CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 luglio 2023
Cassazione n. 35273/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 28 aprile 2022, decidendo su rinvio della Corte di cassazione (Sez. 6, sentenza n. 18902 del 12/04/2021), in parziale riforma della sentenza del Gip del Tribunale di Palermo, pronunciata il 28 giugno 2016 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per due reati di rapina aggravata, come già parzialmente riformata dalla Corte di appello di Palermo, con sentenza del 20 aprile 2017, ha rideterminato la pena, ritenuto più grave il reato di cui al capo b) di imputazione, già considerata la continuazione esterna tra i reati contestati e quelli di cui alla sentenza irrevocabile del Gup del Tribunale di Palermo, confermando nel resto la sentenza impugnata. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine all'ulteriore aumento di pena a titolo di recidiva ex art. 64, terzo comma, cod. pen., è estraneo all'oggetto del rinvio poiché, in caso di annullamento parziale da parte del giudice di legittimità, l'oggetto del giudizio di rinvio è costituito dai punti della decisione annullati ed altresì da quelli ad essi inscindibilmente connessi per interdipendenza logico- giuridica e, nella specie, l'applicazione della recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, peraltro congruamente motivata nella sentenza parzialmente annullata, non aveva costituito oggetto del giudizio di rinvio (attinente esclusivamente agli aumenti a titolo di continuazione, mentre sulla questione dedotta si era già formato il giudicato all'esito della precedente sentenza di questa Corte, Sez. 2, Sentenza n. 44304 de129 maggio 2018); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 4 luglio 2023 [OSCURATO:PERSONA] re etensore Il