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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 12428/2026

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 01/07/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto con cui in data 1.7.2025 la Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato il ricorso proposto contro il decreto emesso ex art. 14, comma 2-ter, d.lgs. n. 159 del 2011 in data 5.3.2025 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che aveva dichiarato la persistenza della sua pericolosità sociale e disposto la prosecuzione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale a suo carico; Rilevato che il ricorso è meramente reiterativo dei motivi della precedente impugnazione, che la Corte d'appello ha già adeguatamente disatteso, facendo congruo riferimento a una evasione dagli arresti domiciliari successiva all'applicazione della misura di prevenzione e a quattro sanzioni disciplinari patite durante la detenzione cautelare intermedia, e ciò in difetto di elementi positivi desumibili aliunde; Considerato che il ricorso si risolve sostanzialmente nella sollecitazione di una rilettura, preclusa al giudice di legittimità, degli elementi posti a fondamento della decisione impugnata e nella proposta della autonoma adozione di parametri diversi di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili rispetto a quelli adottati dal giudice del merito, [OSCURATO:PERSONA] che, invece, l'ordinanza impugnata sia corredata da motivazione con cui la Corte d'appello ha adeguatamente dato atto delle ragioni della attuale pericolosità del proposto, sicché il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 01/07/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto con cui in data 1.7.2025 la Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato il ricorso proposto contro il decreto emesso ex art. 14, comma 2-ter, d.lgs. n. 159 del 2011 in data 5.3.2025 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che aveva dichiarato la persistenza della sua pericolosità sociale e disposto la prosecuzione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale a suo carico; Rilevato che il ricorso è meramente reiterativo dei motivi della precedente impugnazione, che la Corte d'appello ha già adeguatamente disatteso, facendo congruo riferimento a una evasione dagli arresti domiciliari successiva all'applicazione della misura di prevenzione e a quattro sanzioni disciplinari patite durante la detenzione cautelare intermedia, e ciò in difetto di elementi positivi desumibili aliunde; Considerato che il ricorso si risolve sostanzialmente nella sollecitazione di una rilettura, preclusa al giudice di legittimità, degli elementi posti a fondamento della decisione impugnata e nella proposta della autonoma adozione di parametri diversi di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili rispetto a quelli adottati dal giudice del merito, [OSCURATO:PERSONA] che, invece, l'ordinanza impugnata sia corredata da motivazione con cui la Corte d'appello ha adeguatamente dato atto delle ragioni della attuale pericolosità del proposto, sicché il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P P.Q.M
Decreto Cassazione n. 12428/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris