CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 luglio 2023
Cassazione n. 00338/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2023 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] GOTTOdato ayfiso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA]' Salvatore, imputato di plurime violazioni dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 meglio specificate in rubrica, con unico motivo deduce l'omessa motivazione rispetto alla mancata concessione delle attenuanti generiche da parte della sentenza di applicazione della perla, emessa in data 05/07/2023 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.; Ritenuto che debba darsi seguito all'insegnamento di questa Suprema Corte, secondo cui «è inammissibile ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. il ricorso per cassazione che deduca motivi concernenti, non l'illegalità della pena, intesa come sanzione non prevista dall'ordinamento giuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, il limite legale, ma profili commisurativi della stessa, discendenti dalla violazione dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., ovvero attinenti al bilanciamento delle circostanze del reato o alla misura delle diminuzioni conseguenti alla loro applicazione» (Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Bonfiglio, Rv. 276509 - 01); Ritenuto che, pertanto, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle mmende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della tassa delle ammende. Così deciso il 1 dicembre 2023 Il consig ete estensore [OSCURATO:PERSONA]