CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 luglio 1965
Cassazione n. 32096/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/11/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; $1c [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il primo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente contesta la correttezza della motivazione posta alla base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 648 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento non ravvisando altresì alcun elemento probatorio idoneo a giustificare una pronuncia assolutoria (si vedano, in particolare, pag. 3 del provvedimento impugnato che ha valorizzato la presenza del mezzo rubato all'interno di azienda riferibile al ricorrente, che non forniva alcuna giustificazione) e il ricorrente non si confronta con tale motivazione, tendendo invece ad introdurre una lettura alterativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01); rilevato che il secondo motivo di impugnazione, con il quale si contesta la motivazione e la decisione per avere insufficientemente motivato su ogni motivo di appello anche quanto al trattamento sanzionatorio ed applicazione della recidiva è totalmente generico e reiterativo, ricorrendo un percorso motivazionale privo di illogicità ed aporie sia quanto alla affermazione di responsabilità, che quanto alla applicazione del trattamento sanzionatorio (pag. 3 e seg.); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso