CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 dicembre 2025
Cassazione n. 02048/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, a mezzo del loro difensore, propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui, in data 23 ottobre 2025, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara ha applicato, su concorde richiesta delle parti, la pena di anni 2, mesi 6 di reclusione ed euro 400,00 di multa in relazione al reato di truffa aggravata. 2.I ricorrenti lamentano, con l’unico motivo di impugnazione, violazione dell’art. 133 cod. pen. e degli artt. 129 e 448 cod. proc. pen. nonché carenza della motivazione in ordine alla insussistenza dei presupposti richiesti per la pronuncia di sentenza di proscioglimento, alla qualificazione giuridica del fatto ed alla determinazione del trattamento sanzionatorio. 3. I ricorsi sono inammissibili in quanto assolutamente generici e non consentiti; l’invocato difetto di motivazione non è, infatti, immediatamente evincibile dal tenore del ricorso in quanto i ricorrenti si sono limitati alla mera declinazione di argomentazioni apodittiche prive di un nesso critico con la sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che non possa trovare ingresso nel giudizio di legittimità tale generica denuncia di vizi poiché essa risulta incompatibile con le caratteristiche del rito speciale (con riguardo alla impossibilità per il giudice di sostituirsi alla determinazione delle parti), sicché è inammissibile la denuncia di presunti errori valutativi che non risultano palesi dal provvedimento impugnato. 4. Peraltro il giudice, nell'applicare la pena concordata, si è adeguato all'accordo intervenuto tra le parti, escludendo motivatamente, sulla base degli atti, che ricorressero i presupposti di cui all'art. 129 cod. proc. pen. nonché ritenendo, con argomentazioni esenti da vizi logici e giuridici, la correttezza della qualificazione giuridica dei fatti contestati e la congruità del trattamento sanzionatorio dalle stesse parti proposto. Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell'accertamento devoluto al giudice del merito in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti che ne consegue, appare pienamente adeguata ai parametri indicati per tale genere di decisioni dall’ormai consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le altre, Sez. Un., n. 5777 del 27 marzo 1992, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 191135; Sez. Un., n. 10372 del 27 settembre 1995, Serafino, Rv. 202270; Sez. Un., n. 20 del 27 ottobre 1999, Fraccari, Rv. 214637). 5. All’inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 19/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.