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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 maggio 2024

Cassazione n. 05269/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 12,Ì-( [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con sentenza emessa in data 7 maggio 2024 la Corte di Appello di Napoli ha confermato - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - la decisione affermativa di responsabilità - per il reato di cui all'art. 75 d.lgs. n.159 del 2011 - di cui alla sentenza emessa dal Tribunale di Napoli il 4 luglio del 2022.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA] deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al diniego di applicazione della speciale causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod.pen. .

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti, trattandosi di richiesta di rivalutazione di profili in fatto, congruamente argomentati nella decisione impugnata a sostegno del diniego della particolare tenuità dell'offesa.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 14 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 12,Ì-( [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa in data 7 maggio 2024 la Corte di Appello di Napoli ha confermato - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - la decisione affermativa di responsabilità - per il reato di cui all'art. 75 d.lgs. n.159 del 2011 - di cui alla sentenza emessa dal Tribunale di Napoli il 4 luglio del 2022. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA] deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al diniego di applicazione della speciale causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod.pen. . 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti, trattandosi di richiesta di rivalutazione di profili in fatto, congruamente argomentati nella decisione impugnata a sostegno del diniego della particolare tenuità dell'offesa. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 14 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 05269/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris