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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 30744/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA];, avverso la sentenza emessa il 02/07/2020 dalla Corte di Appello di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;, udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la restituzione degli atti alla Corte di Appello di Catanzaro, qualificata l'istanza come incidente di esecuzione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro che ha confermato la decisione con la quale il Tribunale di Cosenza ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine a episodi di furto aggravato ai sensi dell'art. 625, comma primo, n. 2, cod. pen. 2.

La difesa articola le proprie censure in un unico motivo con il quale eccepisce la nullità del titolo esecutivo rappresentato dalla sentenza impugnata.

Lamenta l'omessa notifica del decreto con il quale il giudizio, la cui trattazione dinanzi alla corte territoriale era stata fissata inizialmente al 12 marzo 2020 e dunque in un giorno interessato dalla pandemia da Covid-19, era stato rinviato di ufficio alla data del 02 luglio 2020, evidenziando che della celebrazione del processo di secondo grado si era avuta conoscenza solo a seguito della notifica della sentenza di appello. [OSCURATO:PERSONA]

1. Si evince dagli atti del fascicolo, consultabili in questa sede in ragione della natura processuale della censura, che, con regolare notifica del decreto di citazione, la prima udienza innanzi alla corte territori/aie era stata fissata per il giorno 12 marzo 2020 e che la trattazione del procedimento era stata rinviata d'ufficio alla successiva udienza del 02 luglio 2020 a causa dell'emergenza da Covid-19.

2. Il provvedimento di rinvio d'ufficio del giudizio, conforme alla previsione di cui all'art. 1, d.l. 08 marzo 2020, n. 11, avrebbe richiesto, in quanto imposto dal Legislatore, il rispetto della sequenza procedimentale e, dunque, la notifica del rinvio dell'udienza al giorno 02 luglio 2020 che, tuttavia, non risulta eseguita.

3. La tesi sostenuta nel ricorso è che il titolo esecutivo, costituito dalla sentenza di condanna della Corte di Appello di Catanzaro, non si sia formato validamente, perché le parti non hanno ricevuto la notifica del rinvio di udienza, sicché la stessa è stata celebrata a loro insaputa.

4. Si tratta di una prospettazione che evidenzia una patologia della 'Procedura di notificazione degli atti introduttivi del giudizio dinanzi alla corte territoriale che si riverbera su tutti gli atti procedinnentali successivi, ivi compresa la sentenza di condanna, con conseguente omessa formazione del titolo esecutivo.

Ne deriva che l'istanza avanzata dal ricorrente, introduce un vero e proprio incidente esecuzione, posto che con essa si intende rappresentare una nullità che, ove ritenuta sussistente, rappresenta un ostacolo alla formazione del titolo esecutivo (Sez. 4, n. 50571 del 14/11/2019, Fabiani, Rv. 278441).

5. Di conseguenza, vertendosi in tema di validità esecutiva della sentenza emessa dalla Corte di Appello di Catanzaro, competente a decidere sull'istanza in disamina - qualificata come incidente di esecuzione - è al giudice dell'esecuzione del predetto ufficio che vanno trasmessi gli atti per la decisione.

P.Q.M.

Qualificata l'istanza come incidente di esecuzione, dispone trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di Catanzaro.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA];, avverso la sentenza emessa il 02/07/2020 dalla Corte di Appello di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;, udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la restituzione degli atti alla Corte di Appello di Catanzaro, qualificata l'istanza come incidente di esecuzione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro che ha confermato la decisione con la quale il Tribunale di Cosenza ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine a episodi di furto aggravato ai sensi dell'art. 625, comma primo, n. 2, cod. pen. 2. La difesa articola le proprie censure in un unico motivo con il quale eccepisce la nullità del titolo esecutivo rappresentato dalla sentenza impugnata. Lamenta l'omessa notifica del decreto con il quale il giudizio, la cui trattazione dinanzi alla corte territoriale era stata fissata inizialmente al 12 marzo 2020 e dunque in un giorno interessato dalla pandemia da Covid-19, era stato rinviato di ufficio alla data del 02 luglio 2020, evidenziando che della celebrazione del processo di secondo grado si era avuta conoscenza solo a seguito della notifica della sentenza di appello. [OSCURATO:PERSONA] 1. Si evince dagli atti del fascicolo, consultabili in questa sede in ragione della natura processuale della censura, che, con regolare notifica del decreto di citazione, la prima udienza innanzi alla corte territori/aie era stata fissata per il giorno 12 marzo 2020 e che la trattazione del procedimento era stata rinviata d'ufficio alla successiva udienza del 02 luglio 2020 a causa dell'emergenza da Covid-19. 2. Il provvedimento di rinvio d'ufficio del giudizio, conforme alla previsione di cui all'art. 1, d.l. 08 marzo 2020, n. 11, avrebbe richiesto, in quanto imposto dal Legislatore, il rispetto della sequenza procedimentale e, dunque, la notifica del rinvio dell'udienza al giorno 02 luglio 2020 che, tuttavia, non risulta eseguita. 3. La tesi sostenuta nel ricorso è che il titolo esecutivo, costituito dalla sentenza di condanna della Corte di Appello di Catanzaro, non si sia formato validamente, perché le parti non hanno ricevuto la notifica del rinvio di udienza, sicché la stessa è stata celebrata a loro insaputa. 4. Si tratta di una prospettazione che evidenzia una patologia della 'Procedura di notificazione degli atti introduttivi del giudizio dinanzi alla corte territoriale che si riverbera su tutti gli atti procedinnentali successivi, ivi compresa la sentenza di condanna, con conseguente omessa formazione del titolo esecutivo. Ne deriva che l'istanza avanzata dal ricorrente, introduce un vero e proprio incidente esecuzione, posto che con essa si intende rappresentare una nullità che, ove ritenuta sussistente, rappresenta un ostacolo alla formazione del titolo esecutivo (Sez. 4, n. 50571 del 14/11/2019, Fabiani, Rv. 278441). 5. Di conseguenza, vertendosi in tema di validità esecutiva della sentenza emessa dalla Corte di Appello di Catanzaro, competente a decidere sull'istanza in disamina - qualificata come incidente di esecuzione - è al giudice dell'esecuzione del predetto ufficio che vanno trasmessi gli atti per la decisione. P.Q.M. Qualificata l'istanza come incidente di esecuzione, dispone trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di Catanzaro.
Decreto Cassazione n. 30744/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris