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CassazionedecretoSezione L

Cassazione n. 05725/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22254/2017 R.G. proposto da: I.N.P.G.I.- [OSCURATO:PERSONA] ITALIANI "[OSCURATO:PERSONA]", in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 69, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; -ricorrente principale- contro COMUNE di BRESCIA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - con troricorrente - ricorrente incidentale- avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 1711/2017 depositata il 12/04/2017 R.G.N. 8147/2013; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

R.G.22254/2017 [OSCURATO:PERSONA]: la Corte d'appello di Roma, in riforma della pronuncia di primo grado, ha accolto, per quanto di ragione, il ricorso proposto dall'[OSCURATO:PERSONA] di Previdenza dei [OSCURATO:PERSONA] "[OSCURATO:PERSONA]" (d'ora in avanti INPGI), diretto all'annullamento del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma in favore dell'ente a titolo di contributi e sanzioni in relazione alla posizione di tre giornalisti impiegati presso il Comune di Brescia, svolgenti attività di addetto stampa, anche se formalmente inquadrati come collaboratori coordinati e continuativi; la Corte territoriale ha riscontrato la presenza degli elementi che, in maniera concordante, comprovano la natura subordinata dell'attività e rendono fondata la pretesa contributiva del Comune: lo stabile inserimento nell'organizzazione dell'ente datore, la disponibilità dei lavoratori tra una prestazione e l'altra finalizzata a servizi di informazione in molteplici ambiti, la continua presenza in Ufficio al fine di curare la rassegna stampa quotidiana e due conferenze stampa giornaliere, la retribuzione fissa mensile e di ammontare predeterminato oltre ai rimborsi spese, la sottoposizione al potere direttivo, sì come desunta dall'obbligo di svolgimento di ulteriori attività, diverse da quella di informazione propria dell'[OSCURATO:PERSONA], contemplate dai contratti; la Corte territoriale ha inoltre rigettato l'eccezione di prescrizione proposta dal Comune in relazione al periodo 1.02 - 20.04.2004, rientrante nel quinquennio precedente la data di notifica del verbale di accertamento del 20.04.2009; ha rilevato in proposito che il termine quinquennale era stato interrotto dall'INPGI con denunzie di recupero contributivo in data 26.02.2009, e che pertanto, coincidendo il dies a quo del termine con la scadenza del termine di pagamento (16.03.2009), il credito non risultava ancora prescritto; ha rigettato, altresì, l'eccezione di compensazione proposta dal Comune sostenendo che la stessa non sarebbe legittima, poiché, secondo il regolamento sulla gestione separata dell'Istituto previdenziale, nel caso in cui quei contributi non risultassero dovuti e dovesse operarsi la cancellazione della posizione previdenziale, essi dovrebbero essere restituiti al giornalista e non al datore di lavoro, sicché non potrebbero essere compensati con il debito contributivo di quest'ultimo nei confronti dell'Istituto; quanto alle sanzioni civili, ha affermato che esse vanno pagate a titolo di omissione e non di evasione contributiva, rilevando l'assenza dell'intento fraudolento da parte del Comune e perché, nell'ipotesi di trasformazione del rapporto all'esito dell'accertamento ispettivo, ai fini della determinazione delle sanzioni, occorre sempre fare riferimento alla fattispecie dell'omissione contributiva anziché dell'evasione; la cassazione della sentenza è domandata dall'[OSCURATO:PERSONA] di Previdenza dei [OSCURATO:PERSONA] "[OSCURATO:PERSONA]" sulla base di un motivo unico, illustrato da successiva memoria; il Comune di Brescia ha depositato controricorso e ricorso incidentale fondato su quattro motivi, cui l'INPGI ha resistito con controricorso incidentale. [OSCURATO:PERSONA]: Ricorso principale: con l'unico motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., l'INPGI lamenta "Violazione dell'art. 116, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n.388 e dell'art. 2697 cod. civ."; sostiene che la presunzione circa una specifica volontà di sottrarsi al versamento dei contributi dovuti non viene meno qualora il datore abbia denunciato all'istituto previdenziale una fattispecie diversa da quella effettiva.

Ricorso incidentale: col primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., il Comune di Brescia deduce "Violazione degli artt.1, 2, 6 e 9 della L. 150/00, dell'art.2094 c.c. e dell'art. 2697 c.c.; violazione e falsa applicazione del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Brescia, approvato ai sensi dell'art.48 comma 3 D.Lgs. 267/00 in attuazione dell'art.6 comma 2 della L.150/00. - errata sussunzione della fattispecie normativa della subordinazione, anche quale conseguenza di una errata percezione del fatto, con riferimento ai capi 3 e 4 della motivazione"; la pronuncia d'appello, nel qualificare i rapporti alla stregua di lavoro subordinato, non avrebbe tenuto conto della specialità del lavoro giornalistico, ma si sarebbe tenuta aderente ai generali indici validi per i rapporti di lavoro in generale; insiste nella sua tesi per la quale del tutto legittimamente gli addetti stampa possono essere reclutati attraverso contratti di collaborazione coordinata e continuativa;col secondo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 5 cod. proc. civ., lamenta "Omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti"; tali fatti decisivi consisterebbero: nella volontà delle parti, confermata dalla mancata rivendicazione della diversa qualificazione del rapporto da parte dei giornalisti coinvolti, nella complessiva condotta dell'Istituto nella vicenda in esame, segnatamente rispondente all'avere definito con una circolare i tratti distintivi del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa di carattere giornalistico; nell'aver omesso la Corte d'appello di valutare la nota dell'INPGI inviata al Comune di Brescia per comunicare la nuova modalità di riparto dell'obbligo contributivo; nell'avere, i giornalisti, compilato al Comune i moduli con cui dichiaravano di essere coperti dalla gestione separata in quanto lavoratori autonomi; il terzo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., contesta "Violazione degli artt.1241, 1243, 1703, 1705 cod.civ.; nullità della sentenza ex art.112 c.p.c. per omessa pronuncia su una domanda svolta dal Comune, in relazione al capo

5.2. della sentenza di appello"; critica la sentenza per non aver accolto la sua domanda di compensazione delle somme riconosciute come dovute dal Comune con quelle già versate dagli stessi giornalisti e dal Comune alla gestione separata nel periodo di causa; il quarto motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., deduce "Violazione dell'art. 27 del d.P.R. 797/55 e dell'art.1 del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389 - violazione dell'art. 45 del D.Igs. 165/2001 e dell'art. 13, 14, 15 del CCNL [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], del Titolo V del CCNL [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], del CCNL [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], del Titolo III del CCNL [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], in relazione al capo 7 della sentenza d'appello"; critica la sentenza d'appello per avere omesso di considerare che i compensi concordati con i collaboratori erano superiori a quelli ai quali gli stessi avrebbero avuto diritto qualora fossero stati, fin dall'inizio, inquadrati quali lavoratori dipendenti e sostenendo, pertanto, che i contributi da versare andassero conteggiati sulla base della inferiore retribuzione riconosciuta ai giornalisti lavoratori dipendenti.

Esame del ricorso principale: il motivo va dichiarato inammissibile; la Corte territoriale ha in realtà escluso l'intento fraudolento sulla base di un ragionamento logico articolato e coerente, affermando che l'assenza di dolo per volontario occultamento dei rapporti e delle retribuzioni corrisposte al fine di evitare di pagare i contributi era desumibile "...sia in considerazione del fatto che i rapporti in questione e i compensi corrisposti erano stati pacificamente oggetto di specifici impegni di bilancio e di dichiarazioni reddituali, sia in considerazione del fatto che negli stessi contratti di collaborazione stipulati tra le parti si prevedeva il versamento del contributo previdenziale all'INPGI e la conseguente denuncia del rapporto a tale ente, sia in considerazione del fatto che la presenza dei tre giornalisti anzidetti in veste di collaboratori autonomi presso il Comune di Brescia era ben nota all'INPGI, come si evince dalla nota inviata da detto Istituto all'ente in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]" (p. 10 sent.); come si evince per tabulas, non corrisponde a realtà quanto prospetta la difesa del ricorrente principale - peraltro proponendo il motivo quale violazione di legge e non, più correttamente, quale vizio di motivazione - ossia che il giudice dell'appello sarebbe giunto ad escludere la volontà fraudolenta in base alla mera denuncia, da parte del datore, di una fattispecie diversa da quella effettiva; Esame del ricorso incidentale: il primo motivo è inammissibile; le censure ripropongono questioni di fatto già scrutinate dalla Corte territoriale, la quale sostiene che seppure talune circostanze richiamate dalla difesa dell'INPGI corrispondono al vero, tuttavia, nel caso in esame, i rapporti di lavoro erano di natura subordinata, come depone la pluralità degli indicatori oggetto dell'accertamento di merito; va, pertanto, nel caso in esame, data attuazione al costante orientamento di questa Corte, che reputa "...inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito." (Cass. n.18721 del 2018; Cass. n.8758 del 2017); il secondo motivo è inammissibile; recentemente, le Sezioni Unite (Sez.

Un. n. 8950 del 2022), anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c.

Italia del 28 ottobre 2021, sono ritornate sull'entità del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6) cod. proc. civ., quale corollario del requisito di specificità dei motivi;a tal proposito, il [OSCURATO:PERSONA] ha avvertito come il predetto principio non vada interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non possa pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, ma che il suddetto onere può non ritenersi sussistente soltanto a condizione che nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito; l'orientamento di legittimità prevalente è conformemente orientato nel senso di ritenere che in ogni caso, il principio di autosufficienza, riferito alla specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi su cui il ricorso si fonda ai sensi dell'articolo 366, n. 6, cod. proc. civ., anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza della Corte EDU, sez.

I, 28 ottobre 2021, r.g. n. 55064/11, non può ritenersi rispettato qualora il motivo di ricorso faccia rinvio agli atti allegati e contenuti nel fascicolo di parte senza riassumerne il contenuto, poiché ciò non soddisferebbe il requisito ineludibile dell'autonomia del ricorso per cassazione, il cui contenuto è finalizzato principalmente all'idoneità delle censure a consentire la decisione (cfr., ex plurimis, Cass. n. 6769 del 2022); applicando tale principio di diritto al caso in esame, si rileva che il ricorrente incidentale non riporta il contenuto dei documenti istruttori di cui censura l'erroneo apprezzamento ai fini del vaglio di decisività da parte della Corte di legittimità; il motivo si limita, in definitiva, a chiedere una diversa interpretazione di risultanze istruttorie, che tuttavia richiama genericamente, disattendendo il principio di cui all'art. 366, n. 6 cod. proc. civ.; il terzo motivo è parimenti inammissibile, poiché il vizio di nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 cod.proc.civ. non risulta adeguatamente devoluto; va rilevato in proposito, che in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla

I. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza - di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia (ex multis, cfr. Cass. n. 23940 del 2017); nel caso che ci occupa la Corte d'appello ha offerto una motivazione in merito all'aspetto oggetto di doglianza, escludendo la possibilità di compensare crediti facenti capo a soggetti diversi; tale motivazione non appare adeguatamente censurata dal ricorrente incidentale né sotto il profilo della violazione di norme di diritto, né sotto il profilo della nullità della sentenza per omessa motivazione, atteso che, come si è sopra osservato, la motivazione esistente non è stata oggetto di censura attraverso la deduzione dell' error in iudicando entro limiti consentiti dall'art. 360, co.1, n. 5 cod. proc. civ.; il quarto motivo è, infine, inammissibile; la censura non coglie nel segno, atteso che la Corte d'appello ha dato conto nelle sue conclusioni della questione sollevata, citando correttamente il principio dell'imponibile contributivo e la relativa normativa, alla quale non potrebbe derogarsi nel caso in esame sol perché, come sembra suggerire il motivo, la riqualificazione della natura dei rapporti è stata ricostruita ex post; in definitiva il ricorso principale va dichiarato inammissibile, così come il ricorso incidentale; le spese vanno compensate per la reciproca soccombenza delle parti in causa; in considerazione dell'inammissibilità dei ricorsi, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte sia del ricorrente principale sia del ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per i ricorsi.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale.

Dichiara altresì, inammissibile il ricorso incidentale.

Compensa le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art.1, comma 17 della

I. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte sia del ricorrente principale sia del ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a tit

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22254/2017 R.G. proposto da: I.N.P.G.I.- [OSCURATO:PERSONA] ITALIANI "[OSCURATO:PERSONA]", in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 69, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; -ricorrente principale- contro COMUNE di BRESCIA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - con troricorrente - ricorrente incidentale- avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 1711/2017 depositata il 12/04/2017 R.G.N. 8147/2013; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G.22254/2017 [OSCURATO:PERSONA]: la Corte d'appello di Roma, in riforma della pronuncia di primo grado, ha accolto, per quanto di ragione, il ricorso proposto dall'[OSCURATO:PERSONA] di Previdenza dei [OSCURATO:PERSONA] "[OSCURATO:PERSONA]" (d'ora in avanti INPGI), diretto all'annullamento del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma in favore dell'ente a titolo di contributi e sanzioni in relazione alla posizione di tre giornalisti impiegati presso il Comune di Brescia, svolgenti attività di addetto stampa, anche se formalmente inquadrati come collaboratori coordinati e continuativi; la Corte territoriale ha riscontrato la presenza degli elementi che, in maniera concordante, comprovano la natura subordinata dell'attività e rendono fondata la pretesa contributiva del Comune: lo stabile inserimento nell'organizzazione dell'ente datore, la disponibilità dei lavoratori tra una prestazione e l'altra finalizzata a servizi di informazione in molteplici ambiti, la continua presenza in Ufficio al fine di curare la rassegna stampa quotidiana e due conferenze stampa giornaliere, la retribuzione fissa mensile e di ammontare predeterminato oltre ai rimborsi spese, la sottoposizione al potere direttivo, sì come desunta dall'obbligo di svolgimento di ulteriori attività, diverse da quella di informazione propria dell'[OSCURATO:PERSONA], contemplate dai contratti; la Corte territoriale ha inoltre rigettato l'eccezione di prescrizione proposta dal Comune in relazione al periodo 1.02 - 20.04.2004, rientrante nel quinquennio precedente la data di notifica del verbale di accertamento del 20.04.2009; ha rilevato in proposito che il termine quinquennale era stato interrotto dall'INPGI con denunzie di recupero contributivo in data 26.02.2009, e che pertanto, coincidendo il dies a quo del termine con la scadenza del termine di pagamento (16.03.2009), il credito non risultava ancora prescritto; ha rigettato, altresì, l'eccezione di compensazione proposta dal Comune sostenendo che la stessa non sarebbe legittima, poiché, secondo il regolamento sulla gestione separata dell'Istituto previdenziale, nel caso in cui quei contributi non risultassero dovuti e dovesse operarsi la cancellazione della posizione previdenziale, essi dovrebbero essere restituiti al giornalista e non al datore di lavoro, sicché non potrebbero essere compensati con il debito contributivo di quest'ultimo nei confronti dell'Istituto; quanto alle sanzioni civili, ha affermato che esse vanno pagate a titolo di omissione e non di evasione contributiva, rilevando l'assenza dell'intento fraudolento da parte del Comune e perché, nell'ipotesi di trasformazione del rapporto all'esito dell'accertamento ispettivo, ai fini della determinazione delle sanzioni, occorre sempre fare riferimento alla fattispecie dell'omissione contributiva anziché dell'evasione; la cassazione della sentenza è domandata dall'[OSCURATO:PERSONA] di Previdenza dei [OSCURATO:PERSONA] "[OSCURATO:PERSONA]" sulla base di un motivo unico, illustrato da successiva memoria; il Comune di Brescia ha depositato controricorso e ricorso incidentale fondato su quattro motivi, cui l'INPGI ha resistito con controricorso incidentale. [OSCURATO:PERSONA]: Ricorso principale: con l'unico motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., l'INPGI lamenta "Violazione dell'art. 116, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n.388 e dell'art. 2697 cod. civ."; sostiene che la presunzione circa una specifica volontà di sottrarsi al versamento dei contributi dovuti non viene meno qualora il datore abbia denunciato all'istituto previdenziale una fattispecie diversa da quella effettiva. Ricorso incidentale: col primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., il Comune di Brescia deduce "Violazione degli artt.1, 2, 6 e 9 della L. 150/00, dell'art.2094 c.c. e dell'art. 2697 c.c.; violazione e falsa applicazione del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Brescia, approvato ai sensi dell'art.48 comma 3 D.Lgs. 267/00 in attuazione dell'art.6 comma 2 della L.150/00. - errata sussunzione della fattispecie normativa della subordinazione, anche quale conseguenza di una errata percezione del fatto, con riferimento ai capi 3 e 4 della motivazione"; la pronuncia d'appello, nel qualificare i rapporti alla stregua di lavoro subordinato, non avrebbe tenuto conto della specialità del lavoro giornalistico, ma si sarebbe tenuta aderente ai generali indici validi per i rapporti di lavoro in generale; insiste nella sua tesi per la quale del tutto legittimamente gli addetti stampa possono essere reclutati attraverso contratti di collaborazione coordinata e continuativa;col secondo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 5 cod. proc. civ., lamenta "Omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti"; tali fatti decisivi consisterebbero: nella volontà delle parti, confermata dalla mancata rivendicazione della diversa qualificazione del rapporto da parte dei giornalisti coinvolti, nella complessiva condotta dell'Istituto nella vicenda in esame, segnatamente rispondente all'avere definito con una circolare i tratti distintivi del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa di carattere giornalistico; nell'aver omesso la Corte d'appello di valutare la nota dell'INPGI inviata al Comune di Brescia per comunicare la nuova modalità di riparto dell'obbligo contributivo; nell'avere, i giornalisti, compilato al Comune i moduli con cui dichiaravano di essere coperti dalla gestione separata in quanto lavoratori autonomi; il terzo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., contesta "Violazione degli artt.1241, 1243, 1703, 1705 cod.civ.; nullità della sentenza ex art.112 c.p.c. per omessa pronuncia su una domanda svolta dal Comune, in relazione al capo 5.2. della sentenza di appello"; critica la sentenza per non aver accolto la sua domanda di compensazione delle somme riconosciute come dovute dal Comune con quelle già versate dagli stessi giornalisti e dal Comune alla gestione separata nel periodo di causa; il quarto motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., deduce "Violazione dell'art. 27 del d.P.R. 797/55 e dell'art.1 del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389 - violazione dell'art. 45 del D.Igs. 165/2001 e dell'art. 13, 14, 15 del CCNL [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], del Titolo V del CCNL [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], del CCNL [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], del Titolo III del CCNL [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], in relazione al capo 7 della sentenza d'appello"; critica la sentenza d'appello per avere omesso di considerare che i compensi concordati con i collaboratori erano superiori a quelli ai quali gli stessi avrebbero avuto diritto qualora fossero stati, fin dall'inizio, inquadrati quali lavoratori dipendenti e sostenendo, pertanto, che i contributi da versare andassero conteggiati sulla base della inferiore retribuzione riconosciuta ai giornalisti lavoratori dipendenti. Esame del ricorso principale: il motivo va dichiarato inammissibile; la Corte territoriale ha in realtà escluso l'intento fraudolento sulla base di un ragionamento logico articolato e coerente, affermando che l'assenza di dolo per volontario occultamento dei rapporti e delle retribuzioni corrisposte al fine di evitare di pagare i contributi era desumibile "...sia in considerazione del fatto che i rapporti in questione e i compensi corrisposti erano stati pacificamente oggetto di specifici impegni di bilancio e di dichiarazioni reddituali, sia in considerazione del fatto che negli stessi contratti di collaborazione stipulati tra le parti si prevedeva il versamento del contributo previdenziale all'INPGI e la conseguente denuncia del rapporto a tale ente, sia in considerazione del fatto che la presenza dei tre giornalisti anzidetti in veste di collaboratori autonomi presso il Comune di Brescia era ben nota all'INPGI, come si evince dalla nota inviata da detto Istituto all'ente in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]" (p. 10 sent.); come si evince per tabulas, non corrisponde a realtà quanto prospetta la difesa del ricorrente principale - peraltro proponendo il motivo quale violazione di legge e non, più correttamente, quale vizio di motivazione - ossia che il giudice dell'appello sarebbe giunto ad escludere la volontà fraudolenta in base alla mera denuncia, da parte del datore, di una fattispecie diversa da quella effettiva; Esame del ricorso incidentale: il primo motivo è inammissibile; le censure ripropongono questioni di fatto già scrutinate dalla Corte territoriale, la quale sostiene che seppure talune circostanze richiamate dalla difesa dell'INPGI corrispondono al vero, tuttavia, nel caso in esame, i rapporti di lavoro erano di natura subordinata, come depone la pluralità degli indicatori oggetto dell'accertamento di merito; va, pertanto, nel caso in esame, data attuazione al costante orientamento di questa Corte, che reputa "...inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito." (Cass. n.18721 del 2018; Cass. n.8758 del 2017); il secondo motivo è inammissibile; recentemente, le Sezioni Unite (Sez. Un. n. 8950 del 2022), anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021, sono ritornate sull'entità del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6) cod. proc. civ., quale corollario del requisito di specificità dei motivi;a tal proposito, il [OSCURATO:PERSONA] ha avvertito come il predetto principio non vada interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non possa pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, ma che il suddetto onere può non ritenersi sussistente soltanto a condizione che nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito; l'orientamento di legittimità prevalente è conformemente orientato nel senso di ritenere che in ogni caso, il principio di autosufficienza, riferito alla specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi su cui il ricorso si fonda ai sensi dell'articolo 366, n. 6, cod. proc. civ., anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza della Corte EDU, sez. I, 28 ottobre 2021, r.g. n. 55064/11, non può ritenersi rispettato qualora il motivo di ricorso faccia rinvio agli atti allegati e contenuti nel fascicolo di parte senza riassumerne il contenuto, poiché ciò non soddisferebbe il requisito ineludibile dell'autonomia del ricorso per cassazione, il cui contenuto è finalizzato principalmente all'idoneità delle censure a consentire la decisione (cfr., ex plurimis, Cass. n. 6769 del 2022); applicando tale principio di diritto al caso in esame, si rileva che il ricorrente incidentale non riporta il contenuto dei documenti istruttori di cui censura l'erroneo apprezzamento ai fini del vaglio di decisività da parte della Corte di legittimità; il motivo si limita, in definitiva, a chiedere una diversa interpretazione di risultanze istruttorie, che tuttavia richiama genericamente, disattendendo il principio di cui all'art. 366, n. 6 cod. proc. civ.; il terzo motivo è parimenti inammissibile, poiché il vizio di nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 cod.proc.civ. non risulta adeguatamente devoluto; va rilevato in proposito, che in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla I. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza - di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia (ex multis, cfr. Cass. n. 23940 del 2017); nel caso che ci occupa la Corte d'appello ha offerto una motivazione in merito all'aspetto oggetto di doglianza, escludendo la possibilità di compensare crediti facenti capo a soggetti diversi; tale motivazione non appare adeguatamente censurata dal ricorrente incidentale né sotto il profilo della violazione di norme di diritto, né sotto il profilo della nullità della sentenza per omessa motivazione, atteso che, come si è sopra osservato, la motivazione esistente non è stata oggetto di censura attraverso la deduzione dell' error in iudicando entro limiti consentiti dall'art. 360, co.1, n. 5 cod. proc. civ.; il quarto motivo è, infine, inammissibile; la censura non coglie nel segno, atteso che la Corte d'appello ha dato conto nelle sue conclusioni della questione sollevata, citando correttamente il principio dell'imponibile contributivo e la relativa normativa, alla quale non potrebbe derogarsi nel caso in esame sol perché, come sembra suggerire il motivo, la riqualificazione della natura dei rapporti è stata ricostruita ex post; in definitiva il ricorso principale va dichiarato inammissibile, così come il ricorso incidentale; le spese vanno compensate per la reciproca soccombenza delle parti in causa; in considerazione dell'inammissibilità dei ricorsi, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte sia del ricorrente principale sia del ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per i ricorsi. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale. Dichiara altresì, inammissibile il ricorso incidentale. Compensa le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art.1, comma 17 della I. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte sia del ricorrente principale sia del ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a tit
Decreto Cassazione n. 05725/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris