Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 giugno 2026

Cassazione n. 18815/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

amente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contropersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata edifesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Maggiani;-controricorrente-[OSCURATO:PERSONA] Benefit, rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] incidentale-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 2265/2020depositata il 15/09/2020.Numero registro generale 8058/2021Numero sezionale 210/2026Numero di raccolta generale 18815/2026Data pubblicazione 09/06/2026Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del29/01/2026 dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento delricorso principale ed il rigetto di quello incidentale;uditi per i ricorrenti l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per i controricorrenti l'Avv.[OSCURATO:PERSONA] e per il ricorrente incidentale l'Avv. [OSCURATO:PERSONA].La Corte d’appello di Milano ha confermato la decisione del Tribunaledella stessa città che aveva rigettato la domanda intesa a fardichiarare la nullità della donazione del 19 febbraio del 1998, con laquale [OSCURATO:PERSONA] aveva donato alla Fondazione SalvatoreMaugeri un cospicuo patrimonio immobiliare, con il fine «dicontribuire a dotare la Fondazione dei mezzi necessari per perseguirel’assistenza-lo studio-la ricerca scientifica e le sue altre finalitàistituzionali, in particolare nell’ambito dello studio e ricerca dellefunzioni cerebrali di controllo della parola, dei processi diinvecchiamento cerebrale, dei disturbi dislessici e dellaneuroriabilitazione” (art. 5).La stessa donazione prevedeva poi all’art. 6 una serie di oneri acarico della donataria: «[...] b) la Fondazione erogherà, in conformitàalle disposizioni dell’art. 63 del Regolamento Generale dellastudio di lire 35.000.000 annui in favore di un medico neurologo obioingegnere che collaborerà ai progetti di ricerca scientifica pressol’[OSCURATO:PERSONA] di Veruno o Pavia della Fondazione nel campodella neuroriabilitazione; c) la Fondazione erogherà, altresì, inconformità con le disposizione dell’art. 63 del Regolamento GeneraleNumero registro generale 8058/2021Numero sezionale 210/2026Numero di raccolta generale 18815/2026Data pubblicazione 09/06/2026della Fondazione, una borsa di studio di lire 18.000.000 in favore diun medico neurologo che collaborerà ai progetti di ricerca nel campodella neuroriabilitazione dell’[OSCURATO:PERSONA] di Veruno o Pavia dellamemoria del sig. [OSCURATO:PERSONA], padre della donante; d) nel caso laparte donante o il di lei coniuge prof. [OSCURATO:PERSONA] fossero colpiti damalattia invalidante la Fondazione provvederà gratuitamente alla lorocura ed assistenza presso i propri centri medici.

Inoltre, in caso dimorte o di malattia invalidante del prof. [OSCURATO:PERSONA] la donante, asua richiesta, avrà diritto di ricevere dalla Fondazione la somma di L.50.000.000 rivalutabili anno per anno secondo gli indici ISTAT vita dilei natural durante; e) la fondazione intitolerà alla memoria del sig.[OSCURATO:PERSONA], padre della donante, il Laboratorio del Centro per lostudio del controllo cerebrale della parola in Veruno o in Pavia, pressocui il prof.

Pinelli continuerà a prestare a tempo indeterminato lapropria opera di consulenza scientifica; f) in caso di alienazione degliimmobili donati la Fondazione continuerà ad erogare le borse distudio e la gratuita assistenza alla donante impiegando il ricavatodella vendita per il perseguimento dei propri fini istituzionali”.La donazione prevedeva, inoltre, all’art. 8: «Qualora la Fondazionedonataria non adempia puntualmente agli oneri da lei così assunti ladonante potrà richiedere la risoluzione della donazione-con obbligoper la donataria della restituzione dei beni in oggetto o del loroequivalente valore alla data della risoluzione e con il rimborso alladonante delle spese eventualmente sostenute per la presentedonazione [...]».La domanda fu proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], qualieredi della donante, nei confronti della Fondazione e degli IstituitiNumero registro generale 8058/2021Numero sezionale 210/2026Numero di raccolta generale 18815/2026Data pubblicazione 09/06/2026Clinici [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. – [OSCURATO:PERSONA] (Istituti),subentrata alla Fondazione a seguito di conferimento di ramod’azienda.

Gli attori denunziarono che la Fondazione venne coinvoltain un procedimento penale, che riguardò i suoi rappresentanti, i qualiutilizzarono gli immobili donati per definire il patteggiamento penale,avendone poi il giudice penale disposto la confisca.La Corte d’appello condivise la valutazione del primo giudice, il qualeaveva escluso sia la nullità della donazione, qualificata comedonazione modale, sia la sua risoluzione.

In via preliminare la stessaCorte d’appello rigettò l’eccezione di difetto di legittimazione passivaproposta dagli Istituiti, eccezione che i medesimi Istituti avevanogiustificato in base al rilievo che il contenzioso con gli eredi dellaLanzoni non rientrava fra quelli compresi nel conferimento di ramod’azienda.

In proposito la Corte d’appello diede delle previsioni diinteresse dell’atto di conferimento una lettura diversa da quellaproposto dalla parte eccipiente.Per la cassazione della decisione, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proposto ricorso fondato su tre motivi, illustrati da memoria.Gli istituti hanno resistito con controricorso, contenente ricorsoincidentale sulla base di un motivo.

Ha resistito con controricorsoanche la Fondazione.

I controricorrenti hanno depositato memoria.interlocutoria n. 19131 del 9 aprile 2025, la causa è stata rimessa allapubblica udienza.Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendol’accoglimento del ricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale.Le parti hanno depositato ulteriori memorie in vista della pubblicaudienza.Numero registro generale 8058/2021Numero sezionale 210/2026Numero di raccolta generale 18815/2026Data pubblicazione 09/06/2026RAGIONI DELLA DECISONE1.

Il primo motivo del ricorso principale denunzia nullità delladecisione per motivazione apparente sul punto centrale della lite,costituito dal fatto che la confisca dei beni donati aveva resoimpossibile il reimpiego del ricavato della vendita per ilperseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione,determinando, pertanto, nella prospettiva degli appellanti larisoluzione della donazione.Il secondo motivo del ricorso principale propone la medesimacensura sotto il profilo della violazione di legge e delle norme diermeneutica contrattuale.

Si sostiene che l’art. 6 lett. f) dell’atto didonazione imponeva che il ricavato dell’alienazione fosse impiegatoper il perseguimento dei fini istituzionali della Fondazione, ciò che laconfisca avrebbe reso impossibile per colpa del donatario.Il terzo motivo dello stesso ricorso principale denunciaviolazione dell’art. 345 c.p.c.

Secondo i ricorrenti la Corte d’appello èincorsa nella violazione di tale norma nella parte in cui ha riconosciutola novità della deduzione, operata dagli appellanti nel grado, con laquale essi fecero riferimento alla nota di trascrizione della donazione,laddove questa richiamava la previsione di cui alla lett. f) dell’art. 6della stessa donazione.2.

Il ricorso incidentale denunzia violazione e falsa applicazione delprincipio di diritto sulla legittimazione passiva, oltre a violazione dellenorme di ermeneutica contrattuale, la cui corretta applicazioneavrebbe dovuto indurre la Corte milanese a escludere lalegittimazione degli Istituti rispetto alla pretesa avanzata dagli eredidella donante nel presente giudizio.Numero registro generale 8058/2021Numero sezionale 210/2026Numero di raccolta generale 18815/2026Data pubblicazione 09/06/20263.

È prioritario l’esame del terzo motivo del ricorso principale, che èinammissibile, in quanto investe un’affermazione rimasta priva diincidenza sulla definizione della lite, per essere stata la causa decisanel merito, sulla base di ragioni che prescindono totalmente dalrilievo della novità della deduzione riguardante la nota di trascrizione.Tale rilievo, in effetti, nella prospettiva degli appellanti, costituiva unargomento di contorno rispetto a un tema già da essi compiutamentededotto.3.

I primi due motivi del ricorso principale, da esaminarecongiuntamente, sono infondati.In tema di attribuzioni a titolo gratuito, lo spirito di liberalità èperfettamente compatibile con l'imposizione di un peso al beneficiato,purché tale peso, non assumendo il carattere di corrispettivo,costituisca una modalità del beneficio, senza snaturare l'essenza dicommina la nullità della donazione cui sia apposto un onere modaleche assorbisca o addirittura superi l'entità economica della cosadonata, né l'assoggetta alla disciplina giuridica dei contratti a titolooneroso, fatto salvo il limite dell'effettivo arricchimento conseguito(art. 793 c.c.) (Cass. n. 1668/1973).La donazione modale deve essere ricondotta nell'ambito dei rapportiobbligatori (Cass. n. 4357/2024).

L’onere si concreta, infatti, in unrapporto obbligatorio in senso tecnico, come tale giuridicamentecoercibile, con la conseguenza che il donatario è tenuto allaprestazione dedotta in contratto.

In tale prospettiva la disposizionemodale resta normalmente soggetta alla disciplina generale delleobbligazioni, tranne per quelle norme che presuppongono l'esistenzadi un negozio a prestazioni corrispettive (Cass. n. 1024/1976).Numero registro generale 8058/2021Numero sezionale 210/2026Numero di raccolta generale 18815/2026Data pubblicazione 09/06/2026È stato ancora chiarito che mentre nella donazione sottoposta acondizione l'avvenimento futuro e incerto, al cui verificarsi èsubordinata l'efficacia o la risoluzione del contratto, non formaoggetto di obbligazione per l'obiettiva incertezza della realizzazionedell'evento previsto come condizione, nella donazione modale l'onereimposto al donatario costituisce vera e propria obbligazione, con laconseguenza che la mancata sua esecuzione, quando sia determinatada inadempimento imputabile al donatario, può essere causa dirisoluzione della donazione se in tale atto la risoluzione stessa siapreveduta (art. 793, comma terzo c.c.) (Cass. n. 2237/1985).

L’art.794 c.c., premesso che «l’onere illecito o impossibile si considera nonapposto» soggiunge che «rende tuttavia nulla la donazione se ne hacostituito il solo motivo determinante».

In giurisprudenza si ritieneche l'impossibilità dell'onere, che, ai sensi dell'art. 794 c.c., rendenulla la donazione modale ove l'onere stesso ne abbia costituitol'unico motivo determinante, è soltanto l'impossibilità originaria, ossiagià esistente all'atto della stipulazione, mentre quella sopravvenutanon può produrre altro effetto che l'estinzione del modus, facendo sìche la donazione ne resti liberata, salva l'ipotesi, disciplinata dall'art.793, quarto comma c.c., che le parti abbiano espressamente previstola risoluzione per inadempimento dell'onere e quest'ultimo siadivenuto impossibile per fatto e colpa del donatario» (Cass. n.4560/1993, richiamata anche dalla sentenza impugnata; nello stessosenso, Cass. 5983/1994; Cass. n. 1104/1957).4.

La Corte d’appello, dopo avere trascritto le previsioni rilevantidell’atto di donazione, propone alcune considerazioni teoriche suilimiti di rilevanza dei motivi nel contratto di donazione, per poiaffermare che i motivi, i quali avevano indotto la donante a compiereNumero registro generale 8058/2021Numero sezionale 210/2026Numero di raccolta generale 18815/2026Data pubblicazione 09/06/2026l’atto di liberalità modale, erano stati «debitamente osservati dallaIn particolare, con riguardo a questo aspetto, la Corte d’appello rilevache gli oneri, previsti alle lettere b) e c) furono adempiuti dallapunto b), e di quattordici borse di studio, quanto al punto c), essendo«circostanza pacifica e non contestata» che non si verificarono ipresupposti per l’insorgenza dell’ulteriore onere di cui al punto d).Inoltre, la Corte d’appello mostra di condividere senza riserve ladeduzione delle appellate secondo cui le «borse di studio» erano«certamente collegate all’espletamento dell’attività di ricerca e dicoordinamento del prof.

Pinelli, con la conseguenza che venuta menotale attività è venuto meno pure il relativo onere».

Secondo la Cortedi merito, il collegamento fra l’erogazione delle borse di studio el’attività di ricerca del prof.

Pinelli trovava conferma nel testamentopubblico della Lanzon in rapporto a un legato immobiliare disposto infavore della Fondazione, ma da questa non accettato.La Corte d’appello richiama poi la previsione dei cui alla lett. f)dell’art. 6 dell’atto di donazione, sopra trascritta, e le deduzioni svolteriguardo ad essa dagli eredi della donante, i quali avevano identificatola confisca penale dei beni immobili donati, attraverso la sentenza dipatteggiamento, con «la prevista alienazione dei beni ex lett. f)dell’atto di donazione per sostenere che, in tal modo, la Fondazionenon avrebbe perseguito le finalità e gli scopi della donazione».A tale deduzione degli appellanti la Corte di merito haperentoriamente replicato che «il tema della confisca è certamenteirrilevante nel momento in cui gli oneri [...] risultano tuttipuntualmente adempiuti al momento dell’intervenuta confisca».Numero registro generale 8058/2021Numero sezionale 210/2026Numero di raccolta generale 18815/2026Data pubblicazione 09/06/2026La Corte di merito aggiunge che l’art. 793 c.c. pone un limiteall’obbligazione del donatario nell’adempimento dell’onere, ma non«lo obbliga comunque sino al limite di valore e ciò proprio perl’assenza di qualsiasi profilo di corrispettività, tipico degli atti diliberalità».5.

Così ricostruito il contenuto della sentenza impugnata, la ratiodecidendi deve identificarsi in ciò: quando è intervenuta la confisca imotivi, i quali avevano indotto la donante all’atto di liberalità, si eranoesauriti, essendo tutti gli oneri già adempiuti.

In altre parole, secondola Corte d’appello, il perseguimento dei «fini istituzionali» dell’entemediante il ricavato dell’alienazione, oggetto dell’art. 6 lett. f) delladonazione, non è suscettibile di essere apprezzato in modoautonomo, in quanto quei fini si esaurivano nell’adempimento deglialtri oneri, che la Corte d’appello ha ritenuto adempiuti ed esauriti.È vero che la Corte d’appello aggiunge a tali considerazioni chel’impossibilità sopravvenuta dell’onere è causa di risoluzione delladonazione solo se l’impossibilità è imputabile al donatario, senzatuttavia soffermarsi sulla valenza della confisca rispetto al giudizio diimputabilità.

Si innesta in questo ambito l’essenziale censura mossadal ricorso principale.

Si sostiene che il giudizio di imputabilitàcostituiva invece il punto essenziale della lite.

Il rilievo è esatto, apatto di ravvisare nel vincolo di destinazione sul ricavato della venditaun onere aggiuntivo rispetto a quelli indicati in precedenza, ma – siripete - la ratio della decisione non è in una immotivata valutazione dinon imputabilità della confisca, ma nella riconosciuta irrilevanza dellastessa confisca, in quanto intervenuta quando i motivi, i qualiavevano giustificato l’imposizione del modus, erano stati debitamenteosservati dalla Fondazione.

Il richiamo dell’art. 793 c.c. si spiegaNumero registro generale 8058/2021Numero sezionale 210/2026Numero di raccolta generale 18815/2026Data pubblicazione 09/06/2026perché la Corte d’appello voleva fare emergere la infondatezza delladomanda di nullità della donazione, essendo la nullità configurabilesolo in presenza di una impossibilità originaria dell’onere.

Si tratta inaltre parole di un passaggio argomentativo e teorico, che nonimponeva alla Corte di appello di diffondersi sulla incidenza dellaconfisca ai fini della risoluzione della donazione per inadempimentodell’onere, essendo la confisca irrilevante nella prospettiva seguitadalla sentenza impugnata.

Si sa che le affermazioni ad abundantiam eproposte in via di mera ipotesi, in quanto prive di efficaciadeterminante sulla decisione, sono estranee alla ratio decidendi e nonpossono condurre, anche se inesatte, all'annullamento della sentenza(Cass. n. 802/1972; Cass. n. 804/1972; Cass. n. 10420/2005).Ecco allora che la censura sollevata con i motivi in esame nonriguarda né un vizio motivazionale, dedotto con il primo motivo, né laviolazione delle norme in tema di donazione modale, denunziata con ilsecondo, ma l’interpretazione dell’atto di donazione da parte dellaCorte d’appello, nella parte in cui ha ritenuto che la liberalità nonimponesse al donatario, con la previsione di cui alla lett. f) dell’art.6,un onere autonomo e aggiuntivo rispetto a quelli indicati nelle lett. dab) a e) dell’art. 6.

Il relativo giudizio attiene perciò a una questione difatto, quale è quello della interpretazione di una disposizionenegoziale, e un giudizio di tal genere, riservato alla competenzaesclusiva del giudice di merito, è soggetto, in sede di cassazione, acontrollo, e quindi a censura, non per la sua sostanziale esattezza oerroneità, da verificarsi in base a rinnovata interpretazione delladichiarazione considerata, bensì soltanto per ciò che attiene alla sualegittimità, e cioè alla conformità a legge dei criteri ai quali èadeguato e alla compiutezza, coerenza e conformità a legge dellaNumero registro generale 8058/2021Numero sezionale 210/2026Numero di raccolta generale 18815/2026Data pubblicazione 09/06/2026giustificazione datavi (Cass. n. 7422/2005; Cass. n. 5604/2001;Cass. n. 7634/1986; Cass. n. 6190/1984).

Sotto questo profilo,l’interpretazione dell’atto data dalla Corte d’appello non è né illogica,né implausibile.

Essa, pertanto, è incensurabile in questa sede.6.

In conclusione, il ricorso principale deve essere rigettato, restandoassorbito il ricorso incidentale che va considerato naturalmentecondizionato all’accoglimento di quello principale.Le spese sono a carico dei ricorrenti.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte deiricorrenti principali, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello richiesto per il ricorso a norma dello stesso art.13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso principale; dichiara assorbito il ricorsoincidentale; condanna i ricorrenti principali al pagamento delle spesedel giudizio di legittimità in favore delle controricorrenti, liquidate, perciascuna di esse, in € 12.000,00, per compensi, oltre alle speseforfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 eagli accessori di legge.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàricorrenti principali, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello richiesto, ove dovuto, per il ricorso, a normadel comma 1-bis dello stesso art. 13.Numero registro generale 8058/2021Numero sezionale 210/2026Numero di raccolta generale 18815/2026Data pubblicazione 09/06/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezionecivile della Corte suprema di cassazione, il 29 gennaio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
amente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contropersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata edifesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Maggiani;-controricorrente-[OSCURATO:PERSONA] Benefit, rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] incidentale-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 2265/2020depositata il 15/09/2020.Numero registro generale 8058/2021Numero sezionale 210/2026Numero di raccolta generale 18815/2026Data pubblicazione 09/06/2026Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del29/01/2026 dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento delricorso principale ed il rigetto di quello incidentale;uditi per i ricorrenti l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per i controricorrenti l'Avv.[OSCURATO:PERSONA] e per il ricorrente incidentale l'Avv. [OSCURATO:PERSONA].La Corte d’appello di Milano ha confermato la decisione del Tribunaledella stessa città che aveva rigettato la domanda intesa a fardichiarare la nullità della donazione del 19 febbraio del 1998, con laquale [OSCURATO:PERSONA] aveva donato alla Fondazione SalvatoreMaugeri un cospicuo patrimonio immobiliare, con il fine «dicontribuire a dotare la Fondazione dei mezzi necessari per perseguirel’assistenza-lo studio-la ricerca scientifica e le sue altre finalitàistituzionali, in particolare nell’ambito dello studio e ricerca dellefunzioni cerebrali di controllo della parola, dei processi diinvecchiamento cerebrale, dei disturbi dislessici e dellaneuroriabilitazione” (art. 5).La stessa donazione prevedeva poi all’art. 6 una serie di oneri acarico della donataria: «[...] b) la Fondazione erogherà, in conformitàalle disposizioni dell’art. 63 del Regolamento Generale dellastudio di lire 35.000.000 annui in favore di un medico neurologo obioingegnere che collaborerà ai progetti di ricerca scientifica pressol’[OSCURATO:PERSONA] di Veruno o Pavia della Fondazione nel campodella neuroriabilitazione; c) la Fondazione erogherà, altresì, inconformità con le disposizione dell’art. 63 del Regolamento GeneraleNumero registro generale 8058/2021Numero sezionale 210/2026Numero di raccolta generale 18815/2026Data pubblicazione 09/06/2026della Fondazione, una borsa di studio di lire 18.000.000 in favore diun medico neurologo che collaborerà ai progetti di ricerca nel campodella neuroriabilitazione dell’[OSCURATO:PERSONA] di Veruno o Pavia dellamemoria del sig. [OSCURATO:PERSONA], padre della donante; d) nel caso laparte donante o il di lei coniuge prof. [OSCURATO:PERSONA] fossero colpiti damalattia invalidante la Fondazione provvederà gratuitamente alla lorocura ed assistenza presso i propri centri medici. Inoltre, in caso dimorte o di malattia invalidante del prof. [OSCURATO:PERSONA] la donante, asua richiesta, avrà diritto di ricevere dalla Fondazione la somma di L.50.000.000 rivalutabili anno per anno secondo gli indici ISTAT vita dilei natural durante; e) la fondazione intitolerà alla memoria del sig.[OSCURATO:PERSONA], padre della donante, il Laboratorio del Centro per lostudio del controllo cerebrale della parola in Veruno o in Pavia, pressocui il prof. Pinelli continuerà a prestare a tempo indeterminato lapropria opera di consulenza scientifica; f) in caso di alienazione degliimmobili donati la Fondazione continuerà ad erogare le borse distudio e la gratuita assistenza alla donante impiegando il ricavatodella vendita per il perseguimento dei propri fini istituzionali”.La donazione prevedeva, inoltre, all’art. 8: «Qualora la Fondazionedonataria non adempia puntualmente agli oneri da lei così assunti ladonante potrà richiedere la risoluzione della donazione-con obbligoper la donataria della restituzione dei beni in oggetto o del loroequivalente valore alla data della risoluzione e con il rimborso alladonante delle spese eventualmente sostenute per la presentedonazione [...]».La domanda fu proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], qualieredi della donante, nei confronti della Fondazione e degli IstituitiNumero registro generale 8058/2021Numero sezionale 210/2026Numero di raccolta generale 18815/2026Data pubblicazione 09/06/2026Clinici [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. – [OSCURATO:PERSONA] (Istituti),subentrata alla Fondazione a seguito di conferimento di ramod’azienda. Gli attori denunziarono che la Fondazione venne coinvoltain un procedimento penale, che riguardò i suoi rappresentanti, i qualiutilizzarono gli immobili donati per definire il patteggiamento penale,avendone poi il giudice penale disposto la confisca.La Corte d’appello condivise la valutazione del primo giudice, il qualeaveva escluso sia la nullità della donazione, qualificata comedonazione modale, sia la sua risoluzione. In via preliminare la stessaCorte d’appello rigettò l’eccezione di difetto di legittimazione passivaproposta dagli Istituiti, eccezione che i medesimi Istituti avevanogiustificato in base al rilievo che il contenzioso con gli eredi dellaLanzoni non rientrava fra quelli compresi nel conferimento di ramod’azienda. In proposito la Corte d’appello diede delle previsioni diinteresse dell’atto di conferimento una lettura diversa da quellaproposto dalla parte eccipiente.Per la cassazione della decisione, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proposto ricorso fondato su tre motivi, illustrati da memoria.Gli istituti hanno resistito con controricorso, contenente ricorsoincidentale sulla base di un motivo. Ha resistito con controricorsoanche la Fondazione. I controricorrenti hanno depositato memoria.interlocutoria n. 19131 del 9 aprile 2025, la causa è stata rimessa allapubblica udienza.Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendol’accoglimento del ricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale.Le parti hanno depositato ulteriori memorie in vista della pubblicaudienza.Numero registro generale 8058/2021Numero sezionale 210/2026Numero di raccolta generale 18815/2026Data pubblicazione 09/06/2026RAGIONI DELLA DECISONE1. Il primo motivo del ricorso principale denunzia nullità delladecisione per motivazione apparente sul punto centrale della lite,costituito dal fatto che la confisca dei beni donati aveva resoimpossibile il reimpiego del ricavato della vendita per ilperseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione,determinando, pertanto, nella prospettiva degli appellanti larisoluzione della donazione.Il secondo motivo del ricorso principale propone la medesimacensura sotto il profilo della violazione di legge e delle norme diermeneutica contrattuale. Si sostiene che l’art. 6 lett. f) dell’atto didonazione imponeva che il ricavato dell’alienazione fosse impiegatoper il perseguimento dei fini istituzionali della Fondazione, ciò che laconfisca avrebbe reso impossibile per colpa del donatario.Il terzo motivo dello stesso ricorso principale denunciaviolazione dell’art. 345 c.p.c. Secondo i ricorrenti la Corte d’appello èincorsa nella violazione di tale norma nella parte in cui ha riconosciutola novità della deduzione, operata dagli appellanti nel grado, con laquale essi fecero riferimento alla nota di trascrizione della donazione,laddove questa richiamava la previsione di cui alla lett. f) dell’art. 6della stessa donazione.2. Il ricorso incidentale denunzia violazione e falsa applicazione delprincipio di diritto sulla legittimazione passiva, oltre a violazione dellenorme di ermeneutica contrattuale, la cui corretta applicazioneavrebbe dovuto indurre la Corte milanese a escludere lalegittimazione degli Istituti rispetto alla pretesa avanzata dagli eredidella donante nel presente giudizio.Numero registro generale 8058/2021Numero sezionale 210/2026Numero di raccolta generale 18815/2026Data pubblicazione 09/06/20263. È prioritario l’esame del terzo motivo del ricorso principale, che èinammissibile, in quanto investe un’affermazione rimasta priva diincidenza sulla definizione della lite, per essere stata la causa decisanel merito, sulla base di ragioni che prescindono totalmente dalrilievo della novità della deduzione riguardante la nota di trascrizione.Tale rilievo, in effetti, nella prospettiva degli appellanti, costituiva unargomento di contorno rispetto a un tema già da essi compiutamentededotto.3. I primi due motivi del ricorso principale, da esaminarecongiuntamente, sono infondati.In tema di attribuzioni a titolo gratuito, lo spirito di liberalità èperfettamente compatibile con l'imposizione di un peso al beneficiato,purché tale peso, non assumendo il carattere di corrispettivo,costituisca una modalità del beneficio, senza snaturare l'essenza dicommina la nullità della donazione cui sia apposto un onere modaleche assorbisca o addirittura superi l'entità economica della cosadonata, né l'assoggetta alla disciplina giuridica dei contratti a titolooneroso, fatto salvo il limite dell'effettivo arricchimento conseguito(art. 793 c.c.) (Cass. n. 1668/1973).La donazione modale deve essere ricondotta nell'ambito dei rapportiobbligatori (Cass. n. 4357/2024). L’onere si concreta, infatti, in unrapporto obbligatorio in senso tecnico, come tale giuridicamentecoercibile, con la conseguenza che il donatario è tenuto allaprestazione dedotta in contratto. In tale prospettiva la disposizionemodale resta normalmente soggetta alla disciplina generale delleobbligazioni, tranne per quelle norme che presuppongono l'esistenzadi un negozio a prestazioni corrispettive (Cass. n. 1024/1976).Numero registro generale 8058/2021Numero sezionale 210/2026Numero di raccolta generale 18815/2026Data pubblicazione 09/06/2026È stato ancora chiarito che mentre nella donazione sottoposta acondizione l'avvenimento futuro e incerto, al cui verificarsi èsubordinata l'efficacia o la risoluzione del contratto, non formaoggetto di obbligazione per l'obiettiva incertezza della realizzazionedell'evento previsto come condizione, nella donazione modale l'onereimposto al donatario costituisce vera e propria obbligazione, con laconseguenza che la mancata sua esecuzione, quando sia determinatada inadempimento imputabile al donatario, può essere causa dirisoluzione della donazione se in tale atto la risoluzione stessa siapreveduta (art. 793, comma terzo c.c.) (Cass. n. 2237/1985). L’art.794 c.c., premesso che «l’onere illecito o impossibile si considera nonapposto» soggiunge che «rende tuttavia nulla la donazione se ne hacostituito il solo motivo determinante». In giurisprudenza si ritieneche l'impossibilità dell'onere, che, ai sensi dell'art. 794 c.c., rendenulla la donazione modale ove l'onere stesso ne abbia costituitol'unico motivo determinante, è soltanto l'impossibilità originaria, ossiagià esistente all'atto della stipulazione, mentre quella sopravvenutanon può produrre altro effetto che l'estinzione del modus, facendo sìche la donazione ne resti liberata, salva l'ipotesi, disciplinata dall'art.793, quarto comma c.c., che le parti abbiano espressamente previstola risoluzione per inadempimento dell'onere e quest'ultimo siadivenuto impossibile per fatto e colpa del donatario» (Cass. n.4560/1993, richiamata anche dalla sentenza impugnata; nello stessosenso, Cass. 5983/1994; Cass. n. 1104/1957).4. La Corte d’appello, dopo avere trascritto le previsioni rilevantidell’atto di donazione, propone alcune considerazioni teoriche suilimiti di rilevanza dei motivi nel contratto di donazione, per poiaffermare che i motivi, i quali avevano indotto la donante a compiereNumero registro generale 8058/2021Numero sezionale 210/2026Numero di raccolta generale 18815/2026Data pubblicazione 09/06/2026l’atto di liberalità modale, erano stati «debitamente osservati dallaIn particolare, con riguardo a questo aspetto, la Corte d’appello rilevache gli oneri, previsti alle lettere b) e c) furono adempiuti dallapunto b), e di quattordici borse di studio, quanto al punto c), essendo«circostanza pacifica e non contestata» che non si verificarono ipresupposti per l’insorgenza dell’ulteriore onere di cui al punto d).Inoltre, la Corte d’appello mostra di condividere senza riserve ladeduzione delle appellate secondo cui le «borse di studio» erano«certamente collegate all’espletamento dell’attività di ricerca e dicoordinamento del prof. Pinelli, con la conseguenza che venuta menotale attività è venuto meno pure il relativo onere». Secondo la Cortedi merito, il collegamento fra l’erogazione delle borse di studio el’attività di ricerca del prof. Pinelli trovava conferma nel testamentopubblico della Lanzon in rapporto a un legato immobiliare disposto infavore della Fondazione, ma da questa non accettato.La Corte d’appello richiama poi la previsione dei cui alla lett. f)dell’art. 6 dell’atto di donazione, sopra trascritta, e le deduzioni svolteriguardo ad essa dagli eredi della donante, i quali avevano identificatola confisca penale dei beni immobili donati, attraverso la sentenza dipatteggiamento, con «la prevista alienazione dei beni ex lett. f)dell’atto di donazione per sostenere che, in tal modo, la Fondazionenon avrebbe perseguito le finalità e gli scopi della donazione».A tale deduzione degli appellanti la Corte di merito haperentoriamente replicato che «il tema della confisca è certamenteirrilevante nel momento in cui gli oneri [...] risultano tuttipuntualmente adempiuti al momento dell’intervenuta confisca».Numero registro generale 8058/2021Numero sezionale 210/2026Numero di raccolta generale 18815/2026Data pubblicazione 09/06/2026La Corte di merito aggiunge che l’art. 793 c.c. pone un limiteall’obbligazione del donatario nell’adempimento dell’onere, ma non«lo obbliga comunque sino al limite di valore e ciò proprio perl’assenza di qualsiasi profilo di corrispettività, tipico degli atti diliberalità».5. Così ricostruito il contenuto della sentenza impugnata, la ratiodecidendi deve identificarsi in ciò: quando è intervenuta la confisca imotivi, i quali avevano indotto la donante all’atto di liberalità, si eranoesauriti, essendo tutti gli oneri già adempiuti. In altre parole, secondola Corte d’appello, il perseguimento dei «fini istituzionali» dell’entemediante il ricavato dell’alienazione, oggetto dell’art. 6 lett. f) delladonazione, non è suscettibile di essere apprezzato in modoautonomo, in quanto quei fini si esaurivano nell’adempimento deglialtri oneri, che la Corte d’appello ha ritenuto adempiuti ed esauriti.È vero che la Corte d’appello aggiunge a tali considerazioni chel’impossibilità sopravvenuta dell’onere è causa di risoluzione delladonazione solo se l’impossibilità è imputabile al donatario, senzatuttavia soffermarsi sulla valenza della confisca rispetto al giudizio diimputabilità. Si innesta in questo ambito l’essenziale censura mossadal ricorso principale. Si sostiene che il giudizio di imputabilitàcostituiva invece il punto essenziale della lite. Il rilievo è esatto, apatto di ravvisare nel vincolo di destinazione sul ricavato della venditaun onere aggiuntivo rispetto a quelli indicati in precedenza, ma – siripete - la ratio della decisione non è in una immotivata valutazione dinon imputabilità della confisca, ma nella riconosciuta irrilevanza dellastessa confisca, in quanto intervenuta quando i motivi, i qualiavevano giustificato l’imposizione del modus, erano stati debitamenteosservati dalla Fondazione. Il richiamo dell’art. 793 c.c. si spiegaNumero registro generale 8058/2021Numero sezionale 210/2026Numero di raccolta generale 18815/2026Data pubblicazione 09/06/2026perché la Corte d’appello voleva fare emergere la infondatezza delladomanda di nullità della donazione, essendo la nullità configurabilesolo in presenza di una impossibilità originaria dell’onere. Si tratta inaltre parole di un passaggio argomentativo e teorico, che nonimponeva alla Corte di appello di diffondersi sulla incidenza dellaconfisca ai fini della risoluzione della donazione per inadempimentodell’onere, essendo la confisca irrilevante nella prospettiva seguitadalla sentenza impugnata. Si sa che le affermazioni ad abundantiam eproposte in via di mera ipotesi, in quanto prive di efficaciadeterminante sulla decisione, sono estranee alla ratio decidendi e nonpossono condurre, anche se inesatte, all'annullamento della sentenza(Cass. n. 802/1972; Cass. n. 804/1972; Cass. n. 10420/2005).Ecco allora che la censura sollevata con i motivi in esame nonriguarda né un vizio motivazionale, dedotto con il primo motivo, né laviolazione delle norme in tema di donazione modale, denunziata con ilsecondo, ma l’interpretazione dell’atto di donazione da parte dellaCorte d’appello, nella parte in cui ha ritenuto che la liberalità nonimponesse al donatario, con la previsione di cui alla lett. f) dell’art.6,un onere autonomo e aggiuntivo rispetto a quelli indicati nelle lett. dab) a e) dell’art. 6. Il relativo giudizio attiene perciò a una questione difatto, quale è quello della interpretazione di una disposizionenegoziale, e un giudizio di tal genere, riservato alla competenzaesclusiva del giudice di merito, è soggetto, in sede di cassazione, acontrollo, e quindi a censura, non per la sua sostanziale esattezza oerroneità, da verificarsi in base a rinnovata interpretazione delladichiarazione considerata, bensì soltanto per ciò che attiene alla sualegittimità, e cioè alla conformità a legge dei criteri ai quali èadeguato e alla compiutezza, coerenza e conformità a legge dellaNumero registro generale 8058/2021Numero sezionale 210/2026Numero di raccolta generale 18815/2026Data pubblicazione 09/06/2026giustificazione datavi (Cass. n. 7422/2005; Cass. n. 5604/2001;Cass. n. 7634/1986; Cass. n. 6190/1984). Sotto questo profilo,l’interpretazione dell’atto data dalla Corte d’appello non è né illogica,né implausibile. Essa, pertanto, è incensurabile in questa sede.6. In conclusione, il ricorso principale deve essere rigettato, restandoassorbito il ricorso incidentale che va considerato naturalmentecondizionato all’accoglimento di quello principale.Le spese sono a carico dei ricorrenti.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte deiricorrenti principali, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello richiesto per il ricorso a norma dello stesso art.13, comma 1-bis, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso principale; dichiara assorbito il ricorsoincidentale; condanna i ricorrenti principali al pagamento delle spesedel giudizio di legittimità in favore delle controricorrenti, liquidate, perciascuna di esse, in € 12.000,00, per compensi, oltre alle speseforfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 eagli accessori di legge.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàricorrenti principali, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello richiesto, ove dovuto, per il ricorso, a normadel comma 1-bis dello stesso art. 13.Numero registro generale 8058/2021Numero sezionale 210/2026Numero di raccolta generale 18815/2026Data pubblicazione 09/06/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezionecivile della Corte suprema di cassazione, il 29 gennaio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 18815/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris