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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 luglio 2022

Cassazione n. 31119/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2021 del TRIBUNALE di PESCARAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] -rielLsti,,,i,\ LE 1.Con la sentenza impugnata, il .Lapp.e11Zi di Pescara ha convalidato la richiesta formulata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] di applicazione di pena ex art. 444 c.p.p., in ordine al reato di cui agli artt. 56, 624, 625 c.p.; 2.Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] formulando un unico motivo con il quale si duole della commisurazione della dosimetria sanzionatoria.

3. Il ricorso è inammissibile, in quanto non consentito dalla legge in sede di legittimità, giacchè proposto avverso una sentenza di patteggiamento, al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 448 comma 2 bis c.p.p., introdotto dall'art. 50 della legge 23 giugno 2017 n. 103, che limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicati ( Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019 (dep. 2020 ) Rv. 27833; conf.

Sez.

F n. 28742 del 25/08/2020 Rv. 279761), ovvero per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica e infine all'illegalità della pena e della misura di sicurezza.

Nel caso di specie, neppure la Difesa deduce la illegalità della pena, limitandosi a una generica doglianza attinente alla mera quantificazione della pena.

3. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di quattromila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso 1'11 Luglio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2021 del TRIBUNALE di PESCARAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] -rielLsti,,,i,\ LE 1.Con la sentenza impugnata, il .Lapp.e11Zi di Pescara ha convalidato la richiesta formulata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] di applicazione di pena ex art. 444 c.p.p., in ordine al reato di cui agli artt. 56, 624, 625 c.p.; 2.Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] formulando un unico motivo con il quale si duole della commisurazione della dosimetria sanzionatoria. 3. Il ricorso è inammissibile, in quanto non consentito dalla legge in sede di legittimità, giacchè proposto avverso una sentenza di patteggiamento, al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 448 comma 2 bis c.p.p., introdotto dall'art. 50 della legge 23 giugno 2017 n. 103, che limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicati ( Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019 (dep. 2020 ) Rv. 27833; conf. Sez. F n. 28742 del 25/08/2020 Rv. 279761), ovvero per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica e infine all'illegalità della pena e della misura di sicurezza. Nel caso di specie, neppure la Difesa deduce la illegalità della pena, limitandosi a una generica doglianza attinente alla mera quantificazione della pena. 3. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di quattromila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1'11 Luglio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 31119/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris