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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 settembre 2022

Cassazione n. 49370/2022

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: 'ben Al ì Tarak [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2021 emessa dalla Corte d'appello di Messina visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso.

Ritenuto che l'unico motivo dedotto nel ricorso, relativo alla violazione di legge e al vizio di motivazione della sentenza impugnata in relazione agli artt. 521 e 522 cod, proc. pen. (il reato si è consumato in data diversa rispetto a quella indicata nel capo di imputazione), è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Collegio di appello, avendo la Corte territoriale fornito una adeguata e corretta risposta in fatto (sui presupposti) e in diritto (pag. e e seg.) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eurc tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 9 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] liere tensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: 'ben Al ì Tarak [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2021 emessa dalla Corte d'appello di Messina visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso. Ritenuto che l'unico motivo dedotto nel ricorso, relativo alla violazione di legge e al vizio di motivazione della sentenza impugnata in relazione agli artt. 521 e 522 cod, proc. pen. (il reato si è consumato in data diversa rispetto a quella indicata nel capo di imputazione), è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Collegio di appello, avendo la Corte territoriale fornito una adeguata e corretta risposta in fatto (sui presupposti) e in diritto (pag. e e seg.) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eurc tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] liere tensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 49370/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris