CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 novembre 2022
Cassazione n. 46754/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A MARE il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Premesso che con l'ordinanza in epigrafe è stata rigettata l'istanza di applicazione di indulto proposta dal ricorrente in relazione alla pena inflittagli dalla Corte di appello di Ancona in data 8 maggio 2014, per fatti commessi il 7 marzo 2006, essendo intervenuta, in data 10 giugno 2014, per fatti commessi il 7 gennaio 2008, sentenza della Corte di appello di Ancona, divenuta irrevocabile il 18 settembre 2017, che lo condannava alla pena della reclusione per anni 2 e della multa di euro 200,00 (cfr. Casellario giudiziale in atti); Rilevato che il ricorso per Cassazione è manifestamente infondato, dal momento che, affermando che "la revoca dell'indulto debba avvenire allorquando il reo, nei cinque anni successivi alla sentenza di condanna, commetta un delitto punito con la pena della reclusione non superiore ai due anni", si pone in netto contrasto con il disposto - correttamente interpretato dal giudice dell'esecuzione - di cui all'art. 1, comma 3, I. 241/2006, a mente del quale "il beneficio dell'indulto è revocato di diritto se chi ne ha usufruito commette, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a due anni" (v. Cass. v. Cass., Sez. I, 31 marzo 2010, n. 15462, Rv. 246842, che chiarisce che la sentenza di condanna, ove sia prevista quale causa di revoca del beneficio dell'indulto già concesso, ne impedisce ancor prima l'applicazione); Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10 novembre 2022 () Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]