CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 febbraio 2022
Cassazione n. 08023/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/12/2020 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; k [OSCURATO:PERSONA] 1 - La Corte di appello di Lecce, con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Taranto, ritenuta la diminuente di cui all'art. 89 cod. pen. prevalente sulle contestate aggravanti, rideterminava la pena inflitta ad [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di tentato furto ascrittogli. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla valutazione del compendio probatorio. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1 - La declaratoria di penale responsabilità del prevenuto non era stata oggetto di doglianza alcuna nell'atto di appello secondo la sua, incontestata, sintesi rinvenibile nella sentenza oggi impugnata. Sembrano poi, nel ricorso, essere state formulate altre censure ma in modo così confuso da risultare incomprensibili. 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 16 febbraio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] o..Pall