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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 14695/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che l'imputata [OSCURATO:PERSONA], imputata dei reati di cui agli artt. 81, 110, 624 e 625 n. 7 cod. pen., ricorre avverso la sentenza emessa della Corte di Appello di L'Aquila, che, in accoglimento della richiesta di concordato ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., previa concessione delle attenuanti generiche con giudizio di equivalenza all'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 c.p., come concordemente richiesto dalle parti, ha rideterminato la pena in anni uno, mesi due di reclusione ed euro 600 di multa; e che la stessa ha altresì fatto pervenire tramite il medesimo difensore memoria contenente motivi nuovi con i quali deduce vizi afferenti la querela ed insta per la declaratoria di improcedibilità alla luce della modifica del regime di procedibilità introdotto dalla riforma Cartabia; Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della determinazione della pena, è inammissibile, posto che «in tema di "patteggiamento in appello" ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata» (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504 - 01), né esso potrebbe quindi essere messo in discussione sul rilievo dell'insussistenza dell'aggravante contestata, stante la rinuncia ai motivi di appello, e la verifica in fatto che esso presuppone, non emergendo in maniera evidente l'insussistenza dedotta (essendo tra l'altro pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che affinchè possa escludersi l'aggravante in parola il controllo deve essere continuativo e costante); Precisato, quanto alle eccezioni sollevate con la memoria suindicata, che la volontà di chiedere la punizione del colpevole non è sottoposta a particolari formalità e può ricavarsi dall'esame dello stesso atto di querela, onde a tal fine è sufficiente che la denuncia di un fatto costituente reato alla polizia giudiziaria venga - come nel caso di specie - successivamente ratificata, dovendosi dedurre da tale comportamento l'implicita volontà di perseguirne penalmente l'autore (Sez. 3, Sentenza n. 28837 del 08/09/2020 Ud. (dep. 19/10/2020) Rv. 280627 - 01; conforme Sez. 5, n. 11726 del 16/10/1997, Rv. 209272-01); volontà che nel caso di specie è senza dubbio riferibile all'autrice della denuncia, come emerge per tabulas; Chiarito che la sopravvenienza della procedibilità a querela, per effetto della legge n. 150 del 2022 - in ogni caso - non prevale sulla inammissibilità del ricorso, poiché, a differenza dell'ipotesi di abolitio criminis, non è idonea a incidere sul c.d.

"giudicato sostanziale" (cfr. Sez.

U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551); invero la sopravvenuta eventualità della improcedibilità, dovuta all'abbandono del regime di perseguimento di ufficio del reato, non opera come la richiamata ipotesi abrogativa la quale è destinata ad essere rilevata anche in sede esecutiva mediante la revoca della sentenza ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen. e per tale ragione - essenzialmente di economia processuale - è stata ritenuta dalla giurisprudenza apprezzabile anche in fase di cognizione ed in presenza di ricorso inammissibile; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che l'imputata [OSCURATO:PERSONA], imputata dei reati di cui agli artt. 81, 110, 624 e 625 n. 7 cod. pen., ricorre avverso la sentenza emessa della Corte di Appello di L'Aquila, che, in accoglimento della richiesta di concordato ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., previa concessione delle attenuanti generiche con giudizio di equivalenza all'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 c.p., come concordemente richiesto dalle parti, ha rideterminato la pena in anni uno, mesi due di reclusione ed euro 600 di multa; e che la stessa ha altresì fatto pervenire tramite il medesimo difensore memoria contenente motivi nuovi con i quali deduce vizi afferenti la querela ed insta per la declaratoria di improcedibilità alla luce della modifica del regime di procedibilità introdotto dalla riforma Cartabia; Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della determinazione della pena, è inammissibile, posto che «in tema di "patteggiamento in appello" ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata» (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504 - 01), né esso potrebbe quindi essere messo in discussione sul rilievo dell'insussistenza dell'aggravante contestata, stante la rinuncia ai motivi di appello, e la verifica in fatto che esso presuppone, non emergendo in maniera evidente l'insussistenza dedotta (essendo tra l'altro pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che affinchè possa escludersi l'aggravante in parola il controllo deve essere continuativo e costante); Precisato, quanto alle eccezioni sollevate con la memoria suindicata, che la volontà di chiedere la punizione del colpevole non è sottoposta a particolari formalità e può ricavarsi dall'esame dello stesso atto di querela, onde a tal fine è sufficiente che la denuncia di un fatto costituente reato alla polizia giudiziaria venga - come nel caso di specie - successivamente ratificata, dovendosi dedurre da tale comportamento l'implicita volontà di perseguirne penalmente l'autore (Sez. 3, Sentenza n. 28837 del 08/09/2020 Ud. (dep. 19/10/2020) Rv. 280627 - 01; conforme Sez. 5, n. 11726 del 16/10/1997, Rv. 209272-01); volontà che nel caso di specie è senza dubbio riferibile all'autrice della denuncia, come emerge per tabulas; Chiarito che la sopravvenienza della procedibilità a querela, per effetto della legge n. 150 del 2022 - in ogni caso - non prevale sulla inammissibilità del ricorso, poiché, a differenza dell'ipotesi di abolitio criminis, non è idonea a incidere sul c.d. "giudicato sostanziale" (cfr. Sez. U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551); invero la sopravvenuta eventualità della improcedibilità, dovuta all'abbandono del regime di perseguimento di ufficio del reato, non opera come la richiamata ipotesi abrogativa la quale è destinata ad essere rilevata anche in sede esecutiva mediante la revoca della sentenza ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen. e per tale ragione - essenzialmente di economia processuale - è stata ritenuta dalla giurisprudenza apprezzabile anche in fase di cognizione ed in presenza di ricorso inammissibile; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa de
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