CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 marzo 2022
Cassazione n. 25928/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2021 del GIP TRIBUNALE di PALMI1 dato avviso alle parti:\ : udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del G.i.p. del Tribunale di Palmi del 25 marzo 2021, con la quale è stato condannato ex art. 444 cod. proc. pen. alla pena di anni tre, mesi tre di reclusione ed euro 1.576,00 di multa, in ordine ai seguenti reati, commessi in Seminara il 30 ottobre 2020: 1) detenzione illegale di armi comuni da sparo, ai sensi degli artt. 10 e 14 legge 14 ottobre 1974, n. 497, perché aveva illegalmente detenuto due fucili e una pistola; 2) ricettazione, ai sensi dell'art. 648 cod. pen., perché, al fine di trarne profitto, aveva acquistato o, comunque, ricevuto uno dei fucili sub 1, arma di illecita provenienza, in quanto provento di furto perpetrato il 19 giugno 2018 ai danni di [OSCURATO:PERSONA]; 3) detenzione abusiva di armi, ai sensi dell'art. 697 cod. pen., perché aveva detenuto diverse cartucce e un caricatore, sprovvisto della prescritta denuncia all'Autorità. 2. Il ricorrente articola due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché il giudice di merito non avrebbe offerto alcuna motivazione in ordine alla dosimetria della pena in aumento per i reati posti in continuazione. 2.2. Con il secondo motivo, lamenta inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, perché non era stato notificato l'avviso di deposito della sentenza al difensore nominato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. La Corte evidenzia che il primo motivo di ricorso propone doglianze basate su motivi manifestamente infondati e, comunque, ormai inammissibili, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, applicabile al caso in esame ratione temporis, per l'impugnazione della sentenza di patteggiamento, che non prevede il denunciato vizio tra i motivi di ricorso. A seguito delle indicate modifiche, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti è ammesso solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza (Sez. 2, n.4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014), nessuno dei quali dedotto dall'odierno ricorrente. 1.2. Anche il secondo motivo non può essere accolto in sede di legittimità, posto che la mancata comparizione in udienza dell'imputato, che abbia rinunciato ad essere presente, non dà luogo a contumacia, ma a mera assenza, con la conseguenza che, in tal caso, non sussiste alcun obbligo di notifica dell'avviso di deposito della sentenza, previsto solo per l'imputato contumace (Sez. 4, n. 22079 del 12/04/2018, Speca, Rv. 272748). In ogni caso, contrariamente a quanto evidenziato nel ricorso, la mancata notifica dell'avviso di deposito della sentenza al difensore comporta la sola inefficacia per quest'ultimo del termine per impugnare ed è, pertanto, sanata dalla circostanza che sia stata depositata impugnazione tempestiva, come avvenuto nel caso di specie. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso il 10/03/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] lisi [OSCURATO:PERSONA] drini Il presente provvedimento è sottoscritto, ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen., solo dal Consigliere estensore (più anziano del Collegio) in considerazione dell'impedimento del Presidente del Collegio. il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] alisi