. 2.3. Il quinto ed il sesto motivo di ricorso lamentano i medesimi vizi quanto al reato di cui al capo C), perché la Corte distrettuale si era limitata a constatare la presenza dell'imputato sul luogo del fatto (grazie all'apparecchio di videosorveglianza ed alle dichiarazioni di un teste), mentre l'atto di appello aveva segnalato che [OSCURATO:PERSONA] era affetto da ludopatia, per cui i soldi prelevati gli servivano per saldare un debito, motivo per il quale, una volta prelevate le monete dall'apparecchio, ne aveva giocata solo una, come ricostruito sulla base del video e della testimonianza. 2.6. Il settimo e l'ottavo motivo di ricorso lamentano gli stessi vizi quanto al reato di cui al capo D) perché la motivazione della Corte di appello si era limitata a fare riferimento agli elementi relativi ad altri reati contestati a [OSCURATO:PERSONA] nel presente ed in altri procedimenti. 2.7. Il nono ed il decimo motivo di ricorso denunziano i medesimi vizi quanto al reato di cui al capo E) ed articolano censure identiche ai due motivi precedenti, cui si rinvia. 2.8. L'undicesimo motivo di ricorso lamenta violazione di legge quanto alla mancata riqualificazione dei reati contestati in quello di truffa, perché il raggiro era avvenuto con il consenso della persona offesa. Secondo il ricorrente, la giurisprudenza di legittimità più recente individua la differenza tra furto e truffa nell'atteggiamento della persona offesa. Se la condotta è posta in essere contro la volontà del proprietario della cosa, si configura il furto, mentre, se la predetta volontà è viziata e non coartata, si configura la truffa. Nel caso di specie, il proprietario, a mezzo del suo distributore, ha erogato denaro al [OSCURATO:PERSONA] a seguito di una condotta truffaldina. 2.9. il dodicesimo e tredicesimo motivo di ricorso denunziano violazione di legge e vizio di motivazione quanto al diniego della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, fondato solo sui precedenti penali specifici. 2.10. Il quattordicesimo motivo di ricorso lamenta violazione di legge quanto alla revoca della sospensione condizionale della pena, sostanzialmente violativa del divieto di reformatio in peius. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato limitatamente ai reati di cui ai capi D) e E), in relazione ai quali la sentenza impugnata va annullata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia; per il resto, il ricorso è inammissibile. 1. I motivi di ricorso concernenti il reato di cui al capo A) sono inammissibili siccome aspecifici in quanto la sentenza impugnata ha dato conto di come la proprietaria del bar ove era allocata la slot machine avesse verificato l'interferenza con quest'ultima di un'apparecchiatura elettronica e di come un soggetto non identificato, guidato dall'imputato, fosse stato immortalato mentre armeggiava con un attrezzo vicino alla slot machine che, subito dopo, aveva erogato denaro. Ora, il funzionamento anomalo dell'apparecchiatura da gioco legato ad un'interferenza, in uno alla visualizzazione dello sconosciuto che armeggiava, sono due elementi indiziari che convergono logicamente nel ritenere che sia stata utilizzata una strumentazione atta ad incidere sulle frequenze della slot machine. Di fronte a questo assetto, il richiamo al reato precedentemente accertato come commesso dal prevenuto con un'apparecchiatura elettronica per determinare la fuoriuscita di denaro da altra slot machine — dato su cui confluisce una parte dell'argomento di censura — costituisce un'argomentazione di contorno della sentenza impugnata, che non è essenziale per la tenuta del giudizio di responsabilità, ma che semplicemente lo corrobora. 2. I motivi di ricorso che riguardano il reato di cui al capo B) sono inammissibili.In primo luogo, essi sono manifestamente infondati giacché, dalla lettura combinata delle sentenze di primo e secondo grado, si evince un ordito motivazionale che sfugge alle critiche del ricorrente, avendo valorizzato la circostanza che la proprietaria dell'apparecchiatura, 1'11 maggio 2016, in occasione della manutenzione delle slot nnachine, vi aveva rinvenuto duecentodiciannove banconote da 10 euro con la scritta fac-simile e che i filmati di videosorveglianza dell'8 maggio 2016 avevano immortalato l'imputato mentre inseriva banconote di questo tipo nell'apparecchiatura e prelevava continuamente monete riponendole in tasca insieme ad un complice. Il ricorso è altresì inammissibile perché segue ad un motivo di appello manifestamente infondato e aspecifico, giacché non si era peritato di disattendere la precisa ricostruzione in fatto (soprattutto la visualizzazione dell'inserimento di banconote fac-simile nella slot machine) della sentenza di primo grado, ma aveva genericamente negato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e fornito una causale diversa circa la sua presenza sul posto. Tale anomalia va rilevata ora per allora perchè l'inammissibilità dell'impugnazione non rilevata dal giudice di secondo grado deve essere dichiarata dalla Cassazione, quali che siano state le determinazioni cui detto giudice sia pervenuto nella precedente fase processuale, atteso che, non essendo le cause di inammissibilità soggette a sanatoria, esse devono essere rilevate, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento (Sezioni Unite Galtelli, in motivazione; Sez. 2, n. 40816 del 10/07/2014, Gualtieri, Rv. 260359; Sez. 4, n. 16399 del 03/10/1990, Pacetti, Rv. 185996; Sez. 1, n. 3462 del 24/09/1987, Mozzillo, Rv. 176912). 3. Anche i motivi di ricorso concernenti il reato di cui al capo C) sono inammissibili. In primo luogo, essi sono manifestamente infondati perché, anche in questo caso, l'esame congiunto delle sentenze di primo e secondo grado, ha consentito di appurare che le telecamere di sorveglianza avevano immortalato l'imputato mentre inseriva banconote fac-simile, oltre ad avere evidenziato — come testimoniato dall'avventore che lo aveva osservato — l'anomalia della sua ripetuta condotta di prelievo delle monete, ancorché poi ne utilizzasse per il gioco solo una, peraltro simulando di giocare. Le doglianze sono altresì inammissibili laddove ripropongono quelle dell'atto di appello, a loro volta aspecifiche rispetto alla motivazione della sentenza di primo grado, offrendo un'argomentazione inconferente rispetto al giudizio di penale responsabilità (la necessità di [OSCURATO:PERSONA] di saldare un debito).4. Il ricorso, come anticipato, coglie invece nel segno quando affronta il giudizio di responsabilità concernente i reati di cui ai capi D) e E). In relazione a questi episodi, infatti, la motivazione della sentenza impugnata ha valorizzato, quali indizi della responsabilità del ricorrente, la mancanza delle monete ed il ritrovamento delle banconote fac-simile nelle slot machines del [OSCURATO:PERSONA] e del bar dei Pini, la localizzazione del prevenuto nei predetti esercizi, rispettivamente, il 30 ed il 13 maggio 2016 e la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] si fosse intrattenuto con il suo complice nella sala slot del bar dei Pini per venti minuti senza altri avventori, nonché il dato di fatto che, il 17 maggio 2016, l'imputato era stato trovato in possesso di 100 euro in monete da un euro e che aveva commesso furti analoghi con modalità identiche in altri esercizi. Ebbene, la motivazione non regge al confronto con le critiche del ricorrente, dal momento che essa appare manifestamente illogica in quanto congetturale avendo ancorato al dato della presenza dell'imputato negli esercizi dove erano stati scoperti gli ammanchi, la responsabilità per questi ultimi, pur non avendo appurato la sua presenza in prossimità degli apparecchi coinvolti e non avendo chiarito se gli ammanchi e l'inserimento delle banconote fac-simile fossero avvenuti proprio in concomitanza con tale presenza. Quanto al dato della disponibilità di monete per un ammontare di 100 euro scoperta il 17 maggio 2016 — in disparte la circostanza che il dato sarebbe riferibile al solo furto di cui al capo E), in quanto l'altro è successivo —, essa non è un indizio preciso, considerato che [OSCURATO:PERSONA] è stato riconosciuto responsabile di altri episodi da cui aveva ricavato il medesimo genere di maltolto. che si collocano temporalmente prima del 17 maggio 2016 e che ben possono essere stati la fonte di arricchimento dell'imputato. Per queste ragioni la decisione avversata va, in parte qua, annullata, con rinvio alla Corte di appello di Perugia per nuovo giudizio. 5. Il motivo di ricorso che invoca la riqualificazione in truffa è inammissibile per manifesta infondatezza. L'utilizzo dell'apparecchiatura atta ad incidere sul funzionamento della slot machines e delle banconote fac-simile rappresenta certamente una condotta — secondo la definizione di Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, Rv. 255974 — dotata di marcata efficienza offensiva e caratterizzata da insidiosità, astuzia, scaltrezza, idonea, quindi, a sorprendere la contraria volontà del detentore e a vanificare le misure che questi ha apprestato a difesa dei beni di cui ha la disponibilità; tale condotta configura senz'altro l'aggravante del reato di furto che è stata riconosciuta.Non vi è spazio, invece, per l'invocata riqualificazione in truffa, perché manca l'induzione in errore del deceptus ed il conseguente atto di disposizione patrimoniale, anzi, manca proprio una persona fisica che sia stata ingannata e che, di conseguenza, abbia disposto del denaro. Nei casi sub iudice, infatti, non è l'esercente che, una volta ingannato, ha erogato il denaro, ma è la manipolazione dei sistemi automatici delle slot machines o degli apparecchi cambiamonete che ha determinato l'erogazione del denaro, ma in via del tutto automatica e senza che ciò sia passato per un atto volitivo del soggetto passivo che possa dirsi viziato dalla condotta dell'autore del fatto (soggetto passivo che, in ciascuno dei reati, era del tutto inconsapevole di quanto stava accadendo). Coerente con questa impostazione è la giurisprudenza di questa Corte secondo cui è configurabile il delitto di furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento allorquando lo spossessamento si verifica invito domino, mentre ricorre la truffa nel caso in cui il trasferimento del possesso della res si realizza con il consenso, seppure viziato dagli altrui artifici o raggiri, della vittima (Sez. 4, n. 5435 del 09/11/2018, dep. 2019, Morabito, Rv. 275019), consenso che, nel caso di specie, non è stato manifestato. 6. Il motivo di ricorso che contesta il mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla circostanza aggravante è inammissibile dal momento che la Corte di cassazione non può censurare le scelte dei giudici di appello giacché le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245930; Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450). Ne consegue che men che meno può essere censurata una motivazione come quella della sentenza impugnata che ha negato la prevalenza sulla base sia della reiterazione delle condotte che dei precedenti specifici del prevenuto. 7. Il ricorso è manifestamente infondato anche laddove ritiene che l'iniziativa della Corte di merito di revocare la sospensione condizionale della pena concessa all'imputato in primo grado — dato il superamento del limite di legge determinato dalla somma tra le pene inflitte con sentenze definitive e quella della decisione sub iudice — abbia violato il divieto di reformatio in peius.La Corte di appello, infatti, ha rilevato che la somma tra l'anno e sei mesi di pena detentiva già inflitti al prevenuto con le sentenze risultanti dal certificato penale estratto il 2 maggio 2012 e la pena risultante dalla presente sentenza (dieci mesi di reclusione) superi il tetto di legge. Orbene, quanto ai poteri di intervento del Giudice di appello il Collegio accede — condividendola — all'ampia giurisprudenza di questa Corte che ha ritenuto che: - la revoca ex art. 168, comma 3, in relazione all'art. 164, ultimo comma cod. pen., ha natura dichiarativa (Sez. 6, n. 51131 del 15/11/2019, Niasse, Rv. 277570; Sez. 3, n. 56279 del 24/10/2017, Principalli, Rv. 272429; Sez. 2, n. 37009 del 30/06/2016, Seck, Rv. 267913; Sez. 3, n. 5835 del 13/01/2010, Mulliri, rv. 246189; Sez. 1, n. 20293 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], rv. 239996; Sez. 3, n. 7199 del 23/01/2007, Mango, Rv. 236113; Sez. 3, n. 40824 del 06/10/2005, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 232895; Sez. 5, n. 40466 del 27/9/2002, [OSCURATO:PERSONA], rv. 225699). - In un'ipotesi di tal fatta, non viola il divieto di reformatio in peius il Giudice di appello che, senza che la parte pubblica abbia proposto impugnazione, revochi il beneficio concesso in primo grado, trattandosi di una revoca di diritto che non presuppone alcuna attività discrezionale (Sez. 5, n. 25805 del 09/05/2019, Tondini, Rv. 276128; Sez. 3, n. 56279 del 24/10/2017, Principalli, cit.; Sez. 1, n. 13011 del 11/03/2005, Tarisciotti, Rv. 231256; Sez. 5, n. 40466 del 27/09/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 225699). P.Q.M. annulla la sentenza impugnata limita
Sentenza Cassazione n. 43644/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris