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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 dicembre 2021

Cassazione n. 09637/2024

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.15885/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 31, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA d ella COMM.TRIB.REG. della LOMBARDIA n. 4491/2021depositata il 17/12/2021 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L’Agenzia delle entrate notificava alla società contribuente, esercente attività di fabbricazione di articoli da viaggio, borse e pelletteria, exart. 51 d.P.R. n. 633 del 1972 ed ex art. 32 d.P.R. n. 600 del 1972, un questionario con il quale la invitava a fornire documentazione contabile relativa all’anno di imposta 2005 in relazione a taluni rapporti intrattenuti con fornitori cinesi.

Alla luce della documentazione presentata l’Ufficio emetteva un avviso di accertamento, mediante il quale eseguiva riprese fiscali ai fini Ires, Irap e Iva.

La CTP di Milano rigettava il ricorso della contribuente avverso l’atto di accertamento; la CTR della Lombardia accoglieva, viceversa, il successivo appello della contribuente, limitatamente ai costi non documentati connessi alle fatture emesse da uno dei fornitori.

Il ricorso per cassazione dell’Agenzia delle entrate è affidato a due motivi.

Resiste la contribuente con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso si lamenta la violazione, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., dell’art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973, per avere la CTR basato la decisione di accoglimento riferita al rilievo erariale in ordine ai costi non documentati su documenti prodotti inammissibilmente solo in fase contenziosa.

Con il secondo motivo di ricorso si contesta la nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 n. 3 e n. 5, per l’omessa valutazione di elementi dirimenti ai fini della corretta valutazione della controversia e, comunque, in violazione dell’art. 109 TUIR, 19 d.P.R. n. 633 del 1973 e 2697 c.c. [OSCURATO:PERSONA] preliminarmente rileva che dalla documentazione relativa al giudizio emerge che la parte contribuente ha fatto accesso a procedura di definizione agevolata ai sensi dell’art. 1, co. 197, L. n. 197 del 2022.

Ciò rende imprescindibile la verifica di sussistenza dei presupposti per la declaratoria di estinzione della causa, anche in relazione all’avvenuta effettuazione dei pagamenti di legge.

Diviene, peraltro, essenziale rinviare la causa a nuovo ruolo, non essendo possibile ricostituirelo stesso collegio in quanto il Cons. [OSCURATO:PERSONA] è stato posto fuori dal ruolo organico della Magistratura.

P.Q.M.

Rinvia a nuovo ruolo.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.15885/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 31, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA d ella COMM.TRIB.REG. della LOMBARDIA n. 4491/2021depositata il 17/12/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L’Agenzia delle entrate notificava alla società contribuente, esercente attività di fabbricazione di articoli da viaggio, borse e pelletteria, exart. 51 d.P.R. n. 633 del 1972 ed ex art. 32 d.P.R. n. 600 del 1972, un questionario con il quale la invitava a fornire documentazione contabile relativa all’anno di imposta 2005 in relazione a taluni rapporti intrattenuti con fornitori cinesi. Alla luce della documentazione presentata l’Ufficio emetteva un avviso di accertamento, mediante il quale eseguiva riprese fiscali ai fini Ires, Irap e Iva. La CTP di Milano rigettava il ricorso della contribuente avverso l’atto di accertamento; la CTR della Lombardia accoglieva, viceversa, il successivo appello della contribuente, limitatamente ai costi non documentati connessi alle fatture emesse da uno dei fornitori. Il ricorso per cassazione dell’Agenzia delle entrate è affidato a due motivi. Resiste la contribuente con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso si lamenta la violazione, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., dell’art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973, per avere la CTR basato la decisione di accoglimento riferita al rilievo erariale in ordine ai costi non documentati su documenti prodotti inammissibilmente solo in fase contenziosa. Con il secondo motivo di ricorso si contesta la nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 n. 3 e n. 5, per l’omessa valutazione di elementi dirimenti ai fini della corretta valutazione della controversia e, comunque, in violazione dell’art. 109 TUIR, 19 d.P.R. n. 633 del 1973 e 2697 c.c. [OSCURATO:PERSONA] preliminarmente rileva che dalla documentazione relativa al giudizio emerge che la parte contribuente ha fatto accesso a procedura di definizione agevolata ai sensi dell’art. 1, co. 197, L. n. 197 del 2022. Ciò rende imprescindibile la verifica di sussistenza dei presupposti per la declaratoria di estinzione della causa, anche in relazione all’avvenuta effettuazione dei pagamenti di legge. Diviene, peraltro, essenziale rinviare la causa a nuovo ruolo, non essendo possibile ricostituirelo stesso collegio in quanto il Cons. [OSCURATO:PERSONA] è stato posto fuori dal ruolo organico della Magistratura. P.Q.M. Rinvia a nuovo ruolo. Così de
Sentenza Cassazione n. 09637/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris