CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 40894/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 30/6/2020 della Corte d'appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udita il Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; udita per l'imputato l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Roma ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto aggravato di uno zaino all'interno di un grande magazzino, rimodulando in senso favorevole all'imputato il trattamento sanzionatorio stabilito in prime cure. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato articolando tre motivi. Con il primo lamenta l'erronea qualificazione giuridica del fatto come furto consumato anziché solo tentato, posto che l'imputato sarebbe stato costantemente monitorato dal sorvegliante dell'esercizio commerciale, il cui intervento ha consentito, per l'appunto, di sventare il furto. Con il secondo motivo il ricorrente deduce erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in merito al denegato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., mentre analoghi vizi vengono prospettati con il terzo motivo con riguardo alla commisurazione della pena ed alla mancata revisione del giudizio di mera equivalenza tra la contestata aggravante e la recidiva e le riconosciute attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è nel suo complesso infondato. 2. Il primo motivo è in realtà manifestamente infondato. Secondo l'insegnamento di questa Corte richiamato dal ricorrente, il monitoraggio della azione furtiva in essere, esercitato mediante appositi apparati di rilevazione automatica del movimento della merce ovvero attraverso la diretta osservazione da parte della persona offesa o dei dipendenti addetti alla sorveglianza ovvero delle forze dell'ordine presenti nel locale ed il conseguente intervento difensivo in continenti, impediscono la consumazione del delitto di furto che resta allo stadio del tentativo, non avendo l'agente conseguito, neppure momentaneamente, l'autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo del soggetto passivo (Sez. U, Sentenza n. 52117 del 17/07/2014, Prevete, Rv. 261186). Per trovare applicazione, il suddetto principio presuppone però Risponde del delitto di furto consumato e non tentato colui che, pur non essendosi allontanato dal luogo di commissione del reato, abbia ivi occultato la refurtiva, così sottraendola al controllo della persona offesa e acquisendone il possesso. (Fattispecie in cui l'imputato, dopo aver commesso il furto di alcuni beni all'interno di un ospedale privo d'impianto di videosorveglianza, aveva nascosto la refurtiva in locali della struttura stessa, all'interno della quale era stato poi bloccato dalla polizia). (Sez. 5, Sentenza n. 2726 del 24/10/2016, dep. 2017, Pavone, Rv. 269088) L P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese process