CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 11894/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];4 Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Letta la memoria del difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede sia dichiarato inammissibile il ricorso; Ritenuto che: - il primo motivo, che contesta il giudizio di responsabilità, è inammissibile, in quanto affetto da aspecificità (Sez. 2, n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave, Rv. 276916, nonché, in motivazione, Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823), non confrontandosi con l'interezza del percorso logico della sentenza impugnata, che ha tratto conferma alle dichiarazioni della persona offesa da quelle rese dalla ex fidanzata dell'imputato, legatasi poi con relazione sentimentale alla vittima, e dal rinvenimento in luogo in disponibilità dell'imputato di un fucile della tipologia di quello descritto dalla vittima e compatibile con quello che ha sparato il tipo di proiettile che ha attinto la vittima, argomenti che il ricorso tralascia non prendendo posizione su essi; - il secondo motivo, relativo alla qualificazione giuridica del fatto, è inammissibile in quanto la decisione del giudice del merito è conforme alla consolidata giurisprudenza di legittimità che ritiene che la sussistenza del dolo di omicidio debba essere ricavata da quei dati della condotta che, per la loro non equivoca potenzialità offensiva, siano i più idonei ad esprimere il fine perseguito dall'agente (Sez. 1, n. 11928 del 29/11/2018, dep. 2019, Comelli, Rv. 275012 - 01; Sez. 1, n. 30466 del 07/07/2011, Miletta, Rv. 251014), mentre la deduzione del ricorso, secondo cui, qualora avesse voluto effettivamente uccidere la vittima, l'imputato avrebbe dovuto attendere ancora qualche secondo ed aspettare che questa superasse il cancello, la cui struttura ha deviato una parte dei pallini, non introduce un argomento in grado di inficiare la logicità della motivazione del giudice del merito, essendo consolidato nella giurisprudenza di legittimità che il dolo non si possa ricavare dal fatto che l'agente avrebbe avuto una migliore possibilità di colpire la persona destinataria dell'azione criminosa (Sez. 1, n. 45332 del 02/07/2019, Pesce, Rv. 277151; Sez. 1, n. 19880 del 26/02/2025, P., n.m.; Sez. 5, n. 8907 del 02/12/2024, dep. 2025, G., n.m.), anche alla luce del principio generale, secondo cui nella ricostruzione del dolo non si deve assumere necessariamente che l'autore del reato segua un comportamento razionale e ponderi con accuratezza le conseguenze delle proprie azioni (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, P.g. in proc. Espenhahn, Rv. 261107 - 01, in motivazione); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al 24 versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; Rilevato che nel giudizio di cassazione si è costituita la parte civile, che, però, non ha diritto alla liquidazione delle spese di rappresentanza e difesa, in quanto l'attività difensiva si è risolta in una memoria depositata oltre il termine massimo previsto dal combinato degli art. 610 e 611, comma 1, cod. proc. pen. (in particolare, inviata via p.e.c. la sera prima della camera di consiglio alle ore 22.13) e che, peraltro, consiste delle sole conclusioni, non fornendo, pertanto, un fattivo contributo alla dialettica del contraddittorio (cfr., per tutte, Sez. 6, n. 24340 del 29/05/2025, Iannotta, Rv. 288298 - 01); P.Q.M. D P.Q.M