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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 marzo 2023

Cassazione n. 27261/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge, perché prospettano deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto che le sostengono, in quanto non si illustra adeguatamente perché l'argomento introdotto in ricorso (il mancato rispetto del diritto di difesa di un coimputato) sia idoneo ad incidere sul titolo esecutivo nei confronti del ricorrente, non essendo sufficiente il mero riferimento alla circostanza che i fatti contestati li coinvolgano insieme; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 30 marzo 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge, perché prospettano deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto che le sostengono, in quanto non si illustra adeguatamente perché l'argomento introdotto in ricorso (il mancato rispetto del diritto di difesa di un coimputato) sia idoneo ad incidere sul titolo esecutivo nei confronti del ricorrente, non essendo sufficiente il mero riferimento alla circostanza che i fatti contestati li coinvolgano insieme; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 marzo 2023.
Sentenza Cassazione n. 27261/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris