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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 37392/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il parere del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l' annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Roma, con sentenza in data 28 novembre 2023, dichiarava inammissibile per tardività l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la pronuncia del Tribunale di Rieti del 12 giugno 2023.

Riteneva il tribunale che, avuto riguardo alla natura della pronuncia di primo grado, emessa con motivazione contestuale, il termine di giorni 15 per la proposizione dell'appello doveva ritenersi scaduto il successivo 27 giugno 2023 mentre, il gravame, risultava proposto dal difensore del Manca solo il successivo 10 luglio.

2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, avv.to Arcangeli, deducendo, con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., violazione ex art. 606 lett. c) cod. proc. pen., quanto alla omessa applicazione del maggior termine per impugnare previsto dall'art. 585 comma 1 bis cod.proc.pen. che, in caso di imputati assenti, prevede una maggiorazione di giorni 15 la quale, applicata al caso in esame, avrebbe dovuto fare ritenere tempestivo il gravame depositato il 10 luglio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il motivo di ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.

Ed invero, la corte di appello, nel pronunciare l'inammissibilità dell'appello per tardività, è incorsa nella violazione della disciplina dettata dall'art. 585 comma 1 -bis cod.proc.pen. come introdotto dalla riforma cd.

Cartabia a mente del quale:" I termini previsti dal comma 1 sono aumentati di quindici giorni per l'impugnazione del difensore dell'imputato giudicato in assenza"; e poiché nel caso in esame la pronuncia di primo grado con motivazione contestuale risulta emessa nei confronti di imputato dichiarato assente all'udienza del 12 luglio 2018 e rimasto tale anche all'esito del giudizio (vedi intestazione sentenza Tribunale di Rieti), al termine di giorni 15 previsto dalla lett. a) del comma 1 del citato art. 585 dovevano essere aggiunti ulteriori 15 giorni che fissavano il termine finale per l'impugnazione al 12 luglio 2023.

Ne consegue che l'impugnazione proposta con atto depositato il 10 luglio era tempestiva ed ha errato il giudice di appello nel dichiararne la tardività.

2. L'impugnata sentenza deve, pertanto, essere annullata senza rinvio e gli atti trasmessi alla Corte di Appello di Roma per il giudizio; il rinvio va disposto alla corte di appello di Roma e non anche ad altra sezione poiché la causa dello stesso è esclusivamente processuale così che non sussiste vincolo alcuno nella determinazione della sezione competente per il giudizio di appello.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di Roma per il giudizio.

IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (i SECONDA SEZIONE PENALE IL i O OTT, 2024 IL F

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il parere del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l' annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Roma, con sentenza in data 28 novembre 2023, dichiarava inammissibile per tardività l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la pronuncia del Tribunale di Rieti del 12 giugno 2023. Riteneva il tribunale che, avuto riguardo alla natura della pronuncia di primo grado, emessa con motivazione contestuale, il termine di giorni 15 per la proposizione dell'appello doveva ritenersi scaduto il successivo 27 giugno 2023 mentre, il gravame, risultava proposto dal difensore del Manca solo il successivo 10 luglio. 2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, avv.to Arcangeli, deducendo, con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., violazione ex art. 606 lett. c) cod. proc. pen., quanto alla omessa applicazione del maggior termine per impugnare previsto dall'art. 585 comma 1 bis cod.proc.pen. che, in caso di imputati assenti, prevede una maggiorazione di giorni 15 la quale, applicata al caso in esame, avrebbe dovuto fare ritenere tempestivo il gravame depositato il 10 luglio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il motivo di ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto. Ed invero, la corte di appello, nel pronunciare l'inammissibilità dell'appello per tardività, è incorsa nella violazione della disciplina dettata dall'art. 585 comma 1 -bis cod.proc.pen. come introdotto dalla riforma cd. Cartabia a mente del quale:" I termini previsti dal comma 1 sono aumentati di quindici giorni per l'impugnazione del difensore dell'imputato giudicato in assenza"; e poiché nel caso in esame la pronuncia di primo grado con motivazione contestuale risulta emessa nei confronti di imputato dichiarato assente all'udienza del 12 luglio 2018 e rimasto tale anche all'esito del giudizio (vedi intestazione sentenza Tribunale di Rieti), al termine di giorni 15 previsto dalla lett. a) del comma 1 del citato art. 585 dovevano essere aggiunti ulteriori 15 giorni che fissavano il termine finale per l'impugnazione al 12 luglio 2023. Ne consegue che l'impugnazione proposta con atto depositato il 10 luglio era tempestiva ed ha errato il giudice di appello nel dichiararne la tardività. 2. L'impugnata sentenza deve, pertanto, essere annullata senza rinvio e gli atti trasmessi alla Corte di Appello di Roma per il giudizio; il rinvio va disposto alla corte di appello di Roma e non anche ad altra sezione poiché la causa dello stesso è esclusivamente processuale così che non sussiste vincolo alcuno nella determinazione della sezione competente per il giudizio di appello. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di Roma per il giudizio. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (i SECONDA SEZIONE PENALE IL i O OTT, 2024 IL F
Sentenza Cassazione n. 37392/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris