CassazionedecretoSezione 2Decisione del 25 maggio 2022
Cassazione n. 24485/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 8046/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 77, presso l'avv. [OSCURATO:PERSONA] e. — RICORRENTE— contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 78, presso l'avv. [OSCURATO:PERSONA]. -CONTRORICORRENTE- avverso la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila n. 1503/2018, depositata in data 31.7.2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 25.5.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Dell'Erba, che ha chiesto di accogliere il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Carmine di Carlo ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 72/2010 ottenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per il pagamento di C 60.000,00, a titolo di provvigione per la mediazione svolta in previsione della vendita del complesso immobiliare denominato [OSCURATO:PERSONA]. L'opponente aveva eccepito che, pur avendo i contraenti stipulato un preliminare di vendita delle quote della [OSCURATO:SOCIETA]., società titolare dell'immobile, l'affare non poteva considerarsi concluso, non essendosi avverata la condizione sospensiva apposta al preliminare, avente ad oggetto l'effettuazione di una verifica contabile e finanziaria della società e la possibilità di ottenere un mutamento della destinazione d'uso dell'immobile. Il contratto era stato inoltre sciolto dalle parti in data 23.7.2009. Si è costituita l'opposta, resistendo alla domanda. All'esito, il tribunale ha respinto l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo e regolando le spese. La pronuncia, impugnata da [OSCURATO:PERSONA], è stata confermata in appello. Ritenuta l'ammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 342 c.p.c., la Corte di merito ha respinto le eccezioni di nullità del contratto di incarico, rilevando che il soggetto che aveva sottoscritto la proposta di mediazione per conto della società ([OSCURATO:PERSONA]) era regolarmente iscritta nel relativo albo, mentre [OSCURATO:PERSONA], firmatario del contratto di mediazione, aveva svolto un'attività di mero supporto, avendo provveduto solo alla raccolta delle proposte di acquisto. Era provato, secondo la pronuncia, anche il perfezionamento dell'affare: [OSCURATO:PERSONA] aveva acquistato le quote della [OSCURATO:SOCIETA]., società titolare dell'immobile, sottoposto a condizione sospensiva della verifica finanziaria e contabile della società e della possibilità di ottenere la destinazione residenziale del complesso, e non era dimostrato che tale condizioni non si fossero avverate (in mancanza di un formale provvedimento di diniego della pubblica amministrazione), né che le parti avessero rinunciato a stipulare il definitivo per l'impossibilità di conseguire il mutamento di destinazione degli immobili. La cassazione della sentenza è chiesta da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso in due motivi. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative ex art. 378 c. p .c.. Il ricorso, originariamente destinato alla trattazione in pubblica udienza, è stato deciso in camera di consiglio nelle forme di cui all'art. 23, comma 8-bis, D.L. 137/2020, convertito con modificazioni con L. 176/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 115, 116 c.p.c., 2697, 1755 e 1757 c.c., ai sensi dell'art. 360, comma primo, nn. 3 e 4 c.p.c.. La sentenza, sostenendo che non era dimostrato il mancato avveramento della condizione sospensiva quanto alla impossibilità di mutare la destinazione d'uso degli immobili, avrebbe omesso di considerare che il verificarsi della condizione era elemento costituivo della domanda di pagamento del compenso, la cui prova competeva alla mediatrice. Non era indispensabile, a tal fine, l'acquisizione di un provvedimento formale di diniego della richiesta di mutamento di destinazione d'suo del complesso immobiliare, non essendovi alcuna gerarchia dei mezzi di prova. Il primo motivo è fondato. 1.1. Secondo la Corte di merito, le parti, nel concludere il preliminare di vendita, stipulato da [OSCURATO:PERSONA] e Carmine di Carlo, si erano avvalse dell'attività di mediazione della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., ma avevano poi rinunciato all'accordo già concluso, facendo venir meno la possibilità di perfezionare la vendita. Non vi era però prova che la condizione non si fosse avverata o che i contraenti, rinunciando all'affare, avessero inteso semplicemente prender atto dell'impossibilità del suo avveramento.Al contrario essendo stato concluso l'affare per il quale era stata svolta la mediazione, la successiva rinuncia era apprezzabile quale condotta sopravvenuta inidonea a minare il diritto del mediatore al corrispettivo per l'opera svolta (cfr. sentenza, pag. 9-10). Difatti, come affermato anche da questa Corte, una volta perfezionato l'affare intermediato, non assumono rilievo le condotte successive delle parti, né l'eventuale rinuncia o risoluzione ad opera dei contraenti, salvo che le parti, nell'ambito della loro autonomia, non abbiano subordinato il diritto alla provvigione al buon andamento dell'affare (Cass. 4111/2001; Cass. 10286/2002). Non coglie - quindi - nel segno l'obiezione della controricorrente secondo cui il giudice distrettuale avrebbe in realtà ritenuto che la conclusione della vendita fosse da ricollegare alla rinuncia delle parti a perfezionare il trasferimento, senza affatto attribuire rilievo alla mancata verificazione della condizione sospensiva apposta al preliminare. Tale rinuncia non è assunta a fondamento di una specifica ratio decidendi divenuta ormai definitiva, ma appare circostanza che la Corte di merito, a differenza del Tribunale, ha ritenuto inidonea a dimostrare che le parti avessero in tal modo preso atto che non era possibile ottenere il mutamento di destinazione degli immobili, così riconoscendo che la condizione non poteva più verificarsi (come è chiaramente precisato a pag. 9 della sentenza), tanto da sottolineare che, come detto, l'essersi i contraenti determinati a sciogliere il preliminare non poteva pregiudicare il diritto alla provvigione (sentenza, pag. 10). Proprio la professata irrilevanza di tale rinuncia ai fini della spettanza della provvigione e la dichiarata insussistenza di prova che le condizioni non si fossero verificate, conferma piuttosto che la Corte distrettuale abbia ritenuto di poter prescindere dal positivo accertamento dell'avveramento delle condizioni, finendo per sollevare, erroneamente, la società mediatrice dall'onere di prova che invece le competeva.1.2. Si è detto che il preliminare era condizionato alla condizione sospensiva della verifica della situazione contabile e finanziaria della società titolare del complesso immobiliare e alla possibilità di ottenere un cambio di destinazione d'uso degli immobili. 1.3. Il realizzarsi di tali eventi incideva sul diritto alla provvigione ai sensi dell'art. 1757 c.c.: se il contratto è sottoposto a condizione sospensiva, il mediatore può esigere la provvigione solo se la condizione si sia verificata, situazione che richiede la prova del positivo avveramento degli eventi condizionanti, non essendo sufficiente la mancanza di prova che detti eventi non si siano realizzati, come ha invece ritenuto la Corte distrettuale. L'apposizione della condizione dava rilievo all'interesse sostanziale dell'acquirente a divenire titolare di un complesso suscettibile di essere utilizzato a fini residuali. Solo l'effettivo conseguimento di tale utilità realizzava gli scopi pratici perseguiti dai contraenti, obbligandoli alla stipula del definitivo. Come osservato in dottrina - gli elementi accidentali del contratto, una volta apposti, assumono nell'ambito dell'affare - la medesima rilevanza di quelli essenziali, sicché la loro sussistenza va riscontrata in positivo: proprio perciò questa Corte ha più volte affermato che, per la maturazione del diritto alla provvigione ai sensi dell'art. 1755, comma primo, c.c., è sufficiente che, tra le parti poste in contatto dal mediatore, sia venuto in essere un vincolo giuridico che abiliti ciascuna di esse ad agire per la esecuzione specifica del negozio o per il risarcimento del danno. Se perciò - di norma - il diritto al compenso del mediatore sorge già in caso di stipula di un contratto preliminare (Cass. 30083/209; Cass. 22273/2010; Cass. 7994/2009; Cass. 11467/2001), tale effetto non si produce nel caso in cui gli effetti del contratto siano sospensivamente condizionati ad avvenimenti passati, presenti (cd. condizione impropria) o futuri.In tal caso, se si accerti che la condizione non si è verificata, il mediatore non ha diritto alla provvigione (Cass. 896/1968; Cass.5463/1978; Cass. 7994/2009; Cass. 6991/2022). Ne consegue che, indipendentemente dal successivo scioglimento del contratto su accordo delle parti, la provvigione poteva considerarsi dovuta solo se fosse stata provata l'effettiva verificazione della condizione del rilascio dell'autorizzazione al mutamento di destinazione degli immobili, prova di cui era onerato il mediatore in quanto riguardante un elemento costitutivo del diritto alla provvigione, rispetto al quale le contestazioni del cliente avevano la valenza di mere difese (Cass. 1390/1948; Cass. 656/1975; Cass.4701/1980; Cass. 25597/2016; Cass. S.U. 9679/2019; Cass.23417/2019; in tema di diritto alla provvigione in caso di preliminare sottoposto a condizione: Cass. 1092/1979; Cass. 5463/1978; Cass.7332/2009). Le obiezioni della società mediatrice, secondo cui l'efficacia del preliminare era semplicemente differita - e non sospensivamente condizionata - all'effettuazione delle verifiche in merito alla possibilità di modificare la destinazione degli immobili, appaiono confutate dal contrario apprezzamento del contenuto del contratto operato dal giudice di merito (non censurato quanto al corretto impiego dei criteri interpretativi degli artt. 1362 e ss.) - secondo cui le parti avevano perfezionato un preliminare sottoposto ad una vera e propria condizione sospensiva. 4. Il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 345 c.p.c., 1 e 2 D.Igs. 231/2002, per aver la sentenza dichiarato la tardività dell'eccezione, formulata con l'atto di gravame, volta a negare l'applicabilità della disciplina degli interessi commerciali, trattandosi di eccezione in senso lato proponibile anche in appello. Anche tale motivo è fondato. Il giudizio di primo grado si era concluso con il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo ottenuto dalla società mediatrice, che contemplava la condanna del [OSCURATO:PERSONA] al pagamento degli interessi di mora, al tasso previsto per le transazioni commerciali ai sensi del D.Igs. 231/2002. [OSCURATO:PERSONA], nel proporre appello, aveva contestato la possibilità di ritenere conclusa una transazione commerciale ai sensi della citata disciplina, sostenendo di non essere in possesso della qualifica di imprenditore necessaria per l'applicabilità della norma. La censura si risolveva - quindi — nella semplice negazione di un elemento costitutivo della domanda di pagamento degli interessi proposta in sede monitoria ed accolta dal giudice di primo grado (senza neppure contrapporre il possesso di una qualifica incompatibile con quella richiesta dal d.lgs. 231/2002), deduzione che sostanziava una mera difesa rilevabile d'ufficio e comunque proponibile in appello, essendo sottratta al divieto stabilito dall'art. 345, comma 2, c.p.c. (Cass. 8525/2020; Cass. 14515/2019; Cass.23796/2018; Cass. s.u. 2951/2016). Sono quindi accolti entrambi i motivi di ricorso. La sentenza impugnata è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio della causa alla Corte d'appello di L'Aquila, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità. P.Q.M. accoglie entrambi i motivi di ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte d'appello di L'Aquila, in diversa composizione, che provvederà a regolare anche le spese del presente giudizio di legittimità. C