CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 13431/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr. [OSCURATO:PERSONA] cheha chiesto il rigetto del ricorso;udite le conclusioni del difensore avv.to [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito perl’inammissibilità o il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza di cui in epigrafe, il tribunale del riesame di Palermo, aditonell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la ordinanza applicativa, nei suoi confronti,degli arresti domiciliari, in relazione all’artt. 74 del DPR 309/90, annullava lasuindicata ordinanza.2. Avverso la predetta ordinanza propone ricorso per cassazione il PubblicoMinistero del tribunale di Palermo, deducendo un unico motivo di impugnazione.3. Rappresenta il vizio di motivazione. Si contesta la rilevata insussistenzadelle esigenze cautelari, osservando come con riferimento alla rilevata distanzatemporale tra i fatti e l’applicazione della misura, sarebbero significative percolmare tale iato temporale, due notazioni di polizia giudiziaria, del 9.4.2024 edel 18.6.2025, attestative della piena operatività criminale, nel corso del tempo,di molti degli indagati del procedimento. Si evidenzia, in particolare, quanto aSalerno [OSCURATO:PERSONA], la sussistenza di due procedimenti cautelari del 2022 in ordine avicende inerenti traffici di droga, descrivendosi la sequenza cautelare intervenutain termini di misure cautelari personali applicategli. Si osserva poi, che la rilevatacontestazione, chiusa, inerente il reato ipotizzato, non poteva comunque andarea detrimento delle esigenze cautelari, solo potendosi accertare con indaginiulteriori rispetto alla data “chiusa” dell’ aprile del 2022, la dilatazione ulteriore omeno del periodo temporale interessato dalla fattispecie ipoteticamentedisegnata. Sarebbe inconferente anche il richiamo alla distinzionegiurisprudenziale tra mafie cd. storiche e altre associazioni criminali. Piuttosto,pur a fronte di un breve periodo di indagine inerente un periodo non risalente,sarebbe emerso un compendio indiziario descrittivo di una struttura criminaleradicata e di “enorme portata”. E piuttosto, nel considerare i tempi trascorsioccorrerebbe modulare gli intervalli temporali in parola sulla base delle effettiveindagini.Solo ulteriori indagini prive di risultati avrebbero potuto suffragare lecontestate conclusioni in tema di esigenze cautelari. Esigenze la cui attualitàsarebbe stata corroborata dalla circostanza per cui uno degli indagati, a pocheore dalla sostituzione della misura cautelare posta a carico in relazione allaassociazione criminale ipotizzata, si sarebbe reso responsabile di detenzione disostanze stupefacenti. Da qui la illogicità e contraddittorietà della ordinanzaimpugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Preliminarmente, si osserva che il vizio di contraddittorietà dellamotivazione della sentenza consiste nel concorso, dialetticamente irrisolto, diproposizioni - testuali ovvero extra-testuali e contenute in atti del procedimentospecificamente indicati dal ricorrente - concernenti punti decisivi e assolutamenteinconciliabili tra loro, tali che l'affermazione dell'una implichi necessariamente eunivocamente la negazione dell'altra e viceversa (Sez. 1, n. 53600 del24/11/2016 (dep. 27/11/2017) Rv. 271635 – 01). Si è altresì precisato, che alfine di integrare il vizio di contraddittorietà della motivazione, non è sufficiente ilmero contrasto tra due proposizioni del tessuto motivazionale, essendo altresìnecessario che la inconciliabilità degli enunciati contrastanti, nel complessivoimpianto del costrutto argomentativo posto a fondamento della decisione, risultitale da comprometterne l'assetto e la tenuta della sequela logico giuridica (Sez.1, Sentenza n. 5718 del 19/12/2013 (dep. 05/02/2014) Rv. 259409 – 01).Pertanto, come osservato anche in dottrina, può essere contraddittoria lamotivazione in sé, in quanto proposizioni della stessa confliggono con altreproposizioni della stessa, integrandosi così la cd. contraddittorietà logica; ovverola contraddizione — come vizio deducibile — riguarda il rapporto fra lamotivazione e le risultanze extra-testuali, determinanti il travisamento, cd.contradditorietà processuale, qualora segni la distanza fra la motivazione e ilrisultato di prova utilizzato, anche se inesistente, ovvero incontestabilmentediverso da quello reale, o anche nel caso di prova ignorata pur se esistente (cfr.anche in motivazione Sez. 5 - , Sentenza n. 2355 del 25/10/2024 Ud. (dep.20/01/2025 ) Rv. 287479 – 02). Inoltre, in tema di ricorso per cassazione, ilvizio di contraddittorietà della motivazione è solo quello che si traduce inun'incompatibilità logica di un passo della decisione con altro passo della stessao con atti indicati nel motivo di gravame che appartengano necessariamente almedesimo processo e non anche quello che si risolva in una incompatibilità conuna diversa decisione, assunta in altra sede processuale. (Sez. 3, n. 4803 del18/12/2024, dep. 2025, Rv. 287429 - 01). Quanto alla motivazionemanifestamente illogica, è ancora significativo l’indirizzo per cui detto vizioimplica una formazione della decisione del giudice, conseguente ad un "iter"argomentativo effetto di macroscopica violazione delle normali regole della logicagiuridica, (Sez. 1, n. 706 del 13/11/1997, dep. 1998, Solinas, Rv. 209441 - 01).In altri termini, in tema di ricorso per Cassazione, sussiste l’ipotesi di manifestaillogicità della motivazione quando il giudice di merito, nel compiere l'esamedegli elementi probatori sottoposti alla sua analisi e nell'esplicitare, in sentenza,l'iter logico seguito, si esprima attraverso una motivazione incoerente,incompiuta, monca e parziale. Invero, detta carenza va desunta, più che dallamancanza di parti espositive del discorso motivazionale, dalla assenza di singolielementi esplicativi, i quali siano tali da costituire tappe indispensabili di unpercorso logico-argomentativo, che deve necessariamente snodarsi tra i temi suiquali il giudice è tenuto a formulare la sua valutazione (Sez. 5, n. 4893 del16/03/2000, Rv. 215966 - 01). Nel medesimo senso si è osservato che il vizio diillogicità manifesta della motivazione della sentenza consegue alla violazione diprincipi della logica formale diversi dalla contraddittorietà o dei canoni normatividi valutazione della prova ai sensi dell'art. 192 cod. proc. pen. ovvero allainvalidità o alla scorrettezza dell'argomentazione per carenza di connessione trale premesse della abduzione o di ogni plausibile nesso di inferenza tra le stesse ele conclusioni (Sez. 1, Sentenza n. 53600 del 24/11/2016 Ud. (dep.27/11/2017) Rv. 271636 – 01).2.Tanto premesso, si osserva che il ricorso è inammissibile. Il tribunale haevidenziato la sussistenza di un’ipotesi di reato, quale quella associativa,"chiusa", e la mancanza, a fronte di un ampio intervallo temporale tra i fatti e laapplicazione della misura cautelare poi revocata, di dati dimostrativi sia dellapersistenza della associazione medesima sia, in maniera ancor più conferente altema qui introdotto, dell'attuale persistente inserimento del ricorrente nel trafficodi sostanze stupefacenti, e tantomeno – hanno osservato i giudici – sono statidocumentati in chiave attualizzante ulteriori contatti di natura illecita con ilcontesto ambientale, in cui sono maturate le vicende delittuose ipotizzate. Vaaggiunto che con specifico riguardo alla nota di polizia giudiziaria del 9.4.2024sulla sussistenza di una piazza di spaccio nel quartiere "Mazara due" ‚ pertinentee non confutato in maniera puntuale ed efficace, appare il rilievo dei giudici dellacautela circa la inadeguatezza della notizia a suffragare l'attuale operatività delsodalizio in contestazione, in assenza di ogni coinvolgimento nella predettaha ulteriormente coinvolto l’indagato, da una parte il motivo è generico laddovenon spiega la portata di tale circostanza rispetto alla tematica in questione, edunque rispetto alle esigenze cautelari, dall’altra non confuta specificamente laespressa valutazione, operata comunque da tribunale, del predetto accadimentoin rapporto all’eventuale perdurante inserimento dell’indagato in ambiti dediti altraffico di stupefacenti e in ultima analisi, in rapporto alla decisione finaleassunta.Il motivo si traduce alfine, in una personale valutazione del merito,inammissibile in questa sede, peraltro articolata in opinabili considerazioni, chepaiono trascurare il principio essenziale per cui ogni tesi sulla persistenza diesigenze cautelari, come sugli indizi, deve essere dimostrata da elementi,ancorchè eventualmente anche logici, comunque sussistenti: laddove la tesi percui l'interruzione delle indagini, accompagnata da una contestazione chiusa, diper sé sarebbe ostativa alla analisi, corretta, dei profili cautelari, come effettuatadal tribunale, atteso che la presenza di una radicata struttura associativasegnerebbe quasi ontologicamente il superamento dei predetti ostacoli logici egiuridici alla individuazione della attualità e concretezza delle esigenze cautelari,appare alquanto eccentrica. Il ricorso peraltro, richiamando, tra gli altri, atti dipolizia giudiziaria e intercettazioni, appare in contrasto con il principio diautosufficienza per la mancata allegazione di ogni elemento dimostrativo dellecircostanze richiamate: in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, perviolazione del principio di autosufficienza e per genericità, i motivi che deducanoil vizio di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione e, purrichiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integraletrascrizione o allegazione (Cass. Pen. Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017 Ud.(dep. 02/05/2017) Rv. 270071 – 01).3.Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto cheil ricorso debba essere dichiarato inammissibile. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così deciso in Roma, il 2 aprile 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]