CassazionesentenzaSezione U
Cassazione n. 31795/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ZIONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LA PRIMA PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] gli atti del procedimento n. 3014-2023 R.G., relativo al ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa da ll’ A vvocat o [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentatae difesa da ll’A vvocat o Rizzardo del Giudice; -controricorrente – e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. SOCIALE; -intimata – avverso la sentenza del Co nsiglio di Stato n. 8715 del 202 2 , depositata il 12ottobre 202 2 ; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata allaparte ricorrent e il 2 6 settembre 2023; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la part e ricorrenteabbia chiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento , in favore del la controricorrente [OSCURATO:PERSONA] S. p . a . , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge. Roma, lì 14