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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 settembre 2021

Cassazione n. 07475/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 30'10/1984 avverso la sentenza del 14/09/2021 del TRIBUNALE di MILANOvisti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché le allegate censure, formulate in termini meramente evocativi del vizio di violazione di legge, esulano da quelle che possono essere proposte avverso la sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti, in presenza della verifica del giudice della non evidenza di cause di proscioglimento; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 11 febbraio 2022 Il Consigliere estensore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 30'10/1984 avverso la sentenza del 14/09/2021 del TRIBUNALE di MILANOvisti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché le allegate censure, formulate in termini meramente evocativi del vizio di violazione di legge, esulano da quelle che possono essere proposte avverso la sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti, in presenza della verifica del giudice della non evidenza di cause di proscioglimento; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 febbraio 2022 Il Consigliere estensore I
Sentenza Cassazione n. 07475/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris