Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2004
ECLI:EU:T:2004:2
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]158/99
[OSCURATO:PERSONA] mbH & Co. KG e altri
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee
«Aiuti concessi dagli Stati — Aiuti con finalità regionale — Regolarità della firma dell’avvocato apposta al ricorso — Legittimazione
attiva — Motivazione — Compatibilità con il mercato comune — Non discriminazione — Diritto di stabilimento dei concorrenti
nazionali del beneficiario dell’aiuto — Tutela dell’ambiente — Sviamento di potere»
Sentenza del Tribunale (Prima Sezione ampliata)
13 gennaio 2004
Massime della sentenza
1.
Aiuti concessi dagli Stati — Progetti di aiuto — Esame da parte della [OSCURATO:PERSONA] — Fase preliminare e fase in contraddittorio
— Compatibilità di un aiuto con il mercato comune — Difficoltà di valutazione — Obbligo della [OSCURATO:PERSONA] di avviare il procedimento
in contraddittorio
[[OSCURATO:PERSONA] CE, art. 93, nn. 2 e 3 (divenuto art. 88, nn. 2 e 3, CE)]
2.
Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Decisione
della [OSCURATO:PERSONA] rivolta ad uno Stato membro e che accerta la compatibilità di un aiuto di Stato con il mercato comune senza
avvio del procedimento formale di esame — Ricorso degli interessati ai sensi dell’art. 93, n. 2, del [OSCURATO:PERSONA] (divenuto art. 88,
n. 2, CE) — Ricevibilità
[[OSCURATO:PERSONA] CE, art. 93, nn. 2 e 3 (divenuto art. 88, nn. 2 e 3, CE), e art. 173, quarto comma (divenuto, in seguito a modifica,
art. 230, quarto comma, CE)]
3.
Atti delle istituzioni — Motivazione — Obbligo — Portata — Presa in considerazione del contesto e del complesso delle norme
giuridiche
[[OSCURATO:PERSONA] CE, art. 190 (divenuto art. 253 CE)]
4.
Aiuti concessi dagli Stati — Nozione — Carattere giuridico — Interpretazione sulla base di elementi oggettivi — Accordo di
prenotazione — Valutazione secondo il criterio dell’investitore privato
[[OSCURATO:PERSONA] CE, art. 92, n. 1 (divenuto, in seguito a modifica, art. 87, n. 1, CE)]
5.
Ricorso di annullamento — Motivi — Sviamento di potere — Nozione
[[OSCURATO:PERSONA] CE, art. 173 (divenuto, in seguito a modifica, art. 230 CE)]
1. Il procedimento di cui all’art. 93, n. 2, del [OSCURATO:PERSONA] (divenuto art. 88, n. 2, CE) si dimostra indispensabile non appena
la [OSCURATO:PERSONA] si trovi in gravi difficoltà nel valutare se un aiuto sia compatibile con il mercato comune. [OSCURATO:PERSONA]
può limitarsi alla fase preliminare di cui all’art. 93, n. 3, per adottare una decisione favorevole ad un aiuto solo nel caso
in cui sia in grado di acquisire la convinzione, in esito ad un primo esame, che tale aiuto è compatibile con il [OSCURATO:PERSONA].
Per contro, qualora questo primo esame abbia convinto la [OSCURATO:PERSONA] del contrario, oppure non le abbia consentito di superare
tutte le difficoltà inerenti alla valutazione della compatibilità di detto aiuto con il mercato comune, la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta
a chiedere tutti i pareri necessari e ad avviare, a tale scopo, il procedimento di cui all’art. 93, n. 2.
(v. punti 59-61)
2. Imprese concorrenti dirette di un’impresa beneficiaria di un aiuto, aventi la qualità di interessate ai sensi dell’art. 93,
n. 2, del [OSCURATO:PERSONA] (divenuto art. 88, n. 2, CE), devono essere considerate direttamente e individualmente interessate da una
decisione della [OSCURATO:PERSONA] con cui l’aiuto concesso è stato dichiarato compatibile con il mercato comune senza avviare il
procedimento ai sensi dell’art. 93, n. 2, e devono quindi essere ammesse a proporre un ricorso di annullamento contro tale
decisione.
(v. punti 69, 73)
3. L’osservanza dell’obbligo di motivazione dev’essere valutata alla luce non solo del tenore dell’atto controverso, ma anche
del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia.
(v. punto 94)
4. La nozione di aiuto statale, quale è definita nel [OSCURATO:PERSONA], ha carattere giuridico e deve essere interpretata sulla base di
elementi obiettivi.
Una misura adottata da un ente pubblico nei confronti di un’impresa privata in forma di accordo di prenotazione non può, per
il semplice fatto che le due parti si sono obbligate a compiere prestazioni reciproche, essere esclusa a priori dalla nozione
di aiuto ai sensi dell’art. 92, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA] (divenuto, in seguito a modifica, art. 87, n. 1, CE); la sua qualificazione
dipende dalla questione se l’impresa beneficiaria riceva un vantaggio economico che non avrebbe ricevuto in condizioni normali
di mercato.
(v. punti 106-108)
5. Un atto è viziato da sviamento di potere solo se, in base a indizi oggettivi, pertinenti e concordanti, risulta adottato allo
scopo esclusivo, o quanto meno determinante, di raggiungere fini diversi da quelli dichiarati o di eludere una procedura appositamente
prevista dal [OSCURATO:PERSONA] per far fronte alle circostanze del caso di specie.
(v. punto 164)
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione ampliata)
13 gennaio 2004 (
*
)
«Aiuti concessi dagli Stati – Aiuti con finalità regionale – Regolarità della firma dell’avvocato apposta al ricorso – Legittimazione attiva – Motivazione – Compatibilità con il mercato comune – Non discriminazione – Diritto di stabilimento dei concorrenti nazionali del beneficiario dell’aiuto – Tutela dell’ambiente – Sviamento di potere»
Nella causa T-158/99,
[OSCURATO:PERSONA] mbH & Co. KG,
VierJahreszeiten Hotel-Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG,
[OSCURATO:PERSONA]
,
[OSCURATO:PERSONA] GesmbH
,
con sede in Loipersdorf (Austria), rappresentati dall’avv. G. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrenti,
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee
, rappresentata dai sigg. V. Kreuschitz e J. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
interveniente,
avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 3 febbraio 1999, SG(99) D/1523, che dichiara
compatibile con il mercato comune un aiuto di Stato a favore della realizzazione di un progetto alberghiero a Loipersdorf
(Austria),
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (Prima Sezione ampliata),
composto dai sigg. B. [OSCURATO:PERSONA], presidente, J. [OSCURATO:PERSONA], M. [OSCURATO:PERSONA], H. [OSCURATO:PERSONA] e dalla sig.ra M.E. [OSCURATO:PERSONA], giudici,
cancelliere: sig.ra D. Christensen, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 1° aprile 2003,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Contesto giuridico della controversia
1 L’art. 92 del [OSCURATO:PERSONA] CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 87 CE) dispone, in particolare, quanto segue:
«1. Salvo deroghe contemplate dal presente [OSCURATO:PERSONA], sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli
scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo
talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.
(...)
3. Possono considerarsi compatibili con il mercato comune:
(...)
c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le
condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse (...)».
2 Ai sensi dell’art. 93 del [OSCURATO:PERSONA] CE (divenuto art. 88 CE):
«1. [OSCURATO:PERSONA] procede con gli Stati membri all’esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone
a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato comune.
2. Qualora la [OSCURATO:PERSONA], dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso
da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato comune a norma dell’articolo 92, oppure che tale
aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato.
(...)
3. [OSCURATO:PERSONA] sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare
aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato comune a norma dell’articolo 92, la [OSCURATO:PERSONA] inizia
senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure
progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale».
Antefatti della controversia
3 Con lettera 20 novembre 1997, i ricorrenti, quattro gestori di alberghi a quattro stelle della stazione turistica di Loipersdorf
situata nel Land di Stiria (Austria), informavano la [OSCURATO:PERSONA] di un progetto di aiuto di tale Land alla società Siemens
AG Austria, nell’ambito della costruzione di un albergo a cinque stelle (in prosieguo: l’«albergo Siemens») nella medesima
località.
4 [OSCURATO:PERSONA] chiedeva alle autorità austriache, con lettera 12 dicembre 1997, informazioni destinate a consentirle di pronunciarsi
sull’operazione progettata.
5 Con plico 23 febbraio 1998, pervenuto alla [OSCURATO:PERSONA] il 25 febbraio seguente, la Repubblica d’Austria notificava il progetto
d’aiuto in questione.
6 In seguito a diverse lettere di sollecito e proroghe del termine per la risposta, la [OSCURATO:PERSONA] otteneva dalle autorità austriache
informazioni complementari sul progetto d’aiuto notificato, con lettera 30 dicembre 1998, consegnata il 5 gennaio 1999.
7 Con decisione adottata il 3 febbraio 1999 e comunicata alle autorità austriache con lettera del 2 marzo seguente (in prosieguo:
la «decisione impugnata»), la [OSCURATO:PERSONA] dichiarava l’aiuto in questione compatibile con il mercato comune, in virtù della
deroga al divieto degli aiuti di Stato introdotta dall’art. 92, n. 3, lett. c), del [OSCURATO:PERSONA], relativo agli aiuti di Stato
destinati a facilitare lo sviluppo di talune regioni economiche.
8 L’aiuto autorizzato consisteva, da una parte, in un finanziamento della costruzione dell’albergo Siemens ammontante a EUR
810 302 [11 150 000 scellini austriaci (ATS)] e, dall’altra, in una transazione immobiliare sovvenzionata per un importo di
EUR 893 571 (ATS 12 295 810), corrispondente ad un importo complessivo di EUR 1 703 873 (ATS 23 445 810). Il complesso dei
capitali investiti nella costruzione dell’albergo Siemens ammontava a EUR 38 100 000 (ATS 524 000 000).
9 Nella decisione impugnata viene rilevato, in particolare:
«Nell’ambito del progetto è stato concluso anche un contratto tra il gestore dell’albergo [Siemens] e le terme di Loipersdorf.
Secondo tale accordo, le terme si impegnano a riservare quotidianamente per tre anni 50 camere (vale a dire un coefficiente
di occupazione del 16,7%) ad un prezzo corrispondente alla media dei prezzi delle camere effettivamente ottenuti dall’albergo
Siemens. Inoltre, le terme si obbligano, da una parte, ad ingrandire le sale di riposo contigue alle sorgenti termali, in
cui 200 sedie a sdraio saranno riservate esclusivamente ai clienti dell’albergo Siemens e, dall’altra, a non accordare ad
altri alberghi un accesso diretto alle sorgenti prima del 1° gennaio 2003. Come controprestazione, il gestore dell’albergo
Siemens si impegna a riservare quotidianamente perlomeno 200 sedie a sdraio e a pagare alle terme il prezzo d’ingresso giornaliero
ufficiale. Tale obbligo ha una durata fissa di cinque anni e può essere adeguato successivamente».
10 Con lettera 6 aprile 1999, i ricorrenti chiedevano alla [OSCURATO:PERSONA] di trasmettere loro una copia dei documenti del fascicolo.
11 Con lettera 29 aprile 1999, la [OSCURATO:PERSONA] inviava ai ricorrenti un esemplare della decisione impugnata, rifiutando di trasmettere
loro i documenti del fascicolo per ragioni di riservatezza.
Procedimento dinanzi al Tribunale
12 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 5 luglio 1999, i ricorrenti hanno proposto il presente
ricorso di annullamento avverso, da una parte, la decisione impugnata, e dall’altra e in via subordinata, il rifiuto di comunicare
il fascicolo.
13 Il sunto della decisione impugnata, con il riferimento N 136/98, è stato pubblicato nella
Gazzetta ufficiale delle [OSCURATO:PERSONA] europee
C 238, del 21 agosto 1999, pag. 3.
14 Con atto depositato il 18 ottobre 1999, la [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato un’eccezione di irricevibilità del ricorso.
15 I ricorrenti hanno presentato le loro osservazioni su tale eccezione il 16 novembre 1999.
16 Con atto depositato il 14 gennaio 2000, la Repubblica d’Austria ha chiesto di intervenire nel presente procedimento, a sostegno
delle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA].
17 Tale domanda è stata accolta con ordinanza del presidente della Seconda Sezione ampliata 25 febbraio 2000.
18 Con atto depositato il 4 aprile 2000, la Repubblica d’Austria ha rinunciato ad esprimersi sulla ricevibilità del ricorso riservandosi
il diritto di presentare osservazioni su tale punto nel caso in cui il Tribunale dovesse riunire al merito l’eccezione di
irricevibilità.
19 L’eccezione di irricevibilità è stata riunita al merito, con ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione ampliata) 16 giugno
2000.
20 I ricorrenti hanno depositato la loro replica l’11 gennaio 2001, vale a dire un giorno dopo la scadenza del termine assegnato.
21 Il presidente della Seconda Seziona ampliata, con decisione 12 gennaio 2001, ha ordinato l’iscrizione di tale documento nel
registro.
22 Nella sua controreplica, la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto al Tribunale di riconsiderare tale decisione e di non tener conto della
replica. [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di presentare la controreplica solo per il caso in cui il Tribunale non dovesse accogliere
la sua domanda.
23 Con decisione 20 settembre 2001, il giudice relatore è stato assegnato alla Prima Sezione ampliata, alla quale, di conseguenza,
è stata attribuita la causa.
24 Su relazione del giudice relatore, la Prima Sezione ampliata, il 18 gennaio 2002, ha deciso di invitare la [OSCURATO:PERSONA] a rispondere
a diversi quesiti e a produrre la notifica delle autorità austriache del 23 febbraio 1998 relativa al progetto di aiuto di
Stato in questione, la corrispondenza scambiata tra la [OSCURATO:PERSONA] e tali autorità, nonché tutti i documenti forniti a sostegno
della notifica.
25 Con lettera depositata il 13 febbraio 2002, la [OSCURATO:PERSONA] ha risposto ai quesiti del Tribunale e ha prodotto taluni documenti.
26 Con lettera 12 marzo 2002, la [OSCURATO:PERSONA] ha precisato che le autorità austriache avevano chiesto il trattamento confidenziale
di taluni documenti prodotti.
27 [OSCURATO:PERSONA], con lettera depositata il 5 dicembre 2002, ha poi precisato che queste stesse autorità non ritenevano più
necessario trattare come confidenziali i documenti in questione.
28 Tali documenti sono stati allegati al fascicolo della causa e comunicati ai ricorrenti e all’interveniente.
29 Con plico depositato il 3 febbraio 2003, la [OSCURATO:PERSONA] ha inoltre prodotto, in seguito ad un sollecito del Tribunale, copia
di una relazione sullo sviluppo regionale della Stiria, redatta nell’ottobre 1994 dall’Institut für Technologie- und Regionalpolitik
(Istituto di tecnologia e politica regionale), e a cui fa riferimento il punto 3.2.1 della decisione impugnata.
30 Le parti hanno svolto le loro difese orali e hanno risposto ai quesiti posti dal Tribunale nell’udienza svoltasi il 1° aprile
2003.
31 Durante tale udienza, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritirato la sua domanda diretta a che il Tribunale non tenga conto della replica in
quanto la stessa sarebbe stata depositata tardivamente. Da parte loro, i ricorrenti, avendo ricevuto i documenti del fascicolo
amministrativo relativo all’aiuto in questione, hanno desistito dalle loro conclusioni, presentate in via subordinata, dirette
alla produzione di tali documenti e all’annullamento del rifiuto della [OSCURATO:PERSONA] di trasmetterli a loro.
32 Durante la medesima udienza è stato prodotto l’accordo di prenotazione reciproca concluso tra le terme di Loipersdorf e l’albergo
Siemens.
Conclusioni delle parti
33 I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia: dichiarare il ricorso ricevibile e fondato; annullare la decisione impugnata;
condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
34 [OSCURATO:PERSONA], sostenuta dall’interveniente, chiede che il Tribunale voglia: dichiarare il ricorso irricevibile; dichiarare
il ricorso infondato; condannare i ricorrenti alle spese.
Sulla ricevibilità
35 [OSCURATO:PERSONA] eccepisce l’irricevibilità del ricorso facendo valere due motivi di irricevibilità relativi, rispettivamente,
al difetto di sottoscrizione del ricorso da parte dell’avvocato dei ricorrenti, da una parte, ed al difetto di legittimazione
attiva degli interessati, dall’altra.
Sul difetto di sottoscrizione del ricorso da parte dell’avvocato dei ricorrenti
[OSCURATO:PERSONA] delle parti
36 [OSCURATO:PERSONA] deduce dall’art. 43, n. 1, primo comma, del regolamento di procedura del Tribunale e dall’art. 6, n. 3, delle
istruzioni al cancelliere che ogni atto processuale dev’essere sottoscritto dai rappresentanti delle parti e che tale sottoscrizione
deve permettere di distinguere il nome di un avvocato abilitato a rappresentare, nella fattispecie, i ricorrenti, per verificare
la concordanza tra la sottoscrizione che figura sull’atto processuale e quella dell’avvocato da essi designato.
37 Orbene, la sigla apposta al centro del timbro dello studio legale «[OSCURATO:PERSONA]-Herzog-Nierhaus-Forcher e Partner OEG» sulla
prima pagina dell’originale del ricorso non consentirebbe di riconoscere la firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], procuratore
ad litem dei ricorrenti.
38 A tal riguardo, la copia del certificato di legittimazione dell’interessato allegata al ricorso non può essere presa in considerazione
per dimostrare l’autenticità della sottoscrizione figurante sull’originale del ricorso. Contrariamente a quanto richiesto
dall’art. 6, n. 4, delle istruzioni al cancelliere, non sarebbe stato depositato alcun indice degli allegati al ricorso. L’annotazione
degli allegati sulla prima pagina del ricorso non può sostituire tale indice e non ovvierebbe nemmeno alla mancata annotazione
dell’allegato nel ricorso, la quale è tuttavia richiesta dall’art. 6, n. 4, citato.
39 I ricorrenti obiettano che l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha debitamente apposto la sua firma sull’originale del ricorso e che tale
firma è identica a quella che figura sul suo certificato di legittimazione. I ricorrenti precisano di avere prodotto successivamente
un esemplare della firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], certificata conforme da atto notarile, per non lasciar più sussistere
il minimo dubbio sull’identità dell’autore della sottoscrizione apposta sul ricorso.
40 Inoltre, i ricorrenti ritengono di essersi conformati all’art. 43, n. 4, del regolamento di procedura indicando sulla prima
pagina del ricorso l’elenco degli allegati a cui si riferisce tale documento. I ricorrenti dichiarano di aver depositato un
documento separato contenente tale medesimo elenco per dissipare qualsiasi dubbio al riguardo.
Giudizio del Tribunale
41 Occorre ricordare, in via preliminare, che ai sensi dell’art. 43, n. 1, primo comma, del regolamento di procedura l’originale
di qualsiasi atto processuale deve essere sottoscritto dall’agente o dall’avvocato delle parti.
42 Nella fattispecie, in primo luogo, occorre rilevare che la prima pagina dell’originale del ricorso è firmata.
43 In secondo luogo, i ricorrenti hanno allegato al loro ricorso una copia del certificato di legittimazione del loro avvocato,
contenente anche una firma dell’interessato. Con riferimento all’essenzialità di tale certificato di legittimazione per la
regolarità del ricorso e, di conseguenza, per la ricevibilità del ricorso in quanto tale, ai fini della dimostrazione dell’autenticità
della firma apposta sulla prima pagina dell’originale del ricorso, questo documento non può essere respinto per il solo motivo
che il ricorso non era accompagnato da un indice degli allegati.
44 In terzo luogo, occorre constatare che i ricorrenti hanno spontaneamente depositato, ad ogni buon fine, un esemplare, certificato
conforme da atto notarile, della firma dell’avvocato interessato, nonché un indice degli allegati.
45 Con riferimento a questi tre elementi, il Tribunale si è potuto accertare del rispetto della condizione prevista all’art. 43,
n. 1, primo comma, del regolamento di procedura. Infatti, se è vero che la firma apposta sulla prima pagina dell’originale
del ricorso non consente, da sola, di identificare facilmente l’avvocato interessato e che essa costituisce, inoltre, una
versione semplificata di quella figurante sulla copia del certificato di legittimazione dell’interessato, il confronto fra
le tre sottoscrizioni summenzionate, secondo il Tribunale, non ha tuttavia lasciato alcun dubbio sul fatto che il ricorso
è stato, in ogni caso, debitamente firmato dall’avvocato dei ricorrenti.
46 Di conseguenza, il motivo di irricevibilità relativo al difetto di sottoscrizione del ricorso da parte dell’avvocato dei ricorrenti
deve essere respinto.
Sul difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti
[OSCURATO:PERSONA] delle parti
47 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la situazione dei concorrenti locali del beneficiario di un aiuto di Stato, quali sono i ricorrenti,
non rientra nell’ambito degli scambi tra Stati membri, ai sensi dell’art. 92, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA]. Tale disposizione estenderebbe
il suo ambito di protezione solo ai concorrenti che non esercitano la loro attività nello Stato membro che accorda l’aiuto
contestato.
48 [OSCURATO:PERSONA] non dovrebbe esaminare né gli effetti dell’aiuto in questione sulla concorrenza in una regione strettamente
circoscritta, come Loipersdorf, né i suoi effetti sui concorrenti nello stesso Stato membro o nella stessa regione, poiché
tale questione è estranea agli scambi tra Stati membri ai sensi dell’art. 92, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA].
49 Poiché i ricorrenti sono stabiliti nelle immediate vicinanze dell’impresa beneficiaria dell’aiuto, la decisione impugnata
non si riferirebbe ai ricorrenti né li interesserebbe direttamente, a meno di non voler snaturare l’art. 173, quarto comma,
del [OSCURATO:PERSONA] CE (divenuto art. 230, quarto comma, CE), trasformandolo in un mezzo oggettivo di controllo di legittimità.
50 Pur considerando, al punto 16 del loro ricorso, che la [OSCURATO:PERSONA] ha avviato il procedimento formale d’esame degli aiuti
di Stato ai sensi dell’art. 93, n. 2, del [OSCURATO:PERSONA], i ricorrenti, al punto 7 del medesimo documento, sostengono che la [OSCURATO:PERSONA]
ha accertato, in realtà, la compatibilità dell’aiuto controverso con il mercato comune al termine del procedimento preliminare
d’esame definito dall’art. 93, n. 3, del [OSCURATO:PERSONA].
51 I ricorrenti sarebbero così stati privati della possibilità, ad essi riconosciuta dall’art. 93, n. 2, del [OSCURATO:PERSONA] in ragione
della loro qualità di interessati ai sensi di tale disposizione, di presentare le loro osservazioni sul progetto di aiuto
notificato.
52 Ne conseguirebbe che i ricorrenti possono ottenere il rispetto di tali garanzie solo se dispongono della possibilità di contestare
la decisione impugnata dinanzi al giudice comunitario.
53 I ricorrenti ritengono, peraltro, di essere direttamente ed individualmente interessati dalla decisione controversa. Da una
parte, essa nuocerebbe direttamente ai loro interessi ed alla loro posizione giuridica, senza richiedere misure interne di
applicazione per la sua attuazione. Dall’altra, la decisione impugnata riguarderebbe individualmente i ricorrenti in ragione
di talune qualità ad essi peculiari e di una situazione di fatto che li caratterizza in relazione a qualsiasi altra persona
e li individua così in modo analogo a come lo sarebbe il destinatario della decisione.
Giudizio del Tribunale
54 Tenuto conto dell’ambiguità dell’argomento esposto dai ricorrenti, occorre identificare preventivamente la natura, preliminare
o formale, della fase del procedimento di esame al termine della quale è stata adottata la decisione impugnata.
55 Ai sensi dell’art. 93, n. 3, prima frase, del [OSCURATO:PERSONA], i progetti diretti ad istituire o a modificare aiuti di Stato debbono
essere notificati alla [OSCURATO:PERSONA] prima della loro attuazione.
56 Questa procede allora ad un primo esame degli aiuti progettati. Se, al termine di tale esame, le sembra che un progetto non
sia compatibile con il mercato comune, essa dà immediatamente inizio al procedimento previsto dall’art. 93, n. 2, del [OSCURATO:PERSONA]
(sentenza della Corte 2 aprile 1998, causa C-367/95 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-1719, punto 36).
57 Nel contesto del procedimento previsto dall’art. 93 del [OSCURATO:PERSONA] si deve pertanto distinguere, da un lato, la fase preliminare
di esame degli aiuti istituita dall’art. 93, n. 3, che ha soltanto lo scopo di consentire alla [OSCURATO:PERSONA] di formarsi una
prima opinione sulla compatibilità parziale o totale dell’aiuto di cui trattasi e, dall’altro, la fase formale di esame prevista
dall’art. 93, n. 2, la quale è diretta a consentire alla [OSCURATO:PERSONA] di essere completamente ragguagliata su tutti i dati
della questione (sentenze della Corte 19 maggio 1993, causa C-198/91, Cook/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-2487, punto 22; 15 giugno
1993, causa C‑225/91, Matra/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-3203, punto 16, e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], citata sopra
al punto 56, punto 38).
58 La fase preliminare di esame istituita dall’art. 93, n. 3, del [OSCURATO:PERSONA] ha l’unico scopo di concedere alla [OSCURATO:PERSONA] un
termine di riflessione e di indagine sufficiente per consentirle di formarsi una prima opinione sui progetti di aiuto notificati
al fine di concludere, senza necessità di un esame approfondito, che essi sono compatibili con il [OSCURATO:PERSONA] oppure, al contrario,
che il loro contenuto solleva dubbi a tal riguardo (sentenza della Corte 15 febbraio 2001, causa C-99/98, Austria/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I-1101, punti 53 e 54).
59 La fase formale di esame prevista all’art. 93, n. 2, del [OSCURATO:PERSONA], che consente alla [OSCURATO:PERSONA] di essere completamente ragguagliata
su tutti i dati della questione prima di adottare la sua decisione, si dimostra indispensabile non appena la [OSCURATO:PERSONA] si
trovi in gravi difficoltà nel valutare se un aiuto sia compatibile con il mercato comune (sentenza Matra/[OSCURATO:PERSONA], citata
sopra al punto 57, punto 33).
60 [OSCURATO:PERSONA], quindi, può limitarsi alla fase preliminare d’esame di cui all’art. 93, n. 3, del [OSCURATO:PERSONA] per adottare una
decisione, senza formulare obiezioni nei confronti di un aiuto, solo nel caso in cui sia in grado di acquisire la convinzione,
in esito a tale esame, che tale progetto è compatibile con il [OSCURATO:PERSONA].
61 Per contro, qualora questo primo esame abbia convinto la [OSCURATO:PERSONA] del contrario, oppure non le abbia consentito di superare
tutte le difficoltà inerenti alla valutazione della compatibilità di detto aiuto col mercato comune, la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta
a chiedere tutti i pareri necessari e ad avviare, a tale scopo, il procedimento formale d’esame di cui all’art. 93, n. 2,
del [OSCURATO:PERSONA] (sentenze della Corte 20 marzo 1984, causa 84/82, Germania/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1451, punto 13; Cook/[OSCURATO:PERSONA],
citata sopra al punto 57, punto 29; Matra/[OSCURATO:PERSONA], citata sopra al punto 57, punto 33, e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], citata sopra al punto 56, punto 39).
62 Quest’ultimo procedimento dà agli Stati membri diversi dallo Stato notificante e agli ambienti interessati la garanzia di
poter essere sentiti, poiché il [OSCURATO:PERSONA] prevede l’obbligo per la [OSCURATO:PERSONA] di invitare gli interessati a presentare le
loro osservazioni.
63 Nella fattispecie, dai dati della causa non emerge che la decisione impugnata sia stata adottata nell’ambito della fase formale
di esame prevista all’art. 93, n. 2, del [OSCURATO:PERSONA].
64 Infatti, innanzi tutto, le ricorrenti non hanno allegato che la [OSCURATO:PERSONA] abbia pubblicato una comunicazione nella
Gazzetta ufficiale delle [OSCURATO:PERSONA] europee
invitando gli interessati a presentare le loro osservazioni sul progetto d’aiuto in questione, come richiesto da tale procedimento
formale di esame.
65 [OSCURATO:PERSONA] ha poi precisato, in risposta ad un quesito del Tribunale, che un sunto della decisione impugnata era stato
pubblicato nella
Gazzetta ufficiale delle [OSCURATO:PERSONA] europee
nella sezione «Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli [92 e 93] del [OSCURATO:PERSONA] CE – Casi per i quali
la [OSCURATO:PERSONA] non solleva obiezioni».
66 Orbene, la [OSCURATO:PERSONA] pubblica una tale comunicazione quando adotta una decisione che autorizza un aiuto senza avviare il
procedimento di cui all’art. 93, n. 2, del [OSCURATO:PERSONA]. La comunicazione assume generalmente, come nella fattispecie, la forma
di un elenco-tipo di informazioni sull’aiuto di Stato in questione (v.
Diritto della concorrenza nelle [OSCURATO:PERSONA] europee
, volume II A, «Regole applicabili agli aiuti di Stato» 1995, pag. 35, punto 36).
67 Infine, dall’esposizione degli antefatti della controversia emerge che la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione impugnata il
3 febbraio 1999, vale a dire entro il termine imperativo di riflessione e di indagine, stimato in due mesi dalla Corte, di
cui la [OSCURATO:PERSONA] disponeva per effettuare l’esame preliminare del progetto notificato a decorrere dalla data, menzionata,
del 5 gennaio 1999 (v., in tal senso, sentenze della Corte 11 dicembre 1973, causa 120/73, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1471, punto
4, e Austria/[OSCURATO:PERSONA], citata sopra al punto 58, punti 56 e 72-74).
68 Ciò premesso, occorre considerare che la decisione impugnata è stata adottata nell’ambito del procedimento preliminare di
esame previsto dall’art. 93, n. 3, del [OSCURATO:PERSONA].
69 Orbene, i ricorrenti possono ottenere il rispetto delle garanzie che avrebbero avuto in un procedimento formale d’esame ai
sensi dell’art. 93, n. 2, del [OSCURATO:PERSONA], se questo avesse dovuto essere avviato dalla [OSCURATO:PERSONA], solo se dispongono della
possibilità di contestare dinanzi al giudice comunitario una decisione adottata, come nella fattispecie, nell’ambito del procedimento
preliminare di esame ai sensi dell’art. 93, n. 3, del [OSCURATO:PERSONA].
70 Infatti, tra gli interessati di cui all’art. 93, n. 2, del [OSCURATO:PERSONA], che sono, in quanto tali, beneficiari delle garanzie
processuali previste nell’ambito del procedimento formale d’esame dei progetti di aiuti ai sensi di questa disposizione, figurano
le imprese i cui interessi siano eventualmente pregiudicati dalla concessione dell’aiuto controverso, comprese le imprese
concorrenti del beneficiario dell’aiuto (sentenza della Corte 14 novembre 1984, causa 323/82, Intermills/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 3809,
punto 16).
71 A tal riguardo, è pacifico che i ricorrenti sono i concorrenti diretti dell’albergo beneficiario dell’aiuto in questione e
che la decisione impugnata riconosce loro tale qualità.
72 Occorre precisare a tal riguardo che i ricorrenti sostengono formalmente, al punto 2 del loro ricorso, di non essere stati
sentiti nella loro qualità di imprese concorrenti, contrariamente a quanto stabilito dall’art. 93, n. 2, del [OSCURATO:PERSONA].
73 Sulla base degli elementi che precedono si deve concludere che i ricorrenti hanno la qualità di interessati ai sensi dell’art. 93,
n. 2, del [OSCURATO:PERSONA]. Pertanto, devono essere considerati direttamente e individualmente interessati dalla decisione impugnata
in quanto la [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato l’aiuto concesso dalle autorità austriache compatibile con il mercato comune senza
avviare il procedimento ai sensi dell’art. 93, n. 2, del [OSCURATO:PERSONA] (v., in tal senso, sentenza Cook/[OSCURATO:PERSONA], citata sopra
al punto 57, punto 26, e sentenza del Tribunale 16 settembre 1998, causa T-188/95, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. II-3713, punti 57 e 86).
74 A tal proposito è irrilevante l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui la situazione dei ricorrenti non rientrerebbe nell’ambito
degli scambi tra Stati membri ai sensi dell’art. 92, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA].
75 Infatti, tale questione riguarda solo la qualificazione di una misura in quanto aiuto di Stato ai sensi delle norme comunitarie
della concorrenza, e non le condizioni alle quali può essere proposto un ricorso di annullamento ai sensi dell’art. 173, quarto
comma, del [OSCURATO:PERSONA].
76 Ne consegue che l’esame di tale questione rientra nel merito della controversia e non della sua ricevibilità.
77 I ricorrenti sono quindi legittimati a chiedere l’annullamento della decisione impugnata.
78 Da quanto esposto sopra risulta che l’eccezione di irricevibilità del ricorso deve essere respinta.
Nel merito
79 Gli argomenti esposti dai ricorrenti a sostegno della loro domanda di annullamento della decisione impugnata possono essere
raggruppati in otto motivi relativi, rispettivamente, al mancato rispetto del loro diritto ad essere sentiti, alla motivazione
insufficiente della decisione impugnata, alla violazione dell’art. 92, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA], nonché dell’art. 92, n. 3, lett. c),
del [OSCURATO:PERSONA], alla violazione del principio di non discriminazione, nonché del diritto di stabilimento dei concorrenti locali
del beneficiario dell’aiuto, al contrasto della decisione impugnata con talune disposizioni comunitarie relative alla tutela
dell’ambiente e, infine, allo sviamento di potere.
Sul primo motivo, relativo alla violazione del diritto ad essere sentiti in applicazione dell’art. 93, n. 2, del [OSCURATO:PERSONA] delle parti
80 I ricorrenti sostengono che la [OSCURATO:PERSONA] era tenuta a dar loro l’opportunità di essere sentiti prima dell’adozione della
decisione impugnata, conformemente a quanto stabilito dall’art. 93, n. 2, del [OSCURATO:PERSONA].
81 Infatti, la [OSCURATO:PERSONA], informata del progetto di aiuto di cui trattasi dal 20 novembre 1997, avrebbe manifestamente adottato
la decisione impugnata, il 3 febbraio 1999, nell’ambito del procedimento formale di esame definito dall’art. 93, n. 2, del
[OSCURATO:PERSONA].
82 In ogni caso, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto limitarsi alla fase preliminare dell’art. 93, n. 3, del [OSCURATO:PERSONA], solo se non
avesse incontrato gravi difficoltà durante tale primo esame. In caso contrario, essa sarebbe stata obbligata ad avviare il
procedimento formale d’esame di cui all’art. 93, n. 2, del [OSCURATO:PERSONA] per poter valutare la compatibilità dell’aiuto con il
mercato comune.
83 Omettendo tale formalità, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe commesso un grave errore procedurale e avrebbe violato l’art. 6 della Convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.
84 [OSCURATO:PERSONA] sostiene di aver legittimamente adottato la decisione impugnata nell’ambito del procedimento preliminare d’esame
previsto dall’art. 93, n. 3, del [OSCURATO:PERSONA], senza essere tenuta ad avviare il procedimento formale d’esame ai sensi dell’art. 93,
n. 2, del [OSCURATO:PERSONA].
85 Orbene, nell’ambito del procedimento di esame preliminare introdotto dall’art. 93, n. 3, del [OSCURATO:PERSONA], gli eventuali concorrenti
del beneficiario dell’aiuto non disporrebbero di alcun diritto processuale e la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe tenuta non ad esaminare
le loro obiezioni, ma a farsi una prima opinione sulla compatibilità dei progetti di aiuti notificati con il mercato comune.
Giudizio del Tribunale
86 Per sostenere di essere stati privati delle garanzie procedurali previste dal procedimento formale d’esame di cui all’art. 93,
n. 2, del [OSCURATO:PERSONA], i ricorrenti osservano, in primo luogo, che il procedimento d’esame è stato effettivamente svolto, nella
fattispecie, ai sensi di tale disposizione, ma senza che essi venissero sentiti come avrebbero dovuto esserlo in tale contesto.
87 Basta rilevare che, come è già stato constatato sopra ai punti 62-67, la decisione impugnata è stata adottata al termine del
procedimento preliminare d’esame di cui all’art. 93, n. 3, del [OSCURATO:PERSONA], vale a dire senza apertura del procedimento formale
dell’art. 93, n. 2, del [OSCURATO:PERSONA], che prevede l’invito agli interessati a presentare le loro osservazioni.
88 In secondo luogo, i ricorrenti sostengono che avrebbero dovuto, in ogni caso, beneficiare delle garanzie previste dall’art. 93,
n. 2, del [OSCURATO:PERSONA], poiché la [OSCURATO:PERSONA], in presenza di gravi difficoltà, era tenuta a procedere conformemente alle prescrizioni
di tale disposizione e a sentirli prima dell’adozione della decisione impugnata.
89 A tal riguardo, per determinare se la [OSCURATO:PERSONA] fosse tenuta ad avviare il procedimento formale d’esame ai sensi dell’art. 93,
n. 2, del [OSCURATO:PERSONA] e, in tale contesto, a sentire i ricorrenti, occorre stabilire, come è stato ricordato sopra al punto 59,
se la [OSCURATO:PERSONA] abbia correttamente considerato che la compatibilità dell’aiuto di cui trattasi con il mercato comune non
sollevava gravi difficoltà di valutazione alla luce degli elementi di cui disponeva.
90 Infatti, in mancanza di una grave difficoltà di valutazione della compatibilità dell’aiuto con il mercato comune, nessuna
disposizione derivante dal [OSCURATO:PERSONA] o da un’altra norma giuridica imponeva alla [OSCURATO:PERSONA] di procedere diversamente da come
essa ha fatto nell’ambito del procedimento preliminare d’esame di cui all’art. 93, n. 3, del [OSCURATO:PERSONA], né, in particolare,
di sentire gli interessati come avrebbe dovuto fare se avesse avviato il procedimento formale d’esame ai sensi dell’art. 93,
n. 2, del [OSCURATO:PERSONA].
91 Per pronunciarsi sul primo motivo, occorre esaminare tutti gli altri motivi presentati dai ricorrenti avverso la decisione
impugnata, per valutare se essi consentano di identificare una grave difficoltà di fronte alla quale la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe
dovuto avviare il procedimento formale d’esame.
Sul secondo motivo, relativo alla insufficiente motivazione della decisione impugnata
[OSCURATO:PERSONA] delle parti
92 I ricorrenti sostengono che la decisione impugnata non è basata su indicazioni sufficienti riguardanti la situazione del mercato
di cui trattasi, la quota di mercato considerata dell’albergo Siemens o la posizione delle imprese concorrenti, in particolare
le loro quote di mercato e le loro capacità.
93 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la decisione impugnata esamina dettagliatamente, al punto 3.2.2, gli effetti dell’aiuto progettato
sul mercato e che non era necessario, né possibile effettuare un esame più approfondito. [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe limitata
correttamente a rilevare che solo gli alberghi già presenti nella regione termale della Stiria e orientati verso una clientela
internazionale si troverebbero in concorrenza diretta con il beneficiario dell’aiuto.
Giudizio del Tribunale
94 Occorre ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, la motivazione richiesta dall’art. 190 del [OSCURATO:PERSONA] CE (divenuto
art. 253 CE) dev’essere adeguata alla natura dell’atto in questione e deve fare apparire in forma chiara e non equivoca l’iter
logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento
adottato e permettere al giudice competente di esercitare il proprio controllo. Il requisito della motivazione dev’essere
valutato in funzione delle circostanze del caso, in particolare del contenuto dell’atto, della natura dei motivi esposti e
dell’interesse che i destinatari dell’atto, o altre persone con esso in relazione direttamente e individualmente, possano
avere a ricevere spiegazioni. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto
pertinenti, in quanto l’accertamento del se la motivazione di un atto soddisfi i requisiti di cui all’art. 190 del [OSCURATO:PERSONA]
va effettuato alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano
la materia (sentenza della Corte 22 marzo 2001, causa C-17/99, Francia/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-2481, punti 35 e 36; sentenza
del Tribunale 22 ottobre 1996, causa T-266/94, Skibsvaerftsforeningen e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-1399, punto 230).
95 Nella fattispecie, il Tribunale constata che il punto 3.2.2 della decisione impugnata espone i punti essenziali delle considerazioni
di fatto e di diritto pertinenti, in particolare, lo sviluppo del mercato regionale in questione, il coefficiente operativo
degli alberghi esistenti e la relazione tra l’importo dell’aiuto contestato ed il complesso degli investimenti e dei costi
di gestione.
96 Una tale motivazione basta per consentire ai ricorrenti di conoscere le giustificazioni della decisione impugnata e al Tribunale
di controllarne la legittimità sulla base dell’art. 173 del [OSCURATO:PERSONA].
97 Peraltro, per quanto l’argomento dei ricorrenti possa essere inteso come diretto a criticare l’insufficienza dell’esame effettuato
dalla [OSCURATO:PERSONA] per valutare la compatibilità dell’aiuto in questione con il mercato comune, occorre ricordare che una tale
questione non rientra nella violazione di forme sostanziali che possa viziare di illegittimità la decisione impugnata, ma
nell’esame della fondatezza della valutazione fatta dalla [OSCURATO:PERSONA] della compatibilità del detto aiuto (v., in tal senso,
sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], citata sopra al punto 56, punto 67).
98 Il secondo motivo deve quindi essere respinto.
Sul terzo motivo, relativo alla violazione dell’art. 92, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA] delle parti
99 I ricorrenti censurano la [OSCURATO:PERSONA] innanzitutto per non aver inserito nell’importo dell’aiuto di Stato accordato all’albergo
Siemens di EUR 1 703 873 (ATS 23 445 810) l’obbligo assunto dalle terme di Loipersdorf, ente pubblico, di riservare ogni giorno
50 camere nell’albergo Siemens al prezzo di mercato per una durata di tre anni.
100 Orbene, un tale obbligo implicherebbe una sovvenzione di EUR 7 267,28 (ATS 100 000) al giorno, vale a dire quasi EUR 7 957 675
(ATS 109 500 000) su tre anni. Ciò premesso, il volume complessivo dell’aiuto in questione non sarebbe più di EUR 1 703 873
(ATS 23 445 810), ma di EUR 9 661 549 (ATS 132 945 810). Con riferimento all’importo dell’investimento totale di EUR 38 100 000
(ATS 524 000 000), la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto adottare come equivalente sovvenzione lorda, non il tasso del 4,45% ma un
tasso del 25,4%.
101 Tale prenotazione di camere, indipendentemente dal numero, non avrebbe alcun effetto sulle entrate derivanti alle sorgenti
termali a titolo di ingressi e di ordinazioni al ristorante, se non fosse che 100 persone potranno essere alloggiate gratuitamente
ogni giorno nell’albergo Siemens.
102 I ricorrenti contestano, in secondo luogo, alla [OSCURATO:PERSONA] di non avere inoltre preso in considerazione l’obbligo assunto
dalle terme di Loipersdorf di mettere a disposizione esclusiva dell’albergo Siemens 200 sedie a sdraio nelle sale di riposo
attigue alle sorgenti termali, al prezzo d’ingresso giornaliero ufficiale e di riservare a tale albergo un accesso diretto
ed esclusivo alle sorgenti.
103 [OSCURATO:PERSONA] obietta che l’accordo concluso tra l’albergo Siemens e lo stabilimento termale di Loipersdorf non comporta
promesse di aiuti di Stato occulti. Poiché le terme sono un’impresa commerciale, in nessuna fase dell’ideazione del progetto
sarebbe stato preso in considerazione di riservare gratuitamente talune camere. Queste dovrebbero invece essere messe in commercio
in quanto elemento di un complesso di prestazioni offerte ai clienti delle sorgenti.
104 La garanzia di prenotazione delle camere non potrebbe essere qualificata come aiuto, poiché il totale delle entrate assicurate
allo stabilimento termale dalla clausola di prenotazione quotidiana delle 200 sedie a sdraio oltrepasserebbe nettamente il
totale dei costi derivanti dalla prenotazione fissa delle 50 camere per tre anni.
105 Inoltre, gli obblighi di prenotazione delle camere e delle sedie a sdraio avrebbero una durata rispettiva di tre e di venti
anni. A partire dal sesto anno, la clausola di prenotazione delle sedie a sdraio potrebbe essere modificata nel senso della
riduzione del numero medio effettivo di posti richiesti. Tuttavia, la prenotazione di 200 biglietti d’accesso alle sale di
riposo contigue alle terme sembrerebbe realistica per uno stabilimento alberghiero avente una capacità di 500 posti letto.
Si potrebbe sostenere che l’albergo Siemens non avrà l’obbligo di sollecitare l’adeguamento della clausola di prenotazione
delle sedie a sdraio, con riferimento al coefficiente di occupazione del 77% degli alberghi termali avanzato dai ricorrenti.
Ciò premesso, a partire dal sesto anno di attuazione dell’accordo, non ci si potrebbe aspettare una riduzione sostanziale
delle locazioni di sedie a sdraio garantite alle terme.
Giudizio del Tribunale
106 La nozione di aiuto statale, quale è definita nel [OSCURATO:PERSONA], ha carattere giuridico e deve essere interpretata sulla base di
elementi obiettivi (sentenza della Corte 16 maggio 2000, causa C-83/98 P, Francia/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-3271,
punto 25).
107 Una misura adottata da un ente pubblico, come nella fattispecie, nei confronti di un’impresa privata in forma di accordo di
prenotazione non può, per il semplice fatto che le due parti si sono obbligate a compiere prestazioni reciproche, essere esclusa
a priori dalla nozione di aiuto di Stato ai sensi dell’art. 92, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA] (v., in tal senso, sentenza del Tribunale
28 gennaio 1999, causa T-14/96, BAI/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-139, punto 71).
108 La qualificazione di una misura come aiuto di Stato dipende dalla questione se l’impresa beneficiaria riceva un vantaggio
economico che non avrebbe ricevuto in condizioni normali di mercato (sentenza del Tribunale 17 ottobre 2002, causa T‑98/00,
Linde/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-3961, punto 39).
109 Nella fattispecie, i ricorrenti non possono rimproverare alla [OSCURATO:PERSONA] di non aver inserito nell’importo dell’aiuto di
Stato di cui trattasi gli oneri finanziari delle terme derivanti dal loro obbligo di riservare quotidianamente 50 camere nell’albergo
Siemens.
110 Infatti, la [OSCURATO:PERSONA], al punto 2.2 della decisione impugnata, ha effettuato un esame dell’accordo di prenotazione reciproca
tra le terme e l’albergo Siemens.
111 Inoltre, non sembra che la [OSCURATO:PERSONA] abbia ritenuto erroneamente che le autorità austriache le avevano fornito elementi
sufficienti a dimostrazione che le terme avevano concluso tale convenzione per ragioni puramente economiche e che le disposizioni
di tale atto non comportavano alcun elemento di aiuto di Stato.
112 L’argomento dei ricorrenti non consente di concludere che le clausole convenute tra l’albergo Siemens e le terme di Loipersdorf
esulino dall’ambito di una transazione commerciale normale conclusa tra due operatori privati.
113 In primo luogo, contrariamente a quanto sostengono i ricorrenti, la clausola di prenotazione quotidiana di 50 camere nell’albergo
Siemens non ha per nulla l’effetto di consentire di alloggiarvi ogni giorno gratuitamente 100 persone a carico dello stabilimento
termale.
114 Da una parte, le entrate derivanti dal prezzo delle camere pagato dai clienti all’albergo Siemens, nel caso in cui le 50 camere
siano occupate in tutto o in parte, non possono essere qualificate, in misura corrispondente, come risorse di origine statale.
115 D’altra parte, l’eventuale mancato guadagno per le terme derivante dal loro obbligo di pagare per tre anni il prezzo medio
delle 50 camere, nel caso in cui le stesse non venissero effettivamente occupate, ha come corrispettivo le entrate derivanti
alle terme a titolo della locazione garantita dall’albergo Siemens delle 200 sedie a sdraio nelle sale di riposo attigue alle
sorgenti termali.
116 Sulla base del coefficiente di occupazione del 77% che i ricorrenti stessi attribuiscono agli alberghi termali di Loipersdorf,
l’albergo Siemens, che dispone di una capacità di 500 posti letto, deve essere considerato capace di rispettare in ogni caso
la clausola di prenotazione delle 200 sedie a sdraio a vantaggio dello stabilimento termale.
117 Con riferimento al prezzo unitario della locazione giornaliera delle sedie a sdraio di EUR 18,09 (ATS 249), suggerita dall’interveniente,
senza che vi sia contestazione su tale punto da parte dei ricorrenti, la clausola di prenotazione dei 200 posti è idonea a
generare a beneficio delle terme entrate quotidiane pari a circa EUR 3 618 (ATS 49 800), vale a dire, in considerazione del
numero convenuto di 357 giorni lavorativi all’anno, ad entrate annuali dell’ordine di EUR 1 291 626 (ATS 17 778 600) e a circa
EUR 25 832 520 (ATS 355 572 000) per la durata della validità della clausola fissata a vent’anni dalle parti.
118 Non si deve presumere una revisione al ribasso della clausola di prenotazione di 200 posti a partire dal sesto anno di applicazione
dell’accordo, poiché l’albergo Siemens deve essere considerato, in ragione del coefficiente di occupazione del 77% fatto valere
dai ricorrenti, come in grado di assicurare in qualsiasi circostanza l’uso integrale dei 200 posti da parte dei suoi clienti.
119 Tenuto conto del corrispettivo di oltre EUR 25 000 000 (ATS 344 000 000) che può spettare alle terme su vent’anni in virtù
della clausola di prenotazione delle 200 sedie a sdraio, non si può quindi condividere la tesi dei ricorrenti secondo cui
l’impegno delle terme di riservare ogni giorno 50 camere nell’albergo Siemens per tre anni implica una sovvenzione di EUR
7 957 675 (ATS 109 500 000).
120 Occorre inoltre rilevare che l’importo delle entrate che i ricorrenti attribuiscono all’albergo Siemens a titolo della clausola
di prenotazione delle 50 camere è basato su una valutazione, non dimostrata, del prezzo di un pernottamento a EUR 145,35 (ATS
2 000), mentre, ad esempio, la [OSCURATO:PERSONA] of Scotland aveva stimato tale prezzo in un importo di circa EUR 87,20 (ATS 1 200)
nello studio di mercato chiestole in vista della costruzione dell’albergo Siemens.
121 Lo sconto del 10%, non considerato dalla decisione impugnata e previsto a favore dell’albergo Siemens nella clausola di prenotazione
delle 200 sedie a sdraio, non può rimettere sostanzialmente in questione le conclusioni che precedono.
122 I ricorrenti quindi non sono riusciti a dimostrare la presenza di elementi di aiuto di Stato nelle clausole dell’accordo di
prenotazione reciproca.
123 Occorre considerare che il terzo motivo non rivela una grave difficoltà che avrebbe imposto alla [OSCURATO:PERSONA] l’obbligo di
avviare il procedimento formale d’esame dell’art. 93, n. 2, del [OSCURATO:PERSONA].
Sul quarto motivo, relativo alla violazione dell’art. 92, n. 3, lett. c), del [OSCURATO:PERSONA] delle parti
124 I ricorrenti sostengono che, per valutare la compatibilità di un aiuto di Stato con il mercato comune, occorre prendere in
considerazione le sovraccapacità esistenti, la crescita ridotta della domanda, la situazione del beneficiario sul mercato
di cui trattasi nonché le modalità dell’aiuto.
125 Orbene, il numero dei pernottamenti continuerebbe a diminuire sia nel comune di Loipersdorf sia nella regione termale della
Stiria. Nel 1996 sarebbero stati registrati 133 196 pernottamenti, pari ad un tasso di utilizzazione globale del 60,8% dei
posti letto disponibili. Cinque anni prima, gli alberghi di Loipersdorf avrebbero invece avuto 266,9 giorni di occupazione,
vale a dire un coefficiente del 73%. L’evoluzione sarebbe analoga nelle altre stazioni termali della Stiria.
126 Le speranze di costituire un segmento del tutto nuovo per ovviare alla saturazione della regione termale considerata non si
sarebbero realizzate. In mancanza di un coefficiente di occupazione sufficiente, il gruppo alberghiero internazionale Steigenberger
si sarebbe ritirato dalla gestione a [OSCURATO:PERSONA] poiché non riusciva ad attrarre una consistente clientela tedesca. Alle
terme di [OSCURATO:PERSONA] il successo sperato non si sarebbe materializzato, malgrado una campagna di marketing senza precedenti
per attrarre la clientela internazionale.
127 Le autorità austriache avrebbero fornito alla [OSCURATO:PERSONA] solo uno studio sulle terme di [OSCURATO:PERSONA] risalente al 1994. Gli altri
pareri a cui si riferisce la [OSCURATO:PERSONA] valuterebbero il progetto controverso solo con riferimento a criteri di gestione
d’impresa e riguarderebbero la giustificazione economica dell’investimento da parte degli investitori e la redditività di
questo progetto. A tal riguardo, lo studio della [OSCURATO:PERSONA], citato dalla [OSCURATO:PERSONA], concluderebbe
che non si tratta di un investimento particolarmente attraente.
128 L’apertura dell’albergo Siemens creerebbe un’offerta di posti letto che la domanda, in particolare la domanda internazionale,
non sarebbe in grado di bilanciare. Di conseguenza, un investimento di queste dimensioni, che beneficia dell’aiuto di Stato
contestato, darebbe vita ad una competizione rovinosa tra gli alberghi e falserebbe le condizioni della concorrenza.
129 Un aiuto di Stato non dovrebbe essere accordato quando il mercato si trova in un equilibrio precario o quando il beneficiario
dell’aiuto dispone, come nella fattispecie, di rilevanti mezzi propri. Inoltre, la Siemens AG Austria avrebbe già beneficiato
di aiuti di Stato più volte (sentenza della Corte 15 maggio 1997, causa C-278/95 P, Siemens/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-2507).
130 [OSCURATO:PERSONA] risponde che la decisione impugnata è basata sugli studi e pareri citati al punto 2.2 della medesima. Lungi
dal non avere alcun valore indicativo, lo studio del 1994 si riferirebbe alle prospettive a lungo termine del turismo termale
in Stiria e suggerirebbe alcune proposte per il suo sviluppo. Non si potrebbe ritenere che tali proposte abbiano perduto la
loro validità dopo che sono trascorsi soltanto pochi anni e che la loro attuazione è appena cominciata.
131 L’allusione che figura nello studio [OSCURATO:PERSONA] alla mancanza di possibilità di investimento particolarmente interessanti
non significherebbe che il progetto non è redditizio, ma piuttosto che le prospettive di profitto sono relativamente modeste
in relazione a quelle di altri investimenti. Sarebbe così dimostrato che un aiuto di Stato era necessario a titolo di incentivo.
Lo studio sarebbe quindi stato correttamente considerato come determinante nella decisione impugnata.
Giudizio del Tribunale
132 L’art. 92 del [OSCURATO:PERSONA] dispone, al n. 3, lett. c), che possono essere considerati compatibili con il mercato comune gli aiuti
destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni
degli scambi in misura contraria all’interesse comune.
133 A tal riguardo, contrariamente a quanto affermano i ricorrenti, non sembra che le valutazioni su cui si è basata la [OSCURATO:PERSONA],
per concludere che l’aiuto di Stato autorizzato era idoneo a favorire lo sviluppo di una regione a cui potevano essere erogati
aiuti allo sviluppo regionale previsti dall’art. 92, n. 3, lett. c), del [OSCURATO:PERSONA], presentassero gravi difficoltà idonee a
giustificare l’apertura del procedimento formale d’esame ai sensi dell’art. 93, n. 2, del [OSCURATO:PERSONA].
134 Il Tribunale non può ritenere così dimostrate né l’asserita diminuzione dei pernottamenti nella regione termale di Stiria
né la precarietà attribuita dai ricorrenti al mercato preso in considerazione. I ricorrenti stessi attribuiscono agli alberghi
termali un coefficiente di occupazione effettivo del 77% pur sottolineando, peraltro, che l’occupazione complessiva della
capacità in posti letto era solo del 60,8% nel 1996.
135 Il Tribunale non ritiene dunque che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto effettuare un’analisi approfondita del mercato interessato
per poter accertare, al punto 3.2.2 della decisione impugnata, la tendenza all’aumento costante e la non saturazione del mercato
regionale del turismo termale interessato dall’aiuto in questione, l’elevato coefficiente operativo dei quattro alberghi a
quattro stelle di Loipersdorf e, infine, la capacità dell’albergo Siemens ad attrarre una clientela internazionale supplementare
senza comportare eccedenze di capacità.
136 Inoltre, i ricorrenti si sono limitati ad invocare in modo generico, il carattere obsoleto della relazione sullo sviluppo
regionale in Stiria redatta nell’ottobre 1994 dall’Institut für Technologie und Regionalpolitik, senza fornire nemmeno un
inizio di prova al riguardo.
137 Come rilevato dalla decisione impugnata, tale relazione sottolinea, senza che ciò sia stato contestato dai ricorrenti, che
il miglioramento delle infrastrutture esistenti nella regione termale della Stiria è una condizione preliminare allo sviluppo
del suo turismo. Essa raccomanda l’introduzione nella regione di un turismo termale e di cure di salute orientato verso una
clientela internazionale e, a tal fine, sia la diversificazione delle offerte di prestazioni turistiche sia il suo orientamento
privilegiato verso talune categorie di clientela. A tal proposito è stata considerata essenziale l’estensione di capacità
alberghiere di un livello superiore a quello degli alberghi esistenti, livello in cui pacificamente è collocato l’albergo
Siemens.
138 I ricorrenti non hanno rimesso in questione le previste ricadute positive dell’investimento sovvenzionato sul mercato regionale
del lavoro dove il progetto è presentato come idoneo a creare direttamente 150 posti di lavoro. I ricorrenti non hanno neppure
contestato le prospettive di riduzione della disoccupazione per la manodopera, in particolare femminile, interessata dagli
impieghi che possono essere creati nel settore del turismo legato alla cura del benessere fisico.
139 I ricorrenti non hanno inoltre suffragato la loro affermazione secondo cui la Siemens AG Austria avrebbe già beneficiato di
aiuti di Stato diverse volte. Il precedente giurisprudenziale fatto valere a sostegno di tale affermazione riguardava aiuti
di Stato versati alla Siemens SA, società di diritto belga con sede a Bruxelles e che esercita le sue attività in un settore
diverso dall’industria alberghiera. La compatibilità con il mercato comune dell’aiuto autorizzato all’albergo Siemens doveva
quindi essere valutata con riferimento alle sue sole caratteristiche.
140 Il riferimento, contenuto nello studio della [OSCURATO:PERSONA], alla redditività poco elevata del progetto d’albergo
controverso non è di per sé idoneo a dimostrare che lo stesso non è fondamentalmente adatto a favorire lo sviluppo della regione
termale della Stiria.
141 Occorre considerare che il quarto motivo non rivela una grave difficoltà che avrebbe imposto alla [OSCURATO:PERSONA] l’obbligo di
avviare il procedimento formale d’esame dell’art. 93, n. 2, del [OSCURATO:PERSONA].
Sul quinto motivo, relativo alla violazione dell’art. 6, primo comma, del [OSCURATO:PERSONA] CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 12,
primo comma, CE)
[OSCURATO:PERSONA] delle parti
142 I ricorrenti sostengono che la promessa di un’occupazione garantita collegata alla prenotazione di un accesso diretto alle
terme viola il principio di non discriminazione di cui all’art. 6, primo comma del [OSCURATO:PERSONA].
143 Secondo la [OSCURATO:PERSONA], i ricorrenti non spiegano per nulla come sarebbero stati oggetto di una discriminazione a causa della
loro nazionalità ai sensi della disposizione citata. Gli interessati non sosterrebbero che l’albergo Siemens avrebbe beneficiato
di un trattamento preferenziale in relazione ai suoi concorrenti austriaci in ragione della sua qualità di controllata di
un gruppo tedesco.
Giudizio del Tribunale
144 L’art 6, del [OSCURATO:PERSONA] dispone, al primo comma, che è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità «nel
campo di applicazione del (...) trattato» e «senza pregiudizio delle disposizioni particolari dallo stesso previste».
145 Nel presente caso, da una parte, è pacifico che l’impresa beneficiaria dell’aiuto contestato è una società di diritto austriaco
e non è stato nemmeno sostenuto che tale aiuto sarebbe stato approvato perché la beneficiaria è una società controllata da
un gruppo non austriaco.
146 D’altra parte, l’art. 6, primo comma, del [OSCURATO:PERSONA] tende ad applicarsi autonomamente solo nelle situazioni disciplinate dal
diritto comunitario per le quali il [OSCURATO:PERSONA] non stabilisce norme specifiche di non discriminazione (sentenze della Corte
10 dicembre 1991, causa C-179/90, Merci convenzionali porto di Genova, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-5889, punto 11, e 14 luglio 1994, causa
C-379/92, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-3453, punto 18).
147 Ne consegue che l’art. 6, primo comma, del [OSCURATO:PERSONA] non può essere applicato autonomamente nell’ambito della presente controversia,
a causa dell’esistenza di norme di concorrenza del [OSCURATO:PERSONA] CE. Queste intendono le discriminazioni, non in relazione alla
nazionalità delle imprese asseritamente pregiudicate, ma con riferimento al mercato settoriale e geografico preso in considerazione.
148 Occorre considerare che il quinto motivo non rivela una grave difficoltà che avrebbe imposto alla [OSCURATO:PERSONA] l’obbligo di
avviare il procedimento formale d’esame dell’art. 93, n. 2, del [OSCURATO:PERSONA].
Sul sesto motivo, relativo alla violazione delle disposizioni comunitarie relative alla libertà di stabilimento
[OSCURATO:PERSONA] delle parti
149 I ricorrenti rilevano che l’aiuto controverso contravviene al programma generale relativo alla libertà di stabilimento destinato
a garantire, ai sensi dell’art. 54, n. 3, lett. h), del [OSCURATO:PERSONA] CE (divenuto art. 44, n. 2, lett. h), CE), che le condizioni
per lo stabilimento non siano falsate dagli aiuti accordati dagli Stati membri. Tali disposizioni avrebbero per oggetto di
impedire che imprese straniere beneficino, quando si stabiliscono in uno Stato membro, di vantaggi di cui le imprese di tale
Stato membro non dispongono.
150 [OSCURATO:PERSONA] ritiene che un aiuto individuale non possa rientrare nell’ambito di applicazione dell’art. 54, n. 3, lett. h),
del [OSCURATO:PERSONA]. Qualsiasi decisione che autorizza un aiuto di Stato avvantaggerebbe necessariamente solo l’impresa beneficiaria
rendendo in tal modo più difficili le condizioni per lo stabilimento dei concorrenti. Di conseguenza, l’argomento dei ricorrenti
implicherebbe che gli aiuti individuali sarebbero del tutto vietati ai sensi di tale disposizione, risultato che le alte parti
contraenti non hanno sicuramente mai preso in considerazione.
151 Si dovrebbe quindi pensare che la disposizione fatta valere ha come obiettivo di vietare gli aiuti allo stabilimento all’estero.
Orbene, la decisione impugnata non riguarderebbe questo tipo di aiuti.
Giudizio del Tribunale
152 Dagli argomenti che precedono, in particolare dall’esame del quinto motivo, risulta che la decisione impugnata accerta la
compatibilità con il mercato comune di un aiuto concesso dalle autorità austriache all’insediamento di un’impresa di diritto
austriaco avente sede nel territorio austriaco.
153 Orbene, come emerge dall’art. 52, primo comma, del [OSCURATO:PERSONA] CE, (divenuto, in seguito a modifica, art. 43, primo comma, CE)
e dall’art. 58, primo comma, del [OSCURATO:PERSONA] CE (divenuto art. 48, primo comma, CE), le disposizioni relative al diritto di stabilimento
sono dirette all’eliminazione delle restrizioni ostacolanti la libertà di stabilimento dei cittadini e delle società di uno
Stato membro sul territorio di un altro Stato membro, ipotesi estranea alla fattispecie.
154 Ne consegue che le disposizioni fatte valere sono inapplicabili alla presente fattispecie.
155 Occorre considerare che il sesto motivo non rivela una grave difficoltà che avrebbe imposto alla [OSCURATO:PERSONA] l’obbligo di
avviare il procedimento formale d’esame dell’art. 93, n. 2, del [OSCURATO:PERSONA].
Sul settimo motivo, relativo alla violazione delle disposizioni comunitarie relative alla tutela dell’ambiente
[OSCURATO:PERSONA] delle parti
156 I ricorrenti considerano che la [OSCURATO:PERSONA] ha violato le disposizioni dell’art. 130 R del [OSCURATO:PERSONA] CE (divenuto, in seguito
a modifica, art. 174 CE), in quanto il progetto immobiliare avrebbe richiesto una valutazione dei suoi effetti sull’ambiente,
in applicazione della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale
di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175, pag. 40). Tuttavia, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe esaminato, nella motivazione
della decisione impugnata, in che misura i danni ambientali del progetto avrebbero avuto un effetto sullo sviluppo della regione
termale della Stiria.
157 [OSCURATO:PERSONA] ammette che il progetto alberghiero avrebbe potuto aver bisogno di un esame della sua compatibilità con l’ambiente.
Tuttavia, non sarebbe detto che un tale esame non abbia avuto luogo né sarebbe dimostrato in che misura il fatto che un tale
esame avrebbe dovuto aver luogo comporti l’illegittimità della decisione impugnata. Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe competente
per statuire sulla compatibilità dei progetti di aiuti individuali con l’ambiente, in particolare, nell’ambito di una decisione
ai sensi dell’art. 93, n. 3, del [OSCURATO:PERSONA].
Giudizio del Tribunale
158 La sola causa di incompatibilità del progetto alberghiero in questione con l’art. 130 R del [OSCURATO:PERSONA] fatta valere dai ricorrenti
è la mancata valutazione degli effetti di tale progetto sull’ambiente. Orbene, se i «complessi alberghieri» figurano effettivamente
tra i progetti di cui all’allegato II, punto 12, della direttiva 85/337, come modificata dalla direttiva del Consiglio 3 marzo
1997, 97/11/CE (GU L 73, pag. 5), essi sono soggetti in questa qualità, ai sensi dell’art. 4, n. 2, di tale direttiva, ad
una valutazione del loro impatto ambientale solo quando gli Stati membri ritengono che le loro caratteristiche lo esigano.
159 Di conseguenza, un’eventuale violazione della direttiva 85/337 da parte delle autorità nazionali competenti potrebbe all’occorrenza
dar luogo, se del caso, ad un procedimento volto ad accertare l’inadempimento di uno Stato ai sensi dell’art. 169 del [OSCURATO:PERSONA]
CE (divenuto art. 226 CE), ma non può costituire una grave difficoltà nell’ambito del giudizio che la [OSCURATO:PERSONA] deve dare
sulla compatibilità dell’aiuto controverso con il mercato comune.
160 Ad abundantiam, si può rilevare che il Verwaltungsgerichtshof della Repubblica d’Austria, con sentenza 23 maggio 2001, ha
respinto l’opposizione proposta, in particolare, da tre dei ricorrenti contro l’autorizzazione alla costruzione rilasciata
sulla base del progetto dell’albergo Siemens, poiché questa non necessitava di uno studio d’impatto ambientale.
161 Occorre quindi considerare che il settimo motivo non rivela una grave difficoltà che avrebbe imposto alla [OSCURATO:PERSONA] l’obbligo
di avviare il procedimento formale d’esame dell’art. 93, n. 2, del [OSCURATO:PERSONA].
Sull’ottavo motivo, relativo allo sviamento di potere
[OSCURATO:PERSONA] delle parti
162 I ricorrenti fanno valere che la decisione impugnata è stata adottata per fini diversi da quelli in essa indicati. Da una
parte, essa avrebbe escluso dalla valutazione dell’aiuto di Stato di cui trattasi l’accordo di prenotazione reciproca concluso
tra le terme e l’albergo Siemens. D’altra parte la decisione impugnata si riferirebbe allo studio di [OSCURATO:PERSONA], anche se questo non prende in considerazione il progetto di albergo di cui trattasi come un «investimento particolarmente
attraente».
163 [OSCURATO:PERSONA] esclude qualsiasi possibilità di sviamento di potere. L’accordo di prenotazione reciproca costituirebbe una
transazione di diritto comune a titolo oneroso. L’assenza di interesse particolare dell’investimento di cui trattasi rilevata
dallo studio citato significherebbe solo che l’investitore interessato non può contare su profitti spettacolari.
Giudizio del Tribunale
164 Secondo una costante giurisprudenza, un atto è viziato da sviamento di potere solo se, in base a indizi oggettivi, pertinenti
e concordanti, risulta adottato allo scopo esclusivo, o quanto meno determinante, di raggiungere fini diversi da quelli dichiarati
dall’istituzione, o di eludere una procedura appositamente prevista dal [OSCURATO:PERSONA] per far fronte alle circostanze del caso
di specie (sentenza del Tribunale 8 luglio 1999, causa T-266/97, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-2329,
punto 131).
165 Orbene, da nessun elemento del fascicolo emerge un indizio che possa accreditare l’idea che il procedimento culminato nell’adozione
della decisione impugnata sarebbe stato avviato con uno scopo diverso da quello di autorizzare un aiuto allo sviluppo di una
regione a cui l’aiuto può essere erogato a tale titolo.
166 L’ottavo motivo non può quindi essere accolto.
167 Ciò premesso, nessuno dei motivi formulati dai ricorrenti permette di ritenere che la [OSCURATO:PERSONA] sia stata confrontata a
gravi difficoltà che le avrebbero imposto di avviare il procedimento formale d’esame previsto dall’art. 93, n. 2, del [OSCURATO:PERSONA].
168 Il ricorso deve quindi essere interamente respinto.
Sulle spese
169 Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è fatta domanda.
Poiché i ricorrenti sono rimasti soccombenti, devono essere condannati a sopportare le spese sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA],
che aveva concluso in tal senso.
170 In forza dell’art. 87, n. 4, primo comma, del regolamento di procedura, gli Stati membri che sono intervenuti in una causa
sopportano le proprie spese. Ne consegue che la Repubblica d’Austria sopporterà le proprie spese.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Prima Sezione ampliata)
dichiara e statuisce:
1)
Il ricorso è respinto.
2)
I ricorrenti sono condannati alle spese sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA].
3)
La Repubblica d’Austria sopporterà le proprie spese.
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 13 gennaio 2004.
Il cancelliere
Il presidente
H. Jung
B. [OSCURATO:PERSONA]
*
Lingua processuale: il tedesco.