CassazionedecretoSezione 1Decisione del 4 giugno 2024
Cassazione n. 17963/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 28427-2019 r.g. propostoda: [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura in atti. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] n. 415/2014 della [OSCURATO:SOCIETA]. (Trib. Roma), [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del curatore fallimentare Dott. [OSCURATO:PERSONA], con l’avv. [OSCURATO:PERSONA]. - controricorrente - avverso il decreto n. 3369/2019 reso dal Tribunale di Roma – Sezione Fallimentare-, in data 18.07.2019, all’esito del giudizio avente R.G. n. 20189/2015, depositato il 23/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4/6/2024 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1.Con ricorso notificato in data in data 20 settembre 2019, il dott. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato con ricorso per cassazione il decreto n. 3369/19 del Tribunale di Roma, pubblicato in data 23 luglio 2019, reso a definizione del giudizio di opposizione allo stato passivo dallo stesso promosso nei confronti della curatela della [OSCURATO:SOCIETA]. 2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito al ricorso per cassazione. [OSCURATO:PERSONA] Occorre evidenziare che le parti hanno concordemente dato atto che con decreto del 10 aprile 2024, comunicato in data 15 aprile 2024 il Tribunale di Roma, Sezione Fallimentare, ha omologato il concordato fallimentare depositato dalla società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. con la proposta concordataria omologata si è impegnata, tra l’altro a: “5. pagamento integrale dei crediti oggetto di opposizioni allo stato passivo pendenti alla data della presentazione del presente ricorso, ove definitivamente riconosciuti, a cura dell’Assuntore entro 7 (sette) giorni dal passaggio in giudicato dell’eventuale provvedimento di ammissione del credito”. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. con missiva accettata dall’odierno ricorrente in data 22 novembre 2021, ha proposto la definizione transattiva delle opposizioni, subordinandone l’efficacia all’omologazione (“al fine di anticipare i tempi di integrale esecuzione del concordato, l’Assuntore intende pervenire alla definizione transattiva con il [OSCURATO:PERSONA] del giudizio di opposizione indicato al precedente punto (i), condizionatamente alla definitiva omologazione del concordato fallimentare dal medesimo proposto”). Alla luce di quanto sopra, entrambe le parti hanno chiesto la cessazione della materia del contendere, richiesta che deve essere accolta essendo venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, in ragione della intervenuta dichiarazione di omologazione del concordato fallimentare. P.Q.M. dichiara cessata la materia del contend