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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 20543/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04V6ZU2) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/06/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Venezia che ha confermato la condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui all'art. 624-bis cod. pen.; - che il primo motivo di ricorso - che deduce violazione di legge quanto alla dedotta nullità della sentenza di primo grado per difetto insanabile fra dispositivo, intestazione e motivazione - è indeducibile in quanto la difformità tra dispositivo letto in udienza e quello in calce alla motivazione non è causa di nullità della sentenza, che ricorre nei soli casi in cui difetti totalmente il dispositivo, ma, prevalendo il dispositivo di udienza, detta difformità è sanabile mediante il procedimento di correzione dell'errore materiale (Sez. 6, n. 18372 del 28/03/2017, Giugovaz, Rv. 269852), in concreto effettivamente intervenuto; - che il secondo motivo di ricorso - che denunzia violazione di legge quanto all'applicazione delle pene sostitutive - è manifestamente infondato in quanto la sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 6) ha confermato il provvedimento di revoca della ammissione dell'imputato - disposta in primo grado - ai lavori di pubblica utilità, non già in ragione della difficoltà di redazione del programma (conseguente al sopravvenuto stato di detenzione), ma in forza di un giudizio di prognosi sfavorevole, dando conto delle ragioni (alla luce di un apprezzamento in fatto logicamente motivato e, pertanto, non sindacabile in questa sede) per le quali la gravità del fatto e la pericolosità del soggetto hanno reso la pena sostitutiva inidonea in concreto a raggiungere la sua precipua finalità rieducativa, imponendo l'applicazione dello strumento sanzionatorio "residuale" (la detenzione presso i luoghi di pena); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04V6ZU2) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/06/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Venezia che ha confermato la condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui all'art. 624-bis cod. pen.; - che il primo motivo di ricorso - che deduce violazione di legge quanto alla dedotta nullità della sentenza di primo grado per difetto insanabile fra dispositivo, intestazione e motivazione - è indeducibile in quanto la difformità tra dispositivo letto in udienza e quello in calce alla motivazione non è causa di nullità della sentenza, che ricorre nei soli casi in cui difetti totalmente il dispositivo, ma, prevalendo il dispositivo di udienza, detta difformità è sanabile mediante il procedimento di correzione dell'errore materiale (Sez. 6, n. 18372 del 28/03/2017, Giugovaz, Rv. 269852), in concreto effettivamente intervenuto; - che il secondo motivo di ricorso - che denunzia violazione di legge quanto all'applicazione delle pene sostitutive - è manifestamente infondato in quanto la sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 6) ha confermato il provvedimento di revoca della ammissione dell'imputato - disposta in primo grado - ai lavori di pubblica utilità, non già in ragione della difficoltà di redazione del programma (conseguente al sopravvenuto stato di detenzione), ma in forza di un giudizio di prognosi sfavorevole, dando conto delle ragioni (alla luce di un apprezzamento in fatto logicamente motivato e, pertanto, non sindacabile in questa sede) per le quali la gravità del fatto e la pericolosità del soggetto hanno reso la pena sostitutiva inidonea in concreto a raggiungere la sua precipua finalità rieducativa, imponendo l'applicazione dello strumento sanzionatorio "residuale" (la detenzione presso i luoghi di pena); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 20543/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris