CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 03355/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te subordinato ORDINANZA sul ricorso 7557-2017 proposto da: E.M.C.G. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 36, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso (LcA l'Avvocatura centrale dell'Istituto : - controricorrente - •2261:- per la cassazione della sentenza n. 751 del 2016 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], pronunciata il 14 settembre 2016 e pubblicata il 28 settembre 2016 (R.G.N. 442/2015). Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 26 ottobre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con sentenza pubblicata il 28 settembre 2016 con il numero 751/2016, la Corte d'appello di Salerno, in accoglimento del gravame proposto dall'INPS, ha riformato la sentenza pronunciata dal Tribunale della medesima sede il 10 novembre 2014 e pubblicata con il numero 4369/2015 e, per l'effetto, ha respinto l'opposizione contro l'avviso di addebito, promossa da E.M.C.G. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] spese di entrambi i gradi di giudizio sono state compensate, in ragione degli alterni esiti della controversia. 2.- A fondamento della decisione, la Corte territoriale ha argomentato che «i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ed i contratti a progetto camuffavano, in realtà, un rapporto di lavoro subordinato realmente intercorrente tra le parti succitate» (pagina 2 della pronuncia). La sentenza d'appello ha ravvisato gli estremi della fattispecie delineata dall'art. 69, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che considera ab origine come rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, quando siano instaurati senza l'individuazione d'un progetto specifico, d'un programma di lavoro o di una fase di esso (pagina 2 della sentenza). 3.- Con ricorso notificato il 22 marzo 2017 e affidato a cinque motivi, E.M.C.G. [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. impugna per cassazione la citata sentenza della Corte d'appello di Salerno. 4.- Resiste l'INPS con controricorso. 5.- Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio dinanzi a questa sezione, in base agli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1. cod. proc. civ. 6.- Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1.- E.M.C.G. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. articola cinque motivi di ricorso per cassazione, che si possono così compendiare. 1.1.- Con il primo mezzo, la ricorrente deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza per violazione degli artt. 132, n. 4, e 112 cod. proc. civ., per omessa pronuncia sull'eccezione di violazione degli artt. 348-bis, 421, 434 e 436-bis cod. proc. civ., per violazione dell'art. 2909 cod. civ. e dell'art. 116, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. La Corte di merito non si sarebbe pronunciata né sull'eccezione d'inammissibilità dell'appello, in quanto irrimediabilmente generico, né sull'eccezione di giudicato interno in ordine alla qualificazione del rapporto di lavoro in termini di autonomia e neppure sull'applicazione della disciplina dell'omissione contributiva e sulle istanze istruttorie reiterate in fase di gravame. 1.2.- Con la seconda censura, la ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2700 cod. civ. e degli artt. 61 e 69 del d.lgs. n. 276 del 2003. La Corte d'appello di Salerno avrebbe erroneamente conferito al verbale ispettivo, liberamente valutabile, un valore probatorio privilegiato, e avrebbe fatto gravare sull'opponente un onere della prova che spetterebbe, invece, all'INPS in ordine ai fatti costitutivi della pretesa dedotta. 3 _ Ne discenderebbe anche la violazione o falsa applicazione degli artt. 61 e 69 del d.lgs. n. 276 del 2003, che introdurrebbero una mera presunzione semplice, che può essere vinta quando si offra - com'è avvenuto nel caso di specie - la prova della natura autonoma del rapporto di lavoro. 1.3.- Con il terzo mezzo, la ricorrente censura violazione e falsa applicazione dell'art. 2094 cod. civ. e degli artt. 61 e 69 del d.lgs. n. 276 del 2003 (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.). I contratti a progetto non si convertirebbero in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato in mancanza di un accertamento dei caratteri della subordinazione tipizzati dall'art. 2094 cod. civ. Nel caso di specie, il progetto individuerebbe chiaramente l'obiettivo e le attività funzionali al progetto e darebbe vita a rapporti di lavoro autonomo. 1.4.- Con la quarta doglianza, la ricorrente allega, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio e imputa alla Corte territoriale di non aver tenuto conto delle prove acquisite, che offrirebbero elementi determinanti in ordine alla qualificazione del rapporto di lavoro e confermerebbero la genuinità della collaborazione autonoma instaurata dalla società. 1.5.- Con il quinto mezzo, infine, la ricorrente, ancora in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., si duole dell'omesso esame «dell'accertamento del fatto del rapporto di lavoro subordinato nell'ambito della sollevata eccezione di giudicato interno». La Corte d'appello di Salerno avrebbe attribuito valore probatorio privilegiato al verbale ispettivo, senza tener conto delle prove acquisite, che avrebbero determinato un esito diverso del giudizio. 2.- Il primo motivo è inammissibile, in tutti i disparati profili di censura in cui si articola.Quando il giudice trascuri l'esame di una questione processuale, si potrebbe configurare un vizio della decisione per violazione di norme diverse dall'art. 112 cod. proc. civ. se , ed in quanto, si riveli erronea e censurabile, oltre che utilmente censurata, la soluzione implicitamente data dal giudice alla problematica prospettata dalla parte (Cass., sez. II, 12 gennaio 2016, n. 321). 2.1.- Le eccezioni d'inammissibilità dell'appello e di formazione del "giudicato interno", tra loro connesse, sono state implicitamente disattese dalla Corte territoriale (pagina 3 del controricorso) e la parte ricorrente non ha addotto argomenti efficaci, idonei a infirmare in diritto la valutazione compiuta dai giudici d'appello. A fronte dell'accertamento del Tribunale, che ha configurato la prestazione come «eseguita senza vincolo di presenza, orario di lavoro ed espletata, di volta in volta, in riferimento a singoli lavori affidati dalla ditta» (pagina 2, punto 2. della sentenza della Corte d'appello), l'INPS ha svolto un motivo di censura, che fa leva sulla carenza di prova «dell'esistenza di un progetto con le caratteristiche della specificità analiticità ed autonomia rispetto all'obiettivo ed all'attività propria dell'impresa» (pagina 2, punto 3. della citata sentenza n. 751 del 2016). Tale censura, nei termini riprodotti dalla sentenza impugnata, soddisfa i requisiti di specificità di cui all'art. 342 cod. proc. civ., in quanto si correla alla ratio decidendi della pronuncia di primo grado e delinea argomenti idonei a sovvertirne l'esito, consentendo al giudice del gravame di cogliere il senso delle doglianze e alla controparte di dispiegare appieno le proprie difese. 2.2.- Quanto alla mancata impugnazione delle asserzioni del Tribunale di Salerno circa l'esecuzione della prestazione senza vincolo di presenza e di orario di lavoro, si deve osservare che il gravame, incentrato sull'assenza di un progetto conforme alle previsioni di legge, investe un aspetto pregiudiziale (pagina 4 del controricorso), idoneo di per sé a giustificare l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Le deduzioni illustrate con l'atto d'appello, nell'ipotizzare la conversione del lavoro a progetto in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in virtù della mancanza di un progetto rispettoso dei requisiti di legge, privano d'ogni rilievo il riscontro della subordinazione e, di riflesso, l'eventuale "giudicato interno" su tale aspetto. Il "giudicato interno", peraltro, si forma su un'unità minima di decisione, che riconnette a un fatto, qualificato da una norma, un determinato effetto giuridico, e non sulle singole asserzioni della pronuncia impugnata (Cass., sez. lav., 3 ottobre 2022, n. 28565). Le contestazioni dell'INPS investono ab imis le motivazioni della sentenza impugnata in un aspetto logicamente prioritario, così da precludere il prospettato "giudicato interno". Anche su tale tema, il ricorso non racchiude argomentazioni circostanziate e decisive, con la conseguente inammissibilità dei primi due profili di censura, illustrati con il primo motivo. 2.3.- Inammissibile è anche il terzo profilo, dedotto con il medesimo mezzo e concernente l'omessa pronuncia sull'applicazione del regime dell'omissione contributiva. Nel richiamare le risultanze del verbale ispettivo e nell'osservare che i contratti a progetto «camuffavano» un rapporto di lavoro subordinato (pagina 2 della sentenza impugnata), la Corte di merito ha ravvisato, in maniera inequivocabile, il dolo dell'evasione, disattendendo l'opposta prospettazione dell'odierna ricorrente, volta a invocare il più favorevole regime dell'omissione. Contro tale valutazione della Corte d'appello e contro le argomentazioni che la sorreggono, con riguardo alla volontà di occultare ("camuffare") un rapporto di lavoro subordinato dietro le mentite spoglie del lavoro a progetto, la parte ricorrente non articola critiche mirate, atte a svelare l'erroneità della decisione adottata in fase di gravame. Neppure con riguardo a tale profilo di censura, la parte ricorrente si cimenta con la giurisprudenza di questa Corte. In tema di obbligazioni contributive nei confronti delle gestioni previdenziali e assistenziali, l'accertamento dell'esistenza, tra le parti, di un contratto di lavoro subordinato in luogo di un lavoro a progetto (per la mancanza di uno specifico progetto), benché regolarmente denunciato e registrato, concretizza l'ipotesi di evasione contributiva di cui all'art. 116, comma 8, lettera b) , della legge n. 388 del 2000 e non la meno grave fattispecie di omissione contributiva di cui alla lettera a) della medesima disposizione. Invero, la stipulazione di un contratto di lavoro a progetto privo dei requisiti prescritti dalla legge implica occultamento dei rapporti o delle retribuzioni o di entrambi e fa presumere l'esistenza della volontà datoriale di realizzarlo allo specifico fine di non versare i contributi o i premi dovuti e grava, dunque, sul datore di lavoro inadempiente l'onere di provare la mancanza dell'intento fraudolento e, quindi, la sua buona fede. Onere che, tuttavia, non si può reputare assolto in ragione dell'avvenuta corretta annotazione dei dati omessi o infedelmente riportati nelle denunce sui libri di cui è obbligatoria la tenuta. In tale contesto, spetta al giudice del merito accertare la sussistenza di circostanze fattuali atte a vincere la suddetta presunzione (Cass., sez. lav., 13 marzo 2017, n. 6405). Su tali circostanze fattuali, non si sofferma il motivo, che si limita a prospettare un'omessa pronuncia e trascura di ponderare nella loro interezza le argomentazioni addotte dai giudici d'appello, allo scopo di escludere la configurazione di una mera omissione. Le indicate carenze argonnentative implicano, pertanto, l'inammissibilità anche del terzo profilo di censura. 2.4.- Egualmente inammissibile, in quanto dedotto in maniera irrituale, è il quarto profilo, che si duole dell'omessa pronuncia sulle istanze istruttorie reiterate anche in fase d'appello. Il vizio di omessa pronuncia, che determina la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., rilevante ai fini di cui all'art. 360, primo comma, n. 4, dello stesso codice, si configura esclusivamente con riferimento a domande attinenti al merito e non anche in relazione alle istanze istruttorie. In tale ipotesi, l'omissione può essere denunciata soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione, nei limiti in cui, nell'assetto vigente, può essere ancora dedotto ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (Cass., sez. VI-1, 5 luglio 2016, n. 13716; nello stesso senso, Cass., sez. lav., 18 marzo 2013, n. 6715). Peraltro, come la parte controricorrente ha rilevato (pagine 4 e 5 del controricorso), tale profilo di censura non è neppure avvalorato dalla riproduzione delle istanze istruttorie, indispensabile per consentire a questa Corte di apprezzarne il carattere decisivo, atto a sminuire il rilievo degl'indici, molteplici e convergenti, valorizzati dai giudici d'appello in ordine alla carenza dei requisiti di un progetto legittimo e, di riflesso, al coefficiente psicologico della condotta del datore di lavoro. 3.- Possono essere esaminate congiuntamente la seconda e la terza censura, che vertono sull'asse portante della decisione impugnata. L'assunto della ricorrente è che la mancanza d'un progetto specifico determini «una presunzione semplice circa la natura subordinata della prestazione dedotta in tali rapporti, superabile qualora se ne provi la natura effettivamente autonoma» (pagina 13 del ricorso, con riguardo al secondo motivo, e pagina 14 del ricorso, in termini del tutto coincidenti, a supporto del terzo motivo). Afferma la società ricorrente che l'INPS non ha fornito la prova della subordinazione ed è stata dimostrata l'autonomia delle prestazioni svolte (secondo motivo, pagina 13). La ricorrente sostiene che i contratti stipulati individuino chiaramente l'obiettivo e le attività funzionali al progetto, che consisterebbero in «lavori di carpenteria per consentire la realizzazione degli interventi edilizi programmati con riferimento ai cantieri attivi» e farebbero sorgere rapporti contraddistinti dalla «assoluta autonomia delle prestazioni» (terzo motivo, pagina 15 del ricorso). I motivi sono in parte infondati e in parte inammissibili. 3.1.- I motivi sono infondati, nella parte in cui, nell'ipotesi d'un progetto generico, postulano la possibilità, per il datore di lavoro, di dimostrare l'autonomia della prestazione. In tema di lavoro a progetto, l'art. 69, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003, dispone che, quando i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa siano instaurati senza l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso, essi siano «considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto». Questa Corte ha affermato che, in tale ipotesi, il giudice non è chiamato a verificare se il rapporto si atteggi secondo i canoni dell'autonomia o della subordinazione: ne scaturisce l'automatica conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sin dalla data di costituzione dello stesso (Cass., sez. lav., 17 agosto 2016, n. 17127; di recente, Cass., sez. lav., 25 agosto 2020, n. 17707). L'assenza del progetto si configura sia quando manchi la prova della pattuizione di un progetto, sia quando il progetto, effettivamente pattuito, risulti privo delle sue caratteristiche essenziali, quali la specificità e l'autonomia (Cass., sez. lav., 29 marzo 2017, n. 8142). La conversione del rapporto di lavoro a progetto in rapporto di lavoro subordinato si raccorda alla violazione di specifiche prescrizioni poste a tutela del lavoratore e persegue finalità antielusive (Cass., sez. lav., 4 aprile 2019, n. 9471). In una prospettiva eminentemente sanzionatoria, la conversione del rapporto "ope legis" rende irrilevante la natura autonoma dei rapporti (Cass., sez. lav., 2 dicembre 2020, n. 27543). Acclarata la mancanza d'un progetto specifico, il giudice del merito è dunque dispensato dall'accertare la natura autonoma o subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti. I motivi sono infondati, altresì, nella parte in cui suppongono che gravi sull'INPS della prova della subordinazione, prova che non è richiesta al cospetto di un progetto generico. 3.2.- I motivi sono inammissibili, nella parte in cui non si curano d'infirmare in maniera adeguata la ratio decidendi della sentenza impugnata. La pronuncia d'appello s'incardina sulla mancanza di un progetto rispettoso di un «imprescindibile requisito di specificità [...] strettamente correlato alla natura stessa dell'obbligazione che caratterizza il contratto di lavoro a progetto, la quale è comunemente riconosciuta come una tipica obbligazione di risultato» (pagina 3, punto 10). La Corte salernitana osserva che le indicazioni sui "lavori di carpenteria metallica" e sulla "gestione di cantieri vari" sono palesemente generiche, in quanto «attengono chiaramente all'ordinario ciclo produttivo dell'azienda e si configurano come strumentali ed indispensabili per l'esercizio dell'impresa» (pagina 3, punto 12). Allo scopo di confutare una motivazione, particolareggiata e conforme alle prescrizioni del d.lgs. n. 276 del 2003 in tema di specificità del progetto, la parte ricorrente si limita a porre l'accento sull'autonomia delle prestazioni, con rilievi che sconfinano nella richiesta di riesame del fatto e delle prove. Le censure, così formulate, non scalfiscono il dato dirimente della genericità, idoneo a sorreggere la decisione impugnata, in difetto di critiche pertinenti. Alla valutazione della Corte d'appello di genericità del progetto, analitica e aderente alle risultanze di causa, la ricorrente si limita a contrapporre un diverso apprezzamento, che sottolinea come i progetti individuassero chiaramente l'obiettivo. Le doglianze si sostanziano in asserzioni apodittiche e non colgono la ratio decidendi, né valgono a scalfirla con critiche efficaci. Ne deriva l'inammissibilità delle doglianze. 4.- Come elemento di rincalzo, la Corte salernitana rileva che i rapporti di lavoro si erano in concreto esplicati secondo i tratti caratteristici della subordinazione (pagina 2, punto 7) e che difettava la «piena autonomia» dei lavoratori a progetto, chiamati a collaborare «alla normale attività dell'impresa» (pagina 3, punto 13), con un'attività prestata «nei locali della società appellata con i mezzi e gli strumenti aziendali ed in arco temporale per lo più coincidente con il normale orario di lavoro» (pagina 3, punto 12). Nella prospettiva della Corte territoriale, tali rilievi corroborano la valutazione di genericità dei progetti e attestano la natura fittizia dei rapporti di collaborazione instaurati dalla società ricorrente. Con il quarto e con il quinto mezzo, la società censura tali affermazioni, allo scopo di dimostrare la genuina autonomia del rapporto di lavoro. 5.- Le censure sono nel loro complesso inammissibili. 5.1.- Le doglianze si appuntano su un profilo, l'accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro, che non attiene neppure al punto nodale della controversia. Nel caso di specie, elemento determinante è la genericità, non adeguatamente censurata, dei progetti. 5.2.- Le censure indicate, pur denunciando omesso esame in relazione a fatti decisivi per il giudizio, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., ambiscono nella loro essenza a una rivalutazione dell'apprezzamento delle risultanze istruttorie, precluso in questa sede. Si deve ribadire, a tale riguardo, che il ricorso per cassazione non demanda al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale delle argomentazioni svolte dalla sentenza impugnata, nei limiti in cui detto sindacato è tuttora consentito dal vigente art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. Al giudice di merito spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti, considerando così prevalente l'uno o l'altro dei mezzi di prova acquisiti, fatti salvi i casi tassativamente previsti dalla legge (fra le molte, di recente, Cass., sez. I, 12 dicembre 2022, n. 36149). Nell'esercizio del prudente apprezzamento delle prove, i giudici d'appello hanno osservato che le risultanze del verbale ispettivo non erano contraddette dalle «emergenze istruttorie raccolte in primo grado, sul punto, palesemente generiche» (pagina 2, punto 8). 5.3.- Peraltro, il vizio di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. è irritualmente dedotto. La parte ricorrente, lungi dall'enucleare un fatto specifico, nei termini rigorosi enunciati da Cass., S.U., 7 aprile 2014, n. 8053, richiama in maniera indistinta l'intero compendio probatorio, per ottenerne una più favorevole disamina anche alla stregua dell'asserito "giudicato interno" sulla qualificazione del rapporto, aspetto già scrutinato e disatteso nella trattazione del primo mezzo. 6.- Dai rilievi svolti, discende che il ricorso dev'essere rigettato. 7.- La ricorrente deve rifondere le spese del presente giudizio al controricorrente (art. 385, primo comma, cod. proc. civ.). Le spese si liquidano nella misura indicata in dispositivo. 8.- A norma dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, il rigetto del ricorso impone di dare atto (Cass., S.U., 27 novembre 2015, n. 24245) dei presupposti per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese generali e agli accessori di le