CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 23 marzo 2023
Cassazione n. 43265/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza emessa dal Tribunale di Napoli in data 23/03/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Napoli ha confermato l'ordinanza pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari di Napoli in data 20 gennaio 2023, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], sottoposti a custodia cautelare in carcere; ha annullato la detta ordinanza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], sottoposta alla misura degli arresti domiciliari, limitatamente al capo 1, confermandola nel resto. I ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Mandato sono stati ritenuti gravemente indiziati del reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 del 1990, per aver preso parte ad una associazione dedita al narcotraffico capeggiata da [OSCURATO:PERSONA], operante nell'hinterland a nord di Napoli, fino al medio casertano, nonché - tutti - di delitti di detenzione e spaccio di stupefacenti, perpetrati tra Caivano e Maddaloni dal dicembre 2018 all'ottobre del 2019. 2. Ricorrono gli indagati con atto unico a firma del difensore comune, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo i motivi di seguito sintetizzati nei limiti strettamente necessari alla motivazione, ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] 2.1.1 Inosservanza ed erronea applicazione di legge nonché mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione in relazione ai gravi indizi di colpevolezza di cui al capo 5 ed alle esigenze cautelari. Esclusa dal Tribunale la gravità indiziaria in relazione alla partecipazione della ricorrente al sodalizio dedito al narcotraffico, originariamente ipotizzata, nondimeno le viene addebitata la partecipazione ad alcuni fatti di approvvigionamento di sostanze stupefacenti. Gli indizi di reit:à relativi al capo 5: sarebbero desunti, in termini del tutto congetturali, da una serie di conversazioni di tenore assolutamente equivoco o comunque suscettibili di alternativa lettura (maxime, la n. 1867 del 31 dicembre 2018, in cui la stessa riferiva al marito [OSCURATO:PERSONA] di avere sospeso ogni attività per il malfunzionamento di un arnese domestico - «i/ coso non parte più» - congetturalmente interpretato dagli inquirenti come un frullatore per il taglio della droga, ed altre, sempre intercorse con il coniuge, facenti riferimento a pagamenti, ovvero a debiti da adempiere). La provvista indiziaria sarebbe dunque insufficiente a supportare il reato in addebito giacche, trattandosi di c.d. "droga parlata", l'apprezzamento avrebbe dovuto essere rigoroso e suffragato da riscontri. La difesa ha inoltre fornito dimostrazione documentale relativa alla cessione di un'autovettura da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], ma rimasta nella disponibilità dei coniugi [OSCURATO:PERSONA] (che ne subiva il sequestro amministrativo) e [OSCURATO:PERSONA], e, nell'ambito di questa transazione lecita, peraltro del tutto compatibile con l'attività di noleggio di autovetture svolta da Gallo/ si inseriscono e trovano coerente spiegazione i colloqui captati nel gennaio 2019, che nulla hanno di criptico. Quanto al profilo delle esigenze cautelari, esse sono fondate sulle conversazioni dell'agosto 2019, da cui risulterebbero attività di approvvigionamento, ma in tali colloqui, di cui non è interlocutrice, [OSCURATO:PERSONA] non è nemmeno evocata. Da ultimo, il precedente del 2012 ascritto alla indagata risulta risalente nel tempo e non è certo dimostrativo di attuale pericolosità. L'adeguatezza della misura degli arresti domiciliari è illogicamente argomentata, posto che tutte le condotte di detenzione e cessione avvenivano in ambito domestico. 2.2.Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 2.2.1. Inosservanza ed erronea applicazione di legge nonché mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione in relazione alle esigenze cautelari. Si deduce che il pericolo di condotte recidivanti è stato ritenuto: a) in assenza del requisito della attualità del pericolo, intesa come sussistenza di occasioni prossime al reato, non meramente ipotetiche ed astratte; b) con riferimento ai precedenti ascritti al soggetto e, dunque, in rapporto alla sua personalità, senza tener conto delle modalità e circostanze del fatto, sulle quali non si rinviene motivazione. 2.2.2. Inosservanza ed erronea applicazione di legge nonché mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione in relazione al rigetto della richiesta di declaratoria di inefficacia della misura cautelare ai sensi dell'art. 297 cod. proc. pen. La difesa invoca la retrodatazione in relazione alla ordinanza applicativa della misura adottata dal Giudice per le indagini nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], emessa in data 25 luglio 2019 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]„ a seguito di arresto per il delitto di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, avvenuto in data 24 luglio 2019. Si assume al riguardo: -che la permanenza del reato associativo sia cessata in epoca anteriore alla emissione della prima ordinanza, nonostante la relativa contestazione sia aperta, poiché non constano condotte di spaccio o associative riferibili a [OSCURATO:PERSONA] successivamente al 24 luglio 2019, data del suo arresto per spaccio; -che tra i fatti oggetto dei distinti procedimenti sussiste una connessione qualificata, ai sensi dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., sicché non ha rilievo ostativo che essi pendano dinanzi a diversi uffici giudiziari: in: ogni caso, i fatti che sostanziano il reato associativo erano desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio nel procedimento in cui è stata emessa la prima ordinanza. In particolare, dagli atti depositati dalla difesa in sede di riesame emerge che l'arresto si è inserito nell'alveo di una più ampia attività di indagine, condotta dalla medesima polizia giudiziaria (la Compagnia dei Carabinieri di Maddaloni). 2.3.Ricorso nell'interesse di Mandato.2.3.1 Inosservanza ed erronea applicazione di legge nonché mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione in relazione alle esigenze cautelari. Si assume che il pericolo di condotte recidivanti è stato ritenuto: a) in assenza del requisito della attualità del pericolo, intesa come sussistenza di occasioni prossime al reato, non meramente ipotetiche ed astratte (i fatti risalgor o al 2019); b) con riferimento ai precedenti ascritti al soggetto e, dunque, in rapporto alla sua personalità, nonché in seguito alla violazione degli arresti domiciliari e all'ulteriore reato commesso in data 20 luglio 2020, senza tener conto delle modalità e circostanze del fatto, sulle quali non si rinviene motivazione. Il Tribunale ha disatteso la istanza di sostituzione della misura con gli arresti domiciliari fuori Regione, ad Isernia. Sul punto, come sulla adeguatezza delle misure proposte, vi è totale carenza argomentativa. 3. In mancanza di richiesta di trattazione orale, l'udienza si è svolta senza l'intervento delle parti. Considerato in diritto 1. I ricorsi sono inammissibili per le ragioni di seguito illustrate. 2.Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Il motivo di ricorso afferente al vizio di motivazione, con riguardo alla gravità indiziaria delle condotte di cui al capo 5, è a:specifico - perché sostanzialmente reiterativo di analoghe questioni già esaustivamente risolte dal Tribunale del riesame - e comunque proposto per ragioni non consentite. Va premesso che, per giurisprudenza consolidata, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze di cautela, è ammissibile solo se denunci la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (tra le molte, v. Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628). Quando, in particolare, sia denunciato il vizio di motivazione, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). Non è dunque consentito che, attraverso la deduzione di pretesi vizi della motivazione, si ponga in discussione l'apprezzamento delle risultanze investigative per suggerirne una alternativa e parziale lettura, secondo differenti parametri ricostruttivi. 2.2. Va ancora precisato, per la comprensione del contesto in cui le condotte si inquadrano, che l'ordinanza genetica e quella del riesame che, anche attraverso la tecnica della motivazione per relationem, si integrano a comporre un unico corpo argomentativo (Sez. 1, n. 8676 del 15/01/2018, Falduto, Rv. 272628; Sez. 6, n. 566 del 29/10/2015, dep. 2016, Nappello, Rv. 265765), hanno ricostruito un compendio indiziario ricchissimo, basato in prevalenza sugli esiti della attività di intercettazione, ma anche sui correlati servizi di osservazione, dimostrativo della esistenza di un sodalizio dedito al narcotraffico, al cui vertice era [OSCURATO:PERSONA], che riforniva le piazze di spaccio dell'entroterra napoletano fino al medio casertano. A tale sodalizio i Giudici del riesame hanno ritenuto essere intraneo [OSCURATO:PERSONA], marito di [OSCURATO:PERSONA], il quale gestiva una piazza di spiaccio in Maddaloni, ricevendo al domicilio, base logistica della sua attività, consegne periodiche di stupefacenti, nell'ordine di 120/130 gr. per volta. . Con riferimento a [OSCURATO:PERSONA], i Giudici del riesame danno compiutamente conto di una molteplicità di colloqui da cui emergono condotte, tenute in ausilio al marito, sia pure in posizione subalterna, nell'ambito della "impresa" cli famiglia e - come hanno ritenuto i Giudici del riesame - per "affectio coniugalis", più che per "affectio societatis". Dai contenuti riprodotti a pag. 7 e ss. dell'ordinanza impugnata risulta che l'indagata: - riceveva gli acquirenti, si recava a ritirare lo stupefac ente e teneva la contabilità, anche informandosi presso il marito sulla entità degli insoluti; - avvisava il marito dell'arrivo dei fornitori, emissari di [OSCURATO:PERSONA]; - metteva in guardia il marito sulla presenza delle forze dell'ordine; - conosceva Gallo con il quale in tre occasioni ha avuto contatti diretti, per ritirare della droga o per riceverla presso l'abitazione. In tale contesto ricostruttivo, sono inammissibili le questioni poste dalla difesa sul travisamento del significato dei colloqui: i) in cui [OSCURATO:PERSONA] rappresentava al marito di avere tolto tutto da mezzo perché un qualcosa si era inceppato, riferito nella ordinanza "verosimilmente" alla preparazione di dosi con l'ausilio di un arnese elettrico; in cui si discuteva della consegna di una macchina intesa dai Giudici di merito come una partita di stupefacente, a fronte di documentazione comprovante la compravendita di un veicolo ''[OSCURATO:PERSONA]" tra Gallo, che svolgeva tale lecita attività commerciale, e una acquirente. Al riguardo, premesso che costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337), deve osservarsi che, senza alcuna illogicità, la valutazione sulla natura dell'arnese inceppato è stata espressa in termini di mera verosimiglianza, e che la documentazione relativa ad un'autovettura "[OSCURATO:PERSONA]", in quanto relativa ad una transazione inter alios acta, è stata ritenuta del tutto inconferente. Alla luce del quadro cautelare complessivamente delineato, anche la contestazione sulla c.d. droga parlata è generica. La giurisprudenza di questa Corte ha puntualizzato che è necessario procedere con criterio di rigore, quando gli indizi a carico di un soggetto consistano in mere dichiarazioni captate nel corso di operazioni di intercettazione, senza che sia operato il sequestro della sostanza stupefacente, ma ciò non significa che l'utilizzabilità probatoria di quei colloqui sia subordinata alla acquisizione di riscontri in senso proprio, secondo il paradigma delineato dall'art. 192 cod. proc. pen. (tra le tante, Sez. 5, n. 27434 del 14/02/2017, Albano, Rv. 270299). Ed appare ancora una volta evidente che, attraverso la deduzione di pretesi vizi della motivazione, si ponga in discussione, dalla difesa, l'apprezzamento delle risultanze investigative per suggerirne una diversa e non consentita lettura. 2.3. Sul piano delle esigenze, va preliminarmente evidenziato che il Collegio aderisce all'orientamento per il quale il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, ir vece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale e che deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma che non deve altresì contemplare la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Iordachescu, Rv. 282991; Sez. 2, n. 6593 del 25/01/2022, Mungiguerra, Rv. 282767). 2.4. Con riferimento alla indagata, l'ordinanza motiva senza illogicità in ordine alla adeguatezza del presidio cautelare domiciliare app icato, valorizzando un complesso di elementi: dal precedente specifico del 2012, per cui ella è stata ristretta agli arresti domiciliari, che non ha prodotto, all'evidenza, alcun effetto deterrente, alla stabilità dell'apporto dato al coniuge, per conto del quale ha operato anche dopo l'arresto di lui, avvenuto in data 24 luglio 2019, ricevendo le consegne di fine luglio 2019 e del successivo 6 agosto. Di qui l'esigenza di scongiurare il rischio che, circolando liberamente, [OSCURATO:PERSONA] possa proseguire, anche quale longa manus di [OSCURATO:PERSONA], da un lato l'approvvigionamento, dall'altro lo smercio al dettaglio. 3.Ricorsi di Caprio e Mandato. I ricorsi degli indagati [OSCURATO:PERSONA] e Mandato prospettano questioni comuni - limitate al profilo delle esigenze cautelari - che possono essere esaminate congiuntamente. Al riguardo vanno qui richiamati i principi di cui supra (paragrafo n. 2.3.) in ordine alla nozione di attualità del pericolo, che non può essere intesa come prossimità delle occasioni di ricaduta. Inoltre, la presunzione di adeguatezza, ancorché relativa, di cui all'art. 275 cod. proc. pen., operante in relazione al reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. cit. non è smentita da elementi favorevoli per alcuno degli indagati. Non risponde a verità che le modalità del fatto non siano state analizzate e che le esigenze siano state ritenute prescindendo dal contenuto degli addebiti. Dopo avere dato atto della necessaria mutua integrazione tra l'ordinanza genetica e quella del riesame sotto il profilo della gravità indiziaria, e della intervenuta limitazione del riesame al profilo delle esigenze cautelari, l'ordinanza ha compiutamente ricostruito i ruoli associativi dei ricorrenti. In estrema sintesi, il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] è quello di referente della piazza di spaccio di via Appia di Maddaloni, in stabile e perdurante collaborazione con Gallo, con un volume di affari significativo, ricevendo lo stesso, con cadenza regolare, circa 120/130 gr. di stupefacente, che provvedeva a immettere nel mercato locale; Mandato era inserito nell'organigramma del medesimo sodalizio, quale referente, con [OSCURATO:PERSONA], della piazza di spaccio più redditizia ( parco Lourdes) di Maddaloni, controllata dal vertice attraverso i fratelli Cesarano, di cui lo stesso Mandato era stretto collaboratore (v. pag. 4 e ss. dell'ordinanza impugnata). Lo stesso si avvaleva di una rete di collaboratori per la custodia dello stupefacente e di "pusher". Emerge chiaramente, dalla motivazione del provvedimento impugnato, lo spessore della partecipazione al reato associativo di entrambi i ricorrenti e su questo sostrato fattuale vanno lette le considerazioni svolte a proposito delle esigenze di cautela, correlate al pericolo di condotte reiterative. Al riguardo sono stati evidenziati plurimi aspetti, ma un ruolo preponderante ha avuto innegabilmente la storia criminale dei ricorrenti, che, secondo i Giudici l!if merito, denota la loro dedizione stabile al crimine, con particolare riferimento al settore del narcotraffico. Significativamente, a conferma della necessità del presidio custodiale di massimo rigore, attualmente in essere, si è argomentato che: [OSCURATO:PERSONA] è gravato da precedenti specifici, anche per il reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. n 309 del 1990, commesso nel medesimo contesto territoriale di Maddaloni, nonché per reati ex art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 commessi ripetutamente negli anni 2010, 2012, 2019 e 2020, e da un carico pendente per stupefacenti risalente al giugno 2021; più volte gli sono stati revocati gli arresti domiciliari e i benefici penitenziari; Mandato, oltre ai precedenti specifici, ha al suo attivo Precedenti per reati a base violenta, ed un carico specifico risalente all'ami° 2020; ha infine subito nel 2020 l'aggravamento del titolo cautelare applicatogli nel 2018 proprio per la commissione delle condotte in addebito. Dunque un giudizio prognostico agganciato a solidi riferimenti di ordine sintomatico e, in particolare, alla reiterazione di condotte di reato anche nella vigenza di pregresse misure contentive di tipo autocustodiale, ovvero di altre misure prevenzionali. Peraltro, questa Corte ha condivisibilmente affermato che, in tema di misure cautelari riguardanti il reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, . la prognosi di pericolosità non si rapporta solo all'operatività della stessa o alla data ultima dei reati-fine, ma ha ad oggetto anche la possibile commissione di reati costituenti espressione della medesima professionalità e del medesimo grado di inserimento nei circuiti criminali che caratterizzano l'associazione di appartenenza e postula, pertanto, una valutazione complessiva, nell'ambito della quale il tempo trascorso è solo uno degli elementi rilevarti, sicché la mera rescissione del vincolo non è di per sé idonea a far ritenere superata la presunzione relativa di attualità delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. ( Sez. 3, n. 16357 del 12/01/2021, Amato, Rv. 281293). I ricorrenti non si confrontano con la motivazione illustrata, su questi punti, dal Tribunale e si limitano a riproporre le medesime tesi già esaminate compiutamente nell'ordinanza del riesame. 4. Ricorso nell'interesse esclusivo di [OSCURATO:PERSONA] corrette e congruamente motivate devono ritenersi, infine, le ragioni poste a base del rigetto della istanza di retrodatazione. Il Tribunale ha correttamente evidenziato come, anche a voler ritenere espressivi di un medesimo disegno criminoso il reato associativo e quello oggetto della pregressa ordinanza per un reato di cessione di stupefacenti, sia dirimente il dato che non sussiste l'anteriorità della condotta associativa, rispetto al reato del luglio 2019, giacché la partecipazione al sodalizio si è protratta per [OSCURATO:PERSONA], sebbene posto agli arresti domiciliari, almeno fino ad agosto 2019. Le ultime forniture documentate dal compendio investigativo risalgono al 26 luglio e al 6 agosto 2019. In particolare, dai colloqui captati tra [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] in data 31 luglio 2019 (come documentati alle pagg. 458 e ss. dell'ordinanza di custodia cautelare), si comprende che, ad avviso del Tribunale, previo accordo con [OSCURATO:PERSONA], Cipolla si incontrerà con [OSCURATO:PERSONA], moglie del ricorrente e suo braccio operativo, nei pressi della loro abitazione di Maddaloni e che lei consegnerà il danaro. Gli ultimi approvvigionamenti, dunque, sono successivi alla data di emissione della prima ordinanza (25 luglio 2019), in riferimento all'arresto del giorno precedente, con contestuale presentazione a giudizio direttissimo dell'arrestato. Anche la desumibilità dagli atti del fatto associativo per cui si procede, al momento della emissione della prima ordinanza, è solo assertivamente dedotta dalla difesa. La giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di affermare che è onere della parte che invoca la retrodatazione provare tale requisito e ha precisato che a tali fini assume valenza dimostrativa il deposito dell'informativa finale della polizia giudiziaria, contenente il compendio dei risultati investigativi, ovvero di note di polizia giudiziaria, rispetto alle quali la successiva informativa finale non presenti elementi di novità all'interno del procedimento nel quale è stata emessa la prima ordinanza e al momento di emissione della stessa (Sez. 2, n. 6374 del 28/01/2015, Schillaci, Rv. 262577). Nella specie, diverse sono le [OSCURATO:PERSONA] procedenti e l'informativa conclusiva, che risulta inviata dai Carabinieri operanti al solo Pubblico Ministero presso la [OSCURATO:PERSONA], risale al 12 maggio 2020, essendo dunque di otto mesi successiva all'arresto in fiagranza del 2019. 6. Alla declaratoria di inammissibilità di tutti i ricorsi, che va conseguentemente pronunciata, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché al versamento a favore della cassa delle ammende della somma che si valuta equo quantificare nella misura di euro tremila - per ciascuno di essi - non vertendosi in ipotesi di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). 7. [OSCURATO:PERSONA] curerà gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara