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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 11 settembre 2026

Cassazione n. 25222/2026

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ocato Maria AntoniettaPapadia-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Bari n.783/2025 depositata il28/07/2025;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;rilevato che, a seguito di tale proposta, parte ricorrente ha rinunciato alricorso e tale rinuncia risulta comunicata alla controparte;Ritenuto, pertanto, che deve provvedersi a dichiarare l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo, in applicazione del principio della soccombenza virtuale;Numero registro generale 23858/2025Numero sezionale 934/2026Numero di raccolta generale 25222/2026Data pubblicazione 11/09/2026 P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna il ricorrente al pagamento delle spese, in favore dellacontroparte costituita, che si liquidano in complessivi € 2500,00 percompensi professionali e € 200,00 per esborsi, oltre altri oneri accessori erimborso forfettario, come per legge, disponendone la distrazione infavore del procuratore antistatario.Così deciso in Roma, il 10/09/2026La Presidente [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ocato Maria AntoniettaPapadia-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Bari n.783/2025 depositata il28/07/2025;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;rilevato che, a seguito di tale proposta, parte ricorrente ha rinunciato alricorso e tale rinuncia risulta comunicata alla controparte;Ritenuto, pertanto, che deve provvedersi a dichiarare l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo, in applicazione del principio della soccombenza virtuale;Numero registro generale 23858/2025Numero sezionale 934/2026Numero di raccolta generale 25222/2026Data pubblicazione 11/09/2026 P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna il ricorrente al pagamento delle spese, in favore dellacontroparte costituita, che si liquidano in complessivi € 2500,00 percompensi professionali e € 200,00 per esborsi, oltre altri oneri accessori erimborso forfettario, come per legge, disponendone la distrazione infavore del procuratore antistatario.Così deciso in Roma, il 10/09/2026La Presidente [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 25222/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris