CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 09725/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/03/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di cui si compone il ricorso, con cui si contesta la violazione della legge penale in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., non è consentito in questa sede, in quanto aspecifico, perché privo dei requisiti richiesti, a pena di inammissibilità dagli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., non essendo connotata né da una puntuale enunciazione degli elementi di fatto e di diritto che sono alla base della censura formulata, non consentendo così al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, né da pertinenza censoria, omettendo un effettivo confronto con la complessità delle argomentazioni su cui si fonda la decisione del provvedimento impugnato; considerato che in ogni caso il motivo è anche manifestamente infondato in quanto i giudici di appello hanno correttamente motivato il rigetto della richiesta del ricorrente (si veda pag. 3 della impugnata sentenza), in considerazione dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen. — dei quali deve tenersi conto sulla base di quanto disposto dallo stesso art. 131-bis cod. pen. a seguito della riforma intervenuta con il d.lgs. del 10 ottobre 2022, n. 150 — e valorizzando, in particolare, quale presupposto ostativo, la condotta susseguente al reato (furto di un'auto, immediatamente dopo l'arbitrario allontanamento dalla stazione dei Carabinieri, nel corso dell'attività di verbalizzazione, come emerge da pag. 2 della impugnata sentenza); che, a tal proposito, deve ribadirsi il principio affermato da questa Corte, secondo cui il giudizio di particolare tenuità del fatto postula necessariamente la positiva valutazione di tutte le componenti richieste per la integrazione della fattispecie, cosicché i criteri indicati nel primo comma dell'art. 131-bis cod. pen. sono cumulativi quanto al giudizio finale circa la particolare tenuità dell'offesa, ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità, mentre sono alternativi quanto al diniego, nel senso che l'applicazione di detta causa è preclusa dalla valutazione negativa anche di uno solo di essi (Sez. 6 n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647; Sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678; da ultimo v. Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; kn-- P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.