CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 15 maggio 2022
Cassazione n. 44256/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (CN) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, che ha concluso chiedendo l'annullamento della ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Roma, adito ai sensi dell'art.309 cod. proc. pen., confermava il provvedimento del 15 maggio 2022 con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma aveva disposto l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], sottoposto ad indagini in relazione ai reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990, per avere fatto parte di un'associazione per delinquere dedita al traffico di sostanze stupefacenti, diretta dal prevenuto e dalla di lei moglie [OSCURATO:PERSONA], operante nella zona di Formia (capo 1); e per avere concorso nello stesso periodo nella detenzione e nella cessione di singole dosi di droga (capi 36, 37, 38 e 39). 2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso l'Ausiello, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione, per avere il Tribunale di Roma confermato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato associativo del capo 1, nonostante le emergenze procedimentali avessero dimostrato l'esistenza di singoli episodi di spaccio commessi da soggetti in concorso tra loro ma non anche di una organizzazione a struttura verticale facente capo all'Ausiello e alla Fustolo: soggetti che, senza ruolo predefinito o senza alcuna affectio societatis, non avevano beneficiato di 'stipendio', ma con la prevenuta avevano avuto semplici rapporti sinallagmatici, spacciando per brevi archi temporali e poi rescindendo ogni relazione con la Fustolo; in dettaglio, l'Ausiello poteva al più rispondere di singoli episodi di spaccio commessi prima del suo arresto nell'ottobre 2019, senza aver poi fornito alcun contributo, neppure come capo, alla vita della organizzazione asseritamente diretta dalla Fustolo. 2.2. Violazione di legge, in relazione all'art. 74, comma 6, d.P.R. cit., e vizio di motivazione, per avere il Tribunale della cautela ingiustificatamente disatteso la richiesta difensiva di riqualificare il reato associativo a titolo di partecipazione ad un sodalizio costituito per commettere più reati di spaccio di droga di lieve entità: tenuto conto che i quantitativi di stupefacente consegnati dalla Fustolo per la cessione erano di minima entità, ricevendo corrispettivi o acquisendo crediti ridotti; che il sodalizio de qua aveva un organigramma ridotto, non aveva significative risorse finanziarie e non controllava alcuna 'piazza', e che nella zona di Formia erano attive altri associazioni dedite al narcotraffico 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione, per illogicità, per avere il Tribunale del riesame confermato l'originario provvedimento cautelare con riferimento ai fatti contestati nei capi 36, 37, 38 e 39, erroneamente escludendo che le relative condotte potessero essere qualificate come fatti di lieve entità ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. 3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 2 («, 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, ed ancora dall'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sia inammissibile. 2. Il primo motivo del ricorso non supera il vaglio preliminare di ammissibilità perché in parte manifestamente infondato e, in parte, perché presentato per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge. È pacifico nella giurisprudenza di legittimità come il controllo dei provvedimenti di applicazione delle misure limitative della libertà personale sia diretto a verificare la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato, nonché il valore sintomatico degli indizi medesimi. Controllo che non può comportare un coinvolgimento del giudizio ricostruttivo del fatto e degli apprezzamenti del giudice di merito in ordine all'attendibilità delle fonti ed alla rilevanza e concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici. Questa Corte ha, dunque, il compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, nella peculiare prospettiva dei procedimenti incidentali de libertate (si veda, ex multis, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976). Alla luce di tali regulae iuris, bisogna, dunque, riconoscere come, nel caso di specie, i giudici di merito abbiano dato puntuale e logica contezza degli elementi indiziari sui quali si fonda il provvedimento cautelare, a tal fine valorizzando gli esiti delle investigazioni da cui è stato possibile evincere come l'odierno ricorrente si fosse occupato, per un congruo periodo, dello spaccio della droga unitamente alla moglie Fustolo, con la quale in quel periodo dirigevano una organizzazione dedita stabilmente al narcotraffico di stupefacenti: sodalizio qualificato dal fatto che i predetti guidavano le iniziative relative al traffico e alla vendita della cocaina usando come "paravento" il loro esercizio commerciale di generi alimentali, che era così diventato la base operativa del gruppo; che i due prevenuti custodivano nella loro abitazione la maggior parte del quantitativo della droga (119 grammi di cocaina) e tutto il materiale necessario per la preparazione delle dosi da spacciare (mentre in seguito la custodia della sostanza del gruppo e l'attività di predisposizioni delle dosi sarebbero state affidate ad altri affiliati), oltre a cellulari e schede telefoniche 'dedicate' per mantenere le comunicazioni tra gli associati; che, a seguito dell'arresto dell'Ausiello, la moglie aveva proseguito l'attività organizzata (coordinando ogni iniziativa con il marito detenuto), preoccupandosi subito di acquistare una nuova partita di stupefacente per preparare altre dosi da vendere, e poi di proseguire la stabile attuazione dei programmi del sodalizio con una continua e vorticosa attività di compra-vendita di rilevanti partite di quella droga, dividendone tra i sodali i proventi e soprattutto recuperando i rilevanti crediti già maturati nei riguardi dei numerosi e abitali acquirenti della cocaina (dato, questo, sintomatico della pregressa attività già svolta, sempre secondo le medesime modalità, dai due coniugi). Elementi, questi, che riscontravano le dichiarazioni accusatorie che erano state rese da due di quegli acquirenti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che avevano confessato di avere collaborato con la Fustolo anche rifornendola di droga, e che erano stati poi minacciati per i debiti da loro maturati verso la principale responsabile dell'associazione (v. pagg. 3-24 ord. impugn.). Da tanto il Collegio del riesame ha arguito, con un procedimento logico deduttivo - invero, contestato talora in termini molto generici - nel quale non è ravvisabile alcun vizio di manifesta illogicità, come l'odierno ricorrente dovesse essere considerato, a livello indiziario, pieno partecipe di quella associazione criminale e concorrente nella commissione dei reati-fine loro contestati. In tal modo, lungi dal proporre un 'travisamento delle prove', vale a dire una incompatibilità tra l'apparato motivazionale del provvedimento impugnato ed il contenuto degli atti del procedimento, tale da disarticolare la coerenza logica dell'intera motivazione, il ricorso è stato presentato per sostenere, in pratica, una ipotesi di 'travisamento dei fatti' (come, peraltro, espressamente riconosciuto nel ricorso oggi in esame) oggetto di valutazione, sollecitando una inammissibile rivalutazione del materiale d'indagine rispetto al quale è stata proposta un significativo alternativo rispetto a quello privilegiato dal Tribunale nell'ambito di un sistema motivazionale perspicuo e completo. Valutazione, questa, che vale soprattutto in considerazione del fatto che gli elementi indiziari a carico del ricorrente sono stati desunti principalmente dal contenuto delle conversazioni intercettate durante le indagini: materiale rispetto al quale si pone un mero problema di interpretazione delle frasi e del linguaggio usato dai soggetti interessati a quelle conversazioni intercettate, che è questione di fatto, rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, che si sottrae al giudizio di legittimità se - come nella fattispecie è accaduto - la valutazione risulta logica in rapporto alle massime di esperienza utilizzate. Né è riconoscibile la lamentata violazione di legge, in quanto la valutazioni compiute dal Tribunale di Roma si pongono in linea con il consolidato orientamento interpretativo di questa Corte di cassazione, secondo il quale per la configurabilità dell'associazione dedita al narcotraffico non è richiesta la presenza di una complessa e articolata organizzazione dotata di notevoli disponibilità economiche, ma è sufficiente l'esistenza di strutture, sia pure rudimentali, deducibili dalla predisposizione di mezzi, per il perseguimento del fine comune, create in modo da concretare un supporto stabile e duraturo alle singole deliberazioni criminose, con il contributo dei singoli associati (in questo senso, tra le tante, Sez. 2, n. 19146 del 20/02/2019, Cicciari, Rv. 275583). 3. Il secondo e il terzo motivo del ricorso - strettamente connessi tra loro e, perciò, esaminabili congiuntamente - sono manifestamente infondati nella parte in cui la difesa si è doluta della erronea qualificazione giuridica dei fatti contestati. Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale in materia di sostanze stupefacenti, ai fini del riconoscimento o meno della fattispecie del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. cit., il giudice, al fine di consentire alla Corte di cassazione il sindacato che le è proprio, deve fornire un'adeguata valutazione complessiva del fatto, considerando in particolare mezzi, modalità e circostanze dell'azione, oltre alla qualità e quantità della sostanza, perché solo in questo modo è possibile formulare un concreto giudizio sulla lieve offensività del reato (in questo senso, tra le tante, Sez. 6, n. 38606 del 08/02/2018, Sefar, Rv. 273823; conf., in seguito, Sez. 6, n. 46607 del 01/12/2021, Abbruzzese, Rv. 282391; Sez. 6, n. 7464 del 28/11/2019, dep. 2020, Riccio, Rv. 278615). Di tale principio il Tribunale del riesame ha fatto corretta applicazione, sottolineando - con argomenti nei quali non sono riconoscibili aspetti di manifesta illogicità - come non potesse considerarsi di lieve entità, cioè di scarsa carica offensiva, la condotta delittuosa dell'odierno ricorrente costante e continuativa realizzata in maniera diuturna in esecuzione di un programma associativo che era stata anche caratterizzata dalla detenzione e rivendita ogni settimana di rilevanti quantitativi di cocaina, pari a partite variabili tra i 100 e 300 grammi, sia pure cedute ai singoli acquirenti con lo spaccio di dosi di più ridotta entità ponderale.Nella riconosciuta manifesta infondatezza del terzo motivo resta sostanzialmente assorbito l'esame del secondo motivo del ricorso, in quanto è pacifico nella giurisprudenza di legittimità che il criterio secondo il quale, in tema di stupefacenti, la fattispecie associativa prevista dall'art. 74, comma 6, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è configurabile a condizione che i sodali abbiano programmato esclusivamente la commissione di fatti di lieve entità, predisponendo modalità strutturali e operative incompatibili con fatti di maggiore gravità e che, in concreto, l'attività associativa si sia manifestata con condotte tutte rientranti nella previsione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (così, ex multis, Sez. 6, n. 1642 del 09/10/2019, dep. 2020, Degli Angioli, Rv. 278098): ben potendo, a tal fine, tenersi conto del dato quantitativo relativo agli approvvigionamenti del gruppo, quale indice della finalizzazione degli stessi alla commissione di fatti non riconducibili allo spaccio di lieve entità, fatta salva l'autonomia della valutazione complessiva della pericolosità delle singole condotte di cessione sulla base di tutti gli altri indici disponibili (così Sez. 4, n. 476 del 25/11/2021, dep. 2022, Quaranta, Rv. 282704). 4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed a quella di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo. Alla cancelleria vanno demandati gli adempimenti comunicativi previsti dalla legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila