CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 luglio 2026
Cassazione n. 23134/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
esentato e difeso dall' Avvocatura Generale dello Stato-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocatoRoberto [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaLombardia n. 1245/2020 depositata il 24/06/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con separati ricorsi i sigg.ri [OSCURATO:PERSONA] e Luca impugnavanoinnanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Varese gli avvisi diNumero registro generale 2697/2021Numero sezionale 5076/2026Numero di raccolta generale 23134/2026Data pubblicazione 13/07/2026accertamento con cui l’Ufficio aveva operato una nuova determinazione diclassamento e rendita catastale degli immobili di loro proprietà siti inSesto Calende (VA).Il giudizio di primo grado si concludeva, previa riunione dei due ricorsi,con sentenza n. 125/2019 depositata il 25.02.2019 di rigetto del ricorso.2. L’appello proposto dai contribuenti veniva definito con sentenza dellaCommissione Tributaria Regionale della Lombardia con la quale venivaaccolto il ricorso, con annullamento degli avvisi di accertamento econdanna alle spese di lite nel rispetto del principio di soccombenza.3. Avverso la pronuncia n. 1245/2020 emessa dalla CommissioneTributaria Regionale della Lombardia in data 05 febbraio 2020, depositatail giorno 24 giugno 2020, e non notificata, l’Ufficio proponeva ricorso percassazione, affidato ad unico motivo di ricorso, illustrato con memoria.4. I contribuenti hanno resistito in giudizio depositando controricorso,illustrato con memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso parte ricorrente denuncia “Violazione efalsa applicazione dell’art. 7 della L. n. 212 del 2000, art. 7 in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.” per non aver considerato il collegioregionale che nella fattispecie non era ravvisabile una revisione delclassamento bensì la mera “variazione per diversa distribuzione degli spaziinterni, frazionamento e fusione”.1.1 Con tale mezzo di impugnazione, la difesa erariale ha insistito nelsottolineare che nella fattispecie in esame non si trattava di revisione degliestimi e neppure di risistemazione dei parametri relativi alla microzona,ma di semplice ripristino della categoria A/8, per cui “la giustificazionedella rettifica rientra nella dialettica della procedura DOCFA, così comestabilito dal D.M. 701/94”.2. Il motivo è fondato.Numero registro generale 2697/2021Numero sezionale 5076/2026Numero di raccolta generale 23134/2026Data pubblicazione 13/07/20262.1 [OSCURATO:PERSONA] intende dare continuità all’indirizzo costante di questaCorte, a tenore del quale, in tema di classamento di immobili, qualoral'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della c.d.procedura “DOCFA”, l'obbligo di motivazione del relativo avviso èsoddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classestati disattesi dall'amministrazione finanziaria e l'eventuale discrasia trarendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sulvalore economico dei beni, mentre nel caso in cui vi sia una divergentevalutazione degli elementi di fatto indicati dal contribuente, la motivazionedeve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia perconsentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente, sia perdelimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso (Cass., Sez. 5^, 31 ottobre2014, n. 23237; Cass., Sez. 5^, 16 giugno 2016, n. 12497; Cass., Sez.6^, 7 dicembre 2018, n. 31809; Cass., Sez. 6^-5, 7 ottobre 2019, n.25006; Cass., Sez. 5^, 13 agosto 2020, n. 17016; Cass., Sez. 5^, 2febbraio 2021, n. 2247; Cass., Sez. 5^, 9 febbraio 2021, nn. 3104, 3106e 3107; Cass., Sez. 6^- 5, 15 marzo 2021, n. 7210; Cass., Sez. 6^-5, 22dicembre 2021, n. 41179; Cass., Sez. 5^, 7 aprile 2022, n. 11281; Cass.,Sez. 5^, 8 novembre 2023, nn. 31032 e 31073; Cass., Sez. 5^, 5 aprile2024, n. 9127).Ne consegue che qualora i dati forniti dal contribuente non siano stati –come nelle specie- disattesi, ma piuttosto risultano oggetto di merarivalutazione da parte dell'amministrazione finanziaria con riferimentoall'attribuzione della diversa categoria al fabbricato, l’obbligomotivazionale che incombe sull’Ufficio assume un carattere “alleggerito”dalla natura fortemente partecipativa della procedura; nello specifico, èpossibile (e, il più delle volte, accade) che la eventuale difformità tra laclassificazione denunciata dal contribuente e la classificazione accertatadall'amministrazione finanziaria nell'ambito della procedura “DOCFA”Numero registro generale 2697/2021Numero sezionale 5076/2026Numero di raccolta generale 23134/2026Data pubblicazione 13/07/2026derivi da una diversità di valutazione, qualificazione o inquadramento deimedesimi elementi di fatto (descrizioni, misure, grafici e planimetrie), chevengono elaborati sulla base dei criteri tecnici fissati dalla disciplinaregolamentare in materia catastale; il che esime, comunque,l'amministrazione finanziaria dall'onere di formulare una motivazione piùparticolareggiata per l'atto di riclassamento con specifico riguardo allediscrepanze emerse all'esito dell'accertamento rispetto alla proposta delcontribuente (Cass., Sez. 5^, 9 febbraio 2021, n. 3104).3. Ciò premesso, appare fondato l’unico motivo di ricorso che focalizzandol’attenzione sulla natura della procedura Docfa correttamente censura lasentenza che non avrebbe considerato che l’Ufficio si era limitato aconfermare la precedente categoria catastale A/8 in funzione dellecaratteristiche intrinseche ed estrinseche che gli immobili avevanoconservato a seguito della diversa distribuzione degli spazi interni confusione e frazionamento della originaria unità immobiliare.3.1 Invero la sentenza gravata dopo aver pedissequamente riportato ilcontenuto degli atti delle parti, si è soffermata su alcuni orientamenti dellagiurisprudenza di legittimità e di merito (alcuni peraltro inconferenti, nellaparte in cui si invoca un difetto di motivazione per omesso sopralluogo),senza tuttavia confrontarsi con gli stessi.In particolare, vengono mossi rilievi generici alla sentenza di primo gradodi cui non si condivide il contenuto, ma in nessuna parte della pronunciadella CTR si esplicitano gli eventuali elementi di fatto che avrebberocagionato una difforme valutazione dell’Ufficio a fondamento della rettificae quindi rendendo necessario un onere motivazionale rafforzato.Inoltre, anche nella memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c., le particontroricorrenti continuano a dolersi che l’avviso impugnato non avrebbecompiuto “alcuna effettiva verifica delle due unità immobiliariautonomamente considerate”, negando la natura collaborativa dellaprocedura docfa che esonera l’amministrazione da alcun tipo di verifica, seNumero registro generale 2697/2021Numero sezionale 5076/2026Numero di raccolta generale 23134/2026Data pubblicazione 13/07/2026gli elementi di fatto proposti dal contribuente vengono confermatidall’Ufficio, come avvenuto nel caso in esame in cui la rettifica dellacategoria era il frutto della valutazione della sostanziale identità delle dueunità immobiliari originate dalla divisione della villa, avendo di fattoconservato le medesime caratteristiche intrinseche ed estrinseche.4. L’accoglimento dell’unico motivo di ricorso comporta la cassazione dellasentenza impugnata con rinvio alla Corte di Giustizia di II grado dellaLombardia che procederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio dilegittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio allaCorte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia che in diversacomposizione provvederà anche alla liquidazione delle spese di questogrado di giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23/06/2026.Il Presidente