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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 13 aprile 2026

Cassazione n. 09275/2026

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[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocatoCHIARA MODENESE-controricorrente-nonché contro-intimati-avverso DECRETO di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n. 4336/2020depositata il 27/10/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 12769/2021Numero sezionale 88/2026Numero di raccolta generale 9275/2026Data pubblicazione 13/04/20261. ― [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore unico della società [OSCURATO:SOCIETA]. (NSI) ricorre nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] della predetta società contro il decreto del 27 ottobre/3 novembre2020 con cui la Corte d’appello di Bologna ha respinto il reclamodell’odierno ricorrente avverso il decreto del locale Tribunale che avevaordinato – su ricorso dei sindaci - ex art. 2409 c.c. l’ispezione dellasocietà rappresentata dal curatore speciale avvocato [OSCURATO:PERSONA] nominato ex art. 78 c.p.c., «al fine di verificare se ricorranoirregolarità gestorie con particolare riferimento alla situazione economicopatrimoniale delle società controllate brasiliane ed all’impiego deipatrimoni destinati».2. - Osservava il primo giudice che, oltre a [OSCURATO:SOCIETA], vi erano anche duealtre società, [OSCURATO:PERSONA] spa e [OSCURATO:PERSONA] spa, che procedevano allarealizzazione di complessi immobiliari in Brasile mediante un medesimoschema, secondo il quale la società italiana acquisiva il controllo di unasocietà brasiliana, che a sua volta aveva il controllo di altra societàbrasiliana operativa, che si occupava del concreto sviluppo dell'interventoresidenziale (solo per NSI erano state costituite otto holding brasiliane edotto società operative).

Osservava inoltre che nelle note integrative alledue bozze di bilancio di NSI del 2017 e del 2018 non veniva data alcunainformazione concreta sullo stato degli affari, che era fumosa einconsistente la rappresentazione della effettiva realizzazione dei progettiimmobiliari in Brasile e della corretta gestione delle controllate brasilianedata la mancanza di qualsivoglia documentazione contabile delle stesse,nonostante la dichiarata e laboriosa fase di rielaborazione contabile che sisarebbe protratta per oltre due anni e sarebbe stata la causa delleirregolarità gestorie delle società italiane; riteneva, cioè, emergessechiaramente una situazione di criticità giacché i bilanci 2017 e 2018risultavano redatti solo in bozza e solo a procedimento instaurato, sullaNumero registro generale 12769/2021Numero sezionale 88/2026Numero di raccolta generale 9275/2026Data pubblicazione 13/04/2026base di dati economico-patrimoniali derivanti essenzialmente dallagestione delle società brasiliane sulla quale non v’era evidenza di alcundato contabile attendibile.

A tali considerazioni si aggiungeva l’esorbitantedato patrimoniale degli investimenti impiegati nei progetti immobiliari inBrasile, e dunque la necessità di una verifica dell’utilizzo dei patrimonidestinati: stato di cose che faceva presumere un pregiudizio in dannodella società, donde la necessità di disporre ispezione.3.

La Corte d’appello dichiarava inammissibile il reclamo proposto da[OSCURATO:PERSONA] quale amministratore della società NSI stante la nomina delcuratore speciale, respingeva il reclamo proposto in proprio da AmosStella e condannava quest’ultimo, in solido con NSI a rifondere allaCuratela della [OSCURATO:PERSONA] spa ed ai sindaci reclamati lespese del giudizio di reclamo.4. ― Contro detto decreto [OSCURATO:PERSONA] ha proposto sei motivi dicassazione.

Ha resistito con controricorso la società [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del Curatore speciale avv. [OSCURATO:PERSONA] ha rappresentato che con provvedimento in data 22.04.2021 ilTribunale di Bologna ha revocato l’amministratore della società dr.

AmosStella e nominato un amministratore giudiziario, conferendogli specificipoteri.

I sindaci sono rimasti intimati.RAGIONI DELLA DECISIONE1. ― Il ricorrente dedica la prima parte del ricorso all’ammissibilità dellostesso ex art. 111 cost. auspicando una rimeditazione del consolidatoorientamento di legittimità in materia che lo ammette solo in punto spese,sostenendo che il provvedimento che decide sulla ispezione della societàcostituisce una grave perturbazione alla ordinata gestione sociale che illegislatore ha inteso disporre per il caso in cui le dinamiche gestorieemergenti dalla dialettica tra organi sociali siano del tutto inidonee adassicurare la protezione di diritti contrapposti a quello degliamministratori, e che, incidendo in modo determinante su posizioniNumero registro generale 12769/2021Numero sezionale 88/2026Numero di raccolta generale 9275/2026Data pubblicazione 13/04/2026soggettive, deve trovare una protezione giurisdizionale anche di fronte allaSuprema Corte.

In ogni caso, anche laddove non fosse condivisa dettaimpostazione, reputa che la Corte dovrebbe comunque valutare, seppureincidentalmente, la legittimità del provvedimento impugnato al fine dipotere assumere una decisione in merito alla correttezza della parterelativa alla condanna alle spese, su cui il ricorso straordinario incassazione è ritenuto pacificamente ammissibile.1.1.- Deduce poi: a) omesso esame di un fatto decisivo per il giudizioche è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360 co. 1 n.5 c.p.c. error in procedendo per motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile.

Motivazione apparente ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 4c.p.c. in quanto la considerazione dell'audit già effettuato sulle societàbrasiliane avrebbe consentito di superare i generici sospetti della Corte; b)violazione e falsa applicazione dell’art. 2409 c.c., ai sensi dell’art. 360comma 1 n. 3 c.p.c., per carenza dei requisiti dell’attualità del danno edelle gravi irregolarità; c) violazione e falsa applicazione dell’art. 2409 c.c.in relazione agli artt. 101 c.p.c. 24 e 111 Cost., ai sensi dell’art. 360comma 1 n. 4 c.p.c., per grave violazione del principio del contraddittorioche va garantito anche nei procedimenti di volontaria giurisdizione; d)omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto didiscussione tra le parti ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. poiché lacarenza della documentazione delle società brasiliane, posta a fondamentodella decisione, non terrebbe conto dell’avvenuto deposito della stessa; e)violazione e falsa applicazione dell’art. 2409 c.c. in relazione all’art. 91 ess. c.c., ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., in quanto la regola dellasoccombenza è inapplicabile ai procedimenti di volontaria giurisdizione chenon vedono parti vittoriose e parti soccombenti.2.- Il ricorso è inammissibile.2.1- Nella parte in cui il ricorso è rivolto avverso il rigetto del reclamoproposto contro il decreto pronunciato in applicazione dell’articolo 2409Numero registro generale 12769/2021Numero sezionale 88/2026Numero di raccolta generale 9275/2026Data pubblicazione 13/04/2026c.c. l’inammissibilità, ai sensi dell’articolo 360 bis, numero 1, c.p.c.,discende dall’applicazione del principio, consolidatosi nella giurisprudenzadi questa Corte e che gli argomenti svolti in ricorso non inducono ariconsiderare, per cui «I provvedimenti resi sulla denunzia di irregolaritànella gestione di una società ex art. 2409 cod. civ., ancorché comportinola nomina di un ispettore o di un amministratore con la revoca di quelloprescelto dall'assemblea, ovvero risolvano questioni inerenti alla regolaritàdel relativo procedimento, sono privi di decisorietà in quanto, nell'ambitodi attribuzioni di volontaria giurisdizione rivolte alla tutela di interessianche generali ed esercitate senza un vero e proprio contraddittorio, sirisolvono in misure cautelari e provvisorie, coinvolgono diritti soggettivima non statuiscono su di essi a definizione di un conflitto tra particontrapposte, né hanno attitudine ad acquistare autorità di giudicatosostanziale.

Ne consegue che tali provvedimenti non sono impugnabili conricorso per cassazione ex art. 111 Costituzione, tranne che per la parte incui rechino condanna alle spese, e tale principio non incontra deroga ovela corte d'appello abbia risolto in senso positivo o negativo le questioniinerenti all'ammissibilità del reclamo, incluse quelle che attengano allalegittimazione ed all'interesse del reclamante, dato che la pronunciasull'osservanza delle norme che regolano il processo, disciplinando ipresupposti, i modi ed i tempi con i quali la domanda può essere portataall'esame del giudice, ha necessariamente la medesima natura dell'attogiurisdizionale per cui il processo è predisposto, di modo che, se tale attoè privo di decisorietà, non può avere autonoma valenza di provvedimentodecisorio (Cass. 10 giugno 2004, n. 10989; Cass. 17 maggio 2005, n.10349, seguite da numerosissime decisioni conformi, da ultimo in analogafattispecie v.

Cass. n. 388/2023).2.2. ― Nella parte in cui il ricorso è rivolto contro la statuizione sullespese, poste a carico del reclamante, odierno ricorrente, in applicazionedel principio della soccombenza, l’inammissibilità, ai sensi dell’articolo 360Numero registro generale 12769/2021Numero sezionale 88/2026Numero di raccolta generale 9275/2026Data pubblicazione 13/04/2026bis, numero 1, c.p.c., discende dall’applicazione di principio altrettantoconsolidato – peraltro espressamente richiamato nel provvedimentoimpugnato senza che il ricorso esponga argomenti che inducano ariconsiderarlo – per cui «Nel procedimento per il riassetto amministrativoe contabile della società di cui all'art. 2409 cod. civ., la condanna alpagamento delle spese processuali pronunciata a favore di colui che leabbia anticipate, partecipando al procedimento in forza di interessigiuridicamente qualificati dalla sua posizione rispetto alla correttaamministrazione della società, pur non essendo accessoria ad unadecisione su diritti soggettivi, né collegabile a comportamenti anteriori alprocesso, è legittima nella parte in cui si fondi sulla soccombenzaprocessuale dei controinteressati nel contrasto delle posizioni soggettive,anche se non può avere, comunque, ad oggetto le spese di ispezionegiudiziale della società, che restano sempre a carico dei denuncianti»(Cass. 29 dicembre 2011, n. 30052).

Peraltro, come già osservato daquesta Corte (v.

Cass. n. 388/2023) del tutto infondato, al riguardo, èl’assunto del ricorrente secondo cui ai fini dell’esame della censuraconcernente le spese di lite occorrerebbe procedere al sindacatoincidentale di legittimità sul provvedimento della Corte d’appello: esso è,infatti, sottratto al controllo di questa Corte, in applicazione del principiopoco sopra rammentato, ed alla Corte di cassazione spettaesclusivamente di verificare che sia stata fatta corretta applicazione delprincipio della soccombenza, del che non v’è in questo caso ragione didubitare, visto che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha proposto il reclamo che è statorespinto dalla Corte di merito.3. ― Il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile.

Le spese seguono lasoccombenza.

Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio delcontributo unificato se dovuto.

P.Q.MNumero registro generale 12769/2021Numero sezionale 88/2026Numero di raccolta generale 9275/2026Data pubblicazione 13/04/2026La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente alpagamento delle spese in favore di parte controricorrente, liquidatenell'importo di euro 5.200,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre allespese forfettarie nella misura del 15% sul compenso ed agli accessoricome per legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio2002, n. 115, inserito dalla

I. 24 dicembre 2012, n. 228, dichiara lasussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrentedell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ovedovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civileil 12.1.2026.Il PresidenteMARCO MARULLI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocatoCHIARA MODENESE-controricorrente-nonché contro-intimati-avverso DECRETO di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n. 4336/2020depositata il 27/10/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 12769/2021Numero sezionale 88/2026Numero di raccolta generale 9275/2026Data pubblicazione 13/04/20261. ― [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore unico della società [OSCURATO:SOCIETA]. (NSI) ricorre nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] della predetta società contro il decreto del 27 ottobre/3 novembre2020 con cui la Corte d’appello di Bologna ha respinto il reclamodell’odierno ricorrente avverso il decreto del locale Tribunale che avevaordinato – su ricorso dei sindaci - ex art. 2409 c.c. l’ispezione dellasocietà rappresentata dal curatore speciale avvocato [OSCURATO:PERSONA] nominato ex art. 78 c.p.c., «al fine di verificare se ricorranoirregolarità gestorie con particolare riferimento alla situazione economicopatrimoniale delle società controllate brasiliane ed all’impiego deipatrimoni destinati».2. - Osservava il primo giudice che, oltre a [OSCURATO:SOCIETA], vi erano anche duealtre società, [OSCURATO:PERSONA] spa e [OSCURATO:PERSONA] spa, che procedevano allarealizzazione di complessi immobiliari in Brasile mediante un medesimoschema, secondo il quale la società italiana acquisiva il controllo di unasocietà brasiliana, che a sua volta aveva il controllo di altra societàbrasiliana operativa, che si occupava del concreto sviluppo dell'interventoresidenziale (solo per NSI erano state costituite otto holding brasiliane edotto società operative). Osservava inoltre che nelle note integrative alledue bozze di bilancio di NSI del 2017 e del 2018 non veniva data alcunainformazione concreta sullo stato degli affari, che era fumosa einconsistente la rappresentazione della effettiva realizzazione dei progettiimmobiliari in Brasile e della corretta gestione delle controllate brasilianedata la mancanza di qualsivoglia documentazione contabile delle stesse,nonostante la dichiarata e laboriosa fase di rielaborazione contabile che sisarebbe protratta per oltre due anni e sarebbe stata la causa delleirregolarità gestorie delle società italiane; riteneva, cioè, emergessechiaramente una situazione di criticità giacché i bilanci 2017 e 2018risultavano redatti solo in bozza e solo a procedimento instaurato, sullaNumero registro generale 12769/2021Numero sezionale 88/2026Numero di raccolta generale 9275/2026Data pubblicazione 13/04/2026base di dati economico-patrimoniali derivanti essenzialmente dallagestione delle società brasiliane sulla quale non v’era evidenza di alcundato contabile attendibile. A tali considerazioni si aggiungeva l’esorbitantedato patrimoniale degli investimenti impiegati nei progetti immobiliari inBrasile, e dunque la necessità di una verifica dell’utilizzo dei patrimonidestinati: stato di cose che faceva presumere un pregiudizio in dannodella società, donde la necessità di disporre ispezione.3. La Corte d’appello dichiarava inammissibile il reclamo proposto da[OSCURATO:PERSONA] quale amministratore della società NSI stante la nomina delcuratore speciale, respingeva il reclamo proposto in proprio da AmosStella e condannava quest’ultimo, in solido con NSI a rifondere allaCuratela della [OSCURATO:PERSONA] spa ed ai sindaci reclamati lespese del giudizio di reclamo.4. ― Contro detto decreto [OSCURATO:PERSONA] ha proposto sei motivi dicassazione. Ha resistito con controricorso la società [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del Curatore speciale avv. [OSCURATO:PERSONA] ha rappresentato che con provvedimento in data 22.04.2021 ilTribunale di Bologna ha revocato l’amministratore della società dr. AmosStella e nominato un amministratore giudiziario, conferendogli specificipoteri. I sindaci sono rimasti intimati.RAGIONI DELLA DECISIONE1. ― Il ricorrente dedica la prima parte del ricorso all’ammissibilità dellostesso ex art. 111 cost. auspicando una rimeditazione del consolidatoorientamento di legittimità in materia che lo ammette solo in punto spese,sostenendo che il provvedimento che decide sulla ispezione della societàcostituisce una grave perturbazione alla ordinata gestione sociale che illegislatore ha inteso disporre per il caso in cui le dinamiche gestorieemergenti dalla dialettica tra organi sociali siano del tutto inidonee adassicurare la protezione di diritti contrapposti a quello degliamministratori, e che, incidendo in modo determinante su posizioniNumero registro generale 12769/2021Numero sezionale 88/2026Numero di raccolta generale 9275/2026Data pubblicazione 13/04/2026soggettive, deve trovare una protezione giurisdizionale anche di fronte allaSuprema Corte. In ogni caso, anche laddove non fosse condivisa dettaimpostazione, reputa che la Corte dovrebbe comunque valutare, seppureincidentalmente, la legittimità del provvedimento impugnato al fine dipotere assumere una decisione in merito alla correttezza della parterelativa alla condanna alle spese, su cui il ricorso straordinario incassazione è ritenuto pacificamente ammissibile.1.1.- Deduce poi: a) omesso esame di un fatto decisivo per il giudizioche è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360 co. 1 n.5 c.p.c. error in procedendo per motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile. Motivazione apparente ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 4c.p.c. in quanto la considerazione dell'audit già effettuato sulle societàbrasiliane avrebbe consentito di superare i generici sospetti della Corte; b)violazione e falsa applicazione dell’art. 2409 c.c., ai sensi dell’art. 360comma 1 n. 3 c.p.c., per carenza dei requisiti dell’attualità del danno edelle gravi irregolarità; c) violazione e falsa applicazione dell’art. 2409 c.c.in relazione agli artt. 101 c.p.c. 24 e 111 Cost., ai sensi dell’art. 360comma 1 n. 4 c.p.c., per grave violazione del principio del contraddittorioche va garantito anche nei procedimenti di volontaria giurisdizione; d)omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto didiscussione tra le parti ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. poiché lacarenza della documentazione delle società brasiliane, posta a fondamentodella decisione, non terrebbe conto dell’avvenuto deposito della stessa; e)violazione e falsa applicazione dell’art. 2409 c.c. in relazione all’art. 91 ess. c.c., ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., in quanto la regola dellasoccombenza è inapplicabile ai procedimenti di volontaria giurisdizione chenon vedono parti vittoriose e parti soccombenti.2.- Il ricorso è inammissibile.2.1- Nella parte in cui il ricorso è rivolto avverso il rigetto del reclamoproposto contro il decreto pronunciato in applicazione dell’articolo 2409Numero registro generale 12769/2021Numero sezionale 88/2026Numero di raccolta generale 9275/2026Data pubblicazione 13/04/2026c.c. l’inammissibilità, ai sensi dell’articolo 360 bis, numero 1, c.p.c.,discende dall’applicazione del principio, consolidatosi nella giurisprudenzadi questa Corte e che gli argomenti svolti in ricorso non inducono ariconsiderare, per cui «I provvedimenti resi sulla denunzia di irregolaritànella gestione di una società ex art. 2409 cod. civ., ancorché comportinola nomina di un ispettore o di un amministratore con la revoca di quelloprescelto dall'assemblea, ovvero risolvano questioni inerenti alla regolaritàdel relativo procedimento, sono privi di decisorietà in quanto, nell'ambitodi attribuzioni di volontaria giurisdizione rivolte alla tutela di interessianche generali ed esercitate senza un vero e proprio contraddittorio, sirisolvono in misure cautelari e provvisorie, coinvolgono diritti soggettivima non statuiscono su di essi a definizione di un conflitto tra particontrapposte, né hanno attitudine ad acquistare autorità di giudicatosostanziale. Ne consegue che tali provvedimenti non sono impugnabili conricorso per cassazione ex art. 111 Costituzione, tranne che per la parte incui rechino condanna alle spese, e tale principio non incontra deroga ovela corte d'appello abbia risolto in senso positivo o negativo le questioniinerenti all'ammissibilità del reclamo, incluse quelle che attengano allalegittimazione ed all'interesse del reclamante, dato che la pronunciasull'osservanza delle norme che regolano il processo, disciplinando ipresupposti, i modi ed i tempi con i quali la domanda può essere portataall'esame del giudice, ha necessariamente la medesima natura dell'attogiurisdizionale per cui il processo è predisposto, di modo che, se tale attoè privo di decisorietà, non può avere autonoma valenza di provvedimentodecisorio (Cass. 10 giugno 2004, n. 10989; Cass. 17 maggio 2005, n.10349, seguite da numerosissime decisioni conformi, da ultimo in analogafattispecie v. Cass. n. 388/2023).2.2. ― Nella parte in cui il ricorso è rivolto contro la statuizione sullespese, poste a carico del reclamante, odierno ricorrente, in applicazionedel principio della soccombenza, l’inammissibilità, ai sensi dell’articolo 360Numero registro generale 12769/2021Numero sezionale 88/2026Numero di raccolta generale 9275/2026Data pubblicazione 13/04/2026bis, numero 1, c.p.c., discende dall’applicazione di principio altrettantoconsolidato – peraltro espressamente richiamato nel provvedimentoimpugnato senza che il ricorso esponga argomenti che inducano ariconsiderarlo – per cui «Nel procedimento per il riassetto amministrativoe contabile della società di cui all'art. 2409 cod. civ., la condanna alpagamento delle spese processuali pronunciata a favore di colui che leabbia anticipate, partecipando al procedimento in forza di interessigiuridicamente qualificati dalla sua posizione rispetto alla correttaamministrazione della società, pur non essendo accessoria ad unadecisione su diritti soggettivi, né collegabile a comportamenti anteriori alprocesso, è legittima nella parte in cui si fondi sulla soccombenzaprocessuale dei controinteressati nel contrasto delle posizioni soggettive,anche se non può avere, comunque, ad oggetto le spese di ispezionegiudiziale della società, che restano sempre a carico dei denuncianti»(Cass. 29 dicembre 2011, n. 30052). Peraltro, come già osservato daquesta Corte (v. Cass. n. 388/2023) del tutto infondato, al riguardo, èl’assunto del ricorrente secondo cui ai fini dell’esame della censuraconcernente le spese di lite occorrerebbe procedere al sindacatoincidentale di legittimità sul provvedimento della Corte d’appello: esso è,infatti, sottratto al controllo di questa Corte, in applicazione del principiopoco sopra rammentato, ed alla Corte di cassazione spettaesclusivamente di verificare che sia stata fatta corretta applicazione delprincipio della soccombenza, del che non v’è in questo caso ragione didubitare, visto che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha proposto il reclamo che è statorespinto dalla Corte di merito.3. ― Il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile. Le spese seguono lasoccombenza. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio delcontributo unificato se dovuto. P.Q.MNumero registro generale 12769/2021Numero sezionale 88/2026Numero di raccolta generale 9275/2026Data pubblicazione 13/04/2026La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente alpagamento delle spese in favore di parte controricorrente, liquidatenell'importo di euro 5.200,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre allespese forfettarie nella misura del 15% sul compenso ed agli accessoricome per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio2002, n. 115, inserito dalla I. 24 dicembre 2012, n. 228, dichiara lasussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrentedell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ovedovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civileil 12.1.2026.Il PresidenteMARCO MARULLI
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