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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 25802/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 05/05/2021 della corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità dei ricorso; udito il difensore dell'imputato, avv,to [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 5 maggio 2021, la corte di appello di Milano confermava la sentenza del 17 luglio 2020 del Gip del tribunale di Monza, con cui [OSCURATO:PERSONA] Mohamed era stato condannato in ordine ai reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 8 e 5 del Dlgs. 74/2000.

2. Avverso la sentenza suindicata propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] Mohamed, mediante il proprio difensore, deducendo quattro motivi di impugnazione.

3. Con il primo e secondo motivo deduce vizi di violazione di legge in relazione all'art. 533 comma 1 cod. proc. pen., quanto al principio dell'"al di là di ogni ragionevole dubbio" e vizi di motivazione in ordine al mancato riconoscimento di ipotesi logiche alternative rispetto all'accusa.

Si richiamano passaggi motivazionali che evidenzierebbero la violazione del principio dell —al di là di ogni ragionevole dubbio" nella misura in cui si ammetterebbe la sussistenza di elementi probatori sostenuti dalla difesa o si valuta come verosimile una prospettazione difensiva oppure "non inverosimile" altro dato proposto dal ricorrente.

Cosicchè, i giudici non avrebbero espunto dalla sfera del logico e del probabile la tesi alternativa difensiva.

Si contestano quindi, le ricostruzioni di cui alla sentenza, inerenti la fattura emessa da Sagam nei confronti di T. T. One in relazione alla riparazione di un'autovettura in uso esclusivo all'imputato, e si evidenzia l'assenza di alcuna prova di simulazione contrattuale a fronte di mere apparenti discrepanze.

Si rappresenta altresì, un travisamento di fatto, laddove i giudici hanno stigmatizzato che il pagamento di 4 fatture emesse da ICS nei confronti di T.T.

One sia stato posto in essere "per disposizione di [OSCURATO:PERSONA] società riferibile al Barbesh", essendo al riguardo dirimenti i verbali di sit del ricorrente, con cui si evidenzia, con produzione anche del relativo contratto, che [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. era società di altro soggetto, tale Hussein.

Piuttosto, da bonifici emergerebbe la prova dell'effettivo pagamento delle fatture emesse da ICS nei confronti di T.T.

One e, quindi, la dimostrazione della effettività dei rapporti tra le due società.

Si aggiunge che diversamente da quanto sostenuto dai giudici, il modulo di accesso in sala dati, con indicazione del nominativo di un dipendente di ICS, costituirebbe prova del fatto che T.T.

One non sarebbe qualificabile quale cartiera e quindi dell'effettivo rapporto contrattuale e lavorativo tra le due predette società.

La corte non avrebbe poi valutato la sussistenza di ragioni giustificative della condotta ascritta al ricorrente, posto l'avvenuto pagamento di imposte su cospicue somme effettivamente bonificate e incassate.

La corte avrebbe anche trascurato l'indizio del mancato riferimento all'imputato da parte di [OSCURATO:PERSONA] e del mancato ritrovamento, presso lo stesso o sue società, di un qualche documento relativo a fatture e alle società di cui al capo di imputazione.4.

Con il terzo e quarto motivo, rappresenta l'erronea applicazione della legge penale in ordine agli artt. 62 bis cod. pen., 132 e 133 cod. pen ioltre a vizi di motivazione in ordine all'intervenuto diniego della concessione delle attenuanti generiche.

Tale diniego sarebbe supportato da motivazione carente, siccome fondata sulla mera affermazione della gravità dei fatti, insufficiente perché la gravità del fatto non avrebbe nulla a che fare con l'applicazione delle attenuanti in parola, nonché connotata dalla omessa valutazione dell'incensuratezza e della collaborazione fornita agli operanti, e del comportamento processuale culminato con richiesta di essere sottoposto ad esame.

Sarebbe anche illogica, siccome i predetti elementi sarebbero noti, tanto da essere citati ai fini della concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

Ed infine, ancora una volta illogica perché sarebbe incomprensibile, ai fini in questione, il riferimento a mere irregolarità gestionali, neppure oggetto di accertamento da parte degli organi competenti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo e secondo motivo sono manifestamente infondati.

Preliminarmente è inammissibile il generale richiamo a vizi di motivazione, posto il principio per cui, in tema di ricorso per cassazione, la denunzia cumulativa, promiscua e perplessa della inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché della mancanza, della contraddittorietà e della manifesta illogicità della motivazione, rende i motivi aspecifici ed il ricorso inammissibile, ai sensi degli artt. 581, comma primo, lett. c) e 591, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dai motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio (sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015 Rv. 264535 - 01 Rugiano).

1.1. Tanto precisato, la censura, nella misura in cui evidenzia taluni singoli passaggi motivazionali, valorizzandone profili lessicali che, come tali, dimostrerebbero la sussistenza di una tesi difensiva tutt'altro che remota, così da suffragare la violazione del principio dell' "al di là di ogni ragionevole dubbio", realizza un'operazione logico - giuridica frammentaria, erronea e generica, e quindi inammissibile: infatti, la mera valorizzazione di estrapolate espressioni lessicali, anche solo di per sé già in alcun modo dimostrative della esistenza di una valida ricostruzione alternativa ( tra cui "scarsamente", "poco verosimile" o altre ancora riportate in ricorso), non conduce, nel quadro della rappresentata prospettiva difensiva (quale quella di avere offerto una concreta e ragionevole ipotesi alternativa a quella dell'accusa), alla illustrazione dello specifico vizio motivazionale che affliggerebbe in tal modo l'ordito argomentativo; vizio che, del resto, come preliminarmente precisato, non è neppure illustrato in maniera puntuale nella sua specificità (quale carenza, contraddittorietà o illogicità della motivazione).

Ed invero, il ricorrente si limita, piuttosto, a pretendere di ricavare da sparuti termini lessicali - valorizzati per lo più nel senso che con essi i giudici, pur confutando le tesi difensive, non avrebbero escluso del tutto le circostanze e le ragioni ivi contenute -, oltre che anche da assertive tesi di rilevanza di singoli dati processuali - avulsi da un preciso confronto con la complessiva motivazione -, i quali secondo la difesa non sarebbero stati adeguatamente valorizzati, la ben più pregnante e impegnativa tesi della violazione dell'art. 533 comma 1 cod. proc. pen. 1.2.

Va in proposito sottolineato che la regola di giudizio compendiata nella formula "al di là di ogni ragionevole dubbio" rileva in sede di legittimità esclusivamente ove la sua violazione si traduca nella illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza, non avendo la Corte di cassazione alcun potere di autonoma valutazione delle fonti di prova (cfr. Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017 Rv. 270108 - 01 D'Urso).

In altri termini, in sede di legittimità, perché sia ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è necessario che la ricostruzione dei fatti prospettata dall'imputato che intenda far valere l'esistenza di un ragionevole dubbio sulla sua colpevolezza, contrastante con il procedimento argomentativo seguito dal giudice, sia inconfutabile e non rappresentativa soltanto di un'ipotesi alternativa a quella ritenuta nella sentenza impugnata, dovendo il dubbio sulla corretta ricostruzione del fatto-reato, nei suoi elementi oggettivo e soggettivo, fare riferimento ad elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturali seppure plausibili (Sez. 2 n. 3817 del 09/10/2019 (dep. 29/01/2020) Rv. 278237 - 01).

Da tali rilievi, consegue che l'interessato non può limitarsi a valorizzare espressioni terminologiche - peraltro, come già detto, evidenziate dal ricorrente solo nel senso che con esse i giudici non avrebbero escluso, completamente, le circostanze e le ragioni difensive ( trattandosi di espressioni volte a respingere le argomentazioni difensive in maniera non assolutamente netta, quali ad esempio "scarsamente" o "poco verosimile") -, per dimostrare in tal modo l'esistenza, attestata, secondo l'imputato, dagli stessi giudici, di circostanze, inconfutabili, a favore, in funzione della tesi della chiara sussistenza di dati a sostegno dell'onere defensionale e dell'ipotesi difensiva.

Piuttosto, egli deve sviluppare una propria prospettazione organica e coerente, comprensiva della illustrazione di precisi e obiettivi dati a sostegno che siano realmente inconfutabili e non già desunti, nella loro esistenza, da mere espressioni di non netta esclusione, estrapolate peraltro da ragionamenti complessivi di chiara e decisa negazione delle stesse, come appresso evidenziato; prospettazione che peraltro deve essere elaborata nel puntuale confronto con la motivazione contestata.

Tale impostazione è del tutto deficitaria, a fronte di una motivazione, emergente dalle due conformi sentenze, in cui si dà conto delle ragioni della individuazione del ricorrente quale amministratore di fatto della T.T.

One alla luce di plurime circostanze, incentrate sulla analisi, ragionevole, di fatture emesse a favore della T.T.

One da parte di altre società, di cui la Ringo ICS è pure riconducibile al medesimo in ragione di dichiarazioni di persone informate e della valutazione di dati documentali inerenti un lavoratore e rimandanti, per costui, ancora una volta, alla T.T.

One, Di tale ordito motivazionale non v'è traccia, a fini del necessario confronto, nel motivo in esame.

Sebbene con esso i giudici di merito abbiano anche risposto alle censure di gravame, quanto alla strumentalità, rispetto alla dimostrazione del ruolo di amministratore della T.T.

One in capo all"imputato, della fattura emessa da [OSCURATO:SOCIETA]. in favore di T.T.

One per la riparazione della vettura dell'imputato, ovvero delle fatture emesse da Infracom, come anche di documenti bancari, o di schede di contratti di assunzione coinvolgenti società ricondotte all'imputato.

Senza trascurare l'analisi del contratto di consulenza tra T.T.

One e ICS /Ringo, e di relativi bonifici, in funzione della motivata illustrazione della inadeguatezza del medesimo a supportare la tesi di una effettiva distinzione gestionale e di lavoro tra le due società.

Ed invero, a fronte della ampiezza e completezza delle valutazioni formulate dai giudici, da cui emerge come le stesse espressioni valorizzate dal difensore assumono una accezione decisamente negativa delle tesi difensive, ben più netta di quella riconducibile alla mera portata lessicale, ancor di più viene in luce come il motivo in esame si traduca nel debole tentativo, operato in via meramente letterale (per quanto prima evidenziato), di sostenere l'avvenuta dimostrazione di una valida ipotesi alternativa, e nell'altrettanto carente e inammissibile prospettazione di una diversa lettura di dati processuali, peraltro parziale, a fronte, come già evidenziato, dell'ampio spettro di analisi sviluppato attraverso le due sentenze intervenute.

2. Quanto al terzo e quarto motivo, la corte ha condiviso le argomentazioni svolte dal primo giudice a sostegno del diniego delle attenuanti generiche, valorizzando la gravità dei fatti come emergente, in una lettura complessiva dell'atto (cfr. a tale ultimo proposito Sez. 4, n. 4491 del 17/10/2012 (dep. 2013), Pg in proc.

Spezzacatena e altri, Rv. 255096, conf.

Sez. 5, n. 8411 del 21/5/1992, Chirico ed altri, Rv. 191487), dalle precedenti pagine della sentenza, nonchè irregolarità gestionali puntualmente indicate ( e quindi distinte da quei profili fiscali che gli stessi giudici riconoscono come non approfonditi mediante specifiche verifiche), che ben possono rientrare nella valutazione delle modalità dell'azione di cui all'art. 133 comma 1 n. 1 cod. pen.

Si tratta di una motivazione che si pone in linea con diversi principi.

Quello per cui la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell'art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Cass., Sez.-VI, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv 242419).

Nonché quello per cui - diversamente da quanto sostenuto in ricorso - ai fini dell'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod.pen., il giudice deve riferirsi ai parametri di cui alrart.133 cod.pen., - e dunque anche alla gravità del fatto - ma non è necessario, a tale fine, che li esamini tutti, (Sez. 1, n. 707 del 13/11/1997 (dep. 21/02/1998) Rv. 209443 - 01).

Si tratta quindi di motivi inammissibili.

3. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M. dichiara inammi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 05/05/2021 della corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità dei ricorso; udito il difensore dell'imputato, avv,to [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 5 maggio 2021, la corte di appello di Milano confermava la sentenza del 17 luglio 2020 del Gip del tribunale di Monza, con cui [OSCURATO:PERSONA] Mohamed era stato condannato in ordine ai reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 8 e 5 del Dlgs. 74/2000. 2. Avverso la sentenza suindicata propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] Mohamed, mediante il proprio difensore, deducendo quattro motivi di impugnazione. 3. Con il primo e secondo motivo deduce vizi di violazione di legge in relazione all'art. 533 comma 1 cod. proc. pen., quanto al principio dell'"al di là di ogni ragionevole dubbio" e vizi di motivazione in ordine al mancato riconoscimento di ipotesi logiche alternative rispetto all'accusa. Si richiamano passaggi motivazionali che evidenzierebbero la violazione del principio dell —al di là di ogni ragionevole dubbio" nella misura in cui si ammetterebbe la sussistenza di elementi probatori sostenuti dalla difesa o si valuta come verosimile una prospettazione difensiva oppure "non inverosimile" altro dato proposto dal ricorrente. Cosicchè, i giudici non avrebbero espunto dalla sfera del logico e del probabile la tesi alternativa difensiva. Si contestano quindi, le ricostruzioni di cui alla sentenza, inerenti la fattura emessa da Sagam nei confronti di T. T. One in relazione alla riparazione di un'autovettura in uso esclusivo all'imputato, e si evidenzia l'assenza di alcuna prova di simulazione contrattuale a fronte di mere apparenti discrepanze. Si rappresenta altresì, un travisamento di fatto, laddove i giudici hanno stigmatizzato che il pagamento di 4 fatture emesse da ICS nei confronti di T.T. One sia stato posto in essere "per disposizione di [OSCURATO:PERSONA] società riferibile al Barbesh", essendo al riguardo dirimenti i verbali di sit del ricorrente, con cui si evidenzia, con produzione anche del relativo contratto, che [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. era società di altro soggetto, tale Hussein. Piuttosto, da bonifici emergerebbe la prova dell'effettivo pagamento delle fatture emesse da ICS nei confronti di T.T. One e, quindi, la dimostrazione della effettività dei rapporti tra le due società. Si aggiunge che diversamente da quanto sostenuto dai giudici, il modulo di accesso in sala dati, con indicazione del nominativo di un dipendente di ICS, costituirebbe prova del fatto che T.T. One non sarebbe qualificabile quale cartiera e quindi dell'effettivo rapporto contrattuale e lavorativo tra le due predette società. La corte non avrebbe poi valutato la sussistenza di ragioni giustificative della condotta ascritta al ricorrente, posto l'avvenuto pagamento di imposte su cospicue somme effettivamente bonificate e incassate. La corte avrebbe anche trascurato l'indizio del mancato riferimento all'imputato da parte di [OSCURATO:PERSONA] e del mancato ritrovamento, presso lo stesso o sue società, di un qualche documento relativo a fatture e alle società di cui al capo di imputazione.4. Con il terzo e quarto motivo, rappresenta l'erronea applicazione della legge penale in ordine agli artt. 62 bis cod. pen., 132 e 133 cod. pen ioltre a vizi di motivazione in ordine all'intervenuto diniego della concessione delle attenuanti generiche. Tale diniego sarebbe supportato da motivazione carente, siccome fondata sulla mera affermazione della gravità dei fatti, insufficiente perché la gravità del fatto non avrebbe nulla a che fare con l'applicazione delle attenuanti in parola, nonché connotata dalla omessa valutazione dell'incensuratezza e della collaborazione fornita agli operanti, e del comportamento processuale culminato con richiesta di essere sottoposto ad esame. Sarebbe anche illogica, siccome i predetti elementi sarebbero noti, tanto da essere citati ai fini della concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Ed infine, ancora una volta illogica perché sarebbe incomprensibile, ai fini in questione, il riferimento a mere irregolarità gestionali, neppure oggetto di accertamento da parte degli organi competenti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo e secondo motivo sono manifestamente infondati. Preliminarmente è inammissibile il generale richiamo a vizi di motivazione, posto il principio per cui, in tema di ricorso per cassazione, la denunzia cumulativa, promiscua e perplessa della inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché della mancanza, della contraddittorietà e della manifesta illogicità della motivazione, rende i motivi aspecifici ed il ricorso inammissibile, ai sensi degli artt. 581, comma primo, lett. c) e 591, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dai motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio (sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015 Rv. 264535 - 01 Rugiano). 1.1. Tanto precisato, la censura, nella misura in cui evidenzia taluni singoli passaggi motivazionali, valorizzandone profili lessicali che, come tali, dimostrerebbero la sussistenza di una tesi difensiva tutt'altro che remota, così da suffragare la violazione del principio dell' "al di là di ogni ragionevole dubbio", realizza un'operazione logico - giuridica frammentaria, erronea e generica, e quindi inammissibile: infatti, la mera valorizzazione di estrapolate espressioni lessicali, anche solo di per sé già in alcun modo dimostrative della esistenza di una valida ricostruzione alternativa ( tra cui "scarsamente", "poco verosimile" o altre ancora riportate in ricorso), non conduce, nel quadro della rappresentata prospettiva difensiva (quale quella di avere offerto una concreta e ragionevole ipotesi alternativa a quella dell'accusa), alla illustrazione dello specifico vizio motivazionale che affliggerebbe in tal modo l'ordito argomentativo; vizio che, del resto, come preliminarmente precisato, non è neppure illustrato in maniera puntuale nella sua specificità (quale carenza, contraddittorietà o illogicità della motivazione). Ed invero, il ricorrente si limita, piuttosto, a pretendere di ricavare da sparuti termini lessicali - valorizzati per lo più nel senso che con essi i giudici, pur confutando le tesi difensive, non avrebbero escluso del tutto le circostanze e le ragioni ivi contenute -, oltre che anche da assertive tesi di rilevanza di singoli dati processuali - avulsi da un preciso confronto con la complessiva motivazione -, i quali secondo la difesa non sarebbero stati adeguatamente valorizzati, la ben più pregnante e impegnativa tesi della violazione dell'art. 533 comma 1 cod. proc. pen. 1.2. Va in proposito sottolineato che la regola di giudizio compendiata nella formula "al di là di ogni ragionevole dubbio" rileva in sede di legittimità esclusivamente ove la sua violazione si traduca nella illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza, non avendo la Corte di cassazione alcun potere di autonoma valutazione delle fonti di prova (cfr. Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017 Rv. 270108 - 01 D'Urso). In altri termini, in sede di legittimità, perché sia ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è necessario che la ricostruzione dei fatti prospettata dall'imputato che intenda far valere l'esistenza di un ragionevole dubbio sulla sua colpevolezza, contrastante con il procedimento argomentativo seguito dal giudice, sia inconfutabile e non rappresentativa soltanto di un'ipotesi alternativa a quella ritenuta nella sentenza impugnata, dovendo il dubbio sulla corretta ricostruzione del fatto-reato, nei suoi elementi oggettivo e soggettivo, fare riferimento ad elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturali seppure plausibili (Sez. 2 n. 3817 del 09/10/2019 (dep. 29/01/2020) Rv. 278237 - 01). Da tali rilievi, consegue che l'interessato non può limitarsi a valorizzare espressioni terminologiche - peraltro, come già detto, evidenziate dal ricorrente solo nel senso che con esse i giudici non avrebbero escluso, completamente, le circostanze e le ragioni difensive ( trattandosi di espressioni volte a respingere le argomentazioni difensive in maniera non assolutamente netta, quali ad esempio "scarsamente" o "poco verosimile") -, per dimostrare in tal modo l'esistenza, attestata, secondo l'imputato, dagli stessi giudici, di circostanze, inconfutabili, a favore, in funzione della tesi della chiara sussistenza di dati a sostegno dell'onere defensionale e dell'ipotesi difensiva. Piuttosto, egli deve sviluppare una propria prospettazione organica e coerente, comprensiva della illustrazione di precisi e obiettivi dati a sostegno che siano realmente inconfutabili e non già desunti, nella loro esistenza, da mere espressioni di non netta esclusione, estrapolate peraltro da ragionamenti complessivi di chiara e decisa negazione delle stesse, come appresso evidenziato; prospettazione che peraltro deve essere elaborata nel puntuale confronto con la motivazione contestata. Tale impostazione è del tutto deficitaria, a fronte di una motivazione, emergente dalle due conformi sentenze, in cui si dà conto delle ragioni della individuazione del ricorrente quale amministratore di fatto della T.T. One alla luce di plurime circostanze, incentrate sulla analisi, ragionevole, di fatture emesse a favore della T.T. One da parte di altre società, di cui la Ringo ICS è pure riconducibile al medesimo in ragione di dichiarazioni di persone informate e della valutazione di dati documentali inerenti un lavoratore e rimandanti, per costui, ancora una volta, alla T.T. One, Di tale ordito motivazionale non v'è traccia, a fini del necessario confronto, nel motivo in esame. Sebbene con esso i giudici di merito abbiano anche risposto alle censure di gravame, quanto alla strumentalità, rispetto alla dimostrazione del ruolo di amministratore della T.T. One in capo all"imputato, della fattura emessa da [OSCURATO:SOCIETA]. in favore di T.T. One per la riparazione della vettura dell'imputato, ovvero delle fatture emesse da Infracom, come anche di documenti bancari, o di schede di contratti di assunzione coinvolgenti società ricondotte all'imputato. Senza trascurare l'analisi del contratto di consulenza tra T.T. One e ICS /Ringo, e di relativi bonifici, in funzione della motivata illustrazione della inadeguatezza del medesimo a supportare la tesi di una effettiva distinzione gestionale e di lavoro tra le due società. Ed invero, a fronte della ampiezza e completezza delle valutazioni formulate dai giudici, da cui emerge come le stesse espressioni valorizzate dal difensore assumono una accezione decisamente negativa delle tesi difensive, ben più netta di quella riconducibile alla mera portata lessicale, ancor di più viene in luce come il motivo in esame si traduca nel debole tentativo, operato in via meramente letterale (per quanto prima evidenziato), di sostenere l'avvenuta dimostrazione di una valida ipotesi alternativa, e nell'altrettanto carente e inammissibile prospettazione di una diversa lettura di dati processuali, peraltro parziale, a fronte, come già evidenziato, dell'ampio spettro di analisi sviluppato attraverso le due sentenze intervenute. 2. Quanto al terzo e quarto motivo, la corte ha condiviso le argomentazioni svolte dal primo giudice a sostegno del diniego delle attenuanti generiche, valorizzando la gravità dei fatti come emergente, in una lettura complessiva dell'atto (cfr. a tale ultimo proposito Sez. 4, n. 4491 del 17/10/2012 (dep. 2013), Pg in proc. Spezzacatena e altri, Rv. 255096, conf. Sez. 5, n. 8411 del 21/5/1992, Chirico ed altri, Rv. 191487), dalle precedenti pagine della sentenza, nonchè irregolarità gestionali puntualmente indicate ( e quindi distinte da quei profili fiscali che gli stessi giudici riconoscono come non approfonditi mediante specifiche verifiche), che ben possono rientrare nella valutazione delle modalità dell'azione di cui all'art. 133 comma 1 n. 1 cod. pen. Si tratta di una motivazione che si pone in linea con diversi principi. Quello per cui la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell'art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Cass., Sez.-VI, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv 242419). Nonché quello per cui - diversamente da quanto sostenuto in ricorso - ai fini dell'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod.pen., il giudice deve riferirsi ai parametri di cui alrart.133 cod.pen., - e dunque anche alla gravità del fatto - ma non è necessario, a tale fine, che li esamini tutti, (Sez. 1, n. 707 del 13/11/1997 (dep. 21/02/1998) Rv. 209443 - 01). Si tratta quindi di motivi inammissibili. 3. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. dichiara inammi
Sentenza Cassazione n. 25802/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris