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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 marzo 2024

Cassazione n. 44229/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza del Tribunale di Ancona, emessa il 23 febbraio 2022, che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia in relazione al reato di estorsione aggravata.

2. Ricorre per cassazione Giuseppe Sesta, deducendo, con unico motivo, violazione di legge per non avere la Corte ritenuto il fatto di lieve entità, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 2023.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso, proposto per motivo infondato, deve essere rigettato.

In tema di impugnazioni, non è deducibile con ricorso per cassazione l'omessa motivazione del giudice di appello in ordine al denegato riconoscimento dell'attenuante della lieve entità del delitto di estorsione, prevista dalla sentenza della Corte cost. n. 120 del 2023, ove la questione, già proponibile in quella sede, non sia stata prospettata in appello con i motivi aggiunti ovvero in sede di formulazione delle conclusioni (Sez. 2, n. 19543 del 27/03/2024, G., Rv. 286536).

Nel caso in esame, la sentenza della Corte costituzionale, prima citata, era già stata emessa e pubblicata sulla [OSCURATO:PERSONA] prima del termine per proporre motivi aggiunti e prima dell'udienza di appello; il ricorrente non ha fatto alcuna richiesta nel senso invocato in ricorso.

Inoltre, dalle sentenze di merito - e segnatamente, dalla sentenza di primo grado, il cui contenuto si fonde con quello della sentenza impugnata stante la conformità del giudizio di condanna - risulta che il Tribunale ha ritenuto l'offesa alla vittima non di speciale tenuità sotto il profilo patrimoniale, tanto da aver negato la circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4), cod. pen. e, cioè, mettendo a fuoco l'esistenza, in danno dell'imputato, di uno degli elementi assurti a parametro di valutazione indicati dalla Corte costituzionale nella motivazione della sentenza citata ai fini della decisione di interesse e ancora ribaditi nella più recente sentenza n. 86 del 2024 (dalla motivazione di quella decisione: "mette conto ribadire quanto già osservato nella sentenza n. 120 del 2023 a proposito dell'estorsione, cioè che gli indici dell'attenuante di lieve entità del fatto - estemporaneità della condotta, scarsità dell'offesa personale alla vittima, esiguità del valore sottratto, assenza di profili organizzativi - garantiscono che la riduzione della pena «sia riservata alle ipotesi di lesività davvero minima, per una condotta che pur sempre incide sulla libertà di autodeterminazione della persona» Punto

7.9. del Considerato in diritto).

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza del Tribunale di Ancona, emessa il 23 febbraio 2022, che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia in relazione al reato di estorsione aggravata. 2. Ricorre per cassazione Giuseppe Sesta, deducendo, con unico motivo, violazione di legge per non avere la Corte ritenuto il fatto di lieve entità, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 2023.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso, proposto per motivo infondato, deve essere rigettato. In tema di impugnazioni, non è deducibile con ricorso per cassazione l'omessa motivazione del giudice di appello in ordine al denegato riconoscimento dell'attenuante della lieve entità del delitto di estorsione, prevista dalla sentenza della Corte cost. n. 120 del 2023, ove la questione, già proponibile in quella sede, non sia stata prospettata in appello con i motivi aggiunti ovvero in sede di formulazione delle conclusioni (Sez. 2, n. 19543 del 27/03/2024, G., Rv. 286536). Nel caso in esame, la sentenza della Corte costituzionale, prima citata, era già stata emessa e pubblicata sulla [OSCURATO:PERSONA] prima del termine per proporre motivi aggiunti e prima dell'udienza di appello; il ricorrente non ha fatto alcuna richiesta nel senso invocato in ricorso. Inoltre, dalle sentenze di merito - e segnatamente, dalla sentenza di primo grado, il cui contenuto si fonde con quello della sentenza impugnata stante la conformità del giudizio di condanna - risulta che il Tribunale ha ritenuto l'offesa alla vittima non di speciale tenuità sotto il profilo patrimoniale, tanto da aver negato la circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4), cod. pen. e, cioè, mettendo a fuoco l'esistenza, in danno dell'imputato, di uno degli elementi assurti a parametro di valutazione indicati dalla Corte costituzionale nella motivazione della sentenza citata ai fini della decisione di interesse e ancora ribaditi nella più recente sentenza n. 86 del 2024 (dalla motivazione di quella decisione: "mette conto ribadire quanto già osservato nella sentenza n. 120 del 2023 a proposito dell'estorsione, cioè che gli indici dell'attenuante di lieve entità del fatto - estemporaneità della condotta, scarsità dell'offesa personale alla vittima, esiguità del valore sottratto, assenza di profili organizzativi - garantiscono che la riduzione della pena «sia riservata alle ipotesi di lesività davvero minima, per una condotta che pur sempre incide sulla libertà di autodeterminazione della persona» Punto 7.9. del Considerato in diritto). Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual
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